TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 30/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 889 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE Parte_1 C.F._1
VINCENTIIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli,
Via Giappone n. 16, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to D'ALESSANDRO LUCIA ANNA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in FOGGIA, VIA STEFANO DE STEFANO n. 23, l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti;
Email_2
- OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “1) Dichiarare NULLO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02784202200000069001 per i motivi enunciati;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
3) Dichiarare la nullità pagina 1 di 11 dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
4) Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”; per parte opposta: “in via preliminare, quanto ai crediti di natura tributaria che concorrono a formare la pretesa creditoria portata nell'atto di pignoramento impugnato, dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente in relazione alle cartelle n.
02720020007848310000, n. 02720020012765275000, n. 02720110001366445000, n.
02720110004004817000, n. 02720110006468711000, n. 02720110006842832001, n.
02720120004807529000, n. 02720130003986276001, n. 02720130004262549000, n.
02720140000555367000, n. 02720140003639028000, n. 02720140004795864001, n.
02720150002067513000, n. 02720150003495766000, n. 02720160000515406000, n.
02720160004486203000, n. 02720170004020269000, n. 02720180003643303000, n.
02720190004832769000, n. 02720190004832870000 ed agli avvisi di accertamento esecutivi n.
TR601T401594/2019, n. TR601T401595/2019, n. TR601T401615/2019, n.
TR601T401619/2019, n. TR601T401637/2019, n. TR601T401590/2019;- ai fini dell'integrazione del contradditorio, autorizzare la chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Campobasso, all'uopo fissando termine per la notifica a quest'ultima del nuovo provvedimento di comparizione delle parti;
- in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione dell in Controparte_2 ordine alle eccezioni relative agli avvisi di accertamento esecutivi;
-nel merito, accertare e dichiarare la legittimità della pretesa creditoria e la conseguente fondatezza del diritto di ad Controparte_3 intraprendere l'azione esecutiva stante la sussistenza di valido titolo esecutivo nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di accertamento esecutivi, ivi compreso l'Avviso di Accertamento Esecutivo n.
TRE601T401590/2019, nonché la legittima pignorabilità delle predette somme sino a concorrenza dell'importo vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di
Campobasso pari ad € 746.758,29 (calcolato alla data del 24/01/2022) oltre ai suddetti maturandi accessori. Il tutto con condanna dell'opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in seno alla procedura esecutiva n. R.G.Es. 72/2022, ha spiegato Parte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione della procedura al G.E., all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 02784202200000069001 (terzo pignorato
M.R. SRL), per un importo di € 746.758,29, sulla scorta dei seguenti motivi: pagina 2 di 11 a) nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per mancata notifica delle cartelle di pagamento e avvisi/intimazione menzionati nell'atto;
b) inesistenza della notifica giacché l'indirizzo pec del mittente
( t) non risulta registrato nei pubblici registri;
Email_3 inesistenza e insanabilità delle cartelle esattoriali e altri atti della riscossione, notificati da un indirizzo pec sconosciuto;
c) nullità dell'atto di pignoramenti dei crediti verso terzi per mancata indicazione dei crediti per cui agisce l'agente della riscossione;
d) nullità per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi;
e) intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle cartelle di pagamento n.
02720020007848310000; n. 02720020012765275000 ; n. 02720090001367287000; n.
02720090004555672000; n. 02720110001366445000 ; n. 02720110004004817000 ; n.
02720110006468711000 ; n. 02720110006842832001 ; n. 02720120004807529000; n.
02720130003986276001 , n. 02720130004262549000 ; n. 02720140000555367000 ; n.
02720140000759967000 ; n. 02720140003114281000 ; n. 02720140003639028000 ; n.
02720140003917725000 ; n. 02720140004795864001 ; n. 02720150002067513000 ; n.
02720150003495766000 ; n. 02720160000515406000 ; n. 02720160002703734000 ; n.
02720160004486203000, con conseguente illegittimità del pignoramento dei crediti presso terzi;
f) illegittimità del provvedimento impugnato, stante l'ordinanza di sospensione degli avvisi di accertamenti emessa dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, menzionati nell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi.
2. Si è costituita l' , eccependo il parziale difetto di Controparte_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente in ordine alle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria, chiedendo altresì al
Tribunale di disporre la chiamata in causa dell'Ente impositore
[...]
) non evocato in giudizio dall'attore, così procedendo Controparte_5 all'integrazione del contraddittorio. Nel merito, ha contestato ogni motivo di opposizione, chiedendone l'integrale rigetto.
