Art. 6.
Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
La presidenza del Consiglio dell'Ordine comunichera' al presidente della Corte e dei tribunali rispettivi l'albo cosi' rinnovato.
Il presidente della Corte o del tribunale lo fara' notificare al Ministero Pubblico, il quale potra' richiedere la Corte o il tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo ai termini dell'articolo 11.
Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
La presidenza del Consiglio dell'Ordine comunichera' al presidente della Corte e dei tribunali rispettivi l'albo cosi' rinnovato.
Il presidente della Corte o del tribunale lo fara' notificare al Ministero Pubblico, il quale potra' richiedere la Corte o il tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo ai termini dell'articolo 11.