Ordinanza cautelare 9 maggio 2018
Ordinanza collegiale 10 maggio 2018
Sentenza 14 gennaio 2019
Sentenza 17 gennaio 2019
Decreto cautelare 9 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 1 marzo 2019
Ordinanza cautelare 1 marzo 2019
Decreto cautelare 20 marzo 2019
Ordinanza cautelare 24 maggio 2019
Ordinanza cautelare 31 maggio 2019
Ordinanza cautelare 18 giugno 2019
Decreto decisorio 20 dicembre 2019
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2020
Accoglimento
Sentenza 4 giugno 2020
Parere definitivo 12 novembre 2020
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2020
Parere definitivo 5 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 15 marzo 2021
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- 1. Preavviso di rigetto obbligatorio anche in caso di improcedibilità di Scia in sanatoriaAccesso limitatoSavino Petruzzelli · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2026
- 2. Il silenzio assenso nella disciplina del permesso di costruire. L’inefficacia della decisione tardiva nel d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni). (note a…Marco Calabrò · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 26 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06794/2025REG.PROV.COLL.
N. 04172/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4172 del 2019, proposto da
Picena s.r.l, Multicash s.p.a, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Di Rito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LE ZZ in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Erme D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento IC s.r.l, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 38/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Marco Di Rito e Antonio Erme D'Agostino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. n. 35299 del 16.7.2008 il Comune di Civitanova Marche ha ordinato alla società IC s.r.l., nonché all’ulteriore società DI 92 s.r.l., utilizzatrice dei locali, di ripristinare la destinazione d’uso originaria (industriale), prevista dai titoli edilizi rilasciati per la costruzione del fabbricato catastalmente censito al foglio 31, part. 1015; destinazione abusivamente trasformata in commerciale.
Tale nota è stata impugnata dalle due predette società, le quali hanno dedotto la violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/01, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Civitanova Marche non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 357/18 il TAR Marche ha dichiarato l’interruzione del giudizio limitatamente alla ricorrente IC s.r.l. ( medio tempore assoggettata a fallimento), e ha disposto incombenti istruttori per la prosecuzione del giudizio nei confronti dell’ulteriore ricorrente DI 92 s.r.l. (di seguito trasformatasi in Picena s.r.l, di poi messa in liquidazione).
Con sentenza n. 38/2019 il TAR Marche ha rigettato il ricorso proposto da DI 92 s.r.l.
Avverso tale pronuncia giudiziale Picena s.r.l. in liquidazione (subentrata alla società IC s.r.l.) ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Error in iudicando – Erroneità della sentenza per omesso esame delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto evidenziati primo grado – Violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/01 – Eccesso di potere; 2) Error in procedendo – Omessa o/e insufficiente motivazione in ordine al terzo motivo di gravame avanzato in primo grado – Violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/01.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata ordinanza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Civitanova Marche ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a. – del rilevato profilo di improcedibilità dell’appello.
2. L’appello è improcedibile.
3. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato. Più precisamente, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto contro un provvedimento comunale ove nel frattempo sia stato adottato dalla stessa autorità un nuovo provvedimento modificativo e innovativo proprio in relazione agli aspetti e ai profili oggetto di contestazione, essendo irrilevante, stante l'unicità del processo nei due gradi del giudizio, che la causa di improcedibilità si sia verificata prima o dopo la proposizione dell'appello o il primo giudice non l'abbia rilevata ” (C.d.S, V, 2.10.2024, n. 7913).
4. Tanto premesso, rileva il Collegio che all’odierna udienza i procuratori delle parti costituite hanno concordemente riferito che è stata approvata la variante urbanistica, per la quale la trattazione della causa è stata più volte rinviata alle precedenti udienze.
Tale circostanza priva l’appellante di interesse attuale alla definizione dell’odierna controversia, dovendo la sua posizione essere valutata non più alla luce del previgente strumento urbanistico (in relazione al quale essa ha proposto ricorso in prime cure), ma in base alle nuove previsioni oggetto di approvazione. In questo senso è la giurisprudenza amministrativa costante (da ultimo: Cons. Stato, IV, 3 giugno 2024, n. 4964; VI, 28 maggio 2024, n. 4786).
5. I rilievi finora svolti consentono di superare l’opposizione ad una pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. espressa dalla difesa dell’appellante all’udienza di discussione, in ragione del fatto che la sopravvenuta variante urbanistica non consentirebbe la destinazione d’uso commerciale del fabbricato per intero e quindi non avrebbe comportato il venir meno delle ragioni che hanno a suo tempo portato alla proposizione del ricorso. In contrario è infatti agevole osservare che l’integrale soddisfacimento dell’interesse azionato in giudizio darebbe luogo ad una pronuncia di cessata materia del contendere, mentre nel caso di specie, come sopra precisato, una volta venuta meno la disciplina urbanistica sulla cui base è stato emesso l’atto impugnato un accertamento nel merito della domanda azionata non avrebbe alcuna utilità per la società appellante.
6. Per tali ragioni, l’odierno appello, in quanto avente ad oggetto lo scrutinio di un atto emanato in base alla previgente normativa tecnico-urbanistica, va dichiarato improcedibile. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO