Articolo 73 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 72Articolo 74
Versione
27 marzo 1963
Art. 73.
I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 69 ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, continueranno a rimanere in servizio conservando il grado e l'anzianita' acquisiti.
I sottufficiali di cui al comma precedente che non siano riconosciuti idonei cessano dal servizio conservando il grado e l'anzianita' acquisiti e sono collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita' fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 29.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963