Art. 1.
L'assegno straordinario vitalizio di lire 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781 , maggiorato a lire 300.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556 , e' elevato a lire 500.000 annue a decorrere dal 1 luglio 1956.
La pensione di cui al precedente comma e' cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti alla interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
L'assegno straordinario vitalizio di lire 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781 , maggiorato a lire 300.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556 , e' elevato a lire 500.000 annue a decorrere dal 1 luglio 1956.
La pensione di cui al precedente comma e' cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti alla interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.