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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3489/2023 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23 ottobre 2023, da
1) Parte_1
Nata a Boyeros (Cuba) il 28 febbraio 1987 cittadina: cubana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] – lettera B con l'Avv. Cinzia Massaini
contro
2) CP_1
Nato a Oristano (OR) il 13 dicembre 1965
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Dante Venco e Cristina Venco
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porlezza (CO), in data 27 febbraio 2021 (anno 2021, atto n. 1, parte 1)
in regime di comunione legale dei beni
1 SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 1183 del 7 novembre 2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi nelle more del presente giudizio di scioglimento del matrimonio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
a) in ragione della sua età anagrafica, della durata del matrimonio, della Parte_1
mancanza di figli comuni e della possibilità di usufruire in Italia anche del TFR maturato e maturando, rinuncia alla quota del 50% dell'avere previdenziale maturato in Svizzera dal marito nel periodo compreso tra la data del matrimonio ed il deposito della domanda di scioglimento del matrimonio;
b) dichiara di rinunciare alla percentuale di TFR di cui all'art. 12 bis L. 898/1970; CP_1
c) Le Parti - passata in giudicato la sentenza di divorzio italiana - presenteranno al pretore elvetico domanda congiunta di complemento della sentenza italiana, affinché in deroga ai principi generali la Sig.ra - che si impegna a firmarla - rinunci ad ogni Parte_1
diritto sugli averi previdenziali del Sig. (compreso secondo pilastro ed eventuale CP_1
integrativa), che saranno dunque interamente di spettanza del marito;
i costi per la sopra indicata procedura elvetica saranno sostenuti integralmente dal sig. . Il sig. non CP_1 CP_1 avrà nulla a che pretendere sul T.F.R., come già precisato, e sull'eventuale trattamento pensionistico che dovesse maturare la Sig.ra in Italia. Parte_1
d) Le Parti dichiarano che nessun provvedimento economico si rende necessario essendo economicamente indipendenti e di non necessitare di alcuna misura di sostentamento l'uno dall'altro, e che non sussistono le condizioni per l'attribuzione di un assegno divorzile, e dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico derivante dall'intercorso legame coniugale, e di non aver quindi più nulla a pretendere reciprocamente.
e) interamente compensate tra le parti le spese legali.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato CP_2
di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 27 febbraio 2021 in Porlezza (CO) CP_1
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Porlezza
(anno 2021, atto n. 1, parte 1)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porlezza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 24.7.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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