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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11505 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado 66644/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II,
n.187, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, , quest'ultima in proprio e nq. di genitore esercente la CP_1 Controparte_2 potestà sulla minore e in persona del legale rappresentante Persona_1 Controparte_3
p.t., mandataria dei predetti, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Longo Bifano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Conca d'Oro n. 289, come da procure allegate;
APPELLATI
OGGETTO: appello – trasporto aereo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 26.03.2025, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 20514/2021 depositata il 29.9.2021, resa nel procedimento R.G. 29580/2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma accoglieva le domande proposte da in nome e per conto di , , in Controparte_3 CP_1 Controparte_2 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul minore nei confronti di Persona_1 volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo del volo Parte_1 Parte_1 del 1° dicembre 2018 sulla tratta Addis Abeba – Roma.
[...]
In particolare, in accoglimento della domanda attorea, l'Ufficio del Giudice di Pace condannava la parte appellante al pagamento dell'importo di euro 1800,00 in favore di Controparte_3
(nella qualità di mandataria), oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo ed alle spese di lite liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge.
L'appellante chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, il rigetto delle domande proposte da e in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_1 Controparte_2 potestà sul minore e la condanna alla restituzione delle somme versate in forza della Persona_1 sentenza impugnata, con vittoria di onorari e di spese del doppio grado di giudizio.
I motivi di appello riguardavano l'erroneità della pronuncia di condanna in assenza di prova della sussistenza ed entità del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto in sentenza, eccependo la non applicabilità al caso di specie del Regolamento n. 261/04/CE, ma la Convenzione di Montreal ed i principi risarcitori in essa contenuti.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello, con spese del doppio grado di giudizio, eccependone l'infondatezza.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
I motivi di gravame devono ritenersi fondati.
Quanto alla disciplina di riferimento va evidenziato che alla presente controversia, come rilevato anche in primo grado, non è applicabile il Regolamento n. 261/04/CE.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, il regolamento n. 261/04/CE si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri abbiano ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore eurounitario. Nel caso di specie il volo per cui è causa ha avuto inizio da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato non aderente all'Unione europea e il vettore operante il volo non era un vettore comunitario.
Pertanto, nel caso di specie, deve applicarsi la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale firmata il 28 maggio 1999 e ratificata con L. 10 gennaio 2004 n. 12 che, pur prevedendo la responsabilità del vettore aereo per il caso di ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci (v. art. 19), non sancisce alcun automatismo risarcitorio o indennitario, dovendo invece il lamentato danno essere provato secondo le regole dello Stato aderente applicabili alla controversia;
infatti la previsione di cui all'art. 22 della Convenzione rappresenta soltanto un limite risarcitorio e non già un ristoro automaticamente spettante in ipotesi di ritardo.
Pur rilevato, quindi, che l' a fronte dell'avvenuta allegazione di parte attrice Parte_1 della circostanza dell'inadempimento (ritardo), non ha fornito alcuna prova, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della Convenzione di Montreal, circa l'imprevedibilità del danno o l'impossibilità di adottare misure idonee a evitarne l'avveramento, va tuttavia condiviso quanto sostenuto da parte appellante circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellati circa la sussistenza e l'entità del danno.
Sul punto va rilevato che non si possono applicare in via analogica i criteri di quantificazione del danno da ritardo previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
In proposito, in particolare, vanno richiamate in questa sede le condivisibili pronunce dalla
Corte di legittimità, secondo le quali:
-“in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo
(nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea)” (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9474 del 09/04/2021);
-“in tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”(cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20941 del 2024);
-“l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi,
a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
15352 del 2024).
Pertanto, va esclusa la tesi secondo cui il ritardo o la cancellazione del volo costituirebbe un danno in re ipsa, tesi che confonde l'inadempimento dell'obbligazione con le conseguenze dannose che ne derivano.
Nel caso di specie, non potendo trovare applicazione il Regolamento citato, gli attori, odierni appellati, avrebbero dovuto allegare specificatamente il danno subito (di natura patrimoniale e non), suscettibile di risarcimento e avrebbero dovuto fornire la prova del medesimo.
Risulta, invece, che gli appellati (attori in primo grado) non ha allegato nessun fatto concreto né hanno fornito alcuna prova circa il danno subito, limitandosi ad indicare il fatto obiettivo del ritardo del volo e le generiche conseguenze dannose che possono derivare da detto evento senza dedurre e provare circostanze concrete da cui desumere il verificarsi del danno e la portata dello stesso su cui poter basare una liquidazione del danno anche solo in via equitativa.
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, non si fornisce prova che il ritardo del volo non abbia costituito solo un mero disagio, ma che abbia arrecato un danno risarcibile avendo inciso su diritti fondamentali e inviolabili della persona (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre
2008, n. 26972).
Ne discende che, in difetto della compiuta allegazione delle conseguenze lesive derivate ai passeggeri dall'inadempimento del vettore alle sue obbligazioni, la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta. Si ritiene pertanto che, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza gravata, vanno rigettate le domande attoree odierne appellate.
In conseguenza di ciò, le parti appellate devono essere condannata alla restituzione, in favore della della somma già pagata dalla compagnia aerea in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado.
A seguito della soccombenza, le parti appellate vanno condannate alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20514/2021 depositata il 29.9.21, resa nel procedimento R.G. 29580/2020, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla in nome e per conto di Controparte_3 CP_1
e in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore
[...] Controparte_2
Persona_1
-conseguentemente, condanna le parti appellate alla restituzione, in favore della Parte_1
della somma ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
-condanna le parti appellate alla rifusione, in favore della delle spese Parte_1 processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano complessivamente: per il primo grado in euro 800,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 31.07.2025 Il Giudice
LF LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado 66644/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II,
n.187, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, , quest'ultima in proprio e nq. di genitore esercente la CP_1 Controparte_2 potestà sulla minore e in persona del legale rappresentante Persona_1 Controparte_3
p.t., mandataria dei predetti, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Longo Bifano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Conca d'Oro n. 289, come da procure allegate;
APPELLATI
OGGETTO: appello – trasporto aereo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 26.03.2025, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 20514/2021 depositata il 29.9.2021, resa nel procedimento R.G. 29580/2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma accoglieva le domande proposte da in nome e per conto di , , in Controparte_3 CP_1 Controparte_2 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul minore nei confronti di Persona_1 volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo del volo Parte_1 Parte_1 del 1° dicembre 2018 sulla tratta Addis Abeba – Roma.
[...]
In particolare, in accoglimento della domanda attorea, l'Ufficio del Giudice di Pace condannava la parte appellante al pagamento dell'importo di euro 1800,00 in favore di Controparte_3
(nella qualità di mandataria), oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo ed alle spese di lite liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge.
L'appellante chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, il rigetto delle domande proposte da e in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_1 Controparte_2 potestà sul minore e la condanna alla restituzione delle somme versate in forza della Persona_1 sentenza impugnata, con vittoria di onorari e di spese del doppio grado di giudizio.
I motivi di appello riguardavano l'erroneità della pronuncia di condanna in assenza di prova della sussistenza ed entità del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto in sentenza, eccependo la non applicabilità al caso di specie del Regolamento n. 261/04/CE, ma la Convenzione di Montreal ed i principi risarcitori in essa contenuti.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello, con spese del doppio grado di giudizio, eccependone l'infondatezza.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
I motivi di gravame devono ritenersi fondati.
Quanto alla disciplina di riferimento va evidenziato che alla presente controversia, come rilevato anche in primo grado, non è applicabile il Regolamento n. 261/04/CE.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, il regolamento n. 261/04/CE si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri abbiano ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore eurounitario. Nel caso di specie il volo per cui è causa ha avuto inizio da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato non aderente all'Unione europea e il vettore operante il volo non era un vettore comunitario.
Pertanto, nel caso di specie, deve applicarsi la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale firmata il 28 maggio 1999 e ratificata con L. 10 gennaio 2004 n. 12 che, pur prevedendo la responsabilità del vettore aereo per il caso di ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci (v. art. 19), non sancisce alcun automatismo risarcitorio o indennitario, dovendo invece il lamentato danno essere provato secondo le regole dello Stato aderente applicabili alla controversia;
infatti la previsione di cui all'art. 22 della Convenzione rappresenta soltanto un limite risarcitorio e non già un ristoro automaticamente spettante in ipotesi di ritardo.
Pur rilevato, quindi, che l' a fronte dell'avvenuta allegazione di parte attrice Parte_1 della circostanza dell'inadempimento (ritardo), non ha fornito alcuna prova, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della Convenzione di Montreal, circa l'imprevedibilità del danno o l'impossibilità di adottare misure idonee a evitarne l'avveramento, va tuttavia condiviso quanto sostenuto da parte appellante circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellati circa la sussistenza e l'entità del danno.
Sul punto va rilevato che non si possono applicare in via analogica i criteri di quantificazione del danno da ritardo previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
In proposito, in particolare, vanno richiamate in questa sede le condivisibili pronunce dalla
Corte di legittimità, secondo le quali:
-“in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo
(nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea)” (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9474 del 09/04/2021);
-“in tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”(cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20941 del 2024);
-“l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi,
a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
15352 del 2024).
Pertanto, va esclusa la tesi secondo cui il ritardo o la cancellazione del volo costituirebbe un danno in re ipsa, tesi che confonde l'inadempimento dell'obbligazione con le conseguenze dannose che ne derivano.
Nel caso di specie, non potendo trovare applicazione il Regolamento citato, gli attori, odierni appellati, avrebbero dovuto allegare specificatamente il danno subito (di natura patrimoniale e non), suscettibile di risarcimento e avrebbero dovuto fornire la prova del medesimo.
Risulta, invece, che gli appellati (attori in primo grado) non ha allegato nessun fatto concreto né hanno fornito alcuna prova circa il danno subito, limitandosi ad indicare il fatto obiettivo del ritardo del volo e le generiche conseguenze dannose che possono derivare da detto evento senza dedurre e provare circostanze concrete da cui desumere il verificarsi del danno e la portata dello stesso su cui poter basare una liquidazione del danno anche solo in via equitativa.
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, non si fornisce prova che il ritardo del volo non abbia costituito solo un mero disagio, ma che abbia arrecato un danno risarcibile avendo inciso su diritti fondamentali e inviolabili della persona (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre
2008, n. 26972).
Ne discende che, in difetto della compiuta allegazione delle conseguenze lesive derivate ai passeggeri dall'inadempimento del vettore alle sue obbligazioni, la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta. Si ritiene pertanto che, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza gravata, vanno rigettate le domande attoree odierne appellate.
In conseguenza di ciò, le parti appellate devono essere condannata alla restituzione, in favore della della somma già pagata dalla compagnia aerea in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado.
A seguito della soccombenza, le parti appellate vanno condannate alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20514/2021 depositata il 29.9.21, resa nel procedimento R.G. 29580/2020, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla in nome e per conto di Controparte_3 CP_1
e in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore
[...] Controparte_2
Persona_1
-conseguentemente, condanna le parti appellate alla restituzione, in favore della Parte_1
della somma ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
-condanna le parti appellate alla rifusione, in favore della delle spese Parte_1 processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano complessivamente: per il primo grado in euro 800,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 31.07.2025 Il Giudice
LF LA