Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 903 anno2024 verbale di udienza ex art. 281 sexies cpc
TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE CIVILE
Il 10 gennaio 2025 alle ore nanti al giudice dr. Alberto Princiotta, sono comparsi per la parte attricePAOLA
l' avv. Irene Ferrari per la parte convenuta l' avv.GIACARDI Pt_1 Controparte_1
GIORGIO sostiuito dall 'avv Patrizia Audino
Si dà atto che non è presente il cancelliere a causa delle note, persistenti e gravissime carenze di organico di cui soffre il Tribunale. È invece presente il dr. Per_1
L' Erario componente dell' ufficio del processo dello scrivente.
Il giudice, come da calendario del processo, procede alla trattazione orale del giudizio ed i procuratori delle parti, richiamandosi agli atti precedentemente depositati, discutono la causa promossa da:
assistita dagli avvocati COLONNA Parte_2 C.F._1
ALESSANDRO ed Irene Ferrari
nei confronti di: codice fiscale assistita dall' avvocato Controparte_1 P.IVA_1
GIACARDI GIORGIO oggetto della causa : Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Il giudice Alberto Princiotta pronuncia la seguente sentenza con motivazione contestuale dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Conclusioni assunte delle parti
.- - in via principale: dichiarare tenuta e condannare la Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a titolo di penale per il
[...] ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate, a favore della SI.ra , la somma Parte_2 di € 70.500,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
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persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate, a favore della SI.ra , la maggiore o Parte_2
minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
.- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie di Controparte_1
legge respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria riservata la deduzione dei mezzi istruttori, segnatamente prova per testi sulle circostanze di cui alla parte narrativa nonché quelle capitolate infra e nei termini di legge;
nel merito: in via principale - accertare non dovuta la penale richiesta essendo inesistente il ritardo nella consegna dei lavori, sussistente la causa di forza maggiore e la responsabilità della committente - SI.ra Pt_2
in via subordinata accertare come non dovuta la penale richiesta e respingere la domanda attorea in quanto errato il calcolo di controparte, tenuto conto dell'addendum al contratto di appalto e la sua caratteristica novativa dell'accordo tra le parti;
in via ulteriormente subordinata ridurre la penale ex art. 1384 C.C. ad equità;
-in ogni caso con il favore delle spese tutte di causa, onorari e competenze, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
in fatto ed in diritto ha convenuto in giudizio chiedendo il pagamento di €. Parte_3 CP_1
70.500 a titolo di penale per ritardo nell' esecuzione di lavori in un immobile di sua proprietà.
La convenuta ha resistito alla domanda assumendo che la penale non fosse dovuta in relazione alla stipula di un “addendum” contrattuale che aveva spostato i termini in precedenza convenuti, alla giustificazione del ritardo per cause di forza maggiore e connesse al comportamento colpevole tenuto dall' attrice;
invocava, infine, l' applicazione dell' art. 1384 cc in relazione alla diminuzione della penale.
2 La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione all' odierna udienza previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusive.
Oggi le parti si sono richiamate agli atti ed il Tribunale ha provveduto con presente sentenza di cui è stata data lettura.
II.- La domanda è fondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, infatti, l' “addendum” successivamente convenuto il 23 marzo 2022 non è valutabile quale novazione in difetto di alcuna volontà novativa, avendo inciso sul precedente appalto determinando unicamente una lieve diminuzione dell' importo complessivo dei lavori (da €. 140.715 a
€. 136.474,83) ed eliminando l' esecuzione di alcune lavorazioni inizialmente convenute
(cfr. prod.4) .
Risultano, invece, provati:
.- il termine dei lavori che era stato previsto nell' appalto al 4\4\22 (cfr. prod.1 di parte attrice);
.- il ritardo nell' esecuzione al 14 dicembre 2022 (prod. 7);
.- la tempestiva contestazione nell' esecuzione dei lavori e nella tenuta del cantiere ( prod. 7, 9 a,b,c,d ed e);
.- l' entità della penale che ammonta ad €. 70.500,00, considerando la quantificazione concordata tra le parti in 300 euro giornalieri (cfr. art. 16 contratto), calcolata come indicato in citazione considerando anche le giornate in cui non è stato possibile lavorare in cantiere a causa delle avverse condizioni climatiche (cfr. prod. 8);
.- il pagamento da parte della committente di quanto dovuto (cfr. prod 5 e 6).
Non risulta provato che il ritardo sia stato causato da ragioni di forza maggiore né da un comportamento colpevole dell' attrice in quanto il rifacimento del terrazzo che era stato convenuto nell' appalto non è stato correttamente eseguito come evidenziato dal direttore dei lavori (cfr. i già citati doc. 7, 9 -A, B, C, D ed E).
La penale non risulta eccessiva in quanto il ritardo non ha consentito all' attore di utilizzare l' immobile su cui dovevano essere realizzati gli interventi previsti nel contratto di appalto e, comunque, non risultando provate circostanze idonee a dimostrare l' eccessività della penale stessa (cfr. Cassazione, Sez. L, sentenza n. 24166 del
3 13/11/2006: “In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di merito, che aveva rilevato l'omessa indicazione degli elementi indispensabili per giudicare dell'eccessività della penale, ha osservato che il ricorrente anche in sede di legittimità aveva insistito esclusivamente sulla mancanza di danno in concreto, profilo estraneo alla struttura della clausola penale, la cui stipulazione esonera il creditore dall'onere di provare il danno).
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento di € 70.500 (235 x € 300 =
70.500) con gli interessi legali decorrenti dalla notifica della domanda al saldo.
III.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta. In difetto del deposito di nota vanno liquidate come indicato in dispositivo applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €.70.500 e risultando la causa di natura documentale.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rg 903 2024 , nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione così provvede:
1.- dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare, a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate, a favore della SI.ra , la somma di € 70.500,00, oltre Parte_2
interessi legali decorrenti dalla data di notifica della domanda al saldo;
4 2.-condanna al pagamento delle spese processuali che, in Controparte_1 favore di , liquida in €. 786 per spese documentate ed €. 8433,00 per Parte_2
compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.
Con sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 10/01/2025
Alberto Princiotta sentenza depositata in via telematica, previa lettura in udienza, il 10/01/2025
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