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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3208 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Armentano,
APPELLANTE E
, CP_1 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 995/2022 del
12.10.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2021, ha convenuto in giudizio l' CP_1 [...]
, chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto al pagamento Parte_1 delle festività infrasettimanali e delle giornate domenicali lavorate negli anni 2019 e 2020 con maggiorazione del 30% (rispetto alla paga oraria del dipendente) in caso di turni festivi effettuati nelle ore diurne, e con maggiorazione del 50% (rispetto alla paga oraria del dipendente) in caso di turni festivi effettuati nelle ore notturne;
e, per l'effetto, condannare – anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno – l' resistente a corrispondergli la somma complessiva di € 3.204,75, CP_2 di cui € 935,77 per l'anno 2019 ed € 2.268,98 per l'anno 2020, ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
A sostegno della domanda, il ha dedotto: di essere dipendente della suddetta CP_1 CP_2 dall'11.3.2002 con qualifica di infermiere, inquadrato nella categoria D, livello economico D3 del
CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018, e di prestare servizio presso l'Unità Operativa Complessa
Residenzialità e Semiresidenzialità di con orario di lavoro di 36 ore settimanali, distribuite Parte_1
– come previsto dall'art. 27 del predetto CCNL – in “turni in quinta”, ossia con lavoro che si sviluppa in tre turni continuativi di 8 ore ciascuno sulle 24 ore della giornata lavorativa, con relativi intervalli di riposo;
che, più in particolare, l'orario di lavoro è regolato dall'Atto Deliberativo n. 1198 adottato dall' nell'aprile 2004, con articolazione su tre turni così distribuiti nell'arco della Parte_2 giornata: mattina 1° turno dalle h. 7:00 alle h. 14:00 (7 ore), pomeriggio 2° turno dalle h. 14:00 alle h. 22:00 (8 ore), notte 3° turno dalle h. 22:00 alle h. 7:00 (9 ore), smonto dalla notte e riposo ogni 3 gg., con prestazione lavorativa anche nelle giornate festive e festive infrasettimanali;
di non aver ricevuto la maggiorazione per tutte le giornate lavorative domenicali e festive infrasettimanali negli anni 2019 e 2020.
Nella contumacia dell' resistente, con la sentenza impugnata il Tribunale ha accertato il CP_2 diritto del al pagamento delle ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle CP_1 giornate domenicali durante gli anni 2019 e 2020, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi nelle ore diurne, e del 50% in caso di turni festivi nelle ore notturne;
ha condannato, quindi, l' a corrispondergli per i titoli predetti la somma Parte_2 complessiva di € 3.204,75 (di cui € 935,77 per l'anno 2019 ed € 2.268,98 per l'anno 2020), oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendone la riforma e Parte_2 deducendo l'erronea interpretazione della contrattazione collettiva sul diritto del personale turnista a percepire le maggiorazioni ivi previste per l'attività prestata nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali. Ha inoltre contestato: l'erroneo riconoscimento da parte del Tribunale del diritto del lavoratore all'indennità prevista dall'art. 9 CCNL 20.9.2001 per il lavoro prestato in occasione delle festività infrasettimanali;
il recepimento acritico dell'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 1505/2021; infine, il riconoscimento del diritto del al pagamento CP_1 della maggiorazione retributiva, pur in assenza di prova che la relativa richiesta fosse stata tempestivamente avanzata. Nella contumacia dell'appellato, la causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria,
è stata definita all'udienza del 26.11.2025 mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
2.1. Questa Corte si è già pronunciata sulla medesima questione, con orientamento cui in questa sede si intende dare continuità e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (v. Corte d'Appello
Roma n. 3514/2025): Part
“3.1.1 L' si duole, in primo luogo, che erroneamente l'art. 9 cit. sia stato ritenuto applicabile al personale turnista … siccome già beneficiario del trattamento economico di favore consistente nell'erogazione delle indennità ex art. 44 del CCNL 1.9.1995 per il personale turnista, nel caso di specie pacificamente erogato.
Assume l'ente che la volontà delle parti espressa nell'accordo contrattuale fosse quella di disciplinare autonomamente il diritto del lavoratore turnista a percepire l'indennità convenuta nell'art. 44 per l'aggravio di dover lavorare nel giorno festivo, e non la diversa indennità fissata nell'art. 9 per gli altri dipendenti, stante l'ordinarietà della prestazione lavorativa con turni di 7 giorni su sette, percependo peraltro detta indennità anche in occasione del godimento del riposo compensativo.
L'assunto è infondato.
Come argomentato da Cassazione nel precedente richiamato dal tribunale (Cass. 1505/2021), ma anche in Cass. 6516/2021, di identico tenore e pure in Cass. 33126/21, non sussiste alcuna incompatibilità tra le indennità previste per il maggiore disagio lavorativo derivante dalla lavorazione in turni, all'art. 44, e i compensi previsti per il lavoro prestato in occasione di festività infrasettimanali all'art.
9. In tal senso rileva il tenore letterale delle norme poste e la diversa funzione delle stesse.
La società pretenderebbe di attribuire all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
come riportato da Cassazione nelle pronunce summenzionate, la tesi per cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sarebbe rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta essere ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed
è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità ivi previste non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17); sotto il profilo ermeneutico va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale il lavoratore invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che, come correttamente evidenziato dal tribunale, per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
L'art. 9 riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario: tale disposizione attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non risulta invece affatto convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che ciò sia esplicitamente previsto. Infatti, oltre il dato testuale
(ravvisato nel fatto che il limite alla cumulabilità dell'indennità di cui all'articolo 44 è sancito solo rispetto alle indennità di cui ai commi 5 e 7 della norma), risulta significativa, come si è anticipato, la funzione della disposizione in commento. L'art. 9 introduce il diritto ad un giorno di riposo per il lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale, con l'effetto della riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina. Tale riduzione non può non valere, in assenza di espresse previsioni di segno contrario, per tutti i lavoratori. Deve conseguentemente ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo. Part La richiama ulteriormente la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema dell'onnicomprensività dell'indennità di turno dei dipendenti degli enti locali. Omette di considerare Part tuttavia la che nella pronuncia di legittimità menzionata proprio dal Tribunale, anche tale apparente antinomia è stata spiegata. Rileva testualmente la Corte nella pronuncia 1501/2021:
“6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non Pt_1 sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si … riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5 ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL
14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (... al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs.
n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
Si tratta, dunque, di previsioni contrattuali diverse che introducono, in comparti diversi, regimi economici e normativi diversi.
Questo collegio intende fare proprie le considerazioni espresse dalla Suprema Corte precipuamente sul tema in argomento pervenendo alla conclusione del rigetto del primo motivo di appello.
3.1.2 In secondo luogo sostiene l'appellante che, a tutto concedere, l'art. 9 in commento riguarderebbe esclusivamente il lavoro prestato durante le festività infrasettimanali e non anche quello domenicale.
La doglianza è priva di efficacia emendativa.
Giova premettere che, nel caso di specie, nel proprio ricorso introduttivo – volto al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro prestato non solo per le festività infrasettimanali ma anche per quelle domenicali – la … [lavoratrice] ha richiamato non solamente l'art. 9 CCNL
20.9.2001, ma anche partitamente la L. n. 260/1949 e l'art. 34 ccnl 7.4.1999.
Orbene a norma dell'art. 2 della L .n. 260/1949 “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, modificata dalla L. n. 90/1954, sono considerati giorni festivi, tra gli altri, “tutte le domeniche”.
L'art. 34 ccnl 7.4.1999 stabilisce, poi, ai commi 7 e 8: “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) Stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari al 15% per il lavoro straordinario diurno, al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Pertanto, dal combinato disposto delle suddette previsioni emerge il diritto del lavoratore che presti attività lavorativa nella giornata di domenica alla percezione della maggiorazione prevista per i giorni festivi nella misura del 30% per quello diurno e del 50% per quello notturno. Né sulla misura di detta maggiorazione sono sorte contestazioni tra le parti.
