Sentenza 1 dicembre 2020
Improcedibile
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02315/2025REG.PROV.COLL.
N. 05668/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5668 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Bozzi e Antonio Fabrizi, con domicilio eletto presso lo studio Silvio Bozzi in Roma, viale Regina Margherita n.1;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12804/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e preso atto delle conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento della nota del Comune di Roma, Dipartimento VI, Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio VI, UO – Ufficio Condono Edilizio, Ufficio Riesami e Rettifiche Concessioni prot. 46514 del 9 giugno 2008.
La ricorrente esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Roma, via di Prataporci n. 31, costituito da un piano seminterrato, da un piano terra e da quattro piani di elevazione, oggetto di due concessioni edilizie in sanatoria rilasciate il 1.09.1996, recanti il n. 6988 (per mq 540,99 di superficie residenziale e mq 229,58 di superficie non residenziale, relativa ai quattro piani di elevazione) e il n. 6989 (per mq 235,47 di superficie destinata a studio). L’esponente si era accorta che le concessioni in sanatoria avevano omesso di includere nel provvedimento di condono anche i quattro locali commerciali siti al piano terra, pertanto presentava una richiesta di riesame di entrambi gli atti.
L’Amministrazione, con il provvedimento censurato, negava la richiesta di sanatoria dei quattro locali commerciali siti al piano terra, in quanto essi “ seppur citati nella documentazione presentata in prima istanza, sono di fatto privi di una effettiva compilazione dei modelli D all’uopo predisposti e dei relativi versamenti di oblazione, entrambi presupposti indispensabili per procedere all’accoglimento dell’istanza, che viceversa costituirebbe di fatto una riapertura dei termini del condono ”.
Sotto un altro profilo, con il provvedimento impugnato, Roma Capitale evidenziava che, in merito alla concessione n. 6989 del 1 ottobre 1996 “ è stata attribuita la corretta destinazione d’uso che passa da ambulatorio medio ad ufficio, in base alla documentazione catastale allegata in prima istanza, spostando l’epoca dell’abuso dalla seconda alla terza fascia temporale, in quanto la certificazione probante l’anno d’uso decorre dal 1980. Pertanto, si rende noto che, a seguito della nuova istruttoria e della rielaborazione dei calcoli, sono emersi degli importi dovuti a conguaglio… 2893,62 per l’oblazione statale ed euro 2.903,63 per l’oblazione comunale” .
2. Con il ricorso introduttivo, -OMISSIS- proponeva varie censure, lamentando la violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento, posto che il provvedimento impugnato aveva contraddittoriamente considerato sanato il fabbricato solo in parte, con esclusione dei magazzini, laddove gli immobili oggetto di condono avrebbero dovuto essere considerati globalmente e unitariamente.
Secondo la ricorrente, i contributi relativi alle concessioni in sanatoria del 1996, richiesti nel 2008, erano prescritti. La pretesa ad un maggiore importo di oneri era scaturita dall’erroneo presupposto che la sanatoria riguardava opere realizzate dopo il 1983, quando l’immobile risultava accatastato nel 1973, a nulla rilevando il cambio di destinazione d’uso ad ambulatorio medico, trattandosi di una modifica solo funzionale. Fino al 1987, a seguito della legge regionale n. 36 del 2.7.1987, nella Regione Lazio non sussisteva una disciplina relativa alle destinazioni d’uso meramente funzionali, ovvero senza compimento di opere, come nel caso di specie, pertanto trovava applicazione il principio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4102 del 10 luglio 2023, che affermava che il mutamento di destinazione d’uso aveva rilievo solo se accompagnato da opere edilizie.
3. Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 12804 del 2020, accoglieva il ricorso nei sensi di cui in motivazione, ai fini del riesame dell’istanza della parte ricorrente, assumendo che il maggior importo a titolo di oblazione era scaturito da un provvedimento di rettifica dell’originaria concessione edilizia in regime di condono. I presupposti del calcolo dell’oblazione si erano effettivamente accertati solo al momento in cui l’Amministrazione aveva disposto la modifica dell’originario titolo edilizio, con la conseguenza che, essendo la prescrizione decorrente da quando il diritto poteva essere fatto valere, non erano maturati i relativi termini.
