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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4743/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4743/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. MAGNOLIA DOMENICO;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. LORENZO ANNA STEFANIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 06/06/2009 a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) (atto n. 7, parte I, anno 2009). Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]) e (19/01/2012). La casa Per_1 Per_2 coniugale è di proprietà del marito ed è sita in Viale Dante Alighieri n. 3, a Castelnovo di Sotto. a convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si è costituito e le parti hanno concluso Controparte_1 congiuntamente. Con sentenza n. 947/2024 del 03/10/2024, passata in giudicato in data 04/04/2025, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Con note di trattazione scritta del 14/10/25 la parti ha confermato che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza e hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando così l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini:
“I signori e dichiarano di non Controparte_1 Parte_1 volersi riconciliare e vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto e con obbligo di comunicarsi ogni mutamento eventuale di residenza, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo mail. 1) I figli e saranno affidati concordemente ad Per_1 Per_2 entrambi i c ula dell'affido condiviso, ma con collocazione abitativa preferenziale presso la residenza della mamma, signora , sita in Bagnolo in Piano (RE) alla via Don Parte_1
Minzoni n. 14. 2) Quanto alla frequentazione coi figli ed il papà, le parti convengono che potrà avvenire liberamente previo accordo con la signora Parte_1 e con i minori, nel rispetto degli impegni scolastici e non dei figli e degli impegni lavorativi e non dei genitori.
3) Quanto al contributo di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 il signor si impegna a corrispondere alla signora Controparte_1 la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00euro) Parte_1 ntributo mensile per il loro mantenimento entro non oltre il giorno 31 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, preferibilmente con versamento di detta somma sul conto corrente intestato alla signora con iban che la stessa comunicherà al Parte_1 signor (o conto corrente postale). Detta somma dovrà essere CP_1 aggior ase agli indici Istat.
4) Il vincolo della comunione dei beni si scioglierà con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il signor , inoltre, dovrà corrispondere alla signora CP_1 il 50% delle spese straordinarie che si pongano nell'interesse Parte_1
e così come individuate dal Protocollo del Per_1 Per_2
Tribunale di Reggio Emilia e che di seguito si specificano:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo). a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche (incluso asilo nido/centro giochi/scuola materna) sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola.
– Spese per attività ludiche e sportive (da documentare e che richiedono il preventivo accordo. Gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie dovranno essere versati entro e non oltre giorni 30, su esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti, al genitore che le ha anticipate. 5) Le parti dichiarano, entrambi, di essere economicamente autosufficienti e pertanto, ognuno di loro rinuncia ad ogni richiesta di mantenimento per sé nei confronti dell'altro.
6) I coniugi hanno deciso di regolare i loro rapporti nel modo suddetto e dichiarano pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già definito come sopra, ogni questione economico-patrimoniale fra loro intercorsa”. Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità dei figli.
3. Spese Visto il raggiungimento degli accordi fra le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/06/2009 a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) (atto n. 7, parte I, anno 2009);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo di Sotto (RE) per quanto di competenza;
-regola gli aspetti accessori del divorzio in conformità a quanto concordato dalle parti, come riportato in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 28/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4743/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. MAGNOLIA DOMENICO;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. LORENZO ANNA STEFANIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 06/06/2009 a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) (atto n. 7, parte I, anno 2009). Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]) e (19/01/2012). La casa Per_1 Per_2 coniugale è di proprietà del marito ed è sita in Viale Dante Alighieri n. 3, a Castelnovo di Sotto. a convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si è costituito e le parti hanno concluso Controparte_1 congiuntamente. Con sentenza n. 947/2024 del 03/10/2024, passata in giudicato in data 04/04/2025, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Con note di trattazione scritta del 14/10/25 la parti ha confermato che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza e hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando così l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini:
“I signori e dichiarano di non Controparte_1 Parte_1 volersi riconciliare e vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto e con obbligo di comunicarsi ogni mutamento eventuale di residenza, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo mail. 1) I figli e saranno affidati concordemente ad Per_1 Per_2 entrambi i c ula dell'affido condiviso, ma con collocazione abitativa preferenziale presso la residenza della mamma, signora , sita in Bagnolo in Piano (RE) alla via Don Parte_1
Minzoni n. 14. 2) Quanto alla frequentazione coi figli ed il papà, le parti convengono che potrà avvenire liberamente previo accordo con la signora Parte_1 e con i minori, nel rispetto degli impegni scolastici e non dei figli e degli impegni lavorativi e non dei genitori.
3) Quanto al contributo di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 il signor si impegna a corrispondere alla signora Controparte_1 la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00euro) Parte_1 ntributo mensile per il loro mantenimento entro non oltre il giorno 31 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, preferibilmente con versamento di detta somma sul conto corrente intestato alla signora con iban che la stessa comunicherà al Parte_1 signor (o conto corrente postale). Detta somma dovrà essere CP_1 aggior ase agli indici Istat.
4) Il vincolo della comunione dei beni si scioglierà con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il signor , inoltre, dovrà corrispondere alla signora CP_1 il 50% delle spese straordinarie che si pongano nell'interesse Parte_1
e così come individuate dal Protocollo del Per_1 Per_2
Tribunale di Reggio Emilia e che di seguito si specificano:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo). a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche (incluso asilo nido/centro giochi/scuola materna) sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola.
– Spese per attività ludiche e sportive (da documentare e che richiedono il preventivo accordo. Gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie dovranno essere versati entro e non oltre giorni 30, su esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti, al genitore che le ha anticipate. 5) Le parti dichiarano, entrambi, di essere economicamente autosufficienti e pertanto, ognuno di loro rinuncia ad ogni richiesta di mantenimento per sé nei confronti dell'altro.
6) I coniugi hanno deciso di regolare i loro rapporti nel modo suddetto e dichiarano pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già definito come sopra, ogni questione economico-patrimoniale fra loro intercorsa”. Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità dei figli.
3. Spese Visto il raggiungimento degli accordi fra le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/06/2009 a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) (atto n. 7, parte I, anno 2009);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo di Sotto (RE) per quanto di competenza;
-regola gli aspetti accessori del divorzio in conformità a quanto concordato dalle parti, come riportato in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 28/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli