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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE AN IA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Grottaminarda, via Donizetti, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gennaro Alessandro Fischetti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 14/05/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3895/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento dello status di Parte_1 invalido civile, con accertamento della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari e non inferiore al 100% e del relativo beneficio della pensione di inabilità ex art. 12,
L. n. 118/1971, ovvero in via gradata della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari e non inferiore al 74% e del relativo beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/1971, con modalità e decorrenze previste dalle leggi, e comunque sin dall'epoca della visita di verifica dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (21.12.2023), ovvero in via subordinata dalla data del precedente ricorso Atp, ovvero del presente ricorso, oppure in via ulteriormente gradata dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio, e comunque nei termini che valuterà il Ctu, oltre agli interessi sugli arretrati sino al saldo effettivo e rivalutazione;
3. condannare per l'effetto l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della prestazione che sarà riconosciuta;
”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
1 La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso come segue: “La ricorrente pertanto risulta affetta da: - Obesità con complicanze Parte_1 artrosiche. Cod. 7105: 31%. - Diabete mellito senza complicanze. Cod. 9309: 21% - Cardiopatia scleroipertensiva I classe NYHA. Cod. 6441: 21% - Sindrome ansioso-depressiva lieve. Cod.
2204: 10%. Dopo aver consultato le tabelle preposte per la valutazione, si ritiene la ricorrente invalida civile al 67% con decorrenza dalla data dell'espletamento del presente ATP ovvero
Febbraio 2025”. Il CTU ha, pertanto, confermato l'esito della fase amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste.
La perizia è sorretta da una congrua e adeguata motivazione, e merita pertanto condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nel caso di specie, la ricorrente contesta la valutazione della condizione di obesità complicata da patologia osteoarticolare e della cardiopatia, richiedendo l'applicazione della percentuale massima prevista dai relativi codici tabellari, e la valutazione della sindrome depressiva, richiedendone l'inquadramento come di grado medio, anziché di grado lieve. La richiesta di attribuzione di percentuali invalidanti superiori a quelle riconosciute, nell'ambito del range previsto dal medesimo codice tabellare usato dal CTU, non sorretta da alcun documento nuovo rispetto a quelli già sottoposti al consulente, configura una mera divergenza valutativa. Lo 2 stesso è a dirsi per la richiesta di considerare la sindrome depressiva riconducibile al codice 2205 anziché al codice 2204, non supportata da specifici riferimenti documentali da cui desumere l'erroneità dell'inquadramento operato dal CTU (il quale ha rilevato: “L'aspetto psichico all'atto dell'espletamento del presente Atp evidenzia un lieve viraggio depressivo in soggetto in trattamento farmacologico per tale disturbo (cfr documentazione agli atti)”).
Le contestazioni sollevate si sostanziano, in ultima analisi, in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
Il CTU risulta, altresì, avere risposto alle osservazioni di parte – essenzialmente consistenti nelle medesime contestazioni avanzate con il ricorso in opposizione – ed esaminato la documentazione successiva richiamata all'interno delle stesse, sia pur ribadendo le proprie conclusioni. Non vi è quindi stata alcuna lesione del principio del contraddittorio.
Il ricorso va conseguentemente respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano, avendo la parte reso una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
CE AN IA RI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE AN IA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Grottaminarda, via Donizetti, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gennaro Alessandro Fischetti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 14/05/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3895/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento dello status di Parte_1 invalido civile, con accertamento della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari e non inferiore al 100% e del relativo beneficio della pensione di inabilità ex art. 12,
L. n. 118/1971, ovvero in via gradata della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari e non inferiore al 74% e del relativo beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/1971, con modalità e decorrenze previste dalle leggi, e comunque sin dall'epoca della visita di verifica dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (21.12.2023), ovvero in via subordinata dalla data del precedente ricorso Atp, ovvero del presente ricorso, oppure in via ulteriormente gradata dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio, e comunque nei termini che valuterà il Ctu, oltre agli interessi sugli arretrati sino al saldo effettivo e rivalutazione;
3. condannare per l'effetto l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della prestazione che sarà riconosciuta;
”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
1 La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso come segue: “La ricorrente pertanto risulta affetta da: - Obesità con complicanze Parte_1 artrosiche. Cod. 7105: 31%. - Diabete mellito senza complicanze. Cod. 9309: 21% - Cardiopatia scleroipertensiva I classe NYHA. Cod. 6441: 21% - Sindrome ansioso-depressiva lieve. Cod.
2204: 10%. Dopo aver consultato le tabelle preposte per la valutazione, si ritiene la ricorrente invalida civile al 67% con decorrenza dalla data dell'espletamento del presente ATP ovvero
Febbraio 2025”. Il CTU ha, pertanto, confermato l'esito della fase amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste.
La perizia è sorretta da una congrua e adeguata motivazione, e merita pertanto condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nel caso di specie, la ricorrente contesta la valutazione della condizione di obesità complicata da patologia osteoarticolare e della cardiopatia, richiedendo l'applicazione della percentuale massima prevista dai relativi codici tabellari, e la valutazione della sindrome depressiva, richiedendone l'inquadramento come di grado medio, anziché di grado lieve. La richiesta di attribuzione di percentuali invalidanti superiori a quelle riconosciute, nell'ambito del range previsto dal medesimo codice tabellare usato dal CTU, non sorretta da alcun documento nuovo rispetto a quelli già sottoposti al consulente, configura una mera divergenza valutativa. Lo 2 stesso è a dirsi per la richiesta di considerare la sindrome depressiva riconducibile al codice 2205 anziché al codice 2204, non supportata da specifici riferimenti documentali da cui desumere l'erroneità dell'inquadramento operato dal CTU (il quale ha rilevato: “L'aspetto psichico all'atto dell'espletamento del presente Atp evidenzia un lieve viraggio depressivo in soggetto in trattamento farmacologico per tale disturbo (cfr documentazione agli atti)”).
Le contestazioni sollevate si sostanziano, in ultima analisi, in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
Il CTU risulta, altresì, avere risposto alle osservazioni di parte – essenzialmente consistenti nelle medesime contestazioni avanzate con il ricorso in opposizione – ed esaminato la documentazione successiva richiamata all'interno delle stesse, sia pur ribadendo le proprie conclusioni. Non vi è quindi stata alcuna lesione del principio del contraddittorio.
Il ricorso va conseguentemente respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano, avendo la parte reso una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
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