Il Collegio rilevava che l’essenzialità della domanda di condono, ai fini della concessione della sanatoria, comportava che gli effetti di essa andassero commisurati all’effettiva volontà manifestata, da verificarsi, in presenza di elementi non univoci, secondo ragionevolezza e rifuggendo da formalismi privi di rilievo ai fini di tutela che la norma presupponeva.
Nel caso specifico, l’istanza di condono aveva ad oggetto l’immobile nella sua interezza, non potendosi in alcun modo ritenere che la proprietaria avesse interesse a sanare i piani fuori terra e non il piano terra. La naturale unitarietà dell’istanza di sanatoria comportava che il calcolo dell’oblazione dovesse riferirsi alla totalità dell’edificio e, dunque, si poneva un problema non già di mancato versamento ma di inadeguata qualificazione dell’importo dovuto.
4. -OMISSIS- ha proposto appello parziale avverso la suddetta pronuncia con riferimento alle statuizioni relative al pagamento delle somme richieste a conguaglio, quanto alla parte dell’immobile sanato, anche rispetto al calcolo della prescrizione, in relazione all’originaria concessione edilizia ex legge n. 47 del 1985, ottenuta nel 1996, nonché rispetto alla mancata sanatoria di una parte dell’immobile, avendo il Giudice di prima istanza ritenuto che l’originaria istanza di condono si riferisse all’intero fabbricato.
Secondo l’appellante, sarebbe illogica la parte della sentenza impugnata laddove si afferma che l’Ufficio dovrà valutare, ai fini della sussistenza dei profili di interesse, anche il rapporto tra la porzione di edificio non ancora condonata e la maggior porzione per la quale la sanatoria è stata a suo tempo concessa sotto i profili di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Quindi, in relazione al riesame da parte del Comune dell’originaria istanza di condono, ad avviso dell’esponente, non sarebbe legittimo applicare la disciplina delle sanzioni economiche previste dall’art. 34 cit., ma dovrebbe trovare applicazione la più favorevole disciplina degli obblighi economici connessi all’istanza di condono.
5. -OMISSIS-, con memoria depositata in data 23.12.2024, ha comunicato il proprio sopraggiunto difetto di interesse alla decisione, formulando richiesta di improcedibilità dell’appello, riferendo che l’impugnazione della pronuncia è stata proposta prudenzialmente solo con riferimento ad una parte della sentenza specificata nel testo del gravame.
Tenuto conto che l’Amministrazione ha eseguito con soddisfazione della ricorrente la parte della sentenza non oggetto di contestazione, la signora -OMISSIS-riferisce di non avere più interesse a coltivare il ricorso, concludendo con la richiesta di compensazione delle spese di lite.
6. Roma Capitale, con memoria del 9.1.2025, ha sostanzialmente aderito alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell’appello per difetto di interesse presentata da parte appellante, concludendo per la compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellante, con memoria depositata in data 13.12.2024, con la quale è stata espressa la richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base del rilievo che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha eseguito la parte della sentenza non oggetto di contestazione con il gravame.
La ricorrente riferisce di avere, infatti, proposto prudenzialmente l’impugnazione della pronuncia solo con riferimento ad una parte specifica della pronuncia del T.A.R. per il Lazio n. 12804 del 2020, come illustrata nell’atto di appello.
Ha, pertanto, concluso di non avere più interesse a coltivare il ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite del grado.
9. Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio dichiara l’improcedibilità dell’appello parziale per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia assunto una determinazione a favore della ricorrente con riferimento alla vicenda processuale in esame ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767), in relazione alla parte della sentenza oggetto di contestazione.
Invero, la ricorrente ha testualmente precisato che: “ L’appello della sentenza era stato proposto prudenzialmente solo con riferimento ad una parte della sentenza specificata nel testo dell’appello. L’Amministrazione ha eseguito con soddisfazione della ricorrente la parte della sentenza non oggetto di contestazione in appello”.
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615 del 2019; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
Va, altresì, rilevato che la pronuncia che statuisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).
10. Da siffatti rilievi si desume che, nel caso all’esame del Collegio, la causa deve essere definita in rito, tenuto conto della dichiarazione resa dalla parte appellante di sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia giudiziale.
11. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello parziale, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO