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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 695/2024 V.G. introdotta da
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Fabio Di Ciommo ed elettivamente domiciliato in Lavello (PZ) alla Via Miglioli nr.
9 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Minervino ed elettivamente domiciliato in Canosa di
Puglia, alla Piazza della Repubblica nr. 31/6 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Lavello (PZ) il 06.05.2013 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 23.09.2013), (il 30.12.2014) e (il 19.10.2016) - hanno Per_1 Per_2 Per_3 dedotto che negli anni è venuta meno l'affectio coniugalis su cui si fondava il rapporto matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio alle medesime concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione, di seguito riportate: “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lavello.
2. Collocare i figli , e presso Persona_4 Persona_5 CP_1
il domicilio materno in Lavello alla via Giuseppe Verdi n. 39 assegnando alla i Parte_2 mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi; PIANO
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. Confermare l'affidamento dei figli
[...]
e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_4 Persona_5 CP_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4.
Confermare la collocazione prevalente dei figli minori presso la dimora materna in Lavello
a via Giuseppe Verdi n. 39.
5. I genitori dovranno osservare il seguente calendario per gli impegni giornalieri dei minori: 5/a) LL AU PI : - scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13,40 con rientro il giovedì dalle 14,30 alle 16,30,; - calcetto: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18,40 alle ore 20,00; - catechismo: il sabato dalle 10,30 alle 11,30; 5/b)
: - scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13,40 con rientro il Persona_5
giovedì dalle 14,30 alle 16,30,; - calcetto: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18,40 alle ore
20,00; - catechismo: il sabato dalle ore 17,00 alle ore 18,00 circa;
5/c) - CP_1 scuola: da Lunedì a venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,30; - doposcuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 per la durata dello svolgimento dei compiti;
- calcetto: lunedì dalle ore 18,10 alle
ore 19,30 e giovedì dalle ore17,10alle ore 18,30; - catechismo: sabato dalle ore 15,30 alle ore
16,30 .
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 6/a) dalle h.
17,00 del venerdi fino al lunedì mattina, allorquando li accompagnerà a scuola per tre fine
settimana al mese;
6/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane,
anche non consecutive, da concordarsi entro il 1 Gennaio di ogni anno;
6/c) confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 525,00 mensili e così € 175,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso
un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
7. L'assegno unico sarà ripartito nella misura del 50%;
8. confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 8/a) le spese per la retta scolastica, per il doposcuola, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'eventuale futura iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. Le spese per l'attività di calcetto dei tre minori sarà totalmente a carico di ALTRE DISPOSIZIONI Parte_1
PATRIMONIALI 10. Nulla a titolo di mantenimento per la Parte_2
; 11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
[...]
Con sentenza parziale n. 40/2024, pubblicata il 25.06.2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 06.03.2025, le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso. Il IG. ha, inoltre, dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa, Per_5
a seguito di dimissioni.
Alla successiva udienza del 03.04.2025, lette le note di trattazione scritta, precedentemente autorizzata, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti, munita di attestazione di irrevocabilità. La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata allegata in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto ritenersi pacifica.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia di divorzio.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Lavello (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde al superiore interesse della prole. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con rituale ricorso, richiamata la sentenza parziale n. 40/2024, Parte_2
pubblicata il 25.06.2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
e , il 06.05.2013, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lavello (PZ) dell'Anno 2013, nr.
8, Parte II, Serie A, Ufficio 1; b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 03.04.2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni