CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3357/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Gemini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 689 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1374/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3357/2024 depositato il 17/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.689 emessa dal Comune di San Giovanni Gemini, a titolo TARI anno d'imposta 2014.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di titolo.
Il Comune di San Giovanni Gemini depositava memoria con richiesta di estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento dell'atto opposto ed allo sgravio degli importi in contestazione .
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il Comune convenuto ha comunicato di avere provveduto allo sgravio della pretesa tributaria di cui all'atto impugnato e nel contempo ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento di sgravio sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Considerata la peculiarità della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP ET
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3357/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Gemini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 689 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1374/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3357/2024 depositato il 17/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.689 emessa dal Comune di San Giovanni Gemini, a titolo TARI anno d'imposta 2014.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di titolo.
Il Comune di San Giovanni Gemini depositava memoria con richiesta di estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento dell'atto opposto ed allo sgravio degli importi in contestazione .
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il Comune convenuto ha comunicato di avere provveduto allo sgravio della pretesa tributaria di cui all'atto impugnato e nel contempo ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento di sgravio sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Considerata la peculiarità della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP ET