Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 8 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRAZIANI Parte_1
MARIELLA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DE TULLIO LUISA e dall'Avv. DI GREGORIO CP_1
PIER PAOLO giusta procura generale alle liti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 103/2023 del Tribunale di Sulmona pubblicata il
17/07/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Sulmona ha respinto la sua domanda di riconoscimento della patologia da lui lamentata (sindrome da sovraccarico della spalla dx, tendinite del sovraspinoso e capolungo del bicipite, borsite sottoacromiale) come malattia professionale, e conseguente diritto all'indennizzo da parte dell del danno biologico nella misura pari o superiore al 6%. CP_1
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla CTU medica svolta nel giudizio, che escludeva il nesso causale tra la patologia del sig. , pur riconosciuta esistente, e Parte_1
l'attività lavorativa dallo stesso svolta (pasticcere).
Avverso tale decisione il sig. ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) La sentenza non farebbe riferimento alle risultanze testimoniali, che avrebbero dimostrato le modalità con cui il ricorrente svolgeva attività di pasticcere, la quale comportava lo stare in piedi in postura protesa al banco di lavoro, occuparsi di caricare i carrelli, alzare la teglia verso il forno, ed altre attività che esponevano a sovraccarico il braccio destro.
2) Nel valutare il nesso causale il CTU, le cui conclusioni sono state recepite dalla sentenza, non avrebbe valutato approfonditamente la concreta situazione del lavoratore, emersa dall'istruttoria, e si sarebbe basato unicamente sulla check list
OCRA depositata dall' che individua il rischio legato alle sue mansioni come CP_1
accettabile.
L'appello è fondato.
La CTU svolta in primo grado non è infatti sufficientemente motivata con riferimento al nesso causale, in relazione al quale è unicamente riportata la seguente frase: “Il documento
DVR prodotto dall'azienda in cui lavorava il ricorrente con la check list OCRA individua, per quel tipo di mansione, un livello di rischio accettabile e, pertanto, risulta impossibile il riconoscimento di malattia professionale”.
Il DVR infatti, pur avendo rilevanza ai fini della verifica del nesso causale, non è elemento di per sé solo idoneo ad escluderne l'esistenza.
Neppure la CTU contiene congrui parametri e riferimenti alla scienza medica, a supporto delle conclusioni riportate.
E' stato dunque disposta nuova CTU nel presente grado di giudizio. Le conclusioni del nuovo CTU appaiono maggiormente argomentate, tenendo conto espressamente dell'attività svolta in concreto dal sig. , e della reale Parte_1
esposizione al rischio per come emersa dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati.
Il CTU in particolare ha riscontrato che l'appellante è affetto da “sindrome da conflitto di spalla destra maggiore che a sinistra con tendinosi del sovraspinoso con lesione parziale e tendinopatia del capolungo del bicipite”.
Ha ricondotto tale patologia all'attività svolta dallo stesso per 44 anni, per 8 ore al giorno
“con impegno delle articolazioni delle mani negli sforzi di presa e delle spalle nel sollevamento di sacchi e nelle posture previste nelle mansioni quali la impastatrice (…), evidenziando che ciò è coerente con quanto riferito dai testi, ad esempio che il sig.
“per informare doveva alzare la teglia perché i forni sono in alto rispetto alla Parte_1 sua statura” … “sollevava i sacchi per appoggiali e per versarli sul piano di lavoro o riempire dei contenitori per lo stoccaggio. I sacchi pesano attualmente kg. 25 … prima erano kg. 50 ognuno”.
Possono quindi condividersi le conclusioni del CTU circa la sussistenza del nesso causale, basate “sul dato espositivo, sulla reale esposizione professionale, i dati anamnestici, il criterio epidemiologico e le conoscenze tecnologiche” da cui emerge “un ruolo per lo meno concausale dell'attività lavorativa svolta nella eziopatogenesi della malattia professionale tabellata (tendinopatia del sovraspinato e del capolungo del bicipite) di cui ai Codice 1.2.04
– M 75.1 e 1.204 – M 75.2 rispettivamente, attinente a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo.
Le osservazioni dell' alla CTU - comunque tardive perchè non sono state CP_1
tempestivamente inviate all'indirizzo corretto - si limitano ad affermare la rilevanza del DVR nel valutare la natura professionale della malattia, e dunque riproporre la tesi accolta dal primo ctu, senza specificamente censurare le valutazioni medico-legali effettuate con riferimento alla concreta situazione dell'appellante.
Il CTU ha poi stimato il danno biologico indennizzabile dall' , in base alle previsioni CP_1
tabellari di cui al D.M. 38/2000, nella misura del sette per cento (7%), tenendo presente l'apprezzamento strumentale di cui alla documentazione sanitaria allegata ed il danno derivante dalla limitazione funzionale rilevata. La sentenza impugnata deve essere quindi riformata, e deve essere riconosciuta la natura professionale della malattia denunciata, con conseguente diritto del ricorrente e alla liquidazione dell'indennizzo relativo dovuto in relazione al danno biologico accertato, nella misura del 7%.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1
liquidate con separati provvedimenti.
P Q M
Dichiara che è affetto da “sindrome da conflitto di spalla destra Parte_1
maggiore che a sinistra con tendinosi del sovraspinoso con lesione parziale e tendinopatia del capolungo del bicipite” di natura professionale, con postumi indennizzabili del 7% e condanna l' alla liquidazione del relativo indennizzo, oltre al maggiore importo tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza del 120° giorno successivo alla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado nella misura di euro CP_1
1.312 per il primo grado, e 962 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi all'avvocata antistataria.
Pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20/02/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga