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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/07/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 213/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 213/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 17.06.2024
DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Del Mei Parte_1 C.F._1
Giuseppe del Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), quale nuova denominazione adottata dalla CP_1 P.IVA_1 [...]
con i proc. e dom. avv.ti Emanuele Grippo e Marcello Controparte_2
Migliaccio del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
E CONTRO
(C.F. , con il proc. e dom. Avv. Francesco Controparte_3 C.F._2
Carraro del Foro di Padova, giusta procura in atti;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 393/2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone il
31.05.2024, pubblicata e comunicata il 03.06.2024, notificata il 04.06.2024.
Causa iscritta a ruolo il 24.06.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 04.06.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza n. 393/2024
pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 31.05.2024, pubblicata e comunicata il 03.06.2024,
notificata il 04.06.2024, in totale riforma della sentenza impugnata,
respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in esposto, siccome infondata con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado e precisamente € 103.363,75 in favore di (all.) ed € 16.789,21 in favore di (all.); CP_1 Controparte_3
disporsi il pagamento delle spese per il primo e secondo grado con distrazione al deducente procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per parte appellata Controparte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, tenuto conto di tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
1.- Nel merito:
per i motivi di fatto e diritto esposti in atti e alle udienze, avuto riguardo al prodotto assicurativo sottoscritto in data 5 ottobre 2010 dalla IG.ra con (polizza Parte_2 Controparte_2
vita - Cattolica & Protezione ViProteggo Facile n. 0748126, doc. n. 3 fascicolo , sopra CP_2
definito la “Polizza”):
- dato atto che il diritto alla liquidazione del capitale oggetto della menzionata Polizza è oggetto di una controversia tra la IGnora (sorella della stipulante IG.ra ed Parte_2 Parte_2
il IG. (marito della stipulante IG.ra e che, quindi, il Decreto Controparte_3 Parte_2
Ingiuntivo n. 107/2021 (pubblicato il 22 febbraio 2021 e notificato in data 24 marzo 2021 n.
4105/2020) è stato emesso con riferimento ad un credito oggetto di controversia tra tali parti, di non certa titolarità e non esigibile;
- accertare e dichiarare quale tra le due parti tra cui è controversia, e quindi chi fra la IG.ra
[...]
sorella della contraente IG.ra ed il IG. marito Parte_1 Parte_2 Controparte_3
della contraente IG.ra è l'effettivo ed unico beneficiario della Polizza de qua e, Parte_2
quindi, il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del capitale assicurato da parte di
[...]
; per l'effetto, dichiarare ed accertare in favore di Controparte_2
quale, tra la IG.ra ed il IG. , Parte_1 Parte_3 [...]
dovrà eseguire il pagamento della somma assicurata, nonché Controparte_2
disponendo che tale pagamento abbia, ai sensi degli artt. 1188 e 1189 c.c., efficacia liberatoria del debitore anche nei confronti del preteso Controparte_2
beneficiario che sarà estromesso;
2.- Sempre nel merito:
Nel caso di accoglimento dell'appello promosso dalla IG.ra con riforma della Parte_1
Sentenza n. 393/2024 resa dal Tribunale di Pordenone nella causa R.G. n. 800/2021, pubblicata in data 3 giugno 2024 e notificata in data 4 giugno 2024, e con declaratoria che la IG.ra
[...]
sorella della contraente IG.ra è l'effettivo ed unico beneficiario della Parte_1 Parte_2
Polizza de qua e, quindi, il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del capitale assicurato,
condannare il IG. alla restituzione in favore di del Controparte_3 CP_2 Controparte_1
complessivo importo di Euro 100.000,00 pagato da in favore del IG. in Controparte_1 CP_3
esecuzione della Sentenza n. 393/2024.
3.- In ogni caso
- con emissione di ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso;
- con refusione in favore di degli onorari, dei diritti e delle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
di giudizi.”
Per parte appellata : Controparte_3
“Riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbalizzazioni di primo e secondo grado, insiste per la conferma della sentenza n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone
in data 31.05.2024, pubblicata in data 03.06.2024, con rigetto delle avverse domande in appello volte alla riforma della stessa:
- nel merito: richiamata espressamente ed integralmente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione anche in forma di note cartolari, ogni deduzione, argomentazione,
allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione,
precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le
Corte adita adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'appellante e di ogni motivo di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in esposizione e conseguentemente confermare la sentenza n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone in data 31.05.2024, pubblicata il 03.06.2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dall'appellante (anche in punto restituzione) e, per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata e non provata, spese e competenze di lite rifuse;
e, in ogni caso, accogliere tutte le conclusioni dell'interveniente proposte in primo grado, nessuna esclusa, Controparte_3
insistendo, altresì, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e n. 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze, ribadendo, altresì, le conclusioni del primo grado:
- nel merito in via principale: riservata ogni azione, anche risarcitoria nei confronti degli eventuali responsabili per i danni cagionati all'odierno interveniente per effetto della eventuale mala gestio connessa alla vicenda in esame, contrariis rejectis, Voglia l'On.le Giudice adito, accertare e dichiarare, che il IG. per tutte le causali di cui in narrativa, è l'unico beneficiario Controparte_3
della polizza n. 0748126 sottoscritta da con (polizza vita- Parte_2 Controparte_2
Cattolica & Protezione ViProteggo Facile), nonché unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento del capitale assicurato da parte di per tutti i motivi di cui in narrativa, e, per Controparte_2
l'effetto, revocare, annullare o comunque dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 107/2021
(pubblicato il 22 febbraio 2021 e notificato in data 24 marzo 2021 n. 4105/2020) e condannare
[...]
alla liquidazione dell'indennizzo, in base alle Controparte_2
condizioni di polizza, e quindi alla corresponsione della somma di € 100.000,00 in favore dell'interveniente Controparte_3
Con condanna dell'opponente e/o del ricorrente-opposto alla integrale rifusione delle competenze e delle spese di lite.
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie (non ancora ammesse)
formulate nella comparsa di intervento volontario e in tutte le memorie depositate ex art. 183 VI
comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. con opposizione alle avverse istanze.
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e
C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore del doppio grado di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss cpc chiedeva al Tribunale di Pordenone l'emissione, Parte_1
nei confronti della di un decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_2
esecutivo per l'importo di € 100.000,00 oltre ad interessi legali e competenze della procedura. A
fondamento della domanda la ricorrente deduceva di essere l'unica ed esclusiva beneficiaria della polizza stipulata per il caso di morte della sorella, deceduta il 02/11/2020. Il Parte_2
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda monitoria, ingiungeva alla Controparte_2
il pagamento della menzionata somma di € 100.000,00.
[...]
L'ingiunta agiva in opposizione al decreto ingiuntivo esponendo di aver comunicato tempestivamente alla sig.ra ed al suo legale di aver ricevuto analoga e contrapposta richiesta di Parte_1
liquidazione, in relazione alla medesima Polizza, da parte del sig. sulla base della Controparte_3
comunicazione e-mail di data 18/10/2020 inviata dall'account di posta privata
, recante richiesta di modifica del beneficiario in favore del sig. Email_1 CP_3
L'opponente deduceva di aver invitato la sig. ed il sig. a transigere la Parte_2 CP_4
controversia senza risultato alcuno.
Si costituiva in giudizio l'opposta, sig.ra chiedendo la concessione della Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la sua conferma, ed in ogni caso la condanna di al pagamento in suo favore dell'importo di € 100.000,00. CP_2
Si costituiva anche il sig. spiegando comparsa di intervento volontario e chiedendo di CP_3
accertare e dichiarare di essere lui stesso l'unico beneficiario della Polizza.
Il giudice di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto e riconosceva il sig. terzo CP_3
intervenuto, quale unico soggetto beneficiario del capitale assicurato. Osservava il giudice nel merito che vi era la necessità di stabilire quale efficacia attribuire alla e-mail,
inviata alla compagnia assicuratrice il 18 ottobre 2020 e firmata, con firma non autentica, dalla sig.ra con la quale l'assicurata mutava il beneficiario dell'assicurazione dalla sorella, Parte_2
, al che di lì a poco sarebbe divenuto suo marito. Pt_1 CP_3
Il giudice rilevava che, nel contratto di assicurazione, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto stesso, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicurato, ed infine per testamento ed è efficace anche se il beneficiario è indicato solo genericamente;
la designazione è,
infatti, un atto unilaterale non recettizio dell'assicurato, produttivo di effetti anche quando la comunicazione del beneficiario sia successiva alla morte del contraente.
Il Giudice rilevava, inoltre, che il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico rientrante tra le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e che, pertanto forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime;
l'onere del disconoscimento spetta alle parti contro cui la produzione è stata utilizzata e deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, non essendo delle semplici contestazioni generiche o onnicomprensive sufficienti a ridimensionare l'efficacia probatoria.
Il Tribunale riteneva che l'Assicurazione non avesse effettuato alcun disconoscimento e che quello effettuato dall'opposta fosse generico ed omnicomprensivo circa la validità, l'efficacia e la paternità
delle e-mail di individuazione del terzo intervenuto, quale beneficiario della polizza. CP_3
In assenza di domande volte a far accertare la falsità della e-mail o l'incapacità di Parte_2
al momento di invio della stessa, il Giudice riteneva che le contestazioni svolte da parte opposta non privassero di efficacia, ai sensi dell'art. 2712 c.c., la mail del 18 ottobre 2020 inviata all'agente della compagnia assicurativa.
Evidenziava il giudice che la Compagnia assicuratrice non aveva mai posto questioni sulla forma,
risultando la comunicazione di cambio beneficiario conforme a quanto prescritto dall'art. 1920 c.c.; la comunicazione, poi, era pervenuta da un indirizzo e-mail già utilizzato da in Parte_2
plurime occasioni ed, infine, il mutamento del beneficiario appariva coerente con il disegno di vita che avrebbe visto il sposare la di lì a qualche giorno. CP_3 Parte_2
***
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo, innanzitutto, che il Tribunale Parte_1
avrebbe giudicato erroneamente l'efficacia probatoria della e-mail; l'errore consisterebbe nell'aver considerato la e-mail quale documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati, una riproduzione informatica rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 2712 c.c. e che farebbe, pertanto, piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
nell'affermare ciò il Giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione l'art. 2702 c.c. e, soprattutto, l'art. 20 comma 1 bis del d.lgs.
82/05. Il chiaro errore contenuto nella sentenza sarebbe quello di aver attribuito valore di “scritto” -
agli effetti dell'art. 1920 c.c.- ad una e-mail non certificata (o semplice).
Il primo Giudice avrebbe, quindi, errato l'inquadramento giuridico della e-mail, evocando il tema della conformità della mail all'originale essendo, invece, evidente per l'appellante, che la mail non riproduce un originale ma è essa stessa atto che, tuttavia, acquisirebbe le caratteristiche e gli effetti giuridici della scrittura ex art. 2702 c.c. solo nei casi normati dall'art. 20 comma 1bis d.lgs. 82/05 che dispone: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri
casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.” La sentenza sarebbe errata, dunque, laddove aveva ritenuto che la valutazione giudiziale potesse essere espressa senza limitazioni di sorta, dovendo invece essere vincolata alla verifica della sussistenza delle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità, di cui non vi sarebbe traccia nella sentenza.
Con ulteriore motivo di appello la sentenza di primo grado veniva censurata con riguardo alla motivazione inerente al disconoscimento delle circostanze allegate dall'opposta; il Giudice, a sostegno della riconducibilità alla contraente della semplice e-mail, avrebbe errato nel valorizzare circostanze quali l'accettazione da parte della compagnia di assicurazioni dell'atto di nomina, la prossimità del matrimonio in punto di morte e la riferibilità dell'account alla sig. . Tali Pt_2
circostanze non rileverebbero agli effetti della valutazione della provenienza della e-mail semplice alla luce dell'esaminato art. 20 comma 1bis d.lgs. 82/05.
Infine, il Giudice di prime cure avrebbe liquidato erroneamente le spese non tenendo conto dei motivi che avrebbero dovuto portare alla compensazione delle stesse, e nello specifico, del ruolo imparziale e terzo della compagnia assicurativa e della particolarità e complessità della questione, confermata dalla non univoca giurisprudenza.
Si costituiva (già ) sottolineando di aver tentato una Controparte_1 Controparte_2
conciliazione bonaria tra i due asseriti beneficiari, purtroppo mai raggiunta, e di avere, quale unico interesse, il definitivo accertamento su chi debba ritenersi il legittimo beneficiario della Polizza per cui è causa.
Riguardo alla comunicazione e-mail inviata il 18 ottobre 2020 dall'account di posta elettronica
, affermava non solo che la Compagnia era solita ricevere le Email_1 CP_1
comunicazioni della defunta sig. dal diverso indirizzo e-mail Parte_2 Email_2
ma anche che quest'ultima era perfettamente a conoscenza della corretta procedura da seguire per la modifica del beneficiario della Polizza. In data 15 novembre 2011, infatti, presso l'Agenzia n. 485 di
Pordenone, la sig. aveva sottoscritto il modulo ad hoc di variazione del beneficiario, Parte_2
identificato nella di lei madre, sig.ra ; successivamente, il 13 ottobre 2015, presso Persona_1 la medesima Agenzia di Pordenone, la sig. aveva sottoscritto un nuovo modulo di Parte_2
variazione del beneficiario identificato nella sorella, A tale procedura, ben nota Parte_1
quindi alla sig.ra , non si sarebbe addivenuti al fine di identificare quale beneficiario il sig. Pt_2
dal momento che la sig.ra on avrebbe dato riscontro alle richieste di invio della CP_3 Parte_2
documentazione formulate dall'agente all'indirizzo di posta che lo stesso riteneva in uso alla Tes_1
sig.ra . Parte_2 Email_2
Si costituiva in giudizio anche sostenendo che non si potesse dubitare del fatto Controparte_3
che una mail semplice, non certificata, sia un atto scritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2702 c.c.;
inoltre, secondo uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità, la mail non certificata rientrerebbe a pieno titolo nella previsione ex art. 2712 c.c..
Secondo l'appellato, l'appellante avrebbe fornito una fuorviante lettura dell'art. 20 d.lgs. 82/2005: la norma non limiterebbe il Giudice nel valutare solo le tre caratteristiche ivi menzionate per relationem
ma darebbe allo stesso la possibilità di soppesare liberamente il valore probatorio del documento tenendo conto anche dei fattori menzionati.
Il sig. affermava, inoltre, che il fatto che la Compagnia avesse ricevuto la mail senza metterne CP_3
in discussione né la provenienza né il contenuto e senza mai disconoscerla fosse dirimente ai fini della decisione;
la Compagnia non aveva infatti mai disconosciuto la corrispondenza della copia cartacea della mail de quo nè il suo contenuto, e l'unica a contestare il documento sarebbe stata la sig.ra pur non essendone la destinataria. Parte_1
Quanto agli account di posta in uso alla sig.ra il sig. ribadiva che quello Parte_2 CP_3
“gmail” era utilizzato da anni per le comunicazioni più formali;
l'utilizzo di quello “live”, invece,
sarebbe stato più risalente nel tempo e comunque non provato da controparte. Il fatto che, nelle precedenti occasioni, avesse sottoscritto un modulo fornito dall'agenzia sarebbe stato Pt_2
irrilevante dal momento che lo stesso agente avrebbe dichiarato di essere a conoscenza della Tes_1
volontà della signora di cambiare il beneficiario. La defunta avrebbe Parte_2 Parte_2 preso tale decisione in una condizione di totale lucidità ed avrebbe curato autonomamente le comunicazioni con l'agenzia nonostante le pessime condizioni di salute.
Infine, l'appellato si opponeva alla richiesta compensazione delle spese legali, dal momento che, a differenza di quanto asserito dall'appellante, la questione di cui è causa non sarebbe da considerare
“nuova” o complicata al punto da portare ad un mutamento giurisprudenziale.
***
L'appello è infondato.
1. Con il primo motivo la sentenza di primo grado viene censurata per avere attribuito effetto alla designazione di nuovo beneficiario della polizza effettuata con la mail di data 18.10.2020,
nonostante la previsione dell'art.20 comma 1 bis D.Lgs.82/2005, che così dispone: “Il
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e
immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in
relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida.”
Secondo Cass.n.14046/2024 “La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con
firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma
scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82
del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore
alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in
ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”.
Secondo Cassazione Civile, Sez. Lav. – 08.03.2018, n. 5523 “In tema di efficacia probatoria dei
documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica
non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo
autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente
valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a
soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità”.
La questione interpretativa verte in particolare sull'indicazione normativa secondo la quale le mail semplici sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrità e immodificabilità.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono state poste specifiche questioni circa la non integrità o modificabilità della mail;
l'account dal quale la mail partita era certamente personale e in uso a la mail è pervenuta regolarmente all'Agenzia ed anche il contenuto appare del Parte_2
tutto spontaneo, considerato anche il tono confidenziale con il quale il testo è stato redatto.
Secondo Cass.14046/2024 “Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità,
immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus
mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi - in particolare - dal formato del file in cui
il messaggio di posta è stato salvato;
dalle proprietà di esso;
dalla sintassi adottata;
dalla
grafica”.
Non rilevano quindi solo le caratteristiche tecniche ma anche il contenuto del messaggio, che,
come detto, appare qui del tutto spontaneo.
Alquanto significativa è poi la circostanza per la quale la mail oggetto di causa che modifica il beneficiario è del 18 ottobre ed è stata inviata a mezzo telefono cellulare;
ha poi Parte_2 contratto matrimonio con il in data 28.10.2020, cinque giorni prima del decesso avvenuto CP_3
2.11.2020, il che evidenzia ulteriormente quali fossero le sue volontà circa la disposizione dei propri beni, considerato che in precedenza era il suo convivente. CP_3
Il fatto poi che la mail sia stata inviata tramite telefono cellulare e da un indirizzo diverso da quello usualmente utilizzato per comunicare con l'Agenzia ben può spiegarsi con le precarie condizioni fisiche della Parte_2
In ogni caso ha dimesso numerose mail inviate o ricevute a mezzo dell'indirizzo gmail CP_3
dalla moglie nel 2020, e anche due indirizzate a;
deve pertanto ritenersi provato che tale CP_2
indirizzo di posta elettronica fosse in uso alla in quel periodo. Parte_2
2. Le ulteriori censure alla sentenza impugnata riguardano il disconoscimento della mail oggetto di causa.
Cass.n.11606/2018 ha affermato che “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici,
il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di
firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il
quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Secondo Cass.n.5141/2019 “Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la
conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale
viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale
disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata
previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta
di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo
non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il
disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto).
2.1 Sul punto deve anzitutto ritenersi che solo potesse operare un formale CP_2
disconoscimento, e comunque, anche se disconosciuto, il documento può essere liberamente apprezzato.
L non solo ha ricevuto la mail ma vi ha dato seguito. Pt_4
3. Ulteriore motivo di gravame è quello inerente alle spese di lite, ovvero la mancata compensazione delle stesse;
sul punto l'appellante ha richiamato il ruolo terzo della compagnia assicuratrice, laddove chiede l'accertamento del beneficiario effettivo;
tale ruolo non implicherebbe alcuna soccombenza, essendo alla stessa indifferente a sentenza definitiva,
se pagare un soggetto oppure l'altro.
Ulteriore argomentazione relativa alla statuizione circa le spese di lite riguarda la particolarità e la complessità della questione confermata dalla non univoca giurisprudenza.
Anche tale motivo deve essere disatteso, in quanto ha sempre dedotto che l'appellante CP_2
era informata della necessità di accertare chi dei due contendenti avesse ragione, lamentando che questa avesse invece agito in via monitoria senza attendere un chiarimento.
Si deve poi considerare che, benché si sia trovata in una posizione di imparzialità CP_2
rispetto ai due pretesi beneficiari della polizza, la stessa è stata costretta a proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da Parte_1
Si osserva ulteriormente che in esito al giudizio di primo grado, è risultata vittoriosa alla CP_2
luce del riconoscimento come beneficiario della polizza per cui è causa del IG. e del CP_3
conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con ogni necessaria conseguenza in punto di condanna alle spese di lite, mentre non si rinviene una particolare novità della questione oggetto di causa.
4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto, e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la trattazione dell'istanza di sospensiva) delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di e così provvede:
[...] Controparte_5 Controparte_3
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
in favore degli appellati e che liquida per ciascuno in Controparte_5 Controparte_3
complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonché ad
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario per quanto concerne Controparte_3
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 213/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 17.06.2024
DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Del Mei Parte_1 C.F._1
Giuseppe del Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), quale nuova denominazione adottata dalla CP_1 P.IVA_1 [...]
con i proc. e dom. avv.ti Emanuele Grippo e Marcello Controparte_2
Migliaccio del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
E CONTRO
(C.F. , con il proc. e dom. Avv. Francesco Controparte_3 C.F._2
Carraro del Foro di Padova, giusta procura in atti;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 393/2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone il
31.05.2024, pubblicata e comunicata il 03.06.2024, notificata il 04.06.2024.
Causa iscritta a ruolo il 24.06.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 04.06.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza n. 393/2024
pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 31.05.2024, pubblicata e comunicata il 03.06.2024,
notificata il 04.06.2024, in totale riforma della sentenza impugnata,
respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in esposto, siccome infondata con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado e precisamente € 103.363,75 in favore di (all.) ed € 16.789,21 in favore di (all.); CP_1 Controparte_3
disporsi il pagamento delle spese per il primo e secondo grado con distrazione al deducente procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per parte appellata Controparte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, tenuto conto di tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
1.- Nel merito:
per i motivi di fatto e diritto esposti in atti e alle udienze, avuto riguardo al prodotto assicurativo sottoscritto in data 5 ottobre 2010 dalla IG.ra con (polizza Parte_2 Controparte_2
vita - Cattolica & Protezione ViProteggo Facile n. 0748126, doc. n. 3 fascicolo , sopra CP_2
definito la “Polizza”):
- dato atto che il diritto alla liquidazione del capitale oggetto della menzionata Polizza è oggetto di una controversia tra la IGnora (sorella della stipulante IG.ra ed Parte_2 Parte_2
il IG. (marito della stipulante IG.ra e che, quindi, il Decreto Controparte_3 Parte_2
Ingiuntivo n. 107/2021 (pubblicato il 22 febbraio 2021 e notificato in data 24 marzo 2021 n.
4105/2020) è stato emesso con riferimento ad un credito oggetto di controversia tra tali parti, di non certa titolarità e non esigibile;
- accertare e dichiarare quale tra le due parti tra cui è controversia, e quindi chi fra la IG.ra
[...]
sorella della contraente IG.ra ed il IG. marito Parte_1 Parte_2 Controparte_3
della contraente IG.ra è l'effettivo ed unico beneficiario della Polizza de qua e, Parte_2
quindi, il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del capitale assicurato da parte di
[...]
; per l'effetto, dichiarare ed accertare in favore di Controparte_2
quale, tra la IG.ra ed il IG. , Parte_1 Parte_3 [...]
dovrà eseguire il pagamento della somma assicurata, nonché Controparte_2
disponendo che tale pagamento abbia, ai sensi degli artt. 1188 e 1189 c.c., efficacia liberatoria del debitore anche nei confronti del preteso Controparte_2
beneficiario che sarà estromesso;
2.- Sempre nel merito:
Nel caso di accoglimento dell'appello promosso dalla IG.ra con riforma della Parte_1
Sentenza n. 393/2024 resa dal Tribunale di Pordenone nella causa R.G. n. 800/2021, pubblicata in data 3 giugno 2024 e notificata in data 4 giugno 2024, e con declaratoria che la IG.ra
[...]
sorella della contraente IG.ra è l'effettivo ed unico beneficiario della Parte_1 Parte_2
Polizza de qua e, quindi, il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del capitale assicurato,
condannare il IG. alla restituzione in favore di del Controparte_3 CP_2 Controparte_1
complessivo importo di Euro 100.000,00 pagato da in favore del IG. in Controparte_1 CP_3
esecuzione della Sentenza n. 393/2024.
3.- In ogni caso
- con emissione di ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso;
- con refusione in favore di degli onorari, dei diritti e delle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
di giudizi.”
Per parte appellata : Controparte_3
“Riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbalizzazioni di primo e secondo grado, insiste per la conferma della sentenza n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone
in data 31.05.2024, pubblicata in data 03.06.2024, con rigetto delle avverse domande in appello volte alla riforma della stessa:
- nel merito: richiamata espressamente ed integralmente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione anche in forma di note cartolari, ogni deduzione, argomentazione,
allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione,
precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le
Corte adita adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'appellante e di ogni motivo di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in esposizione e conseguentemente confermare la sentenza n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone in data 31.05.2024, pubblicata il 03.06.2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dall'appellante (anche in punto restituzione) e, per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata e non provata, spese e competenze di lite rifuse;
e, in ogni caso, accogliere tutte le conclusioni dell'interveniente proposte in primo grado, nessuna esclusa, Controparte_3
insistendo, altresì, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e n. 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze, ribadendo, altresì, le conclusioni del primo grado:
- nel merito in via principale: riservata ogni azione, anche risarcitoria nei confronti degli eventuali responsabili per i danni cagionati all'odierno interveniente per effetto della eventuale mala gestio connessa alla vicenda in esame, contrariis rejectis, Voglia l'On.le Giudice adito, accertare e dichiarare, che il IG. per tutte le causali di cui in narrativa, è l'unico beneficiario Controparte_3
della polizza n. 0748126 sottoscritta da con (polizza vita- Parte_2 Controparte_2
Cattolica & Protezione ViProteggo Facile), nonché unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento del capitale assicurato da parte di per tutti i motivi di cui in narrativa, e, per Controparte_2
l'effetto, revocare, annullare o comunque dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 107/2021
(pubblicato il 22 febbraio 2021 e notificato in data 24 marzo 2021 n. 4105/2020) e condannare
[...]
alla liquidazione dell'indennizzo, in base alle Controparte_2
condizioni di polizza, e quindi alla corresponsione della somma di € 100.000,00 in favore dell'interveniente Controparte_3
Con condanna dell'opponente e/o del ricorrente-opposto alla integrale rifusione delle competenze e delle spese di lite.
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie (non ancora ammesse)
formulate nella comparsa di intervento volontario e in tutte le memorie depositate ex art. 183 VI
comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. con opposizione alle avverse istanze.
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e
C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore del doppio grado di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss cpc chiedeva al Tribunale di Pordenone l'emissione, Parte_1
nei confronti della di un decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_2
esecutivo per l'importo di € 100.000,00 oltre ad interessi legali e competenze della procedura. A
fondamento della domanda la ricorrente deduceva di essere l'unica ed esclusiva beneficiaria della polizza stipulata per il caso di morte della sorella, deceduta il 02/11/2020. Il Parte_2
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda monitoria, ingiungeva alla Controparte_2
il pagamento della menzionata somma di € 100.000,00.
[...]
L'ingiunta agiva in opposizione al decreto ingiuntivo esponendo di aver comunicato tempestivamente alla sig.ra ed al suo legale di aver ricevuto analoga e contrapposta richiesta di Parte_1
liquidazione, in relazione alla medesima Polizza, da parte del sig. sulla base della Controparte_3
comunicazione e-mail di data 18/10/2020 inviata dall'account di posta privata
, recante richiesta di modifica del beneficiario in favore del sig. Email_1 CP_3
L'opponente deduceva di aver invitato la sig. ed il sig. a transigere la Parte_2 CP_4
controversia senza risultato alcuno.
Si costituiva in giudizio l'opposta, sig.ra chiedendo la concessione della Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la sua conferma, ed in ogni caso la condanna di al pagamento in suo favore dell'importo di € 100.000,00. CP_2
Si costituiva anche il sig. spiegando comparsa di intervento volontario e chiedendo di CP_3
accertare e dichiarare di essere lui stesso l'unico beneficiario della Polizza.
Il giudice di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto e riconosceva il sig. terzo CP_3
intervenuto, quale unico soggetto beneficiario del capitale assicurato. Osservava il giudice nel merito che vi era la necessità di stabilire quale efficacia attribuire alla e-mail,
inviata alla compagnia assicuratrice il 18 ottobre 2020 e firmata, con firma non autentica, dalla sig.ra con la quale l'assicurata mutava il beneficiario dell'assicurazione dalla sorella, Parte_2
, al che di lì a poco sarebbe divenuto suo marito. Pt_1 CP_3
Il giudice rilevava che, nel contratto di assicurazione, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto stesso, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicurato, ed infine per testamento ed è efficace anche se il beneficiario è indicato solo genericamente;
la designazione è,
infatti, un atto unilaterale non recettizio dell'assicurato, produttivo di effetti anche quando la comunicazione del beneficiario sia successiva alla morte del contraente.
Il Giudice rilevava, inoltre, che il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico rientrante tra le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e che, pertanto forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime;
l'onere del disconoscimento spetta alle parti contro cui la produzione è stata utilizzata e deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, non essendo delle semplici contestazioni generiche o onnicomprensive sufficienti a ridimensionare l'efficacia probatoria.
Il Tribunale riteneva che l'Assicurazione non avesse effettuato alcun disconoscimento e che quello effettuato dall'opposta fosse generico ed omnicomprensivo circa la validità, l'efficacia e la paternità
delle e-mail di individuazione del terzo intervenuto, quale beneficiario della polizza. CP_3
In assenza di domande volte a far accertare la falsità della e-mail o l'incapacità di Parte_2
al momento di invio della stessa, il Giudice riteneva che le contestazioni svolte da parte opposta non privassero di efficacia, ai sensi dell'art. 2712 c.c., la mail del 18 ottobre 2020 inviata all'agente della compagnia assicurativa.
Evidenziava il giudice che la Compagnia assicuratrice non aveva mai posto questioni sulla forma,
risultando la comunicazione di cambio beneficiario conforme a quanto prescritto dall'art. 1920 c.c.; la comunicazione, poi, era pervenuta da un indirizzo e-mail già utilizzato da in Parte_2
plurime occasioni ed, infine, il mutamento del beneficiario appariva coerente con il disegno di vita che avrebbe visto il sposare la di lì a qualche giorno. CP_3 Parte_2
***
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo, innanzitutto, che il Tribunale Parte_1
avrebbe giudicato erroneamente l'efficacia probatoria della e-mail; l'errore consisterebbe nell'aver considerato la e-mail quale documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati, una riproduzione informatica rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 2712 c.c. e che farebbe, pertanto, piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
nell'affermare ciò il Giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione l'art. 2702 c.c. e, soprattutto, l'art. 20 comma 1 bis del d.lgs.
82/05. Il chiaro errore contenuto nella sentenza sarebbe quello di aver attribuito valore di “scritto” -
agli effetti dell'art. 1920 c.c.- ad una e-mail non certificata (o semplice).
Il primo Giudice avrebbe, quindi, errato l'inquadramento giuridico della e-mail, evocando il tema della conformità della mail all'originale essendo, invece, evidente per l'appellante, che la mail non riproduce un originale ma è essa stessa atto che, tuttavia, acquisirebbe le caratteristiche e gli effetti giuridici della scrittura ex art. 2702 c.c. solo nei casi normati dall'art. 20 comma 1bis d.lgs. 82/05 che dispone: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri
casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.” La sentenza sarebbe errata, dunque, laddove aveva ritenuto che la valutazione giudiziale potesse essere espressa senza limitazioni di sorta, dovendo invece essere vincolata alla verifica della sussistenza delle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità, di cui non vi sarebbe traccia nella sentenza.
Con ulteriore motivo di appello la sentenza di primo grado veniva censurata con riguardo alla motivazione inerente al disconoscimento delle circostanze allegate dall'opposta; il Giudice, a sostegno della riconducibilità alla contraente della semplice e-mail, avrebbe errato nel valorizzare circostanze quali l'accettazione da parte della compagnia di assicurazioni dell'atto di nomina, la prossimità del matrimonio in punto di morte e la riferibilità dell'account alla sig. . Tali Pt_2
circostanze non rileverebbero agli effetti della valutazione della provenienza della e-mail semplice alla luce dell'esaminato art. 20 comma 1bis d.lgs. 82/05.
Infine, il Giudice di prime cure avrebbe liquidato erroneamente le spese non tenendo conto dei motivi che avrebbero dovuto portare alla compensazione delle stesse, e nello specifico, del ruolo imparziale e terzo della compagnia assicurativa e della particolarità e complessità della questione, confermata dalla non univoca giurisprudenza.
Si costituiva (già ) sottolineando di aver tentato una Controparte_1 Controparte_2
conciliazione bonaria tra i due asseriti beneficiari, purtroppo mai raggiunta, e di avere, quale unico interesse, il definitivo accertamento su chi debba ritenersi il legittimo beneficiario della Polizza per cui è causa.
Riguardo alla comunicazione e-mail inviata il 18 ottobre 2020 dall'account di posta elettronica
, affermava non solo che la Compagnia era solita ricevere le Email_1 CP_1
comunicazioni della defunta sig. dal diverso indirizzo e-mail Parte_2 Email_2
ma anche che quest'ultima era perfettamente a conoscenza della corretta procedura da seguire per la modifica del beneficiario della Polizza. In data 15 novembre 2011, infatti, presso l'Agenzia n. 485 di
Pordenone, la sig. aveva sottoscritto il modulo ad hoc di variazione del beneficiario, Parte_2
identificato nella di lei madre, sig.ra ; successivamente, il 13 ottobre 2015, presso Persona_1 la medesima Agenzia di Pordenone, la sig. aveva sottoscritto un nuovo modulo di Parte_2
variazione del beneficiario identificato nella sorella, A tale procedura, ben nota Parte_1
quindi alla sig.ra , non si sarebbe addivenuti al fine di identificare quale beneficiario il sig. Pt_2
dal momento che la sig.ra on avrebbe dato riscontro alle richieste di invio della CP_3 Parte_2
documentazione formulate dall'agente all'indirizzo di posta che lo stesso riteneva in uso alla Tes_1
sig.ra . Parte_2 Email_2
Si costituiva in giudizio anche sostenendo che non si potesse dubitare del fatto Controparte_3
che una mail semplice, non certificata, sia un atto scritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2702 c.c.;
inoltre, secondo uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità, la mail non certificata rientrerebbe a pieno titolo nella previsione ex art. 2712 c.c..
Secondo l'appellato, l'appellante avrebbe fornito una fuorviante lettura dell'art. 20 d.lgs. 82/2005: la norma non limiterebbe il Giudice nel valutare solo le tre caratteristiche ivi menzionate per relationem
ma darebbe allo stesso la possibilità di soppesare liberamente il valore probatorio del documento tenendo conto anche dei fattori menzionati.
Il sig. affermava, inoltre, che il fatto che la Compagnia avesse ricevuto la mail senza metterne CP_3
in discussione né la provenienza né il contenuto e senza mai disconoscerla fosse dirimente ai fini della decisione;
la Compagnia non aveva infatti mai disconosciuto la corrispondenza della copia cartacea della mail de quo nè il suo contenuto, e l'unica a contestare il documento sarebbe stata la sig.ra pur non essendone la destinataria. Parte_1
Quanto agli account di posta in uso alla sig.ra il sig. ribadiva che quello Parte_2 CP_3
“gmail” era utilizzato da anni per le comunicazioni più formali;
l'utilizzo di quello “live”, invece,
sarebbe stato più risalente nel tempo e comunque non provato da controparte. Il fatto che, nelle precedenti occasioni, avesse sottoscritto un modulo fornito dall'agenzia sarebbe stato Pt_2
irrilevante dal momento che lo stesso agente avrebbe dichiarato di essere a conoscenza della Tes_1
volontà della signora di cambiare il beneficiario. La defunta avrebbe Parte_2 Parte_2 preso tale decisione in una condizione di totale lucidità ed avrebbe curato autonomamente le comunicazioni con l'agenzia nonostante le pessime condizioni di salute.
Infine, l'appellato si opponeva alla richiesta compensazione delle spese legali, dal momento che, a differenza di quanto asserito dall'appellante, la questione di cui è causa non sarebbe da considerare
“nuova” o complicata al punto da portare ad un mutamento giurisprudenziale.
***
L'appello è infondato.
1. Con il primo motivo la sentenza di primo grado viene censurata per avere attribuito effetto alla designazione di nuovo beneficiario della polizza effettuata con la mail di data 18.10.2020,
nonostante la previsione dell'art.20 comma 1 bis D.Lgs.82/2005, che così dispone: “Il
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e
immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in
relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida.”
Secondo Cass.n.14046/2024 “La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con
firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma
scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82
del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore
alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in
ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”.
Secondo Cassazione Civile, Sez. Lav. – 08.03.2018, n. 5523 “In tema di efficacia probatoria dei
documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica
non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo
autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente
valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a
soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità”.
La questione interpretativa verte in particolare sull'indicazione normativa secondo la quale le mail semplici sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrità e immodificabilità.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono state poste specifiche questioni circa la non integrità o modificabilità della mail;
l'account dal quale la mail partita era certamente personale e in uso a la mail è pervenuta regolarmente all'Agenzia ed anche il contenuto appare del Parte_2
tutto spontaneo, considerato anche il tono confidenziale con il quale il testo è stato redatto.
Secondo Cass.14046/2024 “Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità,
immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus
mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi - in particolare - dal formato del file in cui
il messaggio di posta è stato salvato;
dalle proprietà di esso;
dalla sintassi adottata;
dalla
grafica”.
Non rilevano quindi solo le caratteristiche tecniche ma anche il contenuto del messaggio, che,
come detto, appare qui del tutto spontaneo.
Alquanto significativa è poi la circostanza per la quale la mail oggetto di causa che modifica il beneficiario è del 18 ottobre ed è stata inviata a mezzo telefono cellulare;
ha poi Parte_2 contratto matrimonio con il in data 28.10.2020, cinque giorni prima del decesso avvenuto CP_3
2.11.2020, il che evidenzia ulteriormente quali fossero le sue volontà circa la disposizione dei propri beni, considerato che in precedenza era il suo convivente. CP_3
Il fatto poi che la mail sia stata inviata tramite telefono cellulare e da un indirizzo diverso da quello usualmente utilizzato per comunicare con l'Agenzia ben può spiegarsi con le precarie condizioni fisiche della Parte_2
In ogni caso ha dimesso numerose mail inviate o ricevute a mezzo dell'indirizzo gmail CP_3
dalla moglie nel 2020, e anche due indirizzate a;
deve pertanto ritenersi provato che tale CP_2
indirizzo di posta elettronica fosse in uso alla in quel periodo. Parte_2
2. Le ulteriori censure alla sentenza impugnata riguardano il disconoscimento della mail oggetto di causa.
Cass.n.11606/2018 ha affermato che “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici,
il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di
firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il
quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Secondo Cass.n.5141/2019 “Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la
conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale
viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale
disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata
previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta
di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo
non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il
disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto).
2.1 Sul punto deve anzitutto ritenersi che solo potesse operare un formale CP_2
disconoscimento, e comunque, anche se disconosciuto, il documento può essere liberamente apprezzato.
L non solo ha ricevuto la mail ma vi ha dato seguito. Pt_4
3. Ulteriore motivo di gravame è quello inerente alle spese di lite, ovvero la mancata compensazione delle stesse;
sul punto l'appellante ha richiamato il ruolo terzo della compagnia assicuratrice, laddove chiede l'accertamento del beneficiario effettivo;
tale ruolo non implicherebbe alcuna soccombenza, essendo alla stessa indifferente a sentenza definitiva,
se pagare un soggetto oppure l'altro.
Ulteriore argomentazione relativa alla statuizione circa le spese di lite riguarda la particolarità e la complessità della questione confermata dalla non univoca giurisprudenza.
Anche tale motivo deve essere disatteso, in quanto ha sempre dedotto che l'appellante CP_2
era informata della necessità di accertare chi dei due contendenti avesse ragione, lamentando che questa avesse invece agito in via monitoria senza attendere un chiarimento.
Si deve poi considerare che, benché si sia trovata in una posizione di imparzialità CP_2
rispetto ai due pretesi beneficiari della polizza, la stessa è stata costretta a proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da Parte_1
Si osserva ulteriormente che in esito al giudizio di primo grado, è risultata vittoriosa alla CP_2
luce del riconoscimento come beneficiario della polizza per cui è causa del IG. e del CP_3
conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con ogni necessaria conseguenza in punto di condanna alle spese di lite, mentre non si rinviene una particolare novità della questione oggetto di causa.
4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto, e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la trattazione dell'istanza di sospensiva) delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di e così provvede:
[...] Controparte_5 Controparte_3
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
in favore degli appellati e che liquida per ciascuno in Controparte_5 Controparte_3
complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonché ad
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario per quanto concerne Controparte_3
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli