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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
GI LO, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2020 depositato il 29/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5332/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 224692 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con il ricorso in atti, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 224692 dell'8 gennaio 2016, notificata il 1° giugno 2016 dall'ATO ME 1 spa. relativamente alla TIA dovuta per gli anni 2009, 2010. Detto ricorso veniva proposto in riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di PA, il quale, con la sentenza n. 321/2016 del 22 ottobre
2016, aveva declinato la propria giurisdizione a vantaggio di quella tributaria. Avverso la pretesa tributaria, il sig. Ricorrente_1 opponeva: 1) nullità per inesistenza di atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione degli importi reclamati;
3) illegittimità della procedura di riscossione per carenza di potere impositivo dell'ATO ME 1 in liquidazione;
4) nullità dell'atto per via della sottoscrizionesu di esso apposta un soggetto a ciò non abilitato.
L'ATO ME 1, ancorché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , dichiarava l'inammissibilità del ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso è inammissibile per quanto di ragione.Come evidenziato in narrativa, la ricorrente agisce dinanzi a questa Commissione Tributaria provinciale in riassunzione del giudizio instaurato presso il giudice ordinario, che con pronuncia in atti aveva declinato la propria giurisdizione a vantaggio di quella esercitata da questo giudice trattandosi di una controversia avente natura tributaria.
2) Osserva in proposito la Commissione che ai sensi dell'art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, per effetto della translatio iudicii, nel nuovo processo ,sonofatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile".
3) Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che la citazione dinanzi al Giudice di Pace di PA era stata notificata all'ente impositore mediante comunicazione di posta elettronica certifica in data
22 giugno 2016. Orbene, tale modalità di costituzione del contraddittorio non può ritenersi valida per il rito tributario.
4) La notificazione via p.e.c. del ricorso tributario è stata resa obbligatoria per tale rito solo dal 1° luglio
2019, a seguito delle modifiche dell'articolo 16 bis del D.Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136; prima di tale data essa non era consentita. Con recente ordinanza n. 18321 del 25 luglio 2017, la Corte di cassazione ha sancito l'inesistenza della notifica effettuata eseguita via p.e.c. fin tanto che non abbia preso avvio in modo omogeneo il processo telematico, non rispondendo, tale modalità ad alcun modello compiutamente disciplinato.
5) Stando cosi le cose, in fattispecie il gravame risulta dunque affetto da un evidente vizio di inammissibilità,
a nulla valendo il fatto che, poi, l'atto riassuntivo sia stato notificato a controparte secondo le modalità ordinarie del servizio raccomandato postale, notificazione, quest'ultima, che peraltro non ha avuto alcun esito, visto che l'ATO ME 1, non risulta costituito in giudizio.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la inammissibilità del ricorso con motivazione in fatto e diritto condivisa da questa Corte.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026
Il TO Il Presidente AN GI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
GI LO, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2020 depositato il 29/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5332/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 224692 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con il ricorso in atti, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 224692 dell'8 gennaio 2016, notificata il 1° giugno 2016 dall'ATO ME 1 spa. relativamente alla TIA dovuta per gli anni 2009, 2010. Detto ricorso veniva proposto in riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di PA, il quale, con la sentenza n. 321/2016 del 22 ottobre
2016, aveva declinato la propria giurisdizione a vantaggio di quella tributaria. Avverso la pretesa tributaria, il sig. Ricorrente_1 opponeva: 1) nullità per inesistenza di atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione degli importi reclamati;
3) illegittimità della procedura di riscossione per carenza di potere impositivo dell'ATO ME 1 in liquidazione;
4) nullità dell'atto per via della sottoscrizionesu di esso apposta un soggetto a ciò non abilitato.
L'ATO ME 1, ancorché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , dichiarava l'inammissibilità del ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso è inammissibile per quanto di ragione.Come evidenziato in narrativa, la ricorrente agisce dinanzi a questa Commissione Tributaria provinciale in riassunzione del giudizio instaurato presso il giudice ordinario, che con pronuncia in atti aveva declinato la propria giurisdizione a vantaggio di quella esercitata da questo giudice trattandosi di una controversia avente natura tributaria.
2) Osserva in proposito la Commissione che ai sensi dell'art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, per effetto della translatio iudicii, nel nuovo processo ,sonofatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile".
3) Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che la citazione dinanzi al Giudice di Pace di PA era stata notificata all'ente impositore mediante comunicazione di posta elettronica certifica in data
22 giugno 2016. Orbene, tale modalità di costituzione del contraddittorio non può ritenersi valida per il rito tributario.
4) La notificazione via p.e.c. del ricorso tributario è stata resa obbligatoria per tale rito solo dal 1° luglio
2019, a seguito delle modifiche dell'articolo 16 bis del D.Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136; prima di tale data essa non era consentita. Con recente ordinanza n. 18321 del 25 luglio 2017, la Corte di cassazione ha sancito l'inesistenza della notifica effettuata eseguita via p.e.c. fin tanto che non abbia preso avvio in modo omogeneo il processo telematico, non rispondendo, tale modalità ad alcun modello compiutamente disciplinato.
5) Stando cosi le cose, in fattispecie il gravame risulta dunque affetto da un evidente vizio di inammissibilità,
a nulla valendo il fatto che, poi, l'atto riassuntivo sia stato notificato a controparte secondo le modalità ordinarie del servizio raccomandato postale, notificazione, quest'ultima, che peraltro non ha avuto alcun esito, visto che l'ATO ME 1, non risulta costituito in giudizio.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la inammissibilità del ricorso con motivazione in fatto e diritto condivisa da questa Corte.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026
Il TO Il Presidente AN GI