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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1488/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2321/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061977030000 IRPEF-ALTRO proposto da
Pag. 1 di 4 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM000050 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 979/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9061977030 000, riferita come notificata in data 17 novembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, le ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €
3.844,59 in ragione dell'avviso di accertamento n. TJSTJSM000050, in ipotesi notificato il 22 maggio 2014, riferito a IRPEF per il 2009.
Premesso che le era stata notificata una diversa intimazione di pagamento nella data del 4 novembre
2024, comprendente i medesimi carichi contenuti in quella oggetto del presente giudizio, fatta eccezione per l'avviso di accertamento menzionato, ha dedotto di non avere ricevuto alcuna notifica precedente, così eccependo la maturazione del termine di prescrizione decennale in ragione della violazione della prescritta sequenza procedimentale oppure, anche nella denegata ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento, alla data del 22 maggio 2024 per quanto attiene all'imposta e nel quinquennio per quanto attiene a sanzioni ed interessi.
Ha inoltre proposto istanza di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 del d.lgs n. 546/1992 deducendo quanto al periculum in mora che “l'importo dell'atto impugnato sommato al residuo
Pag. 2 di 4 dell'intimazione (c.a. 33mila euro) che, per effetto della precedente intimazione, la ricorrente sta già faticosamente rateizzando per la quasi totalità (circa 30mila euro), già di per sé, integrerebbe gli estremi di un “danno grave e irreparabile” ed evidenziando di avere dovuto richiedere la rateazione dell'intera somma di cui all'intimazione di pagamento impugnata al solo fine di bloccare l'esecuzione coattiva e di possedere un ISEE pari a soli € 11.000,00 circa.
Conclude richiedendo l'annullamento dell'atto gravato e l'accoglimento dell'istanza cautelare, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Direzione provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere state in precedenza notificate “diverse intimazioni interruttive della prescrizione nonché gli atti sopra citati”, ciò che comportava anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, comunque ribadendo la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio e affermando la genericità dell'istanza di sospensione.
Respinta l'istanza di sospensione per difetto del presupposto del periculum in mora, parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha evidenziato l'applicabilità al caso di specie della definizione agevolata prevista dalla recentissima legge n. 199/2025, così richiedendo nuovamente la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata per poter avere modo di aderire alla definizione agevolata indicata o, in alternativa, il rinvio del procedimento a data successiva al 30 aprile 2026, scadenza del termine per la presentazione della domanda di adesione.
Motivi della decisione Premesso che al caso di specie non risulta applicabile la definizione agevolata introdotta dalla legge n.
199/2025 in quanto non si tratta di somme derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, ma di redditi non dichiarati e accertati a carico della contribuente in forza di formale avviso di accertamento n. TJSTJSM000050, il ricorso non ha fondamento e va respinto per le ragioni esposte a seguire.
Osserva la Corte che la parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la documentazione prodotta dall'ufficio; pertanto, costituisce fatto pacifico non solo quello della notificazione dell'avviso di accertamento in questione alla data del 22 maggio 2014, ma anche che l'intimazione di pagamento n.
097 2019 9002601067 000 contenesse l'avviso di accertamento del quale si discute e che sia stata notificata per compiuta giacenza il 12 luglio 2019. Pag. 3 di 4 Orbene, ciò comporta che non solo è stata validamente interrotta la prescrizione decennale del tributo, ma anche quella quinquennale delle sanzioni, se solo si considera che la notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata è stata eseguita il 17 novembre 2024 e che al quinquennio di legge va aggiunto il periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, pari a 542 giorni come di recente chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
34336/2025.
In ragione di quanto esposto, il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
RI RI LA
Pag. 4 di 4
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2321/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061977030000 IRPEF-ALTRO proposto da
Pag. 1 di 4 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM000050 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 979/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9061977030 000, riferita come notificata in data 17 novembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, le ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €
3.844,59 in ragione dell'avviso di accertamento n. TJSTJSM000050, in ipotesi notificato il 22 maggio 2014, riferito a IRPEF per il 2009.
Premesso che le era stata notificata una diversa intimazione di pagamento nella data del 4 novembre
2024, comprendente i medesimi carichi contenuti in quella oggetto del presente giudizio, fatta eccezione per l'avviso di accertamento menzionato, ha dedotto di non avere ricevuto alcuna notifica precedente, così eccependo la maturazione del termine di prescrizione decennale in ragione della violazione della prescritta sequenza procedimentale oppure, anche nella denegata ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento, alla data del 22 maggio 2024 per quanto attiene all'imposta e nel quinquennio per quanto attiene a sanzioni ed interessi.
Ha inoltre proposto istanza di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 del d.lgs n. 546/1992 deducendo quanto al periculum in mora che “l'importo dell'atto impugnato sommato al residuo
Pag. 2 di 4 dell'intimazione (c.a. 33mila euro) che, per effetto della precedente intimazione, la ricorrente sta già faticosamente rateizzando per la quasi totalità (circa 30mila euro), già di per sé, integrerebbe gli estremi di un “danno grave e irreparabile” ed evidenziando di avere dovuto richiedere la rateazione dell'intera somma di cui all'intimazione di pagamento impugnata al solo fine di bloccare l'esecuzione coattiva e di possedere un ISEE pari a soli € 11.000,00 circa.
Conclude richiedendo l'annullamento dell'atto gravato e l'accoglimento dell'istanza cautelare, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Direzione provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere state in precedenza notificate “diverse intimazioni interruttive della prescrizione nonché gli atti sopra citati”, ciò che comportava anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, comunque ribadendo la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio e affermando la genericità dell'istanza di sospensione.
Respinta l'istanza di sospensione per difetto del presupposto del periculum in mora, parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha evidenziato l'applicabilità al caso di specie della definizione agevolata prevista dalla recentissima legge n. 199/2025, così richiedendo nuovamente la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata per poter avere modo di aderire alla definizione agevolata indicata o, in alternativa, il rinvio del procedimento a data successiva al 30 aprile 2026, scadenza del termine per la presentazione della domanda di adesione.
Motivi della decisione Premesso che al caso di specie non risulta applicabile la definizione agevolata introdotta dalla legge n.
199/2025 in quanto non si tratta di somme derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, ma di redditi non dichiarati e accertati a carico della contribuente in forza di formale avviso di accertamento n. TJSTJSM000050, il ricorso non ha fondamento e va respinto per le ragioni esposte a seguire.
Osserva la Corte che la parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la documentazione prodotta dall'ufficio; pertanto, costituisce fatto pacifico non solo quello della notificazione dell'avviso di accertamento in questione alla data del 22 maggio 2014, ma anche che l'intimazione di pagamento n.
097 2019 9002601067 000 contenesse l'avviso di accertamento del quale si discute e che sia stata notificata per compiuta giacenza il 12 luglio 2019. Pag. 3 di 4 Orbene, ciò comporta che non solo è stata validamente interrotta la prescrizione decennale del tributo, ma anche quella quinquennale delle sanzioni, se solo si considera che la notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata è stata eseguita il 17 novembre 2024 e che al quinquennio di legge va aggiunto il periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, pari a 542 giorni come di recente chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
34336/2025.
In ragione di quanto esposto, il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
RI RI LA
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