Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Carla Hubler -Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6265 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Antonio Del Gaiso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 4.2.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda. Il Gi ha riservato la causa al Collegio senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2024, il sign. – premesso di essersi Parte_1 unito in matrimonio con la sign. il 14.9.2015 dal quale non sono nati CP_2 figli, esponeva: (…)
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Con ricorso dinanzi al tribunale di Napoli ed avente RG. 26997/2020, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
Nulla disporre in merito ad assegnazione di cespiti non essendo mai esistita una casa coniugale;
(…) La resistente si costituiva in sede di udienza presidenziale del 28/4/2021, richiedendo l'addebito della separazione al marito, un assegno di mantenimento (comunque non spettante!) e l'assegnazione della casa coniugale, lamentando una incapacità economica. (…) Con sentenza n° 10169/2023 del 7/11/2023, il Tribunale di Napoli ha pronunziato la separazione personale dei coniugi, rigettato la richiesta di addebito proposta in riconvenzionale dalla moglie di addebito nonché le altre domande della consorte ed, infine, ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite. (…) Va subito evidenziato come le parti processuali non abbiano mai convissuto se non a casa dei genitori della moglie, che non è mai esistita la casa coniugale, che la resistente non ha mai né trasferito la residenza a casa del marito né ha mai portato che vestiario per una notte a casa di proprietà del coniuge, peraltro gravata da mutuo scadente il 2039 e per una rata mensile di € 440,06. (…) Sul punto si rileva come la resistente non abbia diritto né ad assegno di mantenimento né ad assegno alimentare, essendo la consorte sana fisicamente, giovane, pienamente in grado di provvedere a sé stessa, non avendo goduto di alcun tenore di vita. Alla luce di quanto dedotto, va rilevato come alla consorte nulla spetti in ordine a qualsivoglia forma di assistenza, né a titolo di mantenimento né a titolo di assegno alimentare (…)
Tanto premesso e ritenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3, n° 2, lett. b), L. 1/12/1970 n. 898, l'istante (…) chiede all'On.le Ufficio Giudicante perché ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970, n. 898, fissata la comparizione dei coniugi, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, sentite le parti e assunte ove occorra sommarie informazioni, voglia rendere con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e della prole, nonché rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. (…) Confermare le clausole di cui alla separazione;
Nulla disporre in merito ad assegnazione di cespiti non essendo mai esistita una casa coniugale. Non porsi a carico del ricorrente alcun obbligo di mantenimento in favore della consorte giacché la stessa è sana fisicamente, giovane, pienamente in grado di provvedere a sé stessa, non avendo goduto di alcun tenore di vita, ha capacità reddituale, è diplomata ed ha possibilità di collocarsi nel mercato del lavoro.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze.
Alla prima udienza del 26.11.2024, presente il solo ricorrente che si riportava al ricorso, il Gi ha dato atto della regolarità della notifica alla resistente (ricevuta a mani proprie) e ne ha dichiarato la contumacia.
Alla successiva udienza del 4.2.2025 la causa è stata riservata al Collegio senza termini.
Nel merito, la domanda formulata dal ricorrente diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 10169/2023 passata in giudicato.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 28.4.2021, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta – rimasta contumace- sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5
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L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, e tenuto conto della contumacia della resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Spese irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 14.9.2015 tra;
Parte_1 Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - , ( atto n. 47, PARTE II, S.A Sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
- Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
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