Sentenza 12 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/02/2020, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2020
N. 00074/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2019, proposto da Global Gym Uno A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Baldoni e Mario Rampini, Giuseppe Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
contro
Comune di Passignano sul Trasimeno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9;
per l’annullamento
- della delibera della Giunta Comunale n. 72 del 28 maggio 2019, pubblicata all’Albo pretorio in data 30 maggio 2019, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe ordinarie e/o speciali, in via sperimentale fino al 30/3/2020, relative all’utilizzo sia ad ore che giornaliero del nuovo palazzetto dello sport” e con la quale sono state fissate, nei termini di cui infra, le tariffe che la ricorrente, in veste di soggetto concessionario del servizio di gestione della struttura di recente realizzazione denominata “Palazzetto dello sport comunale”, deve applicare all’utenza;
- della nota a firma del Sindaco di Passignano sul Trasimeno datata 19/6/2019, con la quale, in riscontro a precedente richiesta di chiarimenti avanzata dalla Global Gym Uno A.S.D. in ordine alle modalità ed ai criteri utilizzati per addivenire alle tariffe stabilite dal Comune, è stato rimarcato, tra le altre cose, che le tariffe approvate con la delibera sub lett. A) “risultano perfettamente congrue ed in linea con analoghe tariffe applicate dai comuni viciniori e limitrofi” ed è stato intimato alla ricorrente di “darne immediata e rigorosa applicazione”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi comprese, per quanto occorrer possa:
- della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 5/4/2018, in uno con il relativo allegato contenente “stima sull’introito annuo della nuova palestra comunale”;
- della delibera della Giunta comunale n. 59 del 3/5/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Passignano sul Trasimeno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 700/2019) notificato al Comune di Passignano sul Trasimeno in data 29 luglio 2019, la Global Gym Uno A.S.D., in qualità di concessionaria, all’esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, della gestione della nuova palestra comunale, denominata Palazzetto dello Sport, per il periodo 1° ottobre 2018 – 1° ottobre 2022, composta da un “campo polivalente” principale e da un “campo palestra formativa/allenamento”, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento della delibera della Giunta Comunale n. 72 del 28 maggio 2019, pubblicata all’Albo pretorio in data 30 maggio 2019, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe ordinarie e/o speciali, in via sperimentale fino al 30/3/2020, relative all’utilizzo sia ad ore che giornaliero del nuovo palazzetto dello sport” e con la quale sono state fissate, nei termini di cui infra, le tariffe che la società odierna ricorrente deve applicare all’utenza della struttura in argomento.
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per: violazione di autolimiti e contraddittorietà dell’azione amministrativa; difetto assoluto di motivazione; incongruità ed illogicità.
Sostiene in sintesi la ricorrente che le tariffe determinate d’imperio dal Comune di Passignano sul Trasimento, non consentirebbero di fornire un servizio in condizioni di equilibrio economico sostenibile.
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1190. Carenza dei presupposti e difetto di istruttoria
Lamenta la società ricorrente la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di determinazione tariffaria e dunque il deficit di istruttoria conseguente alla mancata interlocuzione della stessa quale concessionaria dell’impianto sportivo.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.): incompetenza della Giunta comunale.
Lamenta la ricorrente l’incompetenza della Giunta comunale in materia di determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali.
IV. Eccesso di potere per: violazione di autolimiti e contraddittorietà dell’azione amministrativa; difetto assoluto di motivazione; incongruità ed illogicità.
Sostiene la società ricorrente il difetto di motivazione e l’illogicità della nota datata 19 giugno 2019, con cui il Sindaco del Comune di Passignano sul Trasimeno ha risposto ai chiarimenti chiesti in ordine all’applicazione delle tariffe in contestazione.
V. Eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza assoluta. Difetto di motivazione e di istruttoria.
Lamenta la società ricorrente la genericità ed indeterminatezza della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 5 aprile 2018, in uno con il relativo allegato, nonché la successiva delibera della Giunta comunale n. 59 del 3 maggio 2018, aventi ad oggetto la “stima sull’introito annuo della nuova palestra comunale”.
3. Il Comune di Passignano sul Trasimeno si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto avente ad oggetto tariffe rimaste inapplicate da parte del gestore.
4. Eccepisce altresì l’amministrazione comunale:
a) l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo di ricorso, essendo la fissazione delle tariffe rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione;
b) l’inammissibilità del secondo motivo per mancata allegazione delle circostanze che il gestore avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione in sede di partecipazione procedimentale;
c) l’inammissibilità del quarto motivo in quanto avente ad oggetto un atto non provvedimentale;
d) l’irricevibilità del quinto motivo in quanto avente ad oggetto atti impugnati tardivamente e, comunque, l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse perché basato su considerazioni apodittiche, infondate ed indimostrate.
5. Conclude nel merito l’amministrazione resistente per l’infondatezza delle doglianze della società ricorrente e dunque per il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati.
6. Alla pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2020, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.
7. Tanto premesso in punto di fatto, deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
8. L’eccezione è fondata e va accolta.
9. Dalla documentazione versata in atti non risulta infatti alcun elemento dal quale si possa dedurre la pretesa incongruità delle tariffe in contestazione e dunque l’impossibilità di reperire i proventi economici necessari per una gestione non in perdita dell’impianto in questione, dei cui costi (illuminazione, acqua per le docce ecc.) peraltro nulla viene allegato al fine di comprovare, anche in rapporto all’utenza, la paventata assenza di profitti.
10. A ciò deve aggiungersi che con nota in data 6 novembre 2019, la società ricorrente ha rappresentato all’amministrazione comunale di aver sottoscritto con le associazioni che attualmente utilizzano gli spazi del Palazzetto dello Sport “una regolare convenzione gratuita, tesserando tutti gli associati che usufruiscono della struttura, andando ad occupare tutte le fasce orarie disponibili”, e che tale soluzione è stata adottata “nel pieno rispetto della vigente normativa” e di quanto “riportato anche nelle obbligazioni del verbale di verifica della commissione comunale di vigilanza”.
10. Ne consegue, anche sotto questo profilo, l’assenza di qualsivoglia lesione concreta ed attuale rappresentata in termini di azzeramento dell’utile e di incongruità delle tariffe stabilite dall’amministrazione concedente, risultando le stesse inapplicate per decisione unilaterale della ricorrente, che così facendo ha dimostrato di essere in possesso dei proventi economici necessari (a mezzo di tesseramento o quant’altro) per una gestione sostenibile dell’impianto sportivo di cui è concessionaria.
11. Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente dimostrato la lesione dell’interesse fatto valere in giudizio, ovvero la non remuneratività dell’impianto in questione in conseguenza dell’asserita (ma non comprovata) inadeguatezza delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Passignano sul Trasimeno, che si liquidano nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO