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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2698/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Giacomo C.F._1
TARONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), in viale A.
Costa n. 22, e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Moira ASIRELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), via Cogne n. 25 RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*****
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Castel San Parte_1 Controparte_1
Pietro Terme (BO) il 26 settembre 2010. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 27 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Dall'unione è nata , il 1° giugno 2009. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 633/2019 pubblicata il 13 marzo 2019. pagina 1 di 3 Con tale provvedimento, tra l'atro, è stata disposta la collocazione della figlia presso il padre e la calendarizzazione delle visite materne ed è stato stabilito che il signor versasse la somma mensile di 200,00 euro a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento di , sino alla sua autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 25 febbraio 2025, dato atto che la ragazza è in grado di gestire autonomamente la permanenza presso ciascun genitore e che la signora ha un'attività lavorativa, le parti hanno chiesto che vengano modificate le CP_1 statuizioni relative al calendario di visita materno e al mantenimento ordinario di . Per_1
Il 27 marzo 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 26 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*****
La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 633/2019 pubblicata il 13 marzo 2019:
1) dispone che stia con la madre: Per_1
- almeno un giorno alla settimana, orientativamente il lunedì o il mercoledì, dall'uscita dalla scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola;
2) stabilisce per i periodi di vacanza che la ragazza:
- nelle festività natalizie trascorra con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31dicembre al rientro a scuola;
pagina 2 di 3 - nelle ferie pasquali passi sia con il padre che con la madre ad anni alterni tre giorni consecutivi che ricomprendano il giorno di Pasqua ovvero due giorni consecutivi che ricomprendano il Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola;
- in estate stia con ciascun genitore ad anni alterni dal 1° al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
nei mesi di giugno, luglio e settembre segua l'ordinaria regola di frequentazione con facoltà per di trascorrere ulteriori giorni di vacanza con la Per_1 madre o col padre, da comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso;
3) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che salvo diversi accordi tra i genitori e
, quest'ultima ad anni alterni nel giorno del proprio compleanno pranzerà con un Per_1 genitore e cenerà con l'altro; 4) prende atto che le parti hanno concordato che, previo preavviso, la figlia possa modificare l'anzidetta calendarizzazione a seconda delle proprie esigenze;
5) a far data dal deposito del ricorso revoca l'obbligo a carico del signor i Pt_1 corrispondere alla signora il contributo al mantenimento ordinario per Ilaria;
CP_1
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che ciascuno dei due genitori provveda in forma diretta al mantenimento ordinario della ragazza nei periodi di permanenza della stessa presso le rispettive abitazioni;
7) conferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per la figlia come individuate e rimborsate sulla base del Protocollo siglato per il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo, oltre a quanto qui convenuto;
9) conferma per il resto delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Giacomo C.F._1
TARONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), in viale A.
Costa n. 22, e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Moira ASIRELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), via Cogne n. 25 RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*****
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Castel San Parte_1 Controparte_1
Pietro Terme (BO) il 26 settembre 2010. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 27 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Dall'unione è nata , il 1° giugno 2009. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 633/2019 pubblicata il 13 marzo 2019. pagina 1 di 3 Con tale provvedimento, tra l'atro, è stata disposta la collocazione della figlia presso il padre e la calendarizzazione delle visite materne ed è stato stabilito che il signor versasse la somma mensile di 200,00 euro a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento di , sino alla sua autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 25 febbraio 2025, dato atto che la ragazza è in grado di gestire autonomamente la permanenza presso ciascun genitore e che la signora ha un'attività lavorativa, le parti hanno chiesto che vengano modificate le CP_1 statuizioni relative al calendario di visita materno e al mantenimento ordinario di . Per_1
Il 27 marzo 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 26 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
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La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 633/2019 pubblicata il 13 marzo 2019:
1) dispone che stia con la madre: Per_1
- almeno un giorno alla settimana, orientativamente il lunedì o il mercoledì, dall'uscita dalla scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola;
2) stabilisce per i periodi di vacanza che la ragazza:
- nelle festività natalizie trascorra con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31dicembre al rientro a scuola;
pagina 2 di 3 - nelle ferie pasquali passi sia con il padre che con la madre ad anni alterni tre giorni consecutivi che ricomprendano il giorno di Pasqua ovvero due giorni consecutivi che ricomprendano il Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola;
- in estate stia con ciascun genitore ad anni alterni dal 1° al 15 agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
nei mesi di giugno, luglio e settembre segua l'ordinaria regola di frequentazione con facoltà per di trascorrere ulteriori giorni di vacanza con la Per_1 madre o col padre, da comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso;
3) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che salvo diversi accordi tra i genitori e
, quest'ultima ad anni alterni nel giorno del proprio compleanno pranzerà con un Per_1 genitore e cenerà con l'altro; 4) prende atto che le parti hanno concordato che, previo preavviso, la figlia possa modificare l'anzidetta calendarizzazione a seconda delle proprie esigenze;
5) a far data dal deposito del ricorso revoca l'obbligo a carico del signor i Pt_1 corrispondere alla signora il contributo al mantenimento ordinario per Ilaria;
CP_1
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che ciascuno dei due genitori provveda in forma diretta al mantenimento ordinario della ragazza nei periodi di permanenza della stessa presso le rispettive abitazioni;
7) conferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per la figlia come individuate e rimborsate sulla base del Protocollo siglato per il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo, oltre a quanto qui convenuto;
9) conferma per il resto delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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