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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1941/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rizzo Parte_1
Marianna attore
e
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marino CP_1
Mariella convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con nel Comune di Pantelleria in data 26 marzo 2022, trascritto ai CP_1 registri dell'Ufficio dello stato civile dell'anno 2022, Parte I, n. 2, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta depositata il 3 marzo 2025, si è costituita la convenuta che, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, in via riconvenzionale, ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile.
1 Nel corso della causa, in data 14 maggio 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta per la definizione consensuale della causa, nella quale ha insistito il difensore di parte convenuta all'udienza del 14 maggio 2025.
Con ordinanza datata 8 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473- bis.21, ultimo comma, c.p.c.
2. Va premesso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa del 22 marzo 2023 (causa n. 2364/2022 R.G. Tribunale di Marsala) e che sussistono le condizioni di legge (art. 3, n. 2, lett. b, legge 898/1970) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni della separazione nell'accordo congiunto depositato il 14 maggio 2025, con cui hanno chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione che di seguito si riporta:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire e/o mutare la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno;
2. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento precisando che essi nulla hanno a che pretendere l'una dall'altra;
3. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Va osservato tuttavia che: i) i coniugi possono già vivere separatamente, essendo venuto meno l'obbligo della coabitazione a seguito della separazione;
ii) il riferimento all'assegno di mantenimento
è evidentemente da riferirsi all'assegno di divorzio;
iii) non occorre alcun provvedimento giurisdizionale sul terzo punto dell'accordo, poiché i coniugi a seguito dello scioglimento del matrimonio non necessitano di alcun consenso reciproco al rilascio della documentazione ivi richiamata.
Questo Tribunale può pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo stata comunicata la pendenza della causa al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato nel corso del presente giudizio, così provvede:
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e sopra meglio Parte_1 CP_1 generalizzati, contratto nel Comune di Pantelleria il 26 marzo 2022, trascritto ai registri dell'Ufficio dello Stato civile dell'anno 2022, Parte I, n. 2.
Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
12 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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