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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 3509/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti l'avv. Cottone Pietro per parte ricorrente nonché l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Di Gloria Marco per parte resistente.
L'avv. Cottone dichiara che la prestazione è stata pagata.
I procuratori delle parti chiedono la cessata materia del contendere c rispettivamente con condanna e compensazione delle spese del giudizio
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3509 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Cottone, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 1200,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2025, conveniva in giudizio l' e Parte_2 CP_1
premettendo di essere stato dipendente a tempo indeterminato, dall'1.12.2001 al 31.07.2017,
dell'A.N.F.E, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 100/17 e di avere chiesto
CP_ invano all'Istituto la liquidazione della quota di TFR destinato al Fondo Tesoreria chiedeva di -Accertare e dichiarare che l'importo richiesto a titolo di TFR dal 1.01.2007 e sino al 31.07.2017,
in favore del sig. , è stato regolarmente ammesso al passivo del fallimento n. 100/2017 Parte_1
A.N.F.E. ; -Accogliere quindi la suddetta domanda relativa alla determinazione e liquidazione a
CP_ carico del fondo di tesoreria del Tfr maturato dal datore di lavoro (Anfe già fallita) e mai
liquidato al lavoratore . -Condannare l' in persona del suo legale rapp.tante Persona_1 CP_1
pro tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 12.671,06 o quanto sarà determinato dal C.T.U.,
per gli importi di Tfr così determinati e spettanti come sopra, oltre alle spese e compenso legale del
presente giudizio da distrarre in favore dell'Avv. Pietro Cottone, il quale dichiara di aver anticipato
le spese e non riscosso onorario.; “
L' costituitosi in giudizio, dichiarava di avere accolta la domanda e di avere liquidato il CP_2
TFR versato al fondo tesoreria, per il periodo 2007-2017, con valuta 22/03/2025 per l'importo lordo di € 14.806,82.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata pagata.
Entrambi le parti pur chiedendo, concordemente, la cessazione della materia del contendere,
hanno concluso, rispettivamente, per la condanna e la compensazione delle spese processuali.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione, oggetto della domanda, è stata riconosciuta;
pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento da parte dell'Istituto previdenziale dell'importo dovuto al ricorrente
è avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile