Articolo 52 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 51Articolo 53
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1 novembre 1986
Art. 52. 1. Il comma quinto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri, che e' inquadrato, anche in soprannumero e con l'anzianita' maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti, qualifiche di commesso o legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986