Art. 20.
Il Comitato esecutivo puo' concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.
Il Comitato esecutivo puo' concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.