Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
623/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei conSIlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino ConSIliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
per mandato allegato alla Parte_2 citazione di appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. per mandato in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare in favore della RA
[...]
la piena, assoluta ed esclusiva proprietà, Parte_1 per intervenuta maturata usucapione, del posto auto sito in Genova, via Tevere, dinnanzi al civico
2 – NCEU Comune di Genova, sez. PEG, foglio 45,
1
45. - ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, e la conseguente annotazione e voltura catastale, all'Agenzia del Territorio di Genova, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ordine a di Controparte_1 restituzione delle spese di soccombenza liquidate dal Tribunale e già corrisposte dall'appellante”.
PER PARTE APPELLATA: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento
e declaratoria meglio visti, A) in via principale nel merito: dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l'appello proposto ex adverso, confermando la sentenza impugnata in ogni sua statuizione;
B) in ogni caso: dichiarare inammissibile e, comunque, respingere perché infondata ogni domanda proposta ex adverso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, ed ha Controparte_1 sostenuto:
• di essere nel possesso ininterrotto ed ultraventennale del posto auto, intestato alla convenuta sito in Genova, Controparte_1
Via priv. Tevere, di fronte al civ. 2, meglio descritto in citazione, a far data dal 1995;
2 • che, da tale data, l'attrice aveva parcheggiato, in via esclusiva, la propria autovettura in tale posto auto ed aveva, poi, provveduto a collocare ed a sostituire il paletto dissuasore di parcheggio ivi presente;
• che, quindi, sussistevano i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione della proprietà del posto auto a suo favore.
L'attrice ha, quindi, chiesto di dichiarare che la stessa aveva acquistato per usucapione la piena proprietà del posto auto, sito in Genova, Via
Tevere, dinanzi al civico 2, nonché ogni diritto, servitù e comproprietà, con particolare riferimento a quella sullo spazio comune di accesso e manovra individuato con mapp. 966 sub. 1 del fg. 45.
La si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto di respingere la domanda.
La causa è stata istruita con prove testimoniali ed interrogatorio formale ed è stata decisa con la sentenza n. 400/2024, datata e pubblicata in data
8 febbraio 2024, che ha così statuito in dispositivo: “Respinge le domande proposte dall'attrice RA , per le ragioni Parte_1 esposte in parte motiva. Condanna la stessa attrice al pagamento a favore della convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante,
[...] delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.260,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, iva e cpa come per legge”.
Il Tribunale ha respinto la domanda evidenziando:
• in primo luogo, che l'attrice aveva avuto la disponibilità del parcheggio, in quanto, come
3 riferito dal teste SI. le era stato Tes_1 concesso l'uso dal padre del testimone, il quale, smesso di guidare, aveva ceduto le chiavi del dissuasore ivi presente sul posto auto alla SI.ra
, dicendole: “se ti interessa il posto auto Parte_1
è disponibile”. Di conseguenza, la donna aveva cominciato a disporre del bene quale mera detentrice, in quanto il SI. aveva Tes_1 mantenuto la disponibilità del possesso. Nessun atto di interversione del possesso era, poi, mai intervenuto, non potendosi qualifica re tale, neppure la sostituzione del preesistente dissuasore con uno nuovo da parte della RA
, in quanto tale circostanza era stata Parte_1 riferita solo dal teste marito Tes_2 dell'attrice e quindi, non pienamente attendibile.
In ogni caso, il teste non era stato in grado di confermare se la moglie avesse o meno posto un lucchetto sul manufatto in esame.
• In secondo luogo, a prescindere da quanto precedeva, non c'era neppure prova di un possesso ultraventennale, in quanto le dichiarazioni rese sul punto dai vari testimoni erano contraddittorie;
tra i diversi testi ascoltati, la più attendibile era la teste del tutto indifferente alle parti in Tes_3 causa, la quale aveva sostenuto di aver visto anche altre auto, oltre a quella dell'attrice, parcheggiate nel posto auto oggetto di causa, a far data dal 2000. Le deposizioni di segno contrario dei testi , e erano Tes_4 Tes_5 Testimone_6 meno attendibili, sia perché legati da rapporti di parentela e coniugio con altri soggetti che avevano promosso analoghe azioni di usucapione su altri
4 posti auto, sia perché questi avevano riferito che l'attrice occupava il posto auto n. 5, mentre quello oggetto della domanda attorea era il n. 4, che non era uno degli ultimi a sinistra scendendo da via
Tevere, come da questi dichiarato, bensì in posizione centrale.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato il provvedimento in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma dello stesso, venisse accolta la domanda proposta. si è costituita in giudizio Controparte_3 ed ha chiesto di confermare la sentenza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “violazione art. 1141 c.c. - erronea qualificazione della relazione di fatto intercorsa tra
l'attrice ed il bene”. Secondo il Tribunale, il SI. aveva ceduto la detenzione del posto auto Tes_1 alla SI.ra , mantenendone il possesso. Parte_1
Tale conclusione, però, risultava in contrasto con la disciplina dell'art. 1140 c.c., che presume che il potere di fatto debba qualificarsi quale possesso, in difetto di circostanze contrarie neppure allegate dalla controparte.
Anche l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui non c'era prova che la SI.ra Parte_1 avesse poi sostituito il dissuasore era infondata, in quanto smentita dagli atti di causa.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale, il teste non era inattendibile, per il solo fatto Tes_2
5 che era marito dell'attrice; inoltre, il Tribunale aveva mal letto le dichiarazioni del teste, dal momento che questi aveva confermato che la moglie dal 1995 aveva preso possesso del posto auto, apponendo sul dissuasore un lucchetto, utilizzato per impedirne a terzi l'utilizzo.
Con il secondo motivo di appello, relativo alla
“esclusività del possesso”, il Tribunale aveva dato credito a quanto riferito dalla teste la Tes_3 quale aveva reso dichiarazioni di comodo, secondo cui anche altri veicoli, non riferibili alla SI.ra
, parcheggiavano sul posto auto. In Parte_1 realtà, la testimone, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non era disinteressata alla vicenda oggetto di causa, in quanto, ascoltata in altri giudizi, aveva dichiarato di avere la disponibilità di altri posti auto, messi a sua disposizione dalla Di Controparte_1 conseguenza, non c'era alcuna ragione per considerare la SI.ra più attendibile dei Tes_3 testi indicati dall'appellante. Questi ultimi non avevano alcun interesse in causa, a differen za di quanto sostenuto dal Tribunale, in quanto tale non poteva essere l'esistenza di un contenzioso con la società convenuta per altri posti auto.
Inoltre, il Tribunale era caduto in un equivoco, nel sostenere che i testi avevano parlato del posto auto n. 5 a fronte di una domanda relativa al n. 4.
In realtà, il posto auto oggetto di causa era identificato al Catasto quale mapp. 960 sub 5 e descritto quale posto auto 4.
Infine, il posto auto in questione, come dichiarato dal teste era uno degli ultimi sulla Tes_1
6 sinistra scendendo da via Tevere.
4 La domanda di usucapione
Il primo motivo di appello si compone di due distinte censure, che vengono esaminate separatamente.
In relazione alla prima censura, relativa alla corretta qualificazione del potere di fatto esercitato dall'appellante sul posto auto, si osserva che la vicenda è stata così ricostruita dal teste (le cui dichiarazioni hanno Testimone_7 trovato conferma anche in quanto riferito dall'altro teste : “[mio padre] dal 1995 non Tes_2 ha più guidato e lasciava il posto auto alla RA
; il suddetto posto auto era uno degli ultimi Parte_1 sulla sinistra scendendo dalla via Tevere;
il dissuasore c'era già mentre il lucchetto l'ha messo mio padre che poi ha lasciato le chiavi alla
recandosi da lei e dicendole “se ti Parte_1 interessa il posto auto è disponibile”.
La distinzione tra possesso e detenzione non è sempre agevole.
Possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale
è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è
l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine
7 giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, per stabilire se si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso. Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass. 29939/24; Cass. 29594/21; Cass.
26521/20; Cass. 14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore e che non fonda un diritto reale, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si fonda su alcun titolo;
b) che si fonda su un titolo che gli attribuisce un diritto reale.
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda, invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto.
Bisogna, quindi, indagare il contenuto dell'accordo intercorso tra l'appellante ed il SI.
non interessa, a tal fine, se tale accordo Tes_1
è o meno idoneo a produrre effetti giuridici ed è, quindi, valido o invalido (sul punto Cass.
8 29594/21; Cass. 14272/17; Cass. 14115/13;
Cass. 13008/10). Per queste ragioni, anche un atto di donazione nullo per difetto di forma, può determinare l'acquisto del possesso (sul punto,
Cass. 9566/24).
Le dichiarazioni rese dai testimoni non sono sufficienti per ricostruire l'effettiva volontà delle parti e e, in particolare, se vi fu Tes_1 Parte_1 una cessione precaria del godimento del posto auto da parte del primo alla seconda oppure se questa, nelle intenzioni delle parti, era definitiva e ad effetti reali.
Parte appellante ha invocato la presunzione dell'art. 1141, co. 1 c.c.
In senso contrario, però, si richiama la giurisprudenza dominante, secondo cui l'acquisto del possesso deve derivare da un atto oppositivo e di appropriazione da parte del possessore che, per definizione, intende esercitare tutti i diritti del proprietario e non è, quindi, normalmente compatibile con una consegna da parte di un soggetto diverso dal presunto possessore.
Il possesso utile all'acquisto per usucapione ventennale della proprietà di immobili postula una iniziale attività materiale che, sconfinando nella sfera giuridica altrui, fa sorgere una relazione con la cosa che consente al possessore di disporne a proprio arbitrio come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Di conseguenza,
“la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un
9 iniziale atto o fatto del proprietario -possessore”
(Cass. 27411/19; Cass. 10006/15; Cass.
27432/14; Cass. 21690/14; Cass. 141/14; Cass.
14593/11; Cass. 5551/05; Cass. 622/94; Cass.
12569/93). In particolare, “la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all' art.
1141, co. 1 c.c., presuppone quindi la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprens ione, ma di un atto
o un fatto del proprietario possessore” (Cass.
21690/14; Cass. 7271/03).
Parte appellante ha sostenuto che tale giurisprudenza opererebbe solo nel caso in cui il cedente la disponibilità del bene sia proprietario, in quanto solo per quest'ultimo opererebbe la presunzione secondo cui questi non si spoglia della proprietà, in quanto ogni atto di cessione o di rinuncia richiede la forma scritta ex art. 1350
c.c.
Tale interpretazione restrittiva non convince.
Infatti, la presunzione di cui all'art. 1141 c.c. opera sul piano soggettivo, nel senso che fa presumere l'animus possidendi di chi invoca il possesso. A tal fine, è, quindi, irrilevante che il cedente sia o meno proprietario, interessa, invece lo stato d'animo di chi riceve ed esercita il potere di fatto sul bene. Del resto, le vicende della proprietà sono irrilevanti, ai fini del possesso.
Ai sensi dell'art. 1140, co. 2 c.c. si può possedere direttamente o tramite terze persone;
il punto è capire se il SI. cedette in via precaria Tes_1
l'uso del posto auto, mantenendo il potere sullo
10 stesso, oppure se questi se ne spogliò definitivamente a favore della SI.ra . Le Parte_1 modalità di consegna del posto auto, presumibilmente legate a rapporti di buon vicinato, dimostrano che l'acquisto della disponibilità del bene avvenne per volontà d el SI.
e non supportano la tesi attorea di un Tes_1 acquisto di una disponibilità del bene ad immagine della proprietà.
In conclusione, quindi, la prima censura è infondata.
Una volta ritenuto che la SI.ra ricevette Parte_1 il posto auto in detenzione, si deve valutare se vi fu o meno un atto di interversione del possesso.
La risposta è negativa.
La trasformazione della detenzione in possesso può avvenire in due modi diversi: per mutamento del titolo dovuto a “causa proveniente da un terzo” oppure in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore.
La prima ipotesi non è stata neppure allegata.
La giurisprudenza afferma che l'opposizione non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. Deve, cioè, desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui ed abbia iniziato un possesso in nome e per conto proprio,
e che tale atteggiamento, pur potendo realizzarsi con il compimento di atti material i che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso
11 in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla pr eesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui,
l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata. Si richiede, quindi, di rendere noto al possessore, in termin i inequivoci e contestando il suo diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria.
Tale opposizione può realizzarsi anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione (Cass. 23458/21).
Il cambio del dissuasore da parte della SI.ra non costituisce atto di interversione del Parte_1 possesso, in quanto trattasi di atto di mera conservazione e di manutenzione del bene, considerati dalla giurisprudenza non sufficienti a tal fine. In questi termini, si veda Cass. 29594/21, che ha ritenuto insufficiente, ai fini della interversione e, quindi, dell'acquisto per usucapione di un magazzino, la sostituzione da parte del detentore, della porta d'accesso ed il suo utilizzo, con l'esecuzione di lavori di
12 manutenzione straordinaria.
Anche la circostanza secondo cui, per anni e sin dalla consegna del bene, non vi fu alcuna opposizione da parte del SI. all'uso del Tes_1 posto auto non costituisce argomento sufficiente a ritenere dimostrata l'interversione.
Infatti, la Cassazione (sentenza 10186/19) ha escluso che la condotta dei detentori, i quali inequivocabilmente manifestino (con conferma delle controparti) la propria intenzione di esercitare nomine proprio l'ingerenza sull'immobile sia a tale fine sufficiente e costituisca, quindi, “opposizione”. A maggior ragione, non può darsi rilievo al solo silenzio del SI. Tes_1
Da quanto precede, discende l'assorbimento dei restanti motivi ed il rigetto dell'appello proposto.
5 Le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore secondo le indicazioni della sentenza di primo grado - parametri medi per la fase decisionale ed introduttiva, minimi per la fase decisionale - nulla per la fase istruttoria).
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova n. 400 del 2024, datata e pubblicata 8 febbraio 2024; condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite del presente CP_1 giudizio, spese che liquida in euro 5.211,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
13 Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 18 marzo 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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