TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12332 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 1.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 21522/2024 R.A.C.C.
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n.10/b, presso Parte_1
A&A – Albè e Associati Studio Legale in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gianduia, del Foro di Busto Arsizio giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona della legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Prof.ssa elettivamente domiciliata presso gli Uffici Controparte_2 siti nel Rettorato-Area Legale, P. le A. Moro 5 00185 Roma, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alfredo Fava e Mariangela Sbardella giusta procura generale alle liti per atto notaio Avv. Massimiliano Ebner rep. n.7796, racc. n. 4748, rilasciata a Roma il 5.07.2021 ed ivi registrata il 6.07.2021, entrambi dell'Area Legale del predetto
CP_3
CONVENUTA
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, dottor , con i poteri di cui al Controparte_5 decreto n.T00225 del Presidente della Regione Lazio del 13.01.2021 e con assunzione delle funzioni mediante delibera n.0000044 del 22.01.2021 e prosecuzione dell'incarico mediante delibera n.18 del 19.01.2024, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Mazzini, 11 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Fiacconi che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.7.2024 ed iscritto a ruolo in pari data la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di appartenere giuridicamente sin dal 10/11/1985 ed economicamente dal 16/04/1986 ai ruoli dell' ; di avere Controparte_1 conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università in data 25/07/1986 e il diploma (post-laurea) di specialista in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale presso l'Università in data 14.12.1991; che dal 24.1.1987 la ricorrente è stata funzionalmente ed ininterrottamente assegnata al - nel 1999 divenuto Azienda;
che con effetto dal CP_4
15.3.1989 alla ricorrente è stato assegnato, in forza di decreto rettorale del 31.12.1993, l'inquadramento nella VIII° qualifica, profilo di funzionario amministrativo dell'Area Funzionale Amministrativo Contabile del , con equiparazione, ai fini economici, alla IX° qualifica CP_4 funzionale dirigenziale del personale appartenente all'area amministrativa del SSN;
che a decorrere dal 1993 le funzioni della ricorrente si sono via via ampliate, risultando maggiormente complesse con il processo di aziendalizzazione del , venendo chiamata, come titolare di diversi CP_4 procedimenti amministrativi complessi inerenti norme universitarie e sanitarie: a partecipare a gruppi di lavoro di ufficio ai diversi livelli in raccordo con gli organi apicali, come componente di commissioni miste Università-Policlinico per lo studio di norme e materie di ufficio, a riferire periodicamente sull'andamento dell'ufficio mediante relazioni al Direttore Generale/Commissario Straordinario dell'Azienda; che tali attività sono state esplicitate dalla ricorrente, oltre che negli atti interni d'ufficio e di carriera, anche nel precedente ricorso ex art.414 c.p.c., oltre che recepite nelle sentenze che hanno definito giudizi i di primo grado e di appello di cui è stata parte la ricorrente;
che le Amministrazioni dell' e del hanno, riconosciuto agli atti di ufficio – CP_1 CP_4 sicché avrebbero dovuto acquisirla nel relativo fascicolo di carriera per il conseguente trattamento dei dati professionali - la sussistenza dei titoli, dei ruoli e della professionalità inerenti l'inquadramento e le competenze della Dott.ssa che dei titoli di studio della ricorrente non Pt_1 risulta contezza nel decreto rettorale di inquadramento del 31.12.1993; che la sentenza del Giudice del Lavoro del 2003 e quella del giudizio di appello del 2010 che confermava la prima, stabiliva la reintegra della Dott.ssa nella nuova IX qualifica categoria Elevata Professionalità o nelle Pt_1 mansioni precedentemente svolte specificando che essa doveva riferirsi a compiti effettivi e non ad uffici “costituendi” cioè ancora da costituire;
che tali sentenze non sono mai entrate nell'inesistente fascicolo di carriera della ricorrente ai fini degli adempimenti datoriali ed il ha CP_4 continuato ad assegnare alla ricorrente Uffici riferiti a strutture “ancora da istituire” privi di consegne lavorative, strumenti di lavoro, nonché privi di regolamentazione nella organizzazione aziendale prescritta all'art.3 D.Lgs. n.517/1999; che la ricorrente mai è stata impiegata né reintegrata nelle funzioni sottrattele;
che la ricorrente ha percepito esclusivamente un trattamento aziendale “base di parte fissa”, inerente la c.d. strutturazione assistenziale e cioè la mera assegnazione del dipendente universitario al con trattamento equiparato alla dirigenza, CP_4 senza però funzioni, incarichi, attività e/o premio di risultato e senza le retribuzioni sulle performances organizzative, eccezione fatta per l'anno 2021; che neppure presso l'Università la Dott.ssa ha ricevuto valutazioni e progressioni economiche di carriera universitaria (da EP3 a Pt_1
EP4 e a EP8), dalle quali sarebbero scaturiti notevoli miglioramenti retributivi;
che l'Università ha negato e nega, altresì, alla ricorrente dal 2000 la progressione biennale economica verso la fascia EP8, che comporta una superiore retribuzione pensionabile di circa 10.000 euro annue adducendo il pretesto che trattasi di “personale universitario strutturato nel policlinico”; che tutti gli incarichi dirigenziali esterni indicati in ricorso ben potevano essere assolti dalla ricorrente già “in servizio” nel , munita di contratto di lavoro per elevata professionalità completa di laurea in CP_4 giurisprudenza e specializzazione in diritto del lavoro oltre che di equiparazione alla dirigenza amministrativa nonché giudizi di ottimo sulla direzione di uffici e strutture dell'Amministrazione centrale inerenti la conduzione di uffici direttivi centrali svolti per oltre un quinquennio a supporto diretto della Direzione generale e amministrativa del;
che la ricorrente, in assenza di CP_4 fascicolo e di atti personali di carriera, mai è stata dall'Amministrazione utilizzata/incaricata sulla base dei connessi dati personali inerenti: rapporti informativi, anzianità di servizio, titoli e requisiti contrattuali, professionali di carriera e ciò in contrasto alle norme di legge sull'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili e valutazione del personale dipendente (es. artt. 1 e 40 bis d.lgs. 165/2001, L.15/2009 e D.lgs. 150/2009); che alla ricorrente non è mai stata restituita la responsabilità/direzione degli uffici centrali delle sperimentazioni cliniche e dell'Ufficio Intra moenia/Alpi, sottratti illegittimamente nel 1999; che sussiste un costante comportamento datoriale vessatorio, sistematico e ininterrotto, in pregiudizio della ricorrente attestato da: il mancato conferimento di incarichi confacenti al ruolo, anzianità di servizio, esperienza professionale, titoli, rapporti informativi, contratto, equiparazione alla dirigenza e, quindi, adeguatamente remunerati, nonché da costrizione ad operare senza dotazioni istituzionali e senza strumenti di lavoro;
che la discriminazione e demansionamento di cui è stata ed è destinataria la ricorrente è, altresì, attestata dal fatto che mentre la stessa è stata ed è tenuta inoccupata nel dal 1999 sono stati CP_4 immessi con delibera 578/2003, con incarichi ben remunerati di Direttori titolari di struttura complessa negli Uffici centrali aziendali dipendenti di qualifica inferiore;
che la discriminazione della ricorrente è palesata – già dal 2001 - dal raffronto della posizione della stessa anche rispetto al trattamento contrattuale e di carriera riconosciuto al pari grado Dott. unico Persona_1 altro vincitore dello stesso concorso della Dott.ssa presente nel Policlinico;
che al Dott. Pt_1
l' ha attribuito con una serie di delibere aziendali nn. 75/2001, 241/2002 e Per_1 CP_4
453/2004, la Direzione di una Struttura centrale amministrativa di tipo complesso;
che solo nel 2018, allorquando la ricorrente ha presentato domanda di conoscere i dati personali del fascicolo di carriera di cui all'art. 55 del dpr 3/1957, la stessa ha appreso, dalla lettura congiunta di due atti – uno dell'università ed uno dell'azienda – la mancanza del fascicolo di carriera;
che la mancata istituzione del fascicolo di carriera, il mancato trattamento dei dati di carriera ai fini degli incarichi, avanzamenti e progressioni hanno determinato seri pregiudizi alla ricorrente, sia sotto l'aspetto professionale sia sotto il profilo della salute;
che infatti è insorto nella ricorrente, per fatto e colpa esclusivi delle amministrazioni convenute, uno stato di profondo malessere psico fisico, costantemente aggravatosi e di cui tuttora soffre;
che la dott.ssa non è stata dotata di notifica Pt_1 di incarico al trattamento dei dati personali per potere accedere al sistema di posta elettronica- intranet del Policlinico;
che senza lavoro la ricorrente non può fruire del regime in smart working ai sensi del vigente regolamento aziendale sullo smart working;
che la ricorrente soffre di stati di ansia e depressione con disturbi del sonno e della fame per cui è in cura presso struttura psichiatrica pubblica;
che mentre nel sito internet dell'Università la dott.ssa risulta essere nella direzione Pt_1 amministrativa del policlinico titolare dell'Ufficio Convenzioni Policlinico (oggetto di spoglio nel 1999) da oltre 20 anni non corrispondente al vero, nel sito internet del Policlinico la Dott.ssa Pt_1 non compare affatto;
che la ricorrente è stata ed è costantemente emarginata da ogni contesto aziendale e relazionale con i colleghi con danno all'immagine ed alla vita di relazione;
che la ricorrente, sebbene per contratto individuale di lavoro afferisca alla Direzione amministrativa dell'Azienda, è stata dal 2016 ad aprile 2024 allocata, senza assegnazione funzionale, in un locale all'interno dell'edificio in cui al piano inferiore è situata la rianimazione del policlinico, non confacente alla qualifica e ruolo, di fatto condiviso con personale adibito alla consegna all'utenza delle cartelle cliniche;
che con diposizione prot. N.0014610 del 16/04/2024 il Direttore Amministrativo del ha assegnato provvisoriamente con decorrenza immediata la CP_4
Dott.ssa alla che la predetta assegnazione si è Pt_1 Controparte_6 rivelata priva di contenuti e di mansioni;
che infatti la ricorrente si è trovata ad essere collocata in una stanza posta al primo piano dell'edificio obitoriale della Controparte_6
dotata solamente di una scrivania ed una sedia, senza alcun strumento di lavoro;
che
[...] la ricorrente, in diretta correlazione al perdurante isolamento e nullità lavorativa, soffre di disturbi quali insonnia, depressione ansioso-reattiva, cefalee, nausea e vomito, ansia, fame bulimica, disturbo dell'umore, coliti etc.; che la ricorrente si si è dovuta ripetutamente assentare dal lavoro per malattia, esclusivamente riconducibile alle condotte datoriali, nonché a terapie e visite presso specialisti. Esposta la normativa di riferimento ed alcune considerazioni in diritto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: " Nel merito per i motivi esposti: accertare e dichiarare l'illeceità e/o illegittimità e/o ritorsività delle condotte poste in essere dalle parti convenute e descritte in fatto nei confronti della Dott.ssa e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità delle Pt_1 determinazioni con le quali la ricorrente è stata assegnata: al settore valutazione dirigenza in assenza di atti e documenti per potere lavorare, alla UOC di medicina legale e delle assicurazione in assenza di postazione di lavoro e di incarichi effettivi, nonché alla funzione di Segretario amministrativo di dipartimento DAI (e relativa UOC) in assenza di Atto aziendale;
accertare e dichiarare la dequalificazione e/o demansionamento e/o l'illegittima privazione di incarichi confacenti al ruolo, ai titoli e alla professionalità della Dott.ssa di cui la stessa è stata Pt_1 destinataria dall'aprile 2003, ovvero dalla diversa data, e per l'effetto: ordinare alle parti convenute in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro- tempore, di cessare ogni comportamento diretto alla dequalificazione e/o all'emarginazione e/o alla vessazione della Dott.ssa ordinare alle parti convenute in solido o a chi di ragione tra Pt_1 essere, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare la Dott.ssa Pt_1 nelle mansioni dirigenziali di direttore di della qualifica di appartenenza o in altre equivalenti come pure, pure mediante commissario ad acta, nell'incarico di direzione di Dipartimento o UOC amministrativa;
condannare le parti convenute in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Dott.ssa Pt_1 dell'importo di: € 953.221,36 quale danno patrimoniale alla professionalità e da perdita di chance, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa;
€ 133.374,22, quale danno non patrimoniale all'integrità fisica, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa: oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
condannare le parti convenute, in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, al collocamento della Dott.ssa in regime di smart working con Pt_1 effetto immediato;
condannare le parti convenute in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, anche mediante commissario ad acta da nominare, a costituire e/o ricostituire il fascicolo di carriera della Dott.ssa redatto secondo Pt_1 gli artt. 55 dpr 3/57 e 24 e segg. Dpr 686/57 in modo che gli atti ed i dati personali ivi contenuti risultino completi, esatti ed aggiornati secondo le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali nonché a formalizzare i rapporti informativi relativi agli anni 1994-1998; condannare le parti convenute in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, anche mediante commissario ad acta da nominare, a rettificare, il decreto rettorale di inquadramento della Dott.ssa alla VIII qualifica funzionale di funzionario amministrativo Pt_1 sostituendo al termine “Sig.ra” ( la parola “dott.ssa”; condannare le parti Parte_1 convenute in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro- tempore, anche mediante commissario ad acta da nominare, a rettificare il contratto individuale di lavoro sostituendo il termine “funzionario amministrativo” con la qualifica esatta “EP”; condannare le parti convenute in solido o a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, anche mediante commissario ad acta da nominare, ad emanare l'atto di annullamento del Decreto Rettorale n.00405 del 12.11.2004 secondo cui, erroneamente, la Dott.ssa risulta assegnata al dal 2004; condannare le parti convenute in solido o Pt_1 CP_4
a chi di ragione tra esse, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, anche mediante commissario ad acta da nominare, ad emanare la notifica di incarico al trattamento dei dati personali (art.30 dlgs 196/2003 e ss.mm) nei confronti della Dott.ssa per tutte le Pt_1 incombenze di ufficio e di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ed oltre al rimborso dell'importo di € 843,00 versato per contributo unificato”. Si costituiva in giudizio l' depositando memoria Controparte_1 difensiva telematica ed allegato fascicolo. In particolare la parte convenuta deduceva: che la ricorrente - sebbene formalmente dipendente di con la qualifica di Elevate professionalità (EP3), Settore professionale CP_1 amministrativo dipartimentale dell'area amministrativa-gestionale - già dal 1999, anno in cui veniva costituita la neo Azienda Policlinico Umberto I ex L. 453/99, veniva assegnata funzionalmente a quest'ultima e percepiva, oltre al trattamento economico fondamentale corrisposto dall'Amministrazione, anche l'indennità perequativa ex art 31 DPR 761/70; che l'
[...] dava integrale ottemperanza al giudicato formatosi in ordine alle sentenze del Controparte_4
Tribunale di Roma e della Corte di Appello, non solo per la parte economica, ma anche per il reintegro nelle mansioni confacenti all'inquadramento nella categoria EP, come attestato anche dalle note prot. n. 16466 del 04.05.2012 e prot. n. 14130 del 16.04.2012, in cui l' CP_4 comunicava a che in data 24.08.2010 aveva corrisposto alla la somma complessiva CP_1 Pt_1 di € 25.991,42 e che alla stessa, con provvedimento aziendale prot. 40643 del 20.10.2010, veniva conferito l'incarico di “Segretario amministrativo” presso il
[...]
che la compiuta esecuzione di dette sentenze da Controparte_7 parte dell' veniva accertata, in primo grado, dalla sentenza del Tar CP_4 Controparte_4
Lazio -Roma n. 3126 del 26.03.2013 e, a seguito di gravame della ricorrente, in secondo grado dalla sentenza n. 106 del 14.01.2014 del Consiglio di Stato, con cui veniva respinto in toto e definitivamente il ricorso per l'ottemperanza di dette sentenze n. 2829/2003 e n. 3688/2010, avanzato da parte ricorrente contro le convenute;
che la ricorrente, inquadrata nella categoria di EP/3 del personale amministrativo non dirigenziale, dal 2010 ad oggi, in qualità di dipendente universitaria “strutturata”, ricopriva in forza di delibere e disposizioni della predetta Azienda presso Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI) incarichi di “segretario amministrativo”, svolgendo mansioni apicali che lo stesso Consiglio di Stato aveva considerato pienamente confacenti alla qualifica ricoperta dalla ricorrente;
che il Tribunale di Roma -Sez. lavoro, con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. di rigetto cron. n. 124561/2015 del 09.12.2015, spiegava che la ricorrente era ed è solo equiparata economicamente, ex art. 31 DPR 761/79, al personale dirigenziale aziendale e ciò non comporta l'acquisizione della qualifica di dirigente;
che la era ed è incardinata all'interno di Pt_1
Dipartimenti ed Unità Organizzative dell'Azienda ricevendo Controparte_4 conseguentemente ordini e direttive da dirigenti aziendali, a cui è subordinata gerarchicamente, pur facendo parte formalmente del personale universitario;
che l' Controparte_4 tramite proprie determinazioni, essendo la ricorrente ivi assegnata per lo svolgimento dell'attività assistenziale (o strumentale a quest'ultima), la dotava della strumentazione necessaria a svolgere la propria attività lavorativa e gestisce esclusivamente e direttamente il rapporto di lavoro con la che per quanto attiene la carriera universitaria e i relativi atti, Sapienza ha predisposto un Pt_1 fascicolo personale della Dott.ssa secondo gli artt. 55 dpr 3/57 e 24 e segg. Dpr Parte_1
686/57, in modo che i medesimi atti ed i dati personali ivi contenuti risultino completi, esatti ed aggiornati secondo le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;
che i dati personali e professionali della ricorrente sono stati raccolti nel fascicolo dedicato alla ricorrente, come dimostra il foglio matricolare nel quale è stata certificata cronologicamente tutta la carriera giuridica ed economica della dipendente ma senza alcun tipo di valutazione da parte dell'Amministrazione in quanto non richiesta per questa attestazione;
che i dati attinenti alla gestione diretta del rapporto lavorativo da parte dell' sono stati Controparte_4 inseriti in un fascicolo personale di competenza della medesima Azienda;
che con nota prot. 38377 del 13.05.2021 rimetteva alla ricorrente copia del contratto di lavoro stipulato il CP_1
18.12.2000, facendo presente che tutto quanto esistente nel suo fascicolo personale, espressamente richiesto, era stato già consegnato tramite nota prot. n. 57439 del 26.06.2019 e che all'interno del predetto fascicolo non potevano essere presenti gli atti di competenza dell' Controparte_4
[...]
Eccepita la parziale prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla ricorrente, esposte alcune considerazioni in diritto, proposta domanda subordinata c.d. trasversale -riconvenzionale di manleva e/o regresso nei confronti della convenuta l' Controparte_4 [...]
concludeva chiedendo di volere:" a) in via preliminarmente e in Controparte_1 rito, visto l'art 418 c.p.c., disporre il differimento dell'udienza di comparizione e fissare nuova udienza per la comparizione delle parti e il deposito di memoria difensiva per la convenuta
[...]
nella qualità di resistente di fronte alla domanda, subordinata e Controparte_4 condizionata, c.d. trasversale/riconvenzionale proposta nei suoi confronti dalla convenuta;
- occorrendo e solo se lo ritenesse il Giudice adito per un più corretto contraddittorio, CP_1 disporre l'integrazione e/o estensione del contraddittorio avverso l' Controparte_4
e conseguentemente, ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c., procedere ad una nuova fissazione d'udienza e disporre la notifica, a cura della cancelleria o del ricorrente, all'
[...]
( C. F. : , in persona del Direttore Generale pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Viale del Policlinico, 155, CAP 00161 del “provvedimento nonché del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'articolo 415”; b) in via principale nel merito, rigettare, in ogni caso, tutte le domande avanzate da verso nel presente giudizio, in Parte_1 CP_1 quanto inammissibili, anche per maturata prescrizione del diritto azionato verso , CP_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
c) in via subordinata e condizionata, nel malaugurato caso in cui venissero accolte nel merito, anche parzialmente, le domande della ricorrente, condannare esclusivamente l' a corrispondere Controparte_4 direttamente alla ricorrente quanto dovuto in caso di soccombenza o, in ragione della quota di pertinenza di responsabilità, a rimborsare all' quanto questa fosse in Controparte_1 ipotesi tenuta a pagare alla medesima ricorrente;
d) con vittoria delle spese per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), nonché agli oneri riflessi sopportati da a titolo previdenziale (24,2%) per la difesa degli avvocati interni, come per CP_1 legge”. Si costituiva in giudizio, altresì, l' Controparte_4 depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo.
In particolare l' deduceva: che la Controparte_4 ricorrente non ha mai ricoperto la qualifica dirigenziale sotto il profilo giuridico ma è equiparata sotto il solo profilo economico;
che dai certificati di servizio allegati emerge che la ricorrente è stata assunta in servizio dall' dal 12.11.1985 e, a decorrere dal 15.03.1989, è Controparte_1 stata inquadrata nella VIII° qualifica funzionale dell'area funzionale amministrativo-contabile – profilo professionale di funzionario amministrativo;
che a decorrere dal 13.11.2000, la dott.ssa è stata inquadrata, in seguito a contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nella Pt_1 categoria EP, posizione economica EP2, in applicazione del CCNL Comparto Università 1998/2001 art 74 c. 2 lett. b;
che successivamente, a decorrere dallo 01.01.2004 la ricorrente è stata collocata nella posizione economica EP3 della medesima Area;
che a decorrere dal 01.05.2024 la lavoratrice è stata inquadrata nell'Area delle elevate professionalità- Settore professionale amministrativo – dipartimentale e con tale inquadramento si trova in attività di servizio, con assegnazione funzionale all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma;
che il CCNL del Comparto Università dello 09.08.00, ha previsto le nuove qualifiche di inquadramento dei dipendenti universitari, istituendo la categoria EP (elevata professionalità) nella quale è stato inserito il personale laureato appartenente all'ex ottava qualifica in possesso di laurea e particolare qualificazione professionale;
che l'accesso alla qualifica di Dirigente di ruolo nelle amministrazioni pubbliche è disciplinato dall'art. 28 del D. Lgs. n. 165/01 e avviene esclusivamente tramite concorso per esami bandito dalle singole amministrazioni pubbliche o per corso concorso selettivo di formazione;
che la dott.ssa non ha mai ricoperto né, ad oggi, ricopre la qualifica Pt_1 dirigenziale sotto il profilo giuridico non avendo mai superato il relativo concorso, ma gode solo del relativo trattamento economico;
che il personale universitario è stato assegnato funzionalmente all'Azienda con Decreto Rettorale n. 405 del 12/11/2004; che successivamente, il citato Decreto è stato recepito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 09/02/2005; che il decreto di assegnazione del personale universitario scaturisce dall'accordo di concertazione tra l' , CP_1
S del 17.10.2004 con cui si è stabilito di procedere all'assegnazione Parte_2 funzionale all' per lo svolgimento delle attività Parte_3 assistenziali da ritenere integrate ed inscindibili con le altre attività istituzionali proprie dell' ; che con l'entrata in vigore dell'art 31 del DPR n. 761/79, il personale universitario CP_1 strutturato presso i Policlinici ha diritto ad un'indennità tale da equiparare il trattamento economico universitario a quello del personale del SSN di pari funzioni;
che il citato decreto, nel formalizzare l'assegnazione funzionale all' , ha avuto carattere ricognitivo delle assegnazioni Controparte_4 funzionali (“strutturazioni”) di personale universitario tecnico amministrativo - come la dr.ssa Pt_1
- già in essere al momento della sua adozione;
che la ricorrente è stata, pertanto, assegnata al nel 1999; che la data del 2004 è riferita esclusivamente al fatto che nel 2004 è stato CP_4 fatto un atto di ricognizione, in un più ampio intervento di riorganizzazione, tra e CP_1
; che in ragione di scelte aziendali che hanno condotto allo “scioglimento” dell'Ufficio CP_4
Convenzioni, con determina n.12 del 6.8.1999 la dott.ssa veniva assegnata in staff alla Pt_1 Direzione Amministrativa aziendale con funzioni di studio e di collaborazione per lo svolgimento delle attività di competenza della predetta Direzione;
che in data 02.05.2002, la Direzione Generale pro tempore, in esito ad una riorganizzazione degli Uffici in staff, riteneva di dovere avviare il procedimento di cessazione dall'incarico della dott.ssa presso l'Azienda Pt_1 Controparte_4
I con contestuale messa a disposizione dell' della dipendente nei
[...] Controparte_1 ruoli a cui la stessa apparteneva;
che tale procedimento veniva definito con determinazione n. 55 del 16.12.2002; che con nota prot. n. 101061 del 20.01.2003 l' respingeva la Controparte_1 messa a disposizione;
che con nota prot. n.14297 del 12.06.2003 si disponeva, con effetto immediato, la cessazione dell'assegnazione della dott.ssa all'Ufficio in staff alla Direzione Pt_1 amministrativa e la contestuale assegnazione della dipendente presso il Dipartimento Gestione Risorse Umane – in qualità di Responsabile del Settore Valutazione Dirigenti;
che con determinazione del Commissario Straordinario del 22.12.2004 la dott.ssa veniva nominata Pt_1 quale responsabile amministrativo del D.A.I. di Odontoiatria;
che con nota prot. n. 0040643 del 20.10.2010, a firma del Commissario Straordinario, la ricorrente veniva trasferita presso il DAI di Ematologia, Anatomia patologica e Medicina Rigenerativa;
che con delibera n. 000052 CP_7 del 28.1.2013 venivano affidate alla ricorrente le funzioni di Segretario Amministrativo del DAI di Anestesia e Rianimazione a decorrere dal 28.1.2013 fino alla disattivazione dello stesso;
che in data 16.04.2024 la ricorrente veniva assegnata presso la UOC Medicina Controparte_6 dove attualmente si trova;
che con la deliberazione n. 452/2007 erano già stati
[...] adottati alcuni atti di macro-organizzazione delle strutture assistenziali e, altresì, approvato il relativo Regolamento per la costituzione e l'organizzazione dei DAI;
che con successiva delibera n. 456/2007 è stato approvato il Manuale per la Gestione delle procedure di attuazione del regolamento per la costituzione e l'organizzazione del DAI;
che con delibera n. 458/2007 sono stati nominati i responsabili dei diversi DAI;
che con deliberazione n. 542 dello 01.07.2019, successivamente modificata con deliberazione n. 1009 del 31.10.2019, è stato adottato l'Atto aziendale dell'AOU Policlinico Umberto I, che ha ridisegnato la complessiva geografia degli incarichi;
che l'atto aziendale è stato, poi, definitivamente approvato il 23 dicembre del 2023, con l'approvazione da parte della Regione Lazio;
che a seguito del giudizio incardinato dalla dott.ssa dinanzi al Giudice del Lavoro, conclusosi con la sentenza n. 5978/2003 in primo grado e con Pt_1 la sentenza n.3688/2010 in secondo grado, l' ha ottemperato ai provvedimenti CP_4 giurisdizionali, liquidando quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e reintegrando la ricorrente nelle mansioni confacenti il profilo professionale di appartenenza;
che sia il TAR Lazio con sentenza n. 3126/2013 sia il Consiglio di Stato con sentenza n.106/2014, investiti del giudizio di ottemperanza azionato per l'esecuzione della pronuncia del Giudice del Lavoro, si sono espressi in senso favorevole all'Azienda, dichiarando inammissibile/improcedibile l'azione promossa e statuendo che gli incarichi conferiti alla ricorrente a far data dal 2003 erano Co perfettamente coerenti con il profilo che tutte le recriminazioni della dott.ssa vertono Pt_1 sulla convinzione, soggettiva e non giuridicamente fondata, di dover essere inquadrata come dirigente pur non essendo tale;
che la disamina del percorso professionale dei colleghi citati dalla ricorrente dimostra come tutti gli incarichi conferiti siano stati oggetti di regolari attribuzioni e riconoscimenti che hanno tenuto conto delle necessità organizzative dell'Azienda e delle capacità di ciascuno;
che l'assegnazione di specifici incarichi e funzioni di coordinamento e responsabilità all'interno dell'Azienda rientra nell'ambito della discrezionalità datoriale, in funzione delle esigenze organizzative e delle competenze professionali maturate dai singoli dipendenti;
che, quanto alle procedure per il conferimento degli incarichi attribuiti a personale cd. esterno all' si tratta di incarichi conferiti a personale Dirigente risultato vincitore in esito a CP_4 specifici avvisi e bandi posti in essere dall'Amministrazione in attuazione della vigente normativa, procedure che avevano come presupposto il possesso della qualifica di Dirigente amministrativo di cui la dott.ssa era ed è tuttora sprovvista;
che il fascicolo personale dei dipendenti Pt_1 dell' , strutturati funzionalmente presso il , è organizzato in base Controparte_1 CP_4 ad una duplice ripartizione: un fascicolo personale “universitario” contenente i dati giuridici e di carriera, istituito presso l' in qualità di datore di Controparte_9 lavoro e un fascicolo personale contenente i dati di carriera relativi all'attività svolta in esito alla strutturazione presso il Policlinico nonché copia dei Decreti Rettorali e di ogni altra documentazione necessaria per la gestione dell'attività lavorativa del dipendente, istituito e custodito presso l'Ufficio del Personale dell' ; che dalla suddetta Controparte_4 documentazione, i rispettivi Uffici del Personale attingono i dati per la redazione del certificato di servizio di questa categoria di dipendenti;
che infatti, su richiesta, i rispettivi Uffici del personale rilasciano, sulla scorta degli atti di Ufficio custoditi presso i rispettivi Uffici del personale: un certificato di servizio (di competenza dell' ) contenente i dati relativi all'inquadramento CP_1 giuridico e di carriera e un certificato di servizio (di competenza del Policlinico) di tipo assistenziale contenente i dati relativi agli incarichi svolti e, ove richiesto, indicazione del trattamento economico percepito;
che, quanto allo smart working, la ricorrente non risulta aver completata l'istruttoria necessaria alla definizione del procedimento e della relativa concessione, in attuazione del vigente Regolamento di cui con deliberazione n. 17 del 09.01.23. Esposte alcune considerazioni in diritto l' convenuta concludeva chiedendo di CP_4 volere” In via preliminare: dichiarare inammissibili le domande relative ai periodi antecedenti il 14.1.2014 per intervenuto giudicato come dedotto in narrativa. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione di qualsiasi pretesa relativa al periodo antecedente al 31.5.2013 oppure al diverso periodo ritenuto di giustizia, per i motivi tutti esposti in narrativa. In via principale: rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, operare una riduzione della pretesa risarcitoria per tutte le ragioni e nella misura spiegate in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti liberamente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva a causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente, giuridicamente dipendente dell' dal 12.11.1985 ed economicamente dal 16.4.1986, CP_1 Controparte_1 il 25.7.1986 ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza ed in data 14.12.1991 ha conseguito il diploma post-laurea di specialista in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale.
E' pacifico ed incontestato che la ricorrente è stata assegnata al nel Controparte_4
1999.
E' documentato che il personale universitario, come la ricorrente, è stato assegnato funzionalmente all' convenuta con Decreto Rettorale n. 405 del 12/11/2004, che ha CP_4 disposto all'art.1 che “Il personale universitario tecnico-amministrativo e socio sanitario di cui all'allegato elenco (all.1), è assegnato funzionalmente all' , ai fini Controparte_4 dello svolgimento delle attività assistenziali, con incardinazione presso la struttura di attuale afferenza indicata a fianco di ciascun interessato” (tra cui la ricorrente, cfr. pag.28) e all'art. 2) che
“ È altresì assegnato funzionalmente all' , ai fini dello svolgimento Controparte_4 delle attività assistenziali il personale universitario tecnico-amministrativo di cui all'allegato elenco (all.2) che attualmente non percepisce l'indennità di cui all'art. 31 D.P.R. 761/79, con incardinazione presso la struttura di afferenza indicata a fianco di ciascun interessato” (cfr. doc. 5 fasc. ). CP_4
Tale decreto, nel formalizzare l'assegnazione funzionale all' , ha avuto Controparte_4 carattere ricognitivo delle assegnazioni funzionali (“strutturazioni”) di personale universitario tecnico amministrativo - come la ricorrente - già in essere al momento della sua adozione.
Il suindicato Decreto è stato recepito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 09/02/2005 avente per oggetto, “Presa d'atto assegnazione funzionale all'Azienda Policlinico Umberto1 del personale universitario tecnico- amministrativo e socio- sanitario” (cfr. doc. 6 fasc . Policlinico). Per quanto concerne gli inquadramenti della ricorrente, dal certificato storico dell' CP_1
(doc.3) emerge che: a decorrere giuridicamente dal 12.11.1985 la ricorrente è stata
[...] immessa nel profilo professionale di operatore amministrativo, V qualifica funzionale dell'area funzionale amministrativo-contabile; a decorrere dal 15.03.1989 la medesima è stata inquadrata nella VIII qualifica funzionale dell'area funzionale amministrativo-contabile – profilo professionale di funzionario amministrativo;
a decorrere dal 13.11.2000, in seguito a contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, la predetta è stata inquadrata nella categoria EP, posizione economica EP2, dell'area amministrativa-gestionale; a decorrere dal 01.01.2004 è stata collocata nella posizione economica EP3 della medesima area;
a decorrere dal 01.05.2024 è stata inquadrata nell'Area professionale delle Elevate professionalità – Settore professionale amministrativo-dipartimentale; con tale inquadramento si trova in attività di servizio, con assegnazione funzionale all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma
Risulta documentalmente che con sentenza n. 2829/2003 del 4.2.2003 il Tribunale di Roma sezione lavoro, nel procedimento incardinato dalla ricorrente nei confronti delle parti convenute, ha dichiarato “l'illegittimità del mutamento di mansioni, concretante dequalificazione professionale, subito da a decorrere dal 6.8.1999” e condannato “ l' Parte_1 Controparte_10
di Roma, in persona dei rispettivi
[...] Controparte_11 legali rappresentanti pro-tempore, a reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte o, comunque, in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza” nonché condannato
“le convenute in solido al risarcimento del danno alla professionalità subito dalla Pt_1 equitativamente liquidato in importo corrispondente alla metà delle retribuzioni alla stessa spettanti in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dal 6.8.1999 sino all'affidamento formale di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza” e “ al risarcimento del danno biologico patito dalla liquidato equitativamente in complessivi € 50.000,00”. Pt_1
Con sentenza in atti n. 3688/2010 dell'8.7.2010 la Corte di Appello di Roma sezione lavoro, premesso che “è incontestato la inquadrata nella VIII qualifica, profilo di funzionario Pt_1 amministrativo, addetta al “settore convenzioni ”, di cui dal 1996 aveva la gestione e la CP_4 responsabilità operativa, è stata assegnata, con provvedimento del 6-8-9, in “staff” alla Direzione Amministrativa, dove però non ha ricevuto alcun compito specifico”, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto “la domanda di risarcimento del danno alla professionalità” e condannato “l' al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 somma di € 25.991,42 a titolo di risarcimento del danno biologico”. E' documentato che con provvedimento aziendale prot. 40643 del 20.10.2010 alla ricorrente è stato conferito l'incarico di “Segretario amministrativo” presso il
[...]
(doc. 7 fasc. . Controparte_7 CP_1
La piena ottemperanza a dette sentenze risulta dalla sentenza n.3126/2013 del 26.3.2013 del Tar Lazio che ha dichiarato inammissibile, improcedibile ed in parte rigettato il ricorso della ricorrente per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro n. 2829/2003 come integrata e modificata dalla sentenza n. 3688/2010 della Corte di Appello di Roma sezione lavoro (doc.8 fasc. . CP_1
In particolare il TAR Lazio nella sentenza n. 3126/2013 ha dato atto che, con riferimento a quanto riconosciuto in secondo grado a titolo di danno biologico, la relativa obbligazione, “fissata nel suo definitivo ammontare solidale dalla Corte d'Appello, è stata estinta “ e che “Considerato che, nel corso del procedimento, risulta che alla ricorrente sono state conferite le funzioni di segretario amministrativo di a decorrere dal 20.1.2013; Considerato Parte_4 che l'art. 75 CCNL di riferimento depositato in giudizio prevede, in relazione al conferimento di incarichi al personale della Categoria EP (Elevata Professionalità), come la ricorrente, che “Le Amministrazioni conferiscono al personale della Categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito di dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento…”, senza fare alcun riferimento alla allocazione dei dipartimenti in sedi centrali o decentrate dell'Amministrazione: Considerato, quindi, che allo stato la puntuale statuizione del Giudice del Lavoro di Roma risulta eseguita, laddove era stata disposta esclusivamente la reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte
o comunque in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
Considerato che
l'
[...]
ha chiarito che l'intervenuto scioglimento dell'Ufficio Convenzioni in precedenza CP_4 diretto dalla ricorrente prima del 6.9.99, data di riscontrata dequalificazione, non aveva comunque consentito la reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte;
Considerato, come detto, che l'intervenuta assegnazione delle funzioni di segretario di dipartimento corrispondono a quelle Co previste dal CCNL per la cat. e quindi possono considerarsi “corrispondenti alla qualifica di appartenenza” secondo il dispositivo della su richiamata sentenza del Giudice del lavoro (…)”. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 106/2014 del 14.1.2014 ha rigettato l'appello della e confermato integralmente la sentenza del Tar Lazio (doc. 10 fasc. ). Pt_1 CP_1
Pertanto la , inquadrata nella categoria di EP/3 del personale amministrativo non Pt_1 dirigenziale, in qualità di dipendente universitaria “strutturata” presso l'Azienda CP_4
ha ricoperto, nel periodo fino al 14.1.2024, data della sentenza del Consiglio di Stato, in
[...] forza di delibere e disposizioni della predetta Azienda, presso Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI) incarichi di “segretario amministrativo”, svolgendo mansioni apicali che il Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto corrispondenti alla qualifica ricoperta dalla ricorrente. In conseguenza deve essere respinta ogni domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente con riferimento alle mansioni assegnatele nel periodo antecedente al 14.1.2014, data della sentenza del Consiglio di Stato, risultando dalle suindicate sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato la piena esecuzione, da parte dell' della sentenza del Tribunale di Controparte_4
Roma 2829/2003 come integrata e modificata dalla sentenza n. 3688/2010 della Corte di Appello di Roma sezione lavoro. Per ciò che concerne il periodo successivo, rilevato che da ultimo la ricorrente è stata assegnata dal 16.4.2024 alla per svolgere “le attività Controparte_6 proprie del profilo di appartenenza” (doc. 22 fasc. ), si osserva che la lamenta CP_4 Pt_1 che “la ricorrente è stata illegittimamente pretermessa da incarichi dirigenziali di livello apicale indebitamente conferiti a personale esterno i) fuori dalle soglie numeriche di legge (artt.6, 26 e 19 D.lgs. 165/2001) e ii) senza che l'Amministrazione abbia operato, per i conferimenti degli incarichi, la prescritta ricognizione delle professionalità (art.19 c.6 D.lgs. 165/2001) che attengono
– ai sensi di autorevole giurisprudenza - i dipendenti “funzionari direttivi di categoria D”. Se l'Amministrazione avesse correttamente operato, la Dott.ssa doveva essere preferita Pt_1
(prelazione) a rivestire tali incarichi dirigenziali essendo la medesima, come documentato, in possesso dei seguenti requisiti: tra gli altri, la categoria EP (elevata professionalità di IX livello corrispondente alla ex vice-dirigenza universitaria), l'equiparazione alla dirigenza amministrativa del SSN, concrete esperienze di lavoro svolte presso l'Amministrazione per oltre un quinquennio come previsto dall'art.15, comma 4 D.Lgs. 502/1992 (…) e il possesso del diploma universitario triennale di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale conseguito presso l' di Roma” (cfr. pag. 40 e 41 del ricorso). Controparte_1
L'assunto è infondato atteso che la ricorrente non ha e non ha mai avuto la qualifica di dirigente. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto stabilito dal Tribunale di Roma sezione lavoro est. nell'ordinanza n. 124561/2025 del 9.12.2015 che, con motivazione del tutto condivisa Per_2 in questa sede, ha respinto il ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla ricorrente nei confronti delle parti convenute per l'accertamento della sua qualifica di dirigente e dell'illegittimità della sua esclusione dal bando indicato in ricorso (doc.11 fasc. . CP_1
Invero, nella predetta ordinanza il Tribunale di Roma ha stabilito quanto segue:
”Ella stessa allega e documenta di essere stata assunta nei ruoli della convenuta CP_1 dal novembre 2000, quale vincitrice di un concorso a dieci posti di 9^ qualifica funzionale secondo il CCNL Università, e di essere inquadrata, a seguito del sistema di classificazione introdotto dal CCNL personale non dirigenziale comparto Università, 98/2001, nella corrispondente categoria EP, posizione economica EP2, che è una posizione ed un area non dirigenziale. Ella stessa documenta, producendo le buste paga, di essere attualmente inquadrata nel livello EP3, che è un livello non dirigenziale previsto dal CCNL Università. Né allega né dimostra di aver mai superato un concorso da dirigente, né di aver acquisito tale qualifica con mezzi previsti dall'ordinamento, tra i quali è escluso lo svolgimento di mansioni dirigenziali (art. 52 D.lgs n.165/2001). Appare dunque del tutto evidente che la ricorrente non ha la qualifica di dirigente. E poiché la procedura selettiva era riservata ai dirigenti (…) la pretesa della ricorrente appare priva di fondamento. In realtà le circostanze del tutto formalistiche ed inidonee allo scopo, che la ricorrente pone in evidenza per attribuirsi una qualifica che essa non possiede, trovano agevole spiegazione in note vicende normative. Nel regime regolato dal DPR n 761/79 e dalla legge n. 833/78 e dai consequenziali accordi nazionali, il SSN non era dotato di una carriera dirigenziale, ed il personale con responsabilità apicali (escluse le figure di vertice: direttore generale, sanitario, amministrativo) era inquadrato nella 10^ e 11^ qualifica funzionale. L'art. 13 del D.lgs n. 29/93 impose anche agli enti del SSN di uniformarsi alla disciplina della dirigenza pubblica introdotta dalla riforma che imponeva, all'art. 19, che gli incarichi dirigenziali fossero conferiti a dirigenti;
dirigenti che, nel SSNL, di qualifica, non c'erano. Fu così che l'art. 14 del D.lgs n. 546/93, modificando l'art. 26 del D.lgs n.29/93, dopo aver stabilito, in conformità ai principi generali, che alla qualifica dirigenziale si accede per concorso (comma 1) stabilì, al comma 2, che in sede di prima applicazione, il personale del ruolo sanitario inquadrato al livello 10 ^ e 11 ^ accedesse alla qualifica dirigenziale;
ed al comma 2 bis, che altrettanto valesse per il personale del livello 9 ^. Coerentemente a ciò, il CCNL del Comparto Sanità 94/97 riconobbe, all'art. 1, co.2, la qualifica dirigenziale, quanto al personale amministrativo, agli ex vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio del SSN, che erano inquadrati rispettivamente al 9^ 10^ e 11^ livello secondo il precedente ordinamento, che era quello regolato dal DPR n. 384/90 (allegato 1). La ricorrente non ha mai fatto parte dei ruoli del SSN, è dipendente dell' e quindi CP_1 il suo stato giuridico è regolato dal CCNL Università e non dal CCNL Sanità pubblica, e d'altronde all'entrata in vigore del D.lgs n. 546/93 non era neppure (a quanto consta), dipendente di ruolo dell' sicché non si vede come possa aver fruito di tale particolare e speciale, CP_1 oltre che di diritto transitorio, forma anomala di accesso alla dirigenza. Il fatto che agli atti del Policlinico la si chiami “dirigente amministrativo”, oltre a non poter rilevare in sé (perché dirigenti nelle pubbliche amministrazioni si diventa solo per concorso
o in forza di leggi speciali, non per come si viene correntemente chiamati in una pubblica amministrazione) trova d'altronde agevole spiegazione in altre note vicende. Dall'entrata in vigore dell'art. 31 del DPR n. 761/79 il personale universitario che presta servizio presso i policlinici ha diritto ad una indennità volta ad equiparare il loro trattamento economico a quello del personale del SSNL di pari funzioni. A tal fine l'art. 31 prevedeva l'emanazione di una tabella di equiparazione, che è stata emessa con DI 9/11/82, che diede espressamente atto, in calce alle tabelle perequative, che per il personale equiparato ai livelli 9^, 10^ e 11^ il riferimento nel Comparto Sanità era la dirigenza, perché allora i livelli del comparto Sanità arrivavano fino all'8^. Successivamente, erano stati introdotti il 9^, il 10^ e l'11^, ma a seguito del D.lgs n. 546/93, e del CCNL Sanità 94/97, gli ex 9^ livello o superiori erano già dirigenti, il che implica che la ricorrente, ai sensi dell'art. 31 cit., è equiparata alla dirigenza sanitaria, il che spiega che, lavorando presso il Policlinico con funzioni amministrative, la si chiami dirigente amministrativo (sembra anzi che svolga mansioni dirigenziali). Ma l'equiparazione prevista dall'art. 31 riguarda solo il trattamento economico, e non comporta né può comportare l'acquisizione della qualifica. La tendenziale equiparazione economica non ha mai comportato, infatti, equiparazione di stato giuridico, non valendo certo, ad avviso del giudicante, a sostenere un cotale assunto, il fatto che l'art. 31 prevedesse che “ Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e gli obblighi previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale”. La parificazione di “diritti e doveri” era infatti prescritta:
-“per la parte assistenziale” (e non per lo stato giuridico);
-“secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico” (ciò che escludeva ed esclude la parificazione di stato giuridico). Né alcuna rilevanza può assumere che Cons. Stato VI n. 1089/2015, nella premessa in fatto, abbia parlato della ricorrente come “dirigente amministrativo” trattandosi di rigetto rispetto ad una pretesa in materia di diritto di accesso, rispetto alla quale tale indicazione non ha alcun valore decisorio, tanto più che, invece Cons. Stato VI n.106/2014, aveva accertato che la ricorrente svolgeva mansioni dirigenziali, e quindi era dirigente per funzione, ma non era ne è dirigente per qualifica, come richiesto dal bando in piena conformità alla legge ed ai principi di buona amministrazione, che vogliono che, almeno di regola, incarichi dirigenziali siano conferiti a dirigenti di “status”, che abbiano vinto un concorso da dirigente o abbiano fruito delle possibilità del tutto eccezionali con le quali la legge può prevedere che si diventi dirigente senza aver vinto un concorso da dirigente”. Tali argomentazioni trovano, peraltro, conferma nel parere espresso, su richiesta dell'Azienda convenuta, dall'Avvocatura dello Stato che, con la nota prot. 36557 del 10.10.22 (doc. 4 fasc. ), ha chiarito che “L'equiparazione in questione riguarda, tuttavia, il solo CP_4 trattamento economico, e non può comportare l'acquisizione della qualifica di dirigente. La parificazione prevista dal più volte citato art. 31 opera, infatti, per la parte assistenziale, quindi non per lo stato giuridico, e secondo modalità stabilite negli schemi di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, schemi che riguardano l'indennità perequativa e quindi anche in questo caso non coinvolgono lo stato giuridico”.
Pertanto, non avendo la ricorrente mai avuto la qualifica di dirigente, non sussiste alcun demansionamento per la mancata attribuzione degli incarichi dirigenziali richiamati in ricorso, sicché deve essere respinta ogni domanda risarcitoria correlata al dedotto demansionamento, del tutto insussistente nel caso di specie con riferimento al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato con sentenza n. 106/2014 che, come già evidenziato, ha rigettato l'appello della ricorrente e confermato la sentenza del Tar Lazio n. 3126/2013.
E' documentato che l' nel periodo dedotto, ha conferito alla Controparte_4 ricorrente incarichi del tutto congrui rispetto all'inquadramento nella categoria apicale di Elevate Professionalità (EP) e in forza dell'art. 75 del CCNL 16.10.2008 ai sensi del quale “Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione....”. Gli incarichi di “segretario amministrativo” e/o “responsabile amministrativo” del Dipartimento Assistenziale integrato, attribuiti alla ricorrente come da documentazione in atti, costituiscono una posizione apicale e sono del tutto compatibili e coerenti con il grado di professionalità, autonomia e responsabilità attribuito al personale inquadrato nelle Elevate Professionalità. Ciò si evince dall'art. 12 dell'Atto Aziendale (doc. 32 fasc. ) del 2019, in cui la CP_1 predetta posizione organizzativa è attribuita ai “dipendenti universitari economicamente equiparati alla dirigenza”, tra cui la (essendo inquadrata nella categoria EP, cui confluiva l'ex IX Pt_1 qualifica funzionale), nonché dal “Regolamento di organizzazione e funzionamento dei DAI” approvato con delibera dell'Azienda n. 987/2020 (doc.33 fasc. , che all'art. CP_4 CP_1
5 prevede che: “Il Responsabile Amministrativo del DAI dipende funzionalmente dal Direttore DAI, restando la dipendenza organica di quest'ultimo in capo al Direttore Amministrativo, ed è assegnato al DAI per lo svolgimento delle funzioni e degli obiettivi specificamente affidati, coordinando in particolare i servizi amministrativi di pertinenza”. Passando ad esaminare le ulteriori domande di cui in ricorso, si osserva che la ricorrente chiede la condanna delle parti convenute, “in solido o a chi di ragione tra esse”, al suo collocamento in regime di smart working “con effetto immediato”.
La domanda è infondata atteso che l'art. 18 della L. 81/2017, in materia del lavoro agile, non attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo allo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità, essendo questa, per legge, necessariamente frutto di un accordo tra le parti:”
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa….”.
A ciò deve aggiungersi che la ricorrente non ha dimostrato il completamento dell'istruttoria necessaria alla definizione del procedimento e della relativa concessione, in attuazione del vigente Regolamento di cui alla deliberazione n. 17 del 09.01.2023 (cfr. doc. 68 fasc. Policlinico).
Invero, secondo le incontestate allegazioni dell'Azienda convenuta, oltre all'autorizzazione del responsabile posta in calce alla domanda formulata dalla dipendente, è necessaria anche l'attestazione che l'attività assegnata sia effettivamente compatibile con il lavoro da remoto e che non sussista lavoro arretrato, attestazione non prodotta, rendendo di fatto impossibile la valutazione della richiesta di smart working.
In conseguenza la domanda deve essere respinta.
La ricorrente chiede, inoltre, la condanna delle parti convenute “in solido o a chi di ragione tra esse” a costituire e/o ricostituire il fascicolo di carriera “redatto secondo gli artt. 55 dpr 3/57 e 24 e segg. Dpr 686/57 in modo che gli atti ed i dati personali ivi contenuti risultino completi, esatti ed aggiornati secondo le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali nonché a formalizzare i rapporti informativi relativi agli anni 1994-1998”.
La domanda è infondata.
Al riguardo si osserva che, come chiarito e documentato dalle parti convenute, il fascicolo personale dei dipendenti dell' strutturati funzionalmente presso il Controparte_1
Policlinico, come la ricorrente, è organizzato in base ad una duplice ripartizione: un fascicolo personale “universitario” contenente i dati giuridici e di carriera, istituito presso l'
[...]
in qualità di datore di lavoro;
un fascicolo personale contenente i dati di Controparte_9 carriera relativi all'attività svolta in esito alla strutturazione presso il nonché copia dei CP_4
Decreti Rettorali e di ogni altra documentazione necessaria per la gestione dell'attività lavorativa del dipendente, istituito e custodito presso l'Ufficio del Personale dell' Controparte_4
; dalla suddetta documentazione, i rispettivi Uffici del Personale attingono i dati per la
[...] redazione del certificato di servizio di questa categoria di dipendenti;
su richiesta, i rispettivi Uffici del personale rilasciano un certificato di servizio (di competenza dell' ) contenente i dati CP_1 relativi all'inquadramento giuridico e di carriera e un certificato di servizio (di competenza del
) di tipo assistenziale contenente i dati relativi agli incarichi svolti e, ove richiesto, CP_4 indicazione del trattamento economico percepito.
In particolare l' ha dedotto e documentato che, Controparte_1 per quanto attiene la carriera universitaria e i relativi atti, ha predisposto un fascicolo CP_1 personale della Dott.ssa secondo gli artt. 55 dpr 3/57 e 24 e segg. Dpr 686/57, Parte_1 allegando a dimostrazione il foglio matricolare universitario, nel quale è stata certificata cronologicamente tutta la carriera giuridica ed economica della dipendente (cfr. doc.4).
Analogamente l' ha documentato di avere inserito nel Controparte_4 fascicolo personale della ricorrente tutti i dati attinenti alla gestione diretta del rapporto lavorativo con la ricorrente (cfr. doc.3, certificato storico di servizio).
Risulta, pertanto, infondata la pretesa della ricorrente.
La ricorrente chiede, ulteriormente, di condannare le parti convenute:
- “a rettificare, il decreto rettorale di inquadramento della Dott.ssa alla VIII qualifica Pt_1 funzionale di funzionario amministrativo sostituendo al termine “Sig.ra” ( la Parte_1 parola “dott.ssa”;
- “a rettificare il contratto individuale di lavoro sostituendo il termine “funzionario amministrativo” con la qualifica esatta “EP”;
- “ad emanare l'atto di annullamento del Decreto Rettorale n.00405 del 12.11.2004 secondo cui, erroneamente, la Dott.ssa risulta assegnata al Policlinico dal 2004”; Pt_1
- “ad emanare la notifica di incarico al trattamento dei dati personali (art.30 dlgs 196/2003 e ss.mm) nei confronti della Dott.ssa per tutte le incombenze di ufficio e di legge”. Pt_1
Si osserva al riguardo che le richieste di rettifica relative alla sostituzione del termine
“Sig.ra” con la parola “dott.ssa” e del termine “funzionario amministrativo” con la qualifica esatta
“EP”, integrano mere questioni di forma prive di rilievo giuridico ai fini del contendere, non alterando in alcun modo il contenuto sostanziale degli atti da modificare, con conseguente rigetto della domanda.
Quanto alla richiesta di annullamento del decreto Rettorale n.00405 del 12.11.2004 occorre rilevare che, dopo la creazione con D.L. 341/99 convertito in L.453/99 della neo
[...]
si è reso necessario emanare un atto di “ricognizione” sul Controparte_4 personale universitario “strutturato” o da “strutturare” presso l' Parte_5
Pertanto, il decreto del Rettore n. 00405/2004 del 7.10.2004 in atti dispone all'art. 1) che “ Il personale universitario tecnico-amministrativo e socio sanitario di cui all'allegato elenco (all.1), è assegnato funzionalmente all' , ai fini dello svolgimento delle Controparte_4 attività assistenziali, con incardinazione presso la struttura di attuale afferenza indicata a fianco di ciascun interessato” (tra cui la ricorrente, cfr. pag.28) e all'art. 2) che “ È altresì assegnato funzionalmente all' , ai fini dello svolgimento delle attività Controparte_4 assistenziali il personale universitario tecnico-amministrativo di cui all'allegato elenco (all.2) che attualmente non percepisce l'indennità di cui all'art. 31 D.P.R. 761/79, con incardinazione presso la struttura di afferenza indicata a fianco di ciascun interessato”.
Quindi con tale decreto risulta confermata l'assegnazione all' Controparte_4 del personale indicato nell'allegato 1), tra cui la ricorrente, che avrebbe continuato a percepire l'indennità ex art. 31 del DPR 761/79 che già percepiva (art.1), mentre il personale assegnato all' di cui allegato 2), a differenza di quello di cui all'allegato 1, non Controparte_4 aveva mai percepito detta indennità. Dunque la richiesta appare del tutto priva di interesse giuridicamente rilevante atteso che dall'esame del predetto documento si evince chiaramente che la risultava già assegnata al Pt_1
Policlinico, tanto che percepiva da tempo l'indennità ex art 31 DPR 761/79.
Quanto alla domanda intesa “ “ad emanare la notifica di incarico al trattamento dei dati personali (art.30 dlgs 196/2003 e ss.mm) nei confronti della Dott.ssa per tutte le incombenze Pt_1 di ufficio e di legge”, occorre evidenziare che l'art. 30 del D.lgs.vo n.196/2003 è stato abrogato dal D.Lgs 10.8.2018 n.101, sicché la domanda deve essere respinta.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite che liquida per ciascuna parte convenuta in € 5.000,00 oltre spese generali al 15%, ed iva e cpa quanto all' convenuta e CP_4 oneri riflessi come per legge quanto all'Università convenuta. Roma, 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi