TRIB
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/06/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella controversia, iscritta al n. 801/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Michele Inchingolo;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Giuseppe Laghezza Controparte_1
e avv. Antonio Cassatella;
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza ex art. 127 ter
c.p.c. del 22.4.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.2.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Andria il 7.6.2008 con la coniuge . Dall'unione dei coniugi nasceva in data 13.02.2009 la Controparte_1 figlia , minore. Per_1
1 A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla in virtù di sentenza n. 2053/2019 emessa dal Tribunale di Trani il 17.9.2019 e CP_1 pubblicata in data 23.9.2019, impugnata dall'odierna resistente e confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2143/2021 del 19.11.2021, pubblicata il 21.12.2021, che rigettava appello principale e incidentale. Detta sentenza disponeva il rigetto della domanda di addebito e di risarcimento dei danni formulate reciprocamente dalle parti,
l'affidamento della minore in modo condiviso, con collocamento presso la madre, Per_1 la regolamentazione degli incontri padre-figlia con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti secondo modalità da questi stabilite, nulla sull'assegnazione della casa coniugale, il versamento a carico del sia di un contributo mensile al mantenimento della figlia Pt_1 di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, sia della Org_ somma di € 100,00, oltre rivalutazione a titolo di mantenimento della Le CP_1 parti avevano vissuto separate senza riconciliazione.
Il pertanto, concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della minore e previsione dell'esercizio del diritto di visita con l'ausilio di professionisti competenti e presso strutture accreditate dai
Servizi sociali, corresponsione di un contributo al mantenimento della minore Per_1 dell'importo di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nulla a titolo di assegno divorzile attesa la capacità della
Corvasce di procurarsi un reddito.
Con memoria difensiva del 17.5.2023 l'odierna resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando le conclusioni formulate da controparte e chiedendo la l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, previsione di incontri protetti presso i Servizi Sociali del Comune di Barletta per le frequentazioni padre-figlia, assegno di mantenimento in favore della figlia Org_ minore pari ad euro 500,00 mensili, oltre adeguamento e al 50% delle spese straordinarie, assegno divorzile in proprio favore nella misura di € 250,00, in considerazione dell'aumento generalizzato del costo della vita, delle accresciute esigenze della minore ormai adolescente e soprattutto dell'allegato miglioramento della capacità reddituale del (ritenuta quasi raddoppiata). Pt_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 23.5.2023 il Presidente f.f. con ordinanza del
25.5.2023 confermava i provvedimenti di cui alla precitata sentenza n. 2053/2019 del
Tribunale di Trani, onerando i Servizi Sociali competenti per Barletta di predisporre un percorso di incontri agevolati tra padre e figlia.
Depositate le memorie integrative, all'udienza di prima comparizione del 6.11.2023, la resistente chiedeva concedersi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il ricorrente
2 chiedeva rinviarsi per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice concedeva i detti termini e rinviava all'udienza del 26.2.2024 ex art. 127 ter c.p.c.. Per tale udienza parte ricorrente nelle note scritte chiedeva emettersi pronuncia parziale sullo status. Il giudice, vista la richiesta, fissava per la precisazione delle conclusioni sullo status l'udienza del 22.4.2024
e all'esito del deposito delle relative note scritte, tratteneva la causa alla decisione del
Tribunale in composizione collegiale senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio come da comunicazione della
Cancelleria del 25.5.2023.
Motivi della decisione
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con prosecuzione della causa dinanzi al G.I. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni proposte.
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve, pertanto, essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art. 277, comma 2, e 279, comma 2, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare per intanto il divorzio.
“La sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il tribunale è tenuto a pronunciare d'ufficio quando la causa sia sul punto matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole ... Sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dell'art. 8 della l. n. 74 del 1987), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
20666 del 31.8.2017).
La domanda è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia della sentenza n. 2053/2019 emessa dal Tribunale di Trani il
17.9.2019 e pubblicata in data 23.9.2019, confermata in appello (con sentenza n.
2143/2021 depositata in atti con attestazione della Cancelleria del passaggio in giudicato), si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
3 Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso (le parti erano comparse all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione in data 9.6.2011).
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il menzionato periodo di tempo, poiché la resistente non ha contestato tale dato di fatto.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo per l'istruttoria in ordine alle ulteriori questioni controverse tra le parti.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, parzialmente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 20.2.2023, da nei confronti di Parte_1
, consentito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
1°) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 7.6.2008 in Andria da e , trascritto negli atti dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di Andria al numero 144, parte II, serie A, anno 2008;
2°) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei loro atti;
3°) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4°) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, addì 4.6.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
4