Dunque il lavoro domenicale, al pari di quello prestato nelle giornate festive infrasettimanali, va retribuito con la suddetta maggiorazione, fermo restando la diversa disciplina per quanto attiene il riposo compensativo (che nel primo caso si cumula ad essa, ai sensi dell'art. 20 ccnl 1.9.1995, mentre nel secondo caso è sostitutivo). Part Solo in tal senso trova logica giustificazione la prassi adottata dall' appellante, nei termini prospettati dall'appellato ex adverso non smentiti e supportata dai cartellini marcatempo prodotti in atti, secondo la quale le domeniche lavorate esulano dal c.d. “debito orario mensile” e vengono, Part pertanto, trattate dalla stessa come lavoro straordinario (diurno festivo o notturno festivo).
Del resto secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole;
dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la particolare penosità, con un quid pluris” (ex multis Cass. N. 31708/2024).
Né, nel caso che qui occupa, il diritto alla maggiorazione per il lavoro domenicale a favore dei turnisti può essere escluso in virtù della previsione a loro favore dell'indennità giornaliera specificamente pattuita ex art. 44 12° comma ccnl 1.9.1995 in misura superiore rispetto a quella ordinaria per il servizio di turno prestato per il giorno festivo, operando la stessa sul diverso piano del ristoro per la particolare gravosità della variabilità dei turni di lavoro, che possono ricadere anche in una giornata festiva, essendo, invero, i due benefici cumulabili tra loro.
Sul punto, infatti, si ritiene applicabile il medesimo argomento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione n. 1505/2021 sopra citata a fondamento dell'ammissibilità del cumulo della maggiorazione prevista per il lavoro festivo infrasettimanale ex art. 9 cit. con l'indennità prevista dall'art. 44, in quanto, si ribadisce, “6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo” e tale “disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa”.
La suddetta ratio – cui questa Corte intende dare continuità per le ragioni di cui sopra – risulta direttamente applicabile anche nell'ipotesi in esame concernente il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale in quanto l'art. 44 12° comma cit., laddove stabilisce l'indennità per i giorni “festivi”, non distingue tra quelli infrasettimanali e quelli domenicali”.
2.2. Ne consegue che risulta fondato il diritto del l pagamento delle ore di lavoro prestato CP_1 anche nelle giornate domenicali durante gli anni 2019 e 2020, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi nelle ore diurne e del 50% in caso di turni festivi nelle ore notturne.
3. Va a questo punto esaminato il secondo motivo di appello, con il quale la deduce che CP_2
“il diritto al compenso per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale (alternativo a quello al riposo compensativo) sorge soltanto qualora il lavoratore interessato abbia formulato apposita richiesta nel termine perentorio di 30 giorni il cui dies a quo coincide con il momento in cui è stata resa la prestazione lavorativa”, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto nel caso di specie poiché l'appellato non avrebbe dimostrato di avere richiesto, nei termini, la fruizione dei riposi compensativi.
3.1. Ebbene, neppure tale doglianza risulta fondata.
Come già chiarito da questa Corte con la citata sentenza n. 3514/2025, “La richiesta di riposo entro trenta giorni non è un elemento costitutivo della fattispecie, come invece lo è l'avere lavorato in un giorno festivo infrasettimanale.
Infatti l'art. 9 cit. non subordina affatto il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo, prevedendone, invece, l'alternatività rimessa alla scelta del lavoratore. L'omessa richiesta del dipendente di fruire del riposo compensativo non può comportare, pertanto, alcuna perdita del diritto al compenso per la prestazione resa”.
4. In conclusione, risultando infondati entrambi i motivi di gravame, la sentenza impugnata va confermata.
Nulla per le spese di lite del grado, stante la contumacia dell'appellato.
Tuttavia, considerato il rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla per le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE dott.ssa Maria Antonia Garzia