TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7811 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 8165/2023 R.A.C.C., cui sono stati riuniti i procedimenti n. 7003/2024 e n. 40168/2024
TRA
con l'avv.to Nicola Di Tommasi, elettivamente domiciliato presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con gli avv.ti Raffaella Piergentili e Cristiana Giordano, rispettivamente nel procedimento n. 401682024 e n. 7003/2024 e domicilio eletto in Roma, n. Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Gennaro Luca Brandi, domiciliato come da memoria, nel procedimento riunito n. 7003/2024
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 8.3.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data 9.3.2023) Parte_1 poi ritualmente notificato, con il quale ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 9720220032144580000, formulando le seguenti conclusioni:
• In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la decadenza rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981
• nel merito dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del provvedimento impugnato;
in ogni caso condannare l al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1 giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”. E' stato disposto il rinnovo della notifica sicché, dichiarata la contumacia dell' , CP_1 acquisita la documentazione, in seguito alla riassegnazione del presente procedimento a questo Giudice, è stata fissata l'odierna udienza di discussione.
2. ha depositato –in data 20.2.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 21.2.2024) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia ed annullabilità del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036984000, fascicolo n. 2023/000161767 per la intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli prodromici, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare la natura di bene strumentale del motoveicolo sottoposto al preavviso di fermo amministrativo oggetto della presente impugnativa, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa del presente atto;
c- per l'effetto annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036984000, fascicolo n. 2023/000161767 quivi impugnato, ed ogni atto connesso antecedente e successivo. d- con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per quanto concerne CP_1 tutte le contestazioni connesse alle attività di esecuzione poste in essere dall'
[...]
successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito Controparte_2 sottesi al preavviso di fermo oggi opposto, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva;
Nel merito: rigettare integralmente il ricorso avverso cui si resiste in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conseguente conferma di tutti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio come meglio descritti nel corpo dell'atto e condanna al pagamento degli importi dai medesimi portati oltre alle ulteriori sanzioni previste per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo, e segnatamente:
- Avviso di addebito n. 39720210012276666000, - avente ad oggetto contributi fissi art/com – anno 2019, formato in data 11/01/2022 per € 2.376,68 notificato a mezzo raccomandata a.r. 11.01.22 ( doc. 1 ) e non opposto.
- Avviso di addebito n. 39720220015353232000, avente ad oggetto contributi FISSI ART/COM – ANNI 2019-2020, formato in data 25/08/2022 4.445,84 notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 25.08.22 ( doc. 2 ).
- Avviso di addebito n. 39720220032144580000, avente ad oggetto contributi FISSI ART/COM – ANNO 2021, formato in data 10/02/2023; per € 3.196,25 notificato a mezzo raccomandata a.r in data 10.02.23 ( doc. 3). In via di estremo subordine e salvo gravame;
-accertare e dichiarare, salvo gravame, la pretesa creditoria dell con riferimento a CP_1 tutte le somme che risulteranno dovute in corso di causa.
-in via ulteriormente subordinata, condannare la ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte negli avvisi di addebito, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha concluso Controparte_2 per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. In seguito all'assegnazione del presente procedimento a questo Giudice (in precedenza assegnato ad altro Giudice di quest'Ufficio), è stata fissata l'odierna udienza di discussione.
3. ha depositato –in data 5.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
• “annullare l'avviso di addebito n. 39720210012276666000 per intervenuta decadenza rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981 nonché in quanto nullo, inefficace e/o illegittimo per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
• annullare l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720249086379018000 per le motivazioni sopra descritte;
• con condanna alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara sin d'ora antistatario.”.
• L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1 “In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi di regolarità formale e/o di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato ovvero di quelli ad esso sottesi;
• Dichiarare l'inammissibilità della richiesta sospensiva in quanto già disposto
• Disporre la riunione del presente giudizio a quelli già pendenti tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto
• Nel merito accertare l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti e la incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione quanto agli VA n. 39720220015353232000 E 39720210012276666000;
• Rigettare nel resto l'opposizione
• Spese come per legge”. Acquisita la documentazione, in seguito alla riassegnazione del presente procedimento a questo Giudice, è stata fissata l'odierna udienza di discussione.
4. Nel corso dell'odierna udienza, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
5. propone dunque opposizione all'avviso di addebito n. Parte_1
9720220032144580000 di € 3.196,25, al preavviso di fermo amministrativo (del motociclo Perso F866384) relativo a tale ed Agli VA n. 39720210012276666000 e n. 39720220015353232000, nonché all'intimazione di pagamento n. 09729249086379018000 (questa per complessivi € 11.058,91), riferita ai predetti avvisi di addebito, tutti riguardanti contributi e sanzioni accessorie dovuti all' Controparte_3 inerenti complessivamente agli anni 2019-2020-2021-2022.
[...]
6. Le domande in oggetto sono state correttamente proposte nei confronti dell' , quale titolare CP_1 delle pretese contributive azionate e, d'altro canto, è stata altresì correttamente chiamata in causa l' che, quale concessionario per la riscossione, ha provveduto Controparte_2 alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (v. Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024; Cass., sez. 3, ord. n. 3870 del 12.2.2024).
7. Il terzo ricorso è stato tardivamente depositato, oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., sicché non trovano esame le questioni di ordine formale ivi proposte (l'intimazione di pagamento impugnata è stata ricevuta in data 26.9.2024 e l'avviso di addebito n. 39720210012276666000 è stata ricevuta in data 11.1.2022, come si legge nel ricorso stesso).
8. Il ricorrente deduce altresì (con il primo ricorso) l'infondatezza delle relative pretese contributive, in quanto mai ha svolto alcuna attività lavorativa per la società di riferimento (Zetatrach s.r.l.) o percepito compensi dalla medesima e, quanto al preavviso di fermo amministrativo, sostiene la natura strumentale, per l'attività lavorativa, del bene ivi indicato.
9. Il primo ricorso è stato tempestivamente depositato (entro il termine perentorio di cui all'art. 24, co. 5, d. l.vo n. 46/199, decorrente dal ricevimento dell'VA, in data 10.2.2023, come risultante dai documenti depositati dal ricorrente in corso di causa), sicché deve trovare esame la questione di merito ivi proposta. L'art. 29, l. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996, dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi elativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Al riguardo la Suprema Corte ha precisato:
“L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.” (Cass., sez. L, sent. n. 11804 del 12.7.2012; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 19273 del 19.7.2018; Cass., sez. L, sent. n. 31286 del 29.11.2019);
“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello 4svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).” (Cass., sez. L , ord. n. 19273 del 19.7.2018; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 10426 del 2.5.2018; Cass., sez. L, ord. n. 2665 del 4.2.2021). Inoltre, con riferimento all'onere probatorio:
“In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa…” (Cass., sez. L, sent. n. n. 10583 del 28.4.2017; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 27274 del 26.10.2018). Nello specifico non emerge dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti necessari (secondo previsione di legge ed in base ai principi posti dalla Suprema Corte) per iscrivere alla Gestione Commercianti, cioè la partecipazione del medesimo al lavoro Parte_1 aziendale della Zetatrack s.r.l., con carattere di abitualità e prevalenza (in tale giudizio l è rimasto contumace). CP_1
10. Con il secondo ricorso si eccepisce (esclusivamente) la natura strumentale (per il lavoro) del motoveicolo oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“…come si desume letteralmente dal disposto dell'art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973, modificato dal d.l. n. 69 del 2013, spetta al debitore dimostrare che il bene oggetto dell'iscrizione di fermo amministrativo è un bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, senza che a tal fine sia sufficiente dimostrare la propria qualità imprenditoriale o professionale e, nel caso di veicolo, la titolarità dello stesso, non potendo neppure trarre elementi di prova favorevoli dalla propria dichiarazione dei redditi e dalle detrazioni dei costi ivi applicate, occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività di cui sopra e per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, e non per altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene (come nel caso di veicoli la semplice utilizzazione per fini di spostamento).” (Cass., sez. tributaria, ord. n. 34813 del 29.12.2024; cfr.: Cass, sez. tributaria, ord. n. 7156 del 17.3.2025). Nello specifico il ricorrente non ha dato prova dell'asserita strumentalità, del motoveicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo, per la sua attività lavorativa (non assumono al riguardo valore probatorio i doc. n. 5, n. 6 e n. 7 di parte ricorrente, trattandosi rispettivamente di una schermata estratta da “ ”, della partiva iva e di Email_1 fatture).
11. Quanto all'opposizione all'intimazione di pagamento: l eccepisce che il giudizio di opposizione all'avviso di addebito n. CP_1 397202200153553232000 è stato dichiarato estinto e che l'avviso di addebito n. 720210012276666000 non è stato opposto. In effetti l ha documentato l'estinzione del giudizio di opposizione avverso il primo dei CP_1 predetti VA (l'asserita pendenza del relativo giudizio l'appello, neppure documentata, è irrilevante per i provvedimenti di cui all'art. 39 c.p.c.); non risulta agli atti l'opposizione avverso il secondo avviso di addebito (ricevuto in data 25.8.2022, come risulta dai doc. n. 2 e n. 2 bis del fascicolo , non contestati). CP_1
Pertanto, essendo ampiamente decorsi i termini per l'opposizione (ex art. 24, co. 5, d. l.vo, n. 46/199), i crediti di cui predetti VA sono incontrovertibili.
12. I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito, richiamati dal ricorrente, non valgono a precludere il presente giudizio nel merito (trattandosi di misure interinali concesse in funzione cautelare).
13. In conclusione: va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla parte riguardante l'avviso di addebito n. 9720220032144580000 e, nel resto, i ricorsi vanno respinti
14. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in ragione di un terzo. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019). Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019). Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 425,00 per il primo ricorso ed in € 848,00 per ciascuno degli altri due ricorsi (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali rispettivamente di valore da € 1,100,01 ad € 5.200,00 e da € 5.201,00 ad € 26.000,00) ed in € 1.010,50 per la fase decisoria, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta e la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni), oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l'insussistenza delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito 9720220032144580000 e, per tale parte, l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036984000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720249086379018000; respinge nel resto i ricorsi;
condanna l e l al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali di in ragione di un terzo, liquidate per l'intero in € 3.131,50, oltre Parte_1
“spese forfettarie” pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 8165/2023 R.A.C.C., cui sono stati riuniti i procedimenti n. 7003/2024 e n. 40168/2024
TRA
con l'avv.to Nicola Di Tommasi, elettivamente domiciliato presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con gli avv.ti Raffaella Piergentili e Cristiana Giordano, rispettivamente nel procedimento n. 401682024 e n. 7003/2024 e domicilio eletto in Roma, n. Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Gennaro Luca Brandi, domiciliato come da memoria, nel procedimento riunito n. 7003/2024
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 8.3.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data 9.3.2023) Parte_1 poi ritualmente notificato, con il quale ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 9720220032144580000, formulando le seguenti conclusioni:
• In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la decadenza rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981
• nel merito dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del provvedimento impugnato;
in ogni caso condannare l al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1 giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”. E' stato disposto il rinnovo della notifica sicché, dichiarata la contumacia dell' , CP_1 acquisita la documentazione, in seguito alla riassegnazione del presente procedimento a questo Giudice, è stata fissata l'odierna udienza di discussione.
2. ha depositato –in data 20.2.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 21.2.2024) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia ed annullabilità del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036984000, fascicolo n. 2023/000161767 per la intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli prodromici, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare la natura di bene strumentale del motoveicolo sottoposto al preavviso di fermo amministrativo oggetto della presente impugnativa, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa del presente atto;
c- per l'effetto annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036984000, fascicolo n. 2023/000161767 quivi impugnato, ed ogni atto connesso antecedente e successivo. d- con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per quanto concerne CP_1 tutte le contestazioni connesse alle attività di esecuzione poste in essere dall'
[...]
successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito Controparte_2 sottesi al preavviso di fermo oggi opposto, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva;
Nel merito: rigettare integralmente il ricorso avverso cui si resiste in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conseguente conferma di tutti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio come meglio descritti nel corpo dell'atto e condanna al pagamento degli importi dai medesimi portati oltre alle ulteriori sanzioni previste per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo, e segnatamente:
- Avviso di addebito n. 39720210012276666000, - avente ad oggetto contributi fissi art/com – anno 2019, formato in data 11/01/2022 per € 2.376,68 notificato a mezzo raccomandata a.r. 11.01.22 ( doc. 1 ) e non opposto.
- Avviso di addebito n. 39720220015353232000, avente ad oggetto contributi FISSI ART/COM – ANNI 2019-2020, formato in data 25/08/2022 4.445,84 notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 25.08.22 ( doc. 2 ).
- Avviso di addebito n. 39720220032144580000, avente ad oggetto contributi FISSI ART/COM – ANNO 2021, formato in data 10/02/2023; per € 3.196,25 notificato a mezzo raccomandata a.r in data 10.02.23 ( doc. 3). In via di estremo subordine e salvo gravame;
-accertare e dichiarare, salvo gravame, la pretesa creditoria dell con riferimento a CP_1 tutte le somme che risulteranno dovute in corso di causa.
-in via ulteriormente subordinata, condannare la ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte negli avvisi di addebito, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha concluso Controparte_2 per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. In seguito all'assegnazione del presente procedimento a questo Giudice (in precedenza assegnato ad altro Giudice di quest'Ufficio), è stata fissata l'odierna udienza di discussione.
3. ha depositato –in data 5.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
• “annullare l'avviso di addebito n. 39720210012276666000 per intervenuta decadenza rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981 nonché in quanto nullo, inefficace e/o illegittimo per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
• annullare l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720249086379018000 per le motivazioni sopra descritte;
• con condanna alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara sin d'ora antistatario.”.
• L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1 “In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi di regolarità formale e/o di notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato ovvero di quelli ad esso sottesi;
• Dichiarare l'inammissibilità della richiesta sospensiva in quanto già disposto
• Disporre la riunione del presente giudizio a quelli già pendenti tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto
• Nel merito accertare l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti e la incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione quanto agli VA n. 39720220015353232000 E 39720210012276666000;
• Rigettare nel resto l'opposizione
• Spese come per legge”. Acquisita la documentazione, in seguito alla riassegnazione del presente procedimento a questo Giudice, è stata fissata l'odierna udienza di discussione.
4. Nel corso dell'odierna udienza, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
5. propone dunque opposizione all'avviso di addebito n. Parte_1
9720220032144580000 di € 3.196,25, al preavviso di fermo amministrativo (del motociclo Perso F866384) relativo a tale ed Agli VA n. 39720210012276666000 e n. 39720220015353232000, nonché all'intimazione di pagamento n. 09729249086379018000 (questa per complessivi € 11.058,91), riferita ai predetti avvisi di addebito, tutti riguardanti contributi e sanzioni accessorie dovuti all' Controparte_3 inerenti complessivamente agli anni 2019-2020-2021-2022.
[...]
6. Le domande in oggetto sono state correttamente proposte nei confronti dell' , quale titolare CP_1 delle pretese contributive azionate e, d'altro canto, è stata altresì correttamente chiamata in causa l' che, quale concessionario per la riscossione, ha provveduto Controparte_2 alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (v. Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024; Cass., sez. 3, ord. n. 3870 del 12.2.2024).
7. Il terzo ricorso è stato tardivamente depositato, oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., sicché non trovano esame le questioni di ordine formale ivi proposte (l'intimazione di pagamento impugnata è stata ricevuta in data 26.9.2024 e l'avviso di addebito n. 39720210012276666000 è stata ricevuta in data 11.1.2022, come si legge nel ricorso stesso).
8. Il ricorrente deduce altresì (con il primo ricorso) l'infondatezza delle relative pretese contributive, in quanto mai ha svolto alcuna attività lavorativa per la società di riferimento (Zetatrach s.r.l.) o percepito compensi dalla medesima e, quanto al preavviso di fermo amministrativo, sostiene la natura strumentale, per l'attività lavorativa, del bene ivi indicato.
9. Il primo ricorso è stato tempestivamente depositato (entro il termine perentorio di cui all'art. 24, co. 5, d. l.vo n. 46/199, decorrente dal ricevimento dell'VA, in data 10.2.2023, come risultante dai documenti depositati dal ricorrente in corso di causa), sicché deve trovare esame la questione di merito ivi proposta. L'art. 29, l. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996, dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi elativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Al riguardo la Suprema Corte ha precisato:
“L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.” (Cass., sez. L, sent. n. 11804 del 12.7.2012; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 19273 del 19.7.2018; Cass., sez. L, sent. n. 31286 del 29.11.2019);
“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello 4svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).” (Cass., sez. L , ord. n. 19273 del 19.7.2018; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 10426 del 2.5.2018; Cass., sez. L, ord. n. 2665 del 4.2.2021). Inoltre, con riferimento all'onere probatorio:
“In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa…” (Cass., sez. L, sent. n. n. 10583 del 28.4.2017; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 27274 del 26.10.2018). Nello specifico non emerge dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti necessari (secondo previsione di legge ed in base ai principi posti dalla Suprema Corte) per iscrivere alla Gestione Commercianti, cioè la partecipazione del medesimo al lavoro Parte_1 aziendale della Zetatrack s.r.l., con carattere di abitualità e prevalenza (in tale giudizio l è rimasto contumace). CP_1
10. Con il secondo ricorso si eccepisce (esclusivamente) la natura strumentale (per il lavoro) del motoveicolo oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“…come si desume letteralmente dal disposto dell'art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973, modificato dal d.l. n. 69 del 2013, spetta al debitore dimostrare che il bene oggetto dell'iscrizione di fermo amministrativo è un bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, senza che a tal fine sia sufficiente dimostrare la propria qualità imprenditoriale o professionale e, nel caso di veicolo, la titolarità dello stesso, non potendo neppure trarre elementi di prova favorevoli dalla propria dichiarazione dei redditi e dalle detrazioni dei costi ivi applicate, occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività di cui sopra e per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, e non per altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene (come nel caso di veicoli la semplice utilizzazione per fini di spostamento).” (Cass., sez. tributaria, ord. n. 34813 del 29.12.2024; cfr.: Cass, sez. tributaria, ord. n. 7156 del 17.3.2025). Nello specifico il ricorrente non ha dato prova dell'asserita strumentalità, del motoveicolo oggetto del preavviso di fermo amministrativo, per la sua attività lavorativa (non assumono al riguardo valore probatorio i doc. n. 5, n. 6 e n. 7 di parte ricorrente, trattandosi rispettivamente di una schermata estratta da “ ”, della partiva iva e di Email_1 fatture).
11. Quanto all'opposizione all'intimazione di pagamento: l eccepisce che il giudizio di opposizione all'avviso di addebito n. CP_1 397202200153553232000 è stato dichiarato estinto e che l'avviso di addebito n. 720210012276666000 non è stato opposto. In effetti l ha documentato l'estinzione del giudizio di opposizione avverso il primo dei CP_1 predetti VA (l'asserita pendenza del relativo giudizio l'appello, neppure documentata, è irrilevante per i provvedimenti di cui all'art. 39 c.p.c.); non risulta agli atti l'opposizione avverso il secondo avviso di addebito (ricevuto in data 25.8.2022, come risulta dai doc. n. 2 e n. 2 bis del fascicolo , non contestati). CP_1
Pertanto, essendo ampiamente decorsi i termini per l'opposizione (ex art. 24, co. 5, d. l.vo, n. 46/199), i crediti di cui predetti VA sono incontrovertibili.
12. I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito, richiamati dal ricorrente, non valgono a precludere il presente giudizio nel merito (trattandosi di misure interinali concesse in funzione cautelare).
13. In conclusione: va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla parte riguardante l'avviso di addebito n. 9720220032144580000 e, nel resto, i ricorsi vanno respinti
14. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in ragione di un terzo. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019). Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019). Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 425,00 per il primo ricorso ed in € 848,00 per ciascuno degli altri due ricorsi (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali rispettivamente di valore da € 1,100,01 ad € 5.200,00 e da € 5.201,00 ad € 26.000,00) ed in € 1.010,50 per la fase decisoria, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta e la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni), oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l'insussistenza delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito 9720220032144580000 e, per tale parte, l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300036984000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720249086379018000; respinge nel resto i ricorsi;
condanna l e l al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali di in ragione di un terzo, liquidate per l'intero in € 3.131,50, oltre Parte_1
“spese forfettarie” pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia