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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
AN AN, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2021 depositato il 27/04/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3393/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005367185000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con atto notificato all'Agente di CO il 5.09.2018
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa alla tassa automobilistica riferita al veicolo tg. Targa_1 per l'anno 2014 oltre sanzioni ed accessori, del complessivo importo di €,326,40. Eccepiva:
1- la mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico n.
024985: 2- la inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo operatore di posta privata;
3- la nullità della notifica per essere la relata in bianco;
4- l'assenza di sottoscrizione e di titolo esecutivo;
5- la decadenza e prescrizione.
Interveniva Agenzia delle Entrate rilevando di avere ritualmente notificato al ricorrente la prodromica comunicazione con raccomandata per la cui ricezione era maturato il periodo di compiuta giacenza per cui respingeva le proposte eccezioni di prescrizione e decadenza. CO Sicilia s.p.a. resisteva riportandosi alle osservazioni svolte da Agenzia delle Entrate. Con ordinanza del 17.09.2019 la Commissione rigettava l'istanza di sospensiva. All'udienza dell'11.12.2020 la Commissione decideva come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso è fondato.
2) Dall'esame degli atti risulta che dalle resistenti è stata prodotta una fotocopia di una nota contenente l'esito della ricerca raccomandata n. ADERAUT2014000390064 da cui si evince che la raccomandata è stata postalizzata il 19.06.2017, inviata a Resistente_1 presso il suo indirizzo di Torregrotta Indirizzo_2
, non recapitata e restituita al mittente il 31.07.2017 con esito "compiuta giacenza" in data 30.08.2017.
3) Non vi è, però, alcuna oggettiva circostanza che consenta di collegare con certezza la raccomandata alla comunicazione prodromica alla cartella di pagamento notificata al contribuente il 12.07.2018 ed impugnata dal medesimo. La raccomandata di cui sopra potrebbe, infatti, essere riferita a qualunque atto diverso da quello la cui notifica avrebbe impedito il decorso del termine di prescrizione per la pretesa tributaria fatta valere nel presente giudizio sicché quanto sostenuto in ricorso dal Resistente_1 è fondato e merita accoglimento.
4) Sussistono giusti motivi, derivanti dalle ragioni dell'accoglimento, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di causa..
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata. Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha errato nel ritenere che non vi è, però, alcuna oggettiva circostanza che consenta di collegare con certezza la raccomandata alla comunicazione prodromica alla cartella di pagamento notificata al contribuente il 12.07.2018 ed impugnata dal medesimo.
Invero, nella fattispecie, come risulta dagli atti prodotti in appello vi è la prova che l'avviso di accertamento n°.14024985 è riferito al VEICOLO TG Targa_1 , e che la notifica Società_1 si sia perfezionata con compiuta giacenza del 30.08.2017. per esito della Notifica e si allegano ,inoltre, i dati della ricerca dai quali si vede chiaramente la corrispondenza tra il numero dell'accertamento e la raccomandata corrispondente .
Nella fattispecie non si puo' invocare la prescrizione del credito tributario in quanto come dimostrato l' Atto presupposto è stato regolarmente notificato e si è reso definitivo per mancata impugnazione .
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Ritenuta la tardiva produzione degli atti su cui è fondata la presente decisione, devono essere dichiarate integralmente compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Messina, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente
NG GI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
AN AN, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2021 depositato il 27/04/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3393/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005367185000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con atto notificato all'Agente di CO il 5.09.2018
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa alla tassa automobilistica riferita al veicolo tg. Targa_1 per l'anno 2014 oltre sanzioni ed accessori, del complessivo importo di €,326,40. Eccepiva:
1- la mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico n.
024985: 2- la inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo operatore di posta privata;
3- la nullità della notifica per essere la relata in bianco;
4- l'assenza di sottoscrizione e di titolo esecutivo;
5- la decadenza e prescrizione.
Interveniva Agenzia delle Entrate rilevando di avere ritualmente notificato al ricorrente la prodromica comunicazione con raccomandata per la cui ricezione era maturato il periodo di compiuta giacenza per cui respingeva le proposte eccezioni di prescrizione e decadenza. CO Sicilia s.p.a. resisteva riportandosi alle osservazioni svolte da Agenzia delle Entrate. Con ordinanza del 17.09.2019 la Commissione rigettava l'istanza di sospensiva. All'udienza dell'11.12.2020 la Commissione decideva come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso è fondato.
2) Dall'esame degli atti risulta che dalle resistenti è stata prodotta una fotocopia di una nota contenente l'esito della ricerca raccomandata n. ADERAUT2014000390064 da cui si evince che la raccomandata è stata postalizzata il 19.06.2017, inviata a Resistente_1 presso il suo indirizzo di Torregrotta Indirizzo_2
, non recapitata e restituita al mittente il 31.07.2017 con esito "compiuta giacenza" in data 30.08.2017.
3) Non vi è, però, alcuna oggettiva circostanza che consenta di collegare con certezza la raccomandata alla comunicazione prodromica alla cartella di pagamento notificata al contribuente il 12.07.2018 ed impugnata dal medesimo. La raccomandata di cui sopra potrebbe, infatti, essere riferita a qualunque atto diverso da quello la cui notifica avrebbe impedito il decorso del termine di prescrizione per la pretesa tributaria fatta valere nel presente giudizio sicché quanto sostenuto in ricorso dal Resistente_1 è fondato e merita accoglimento.
4) Sussistono giusti motivi, derivanti dalle ragioni dell'accoglimento, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di causa..
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata. Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha errato nel ritenere che non vi è, però, alcuna oggettiva circostanza che consenta di collegare con certezza la raccomandata alla comunicazione prodromica alla cartella di pagamento notificata al contribuente il 12.07.2018 ed impugnata dal medesimo.
Invero, nella fattispecie, come risulta dagli atti prodotti in appello vi è la prova che l'avviso di accertamento n°.14024985 è riferito al VEICOLO TG Targa_1 , e che la notifica Società_1 si sia perfezionata con compiuta giacenza del 30.08.2017. per esito della Notifica e si allegano ,inoltre, i dati della ricerca dai quali si vede chiaramente la corrispondenza tra il numero dell'accertamento e la raccomandata corrispondente .
Nella fattispecie non si puo' invocare la prescrizione del credito tributario in quanto come dimostrato l' Atto presupposto è stato regolarmente notificato e si è reso definitivo per mancata impugnazione .
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Ritenuta la tardiva produzione degli atti su cui è fondata la presente decisione, devono essere dichiarate integralmente compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Messina, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente
NG GI