Ordinanza presidenziale 26 novembre 2024
Ordinanza presidenziale 2 dicembre 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luana Saladino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di -OMISSIS- n. 10 del 24.07.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ON SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 23 luglio 2024, adottata dal Comune di -OMISSIS- e concernente alcune opere abusive realizzate presso un immobile sito in Via -OMISSIS- n. 46-47, distinto in catasto al foglio di mappa 135, particella 141, subalterno 503.
Segnatamente con il citato provvedimento l’Amministrazione intimata ha disposto la demolizione di opere edili eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 1054 del 15.11.1979 (pratica n. 45/1976), consistenti “ nella chiusura delle verande a piano terra e primo e nella realizzazione del piano secondo ”.
L’ingiunzione a demolire per cui è causa è stata adottata nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, comproprietari del secondo piano del manufatto, in ragione dei provvedimenti di diniego prot. n. 15312 e n. 15302 del 20 maggio 2019 della domanda di concessione in sanatoria delle citate opere difformi, presentata in data 30.04.1986 dalla signora -OMISSIS-, che allora era proprietaria dell’intero manufatto.
2. Il mezzo di tutela all’esame, notificato il 18 ottobre 2024 e depositato il 15 novembre successivo, è affidato ad un un’unica articolata censura con cui si denunzia: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Violazione e falsa applicazione della l.r. 16/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art 2 della l.r. 37/85. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria”.
Lamenta in sintesi la parte ricorrente:
- che quello per cui è causa è un fabbricato a più piani, rispetto ai quali ella è comproprietaria solo del piano secondo; premesso di non essere l’autrice dell’abuso, la ricorrente sostiene di non poter eseguire l’ordinanza di demolizione, in ragione della presenza di parti comuni ed esclusive di proprietà di terzi (v. piano terra e primo piano anch’essi convolti dall’ordine demolitorio);
- che il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, al quale è stato ancorato il diniego della domanda di condono presentato dalla signora -OMISSIS-, non troverebbe applicazione nella fattispecie all’esame, atteso che i manufatti contestati ricadrebbero in zona omogenea A), già qualificata come tale e perimetrata giusta delibera del Consiglio Comunale di -OMISSIS- n. 17 del 28 maggio 1973, antecedente al 31.12.1976;
- che, in ogni caso, il citato vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie stante la natura asseritamente innovativa della legge regionale n. 15/1991 ed atteso che l’Amministrazione intenderebbe applicare retroattivamente un vincolo introdotto nel 1991 ad interventi realizzati molti anni prima, quando non sarebbe stato precettivo nei confronti dei privati.
3. Con memoria del 27 novembre 2024, parte ricorrente ha chiesto la sospensione impropria della causa, in ragione della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 sollevata dal C.G.A.R.S. con plurime ordinanze (cfr. ex multis ordinanza del 14 maggio 2024, n. 364, e ordinanza del 11 dicembre 2024, n. 931).
Con ordinanza presidenziale n. 455 del 2 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., è stato sospeso il giudizio, in attesa della definizione dell'incidente di legittimità costituzionale sollevato dal C.G.A.R.S.
In data 11 dicembre 2024 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione e con memoria di stile ha chiesto il rigetto del ricorso.
La predetta questione di legittimità costituzionale è stata in parte dichiarata inammissibile e, per il resto respinta, con sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 23 maggio 2025, sicché con istanza del 25 luglio 2025 parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso.
In vista della trattazione della causa la resistente Amministrazione con memoria del 17 novembre 2025 ha insistito per il rigetto del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, previo avviso alle parti della sussistenza di possibili profili di parziale inammissibilità del mezzo di tutela all’esame quanto ai vizi che attengono in sostanza al diniego di sanatoria non impugnato.
4. Come rilevato nel corso della discussione il Collegio reputa inammissibili le doglianze con cui, lungi dal contestare l’ordine di demolizione per vizi propri, come sostenuto dal suo procuratore nel corso della discussione, parte ricorrente lamenta invece che il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, al quale è stato ancorato il diniego della domanda di condono presentato dalla signora -OMISSIS-, non troverebbe applicazione nella fattispecie all’esame, di fatto sostenendo la sanabilità dei manufatti abusivamente realizzati.
Come già detto, però, risulta dagli atti di causa che l'istanza di sanatoria presentata dalla dante causa della ricorrente nel 1986 è stata rigettata dal Comune di -OMISSIS- con provvedimenti di diniego, prot. n. 15312 e n. 15302 del 20 maggio 2019, che non risultano essere stati mai impugnati.
Di talché non può la ricorrente utilmente invocare, nel presente giudizio, la sanabilità delle opere per cui è controversia, con conseguente inammissibilità delle doglianze sopra meglio specificate.
5. Non resta che esaminare la censura con cui la ricorrente, premesso di non essere autrice dell’abuso, denunzia di non essere proprietaria dell’intero immobile, ma solo del secondo piano, sicché l’ingiunzione a demolire non potrebbe essere da lei eseguita con riferimento ai manufatti posti al piano terra ed al primo piano, di cui pure sarebbe stato disposto il ripristino.
La doglianza è infondata atteso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il provvedimento impugnato evidenzia con chiarezza che i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- sono comproprietari, non dell’intero fabbricato, ma dell’immobile identificato in catasto al foglio di mappa 135, particella 141, subalterno 503, coincidente con il secondo piano del fabbricato.
Sicché è evidente che l’ordine di demolizione, non può che riguardare la porzione di fabbricato nella disponibilità della ricorrente.
6. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile nei termini esposti in motivazione e, per il resto, va respinto perché infondato.
7. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione e, per il resto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di -OMISSIS-, delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE IN, Presidente
ON SC, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON SC | DE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.