3. Sospesa la procedura esecutiva dal G.E. con riferimento al solo avviso di accertamento n.
TR601T401590/2019, l'opposizione è stata tempestivamente introdotta e, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, stante la natura documentale, è stata rinviata per la decisione;
con provvedimento presidenziale del 29.4.2025, il presente procedimento è stato pagina 3 di 11 assegnato allo scrivente Magistrato, che, all'udienza del 16.5.2025, assumeva in decisione la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 2 c.p.c., con assegnazione di giorni venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di legge per le repliche.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore di quello tributario, sollevata dall' con riguardo ai crediti tributari di CP_6 cui alle cartelle n. 02720020007848310000, n. 02720020012765275000, n.
02720110001366445000, n. 02720110004004817000, n. 02720110006468711000, n.
02720110006842832001, n. 02720120004807529000, n. 02720130003986276001, n.
02720130004262549000, n. 02720140000555367000, n. 02720140003639028000, n.
02720140004795864001, n. 02720150002067513000, n. 02720150003495766000, n.
02720160000515406000, n. 02720160004486203000, n. 02720170004020269000, n.
02720180003643303000, n. 02720190004832769000, n. 02720190004832870000 e agli avvisi di accertamento esecutivi n. TR601T401594/2019, n. TR601T401595/2019, n.
TR601T401615/2019, n. TR601T401619/2019, n. TR601T401637/2019, n.
TR601T401590/2019.
Sul punto, giova premettere che l'opponente, con il primo motivo di doglianza, ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi riportati nell'atto di pignoramento, assumendo che “Il Sig. prima d'ora, non ha MAI ricevuto da Parte_1 parte dell' né tampoco da altri enti la notifica delle cartelle di Controparte_7 pagamento e avvisi di accertamento /intimazione indicati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi oggetto di gravame” (pag. 6 atto di opposizione).
4.1. A mente delle deduzioni difensive che precedono, l'eccezione di difetto di giurisdizione
è fondata.
Invero, in una fattispecie come quella in esame, le Sezioni unite, risolvendo un contrasto che era insorto, hanno statuito che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 13913 del 05-06-2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11-05- pagina 4 di 11 2018 e Sez.U, Ordinanza n. 17126 del 28-06-2018; da ultimo v. anche Cass. civile sez. trib.,
13/08/2024, n. 22754).
In particolare, si era posto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. Al riguardo, si erano profilati due orientamenti: in base al primo (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011;
Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n.
15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una "opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento" emessa per un credito tributario), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 - estensivamente interpretato - del D.Lgs.
n. 546 del 1992); in base al secondo orientamento (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sezioni Unite, n.
21690 del 2016 e n. 8618 del 2015; Cass., Sezione terza, n. 24235 e n. 9246 del 2015),
l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, era ammissibile e andava proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n.
602 del 1973 e degli artt. 617 e 9 cod. proc. civ., perché la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario avrebbe dovuto verificare solo se ricorresse il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle menzionate Sezioni Unite dando prevalenza e continuità al primo orientamento, preferito per ragioni letterali e sistematiche. pagina 5 di 11 Sotto l'aspetto letterale, la Corte ha osservato che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del
D.Lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella “notificazione della cartella di pagamento” (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del
2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.). È stato poi osservato, sempre da un punto di vista letterale, che l'orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Né è apparso convincente ripartire la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento. Non solo il petitum sostanziale è unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento) e non solo una simile ricostruzione sarebbe pagina 6 di 11 inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a giudici diversi, ma nella specie sarebbe problematico individuare in concreto l'atto presupposto dal pignoramento ove
(come prospettato dalla parte) l'atto di pignoramento sia l'unico atto portato a conoscenza del contribuente. Del resto, l'invalidità della notificazione della cartella o l'omissione della medesima notificazione non integrano, in sé, un vizio della cartella, ove non si accompagnino alla intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione. Inoltre, come già osservato, ammettere davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento per omessa notifica della cartella appare comunque in contrasto con il menzionato divieto di cui all'art. 57 del
D.P.R. n. 602 del 1973; divieto che, per la sua collocazione sistematica e per la sua sopra ricordata formulazione, deve ritenersi assoluto (cioè diretto non esclusivamente al giudice tributario).
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto con cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
(come interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
Nel solco della impostazione riportata si sono inserite poi Cass., Sez. Unite, Ordinanza n.
21642 del 28 luglio 2021, secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; parimenti, su tale scia, Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020, secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione pagina 7 di 11 ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Facendo applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario in relazione alle seguenti cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria (cfr. estratto ruolo al doc. 3 fasc. convenuta):
02720020012765275 000, 02720020007848310 000, 02720110001366445 000,
02720110006468711 000, 02720110006842832 001, 02720120004807529 000,
02720130004262549 000, 02720130003986276 001, 02720140000555367 000,
02720140003639028 000, 02720140004795864 001, 02720150002067513 000,
02720150003495766 000, 02720160000515406 000, 02720160004486203 000,
02720170004020269 000, 02720180003643303 000, 02720190004832769 000,
02720190004832870 000 nonché gli avvisi di accertamento esecutivi n. TR601T401594/2019,
n. TR601T401595/2019, n. TR601T401615/2019, n. TR601T401619/2019, n.
TR601T401637/2019, n. TR601T401590/2019.
Quanto precede rende superfluo l'esame dell'eccezione di integrazione del contraddittorio, rivolto all'ente impositore tributario, Controparte_5
, nonché ogni altra questione inerente alle suddette cartelle.
[...]
5. Passando all'esame delle residue cartelle, tutte inerenti a sanzioni amministrative,
l'opposizione è infondata e va respinta.
5.1. In primo luogo, in ordine alla mancata notifica delle cartelle presupposte all'atto di pignoramento, deve osservarsi che non solo non risultano contestate dall'opponente le notifiche prodotte in giudizio dall' all'allegato n. 5 del proprio fascicolo, effettuate a CP_6 mezzo pec (02720180001286052 000, 02720160002703734 000) o a mezzo raccomandata
(02720140003917725 000, 02720140003114281 000, 02720110004004817 000, pagina 8 di 11 02720140000759967 000), ma l'istanza di adesione alla definizione agevolata mediante rateizzazione del debito presentata dall'odierno opponente nel 2017, come appresso si dirà, è essa stessa incompatibile con l'eccezione, qui dedotta, di mancata conoscenza delle cartelle stesse (che quindi si presumono conosciute: cfr. Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781).
5.2. Anche la seconda eccezione, concernente la nullità o inesistenza delle notifiche effettuate dall a mezzo di indirizzo pec ( t) CP_6 Email_3 non registrato nei pubblici registri, è infondata.
Invero, secondo l'opponente, l' ha notificato l'atto di Controparte_8 pignoramento dei crediti verso terzi e le cartelle esattoriali tramite l'indirizzo t non presente nei pubblici registri e non Email_4 riconosciuto, giacché l'unico indirizzo dell' presente nei Controparte_8 pubblici registri per effettuare notifiche è: t;
in tesi Email_5 dell'opponente, quindi, da tanto deriverebbe la radicale inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02784202200000069001 e delle cartelle, non sanabile poiché non avvenuta con l'indirizzo t. Email_5
Il motivo è del tutto infondato, aderendo questo Tribunale all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale, nell'esaminare la medesima eccezione qui in esame, ha affermato il seguente principio: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass. 18684 del 2023; principio più volte ribadito e, da ultimo, si veda anche da Cass. civile sez. trib., 04/07/2025, n.18200). A mente di tale condivisibile principio, che vale evidentemente anche per la notifica dell'atto di pignoramento, deve ritenersi che, non avendo la parte lamentato alcuna lesione in concreto subita al proprio diritto di difesa, il motivo di opposizione, nei termini in cui è stato prospettato, deve essere certamente respinto.
5.3. L'eccezione di prescrizione, di durata quinquennale, va respinta.
Premesso che per la cartella n. 02720180001286052 000, notificata nel 2018, la prescrizione non è decorsa, con riferimento alle restanti cartelle, notificate tra il 2011 (02720110004004817
000) e il 2016 (02720160002703734 000, 02720140003917725 000, 02720140003114281 000,
02720110004004817 000, 02720140000759967 000), acquista rilievo la dichiarazione di pagina 9 di 11 adesione alla definizione agevolata sottoscritta dall'odierno opponente in data 18.04.2017.
Difatti, sul punto deve rilevarsi che la richiesta di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (che si sostanzia in un atto con cui si esprime la precisa volontà di definizione agevolata di una serie di cartelle specificamente indicate, a seguito del quale l'agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti con l'elenco dettagliato delle singole cartelle sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente stesso), se è vero che non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672; Cassazione civile sez. VI, 16/06/2022, n.19401).
Pertanto, nel caso in esame, l'istanza in questione si è posta come valido atto interruttivo ai fini di causa per i crediti di cui alle cartelle nn. 02720160002703734 000, 02720140003917725
000, 02720140003114281 000, 02720110004004817 000, 02720140000759967 000 mentre, con riguardo al credito già prescritto, portato dalla cartella 02720110004004817 000, notificata in data 17.8.2011, anche di rinuncia alla prescrizione da parte del debitore, tenuto conto che nell'istanza di rateizzazione il ha espressamente dichiarato di voler procedere al relativo Pt_1 pagamento (cfr. Cass. n. 2758/2020 sul quid pluris necessario ai fini della rinuncia alla prescrizione rispetto alla ricognizione del debito, interruttiva della prescrizione).
Ne consegue allora che l'eccezione di prescrizione è infondata e va respinta.
5.4. Infine, quanto all'eccezione inerente alla mancata indicazione della natura del credito e delle modalità di calcolo degli interessi, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a tal fine basta il riferimento contenuto nella cartella alle dichiarazioni da cui deriva il debito e alla relativa normativa (Cass. n. 6812 del 2019, n. 8508/2019, n.
32939/2019), consentendo ciò al debitore di essere nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione stessa
(Cass. n. 14236/2017).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria, attesa la ripetitività delle questioni affrontate e trattate, tutte ampiamente già esaminate in giurisprudenza, e il carattere documentale della causa.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle nn. 02720020012765275 000, 02720020007848310 000, 02720110001366445
000, 02720110006468711 000, 02720110006842832 001, 02720120004807529 000,
02720130004262549 000, 02720130003986276 001, 02720140000555367 000,
02720140003639028 000, 02720140004795864 001, 02720150002067513 000,
02720150003495766 000, 02720160000515406 000, 02720160004486203 000,
02720170004020269 000, 02720180003643303 000, 02720190004832769 000,
02720190004832870 000 nonché gli avvisi di accertamento esecutivi n.
TR601T401594/2019, n. TR601T401595/2019, n. TR601T401615/2019, n.
TR601T401619/2019, n. TR601T401637/2019, n. TR601T401590/2019, afferenti crediti di natura tributaria;
− assegna il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
− rigetta nel resto l'opposizione;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di , delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in complessivi € 12.294,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 889 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE Parte_1 C.F._1
VINCENTIIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli,
Via Giappone n. 16, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to D'ALESSANDRO LUCIA ANNA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in FOGGIA, VIA STEFANO DE STEFANO n. 23, l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti;
Email_2
- OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “1) Dichiarare NULLO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02784202200000069001 per i motivi enunciati;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
3) Dichiarare la nullità pagina 1 di 11 dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
4) Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”; per parte opposta: “in via preliminare, quanto ai crediti di natura tributaria che concorrono a formare la pretesa creditoria portata nell'atto di pignoramento impugnato, dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente in relazione alle cartelle n.
02720020007848310000, n. 02720020012765275000, n. 02720110001366445000, n.
02720110004004817000, n. 02720110006468711000, n. 02720110006842832001, n.
02720120004807529000, n. 02720130003986276001, n. 02720130004262549000, n.
02720140000555367000, n. 02720140003639028000, n. 02720140004795864001, n.
02720150002067513000, n. 02720150003495766000, n. 02720160000515406000, n.
02720160004486203000, n. 02720170004020269000, n. 02720180003643303000, n.
02720190004832769000, n. 02720190004832870000 ed agli avvisi di accertamento esecutivi n.
TR601T401594/2019, n. TR601T401595/2019, n. TR601T401615/2019, n.
TR601T401619/2019, n. TR601T401637/2019, n. TR601T401590/2019;- ai fini dell'integrazione del contradditorio, autorizzare la chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Campobasso, all'uopo fissando termine per la notifica a quest'ultima del nuovo provvedimento di comparizione delle parti;
- in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione dell in Controparte_2 ordine alle eccezioni relative agli avvisi di accertamento esecutivi;
-nel merito, accertare e dichiarare la legittimità della pretesa creditoria e la conseguente fondatezza del diritto di ad Controparte_3 intraprendere l'azione esecutiva stante la sussistenza di valido titolo esecutivo nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di accertamento esecutivi, ivi compreso l'Avviso di Accertamento Esecutivo n.
TRE601T401590/2019, nonché la legittima pignorabilità delle predette somme sino a concorrenza dell'importo vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di
Campobasso pari ad € 746.758,29 (calcolato alla data del 24/01/2022) oltre ai suddetti maturandi accessori. Il tutto con condanna dell'opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in seno alla procedura esecutiva n. R.G.Es. 72/2022, ha spiegato Parte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione della procedura al G.E., all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 02784202200000069001 (terzo pignorato
M.R. SRL), per un importo di € 746.758,29, sulla scorta dei seguenti motivi: pagina 2 di 11 a) nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per mancata notifica delle cartelle di pagamento e avvisi/intimazione menzionati nell'atto;
b) inesistenza della notifica giacché l'indirizzo pec del mittente
( t) non risulta registrato nei pubblici registri;
Email_3 inesistenza e insanabilità delle cartelle esattoriali e altri atti della riscossione, notificati da un indirizzo pec sconosciuto;
c) nullità dell'atto di pignoramenti dei crediti verso terzi per mancata indicazione dei crediti per cui agisce l'agente della riscossione;
d) nullità per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi;
e) intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle cartelle di pagamento n.
02720020007848310000; n. 02720020012765275000 ; n. 02720090001367287000; n.
02720090004555672000; n. 02720110001366445000 ; n. 02720110004004817000 ; n.
02720110006468711000 ; n. 02720110006842832001 ; n. 02720120004807529000; n.
02720130003986276001 , n. 02720130004262549000 ; n. 02720140000555367000 ; n.
02720140000759967000 ; n. 02720140003114281000 ; n. 02720140003639028000 ; n.
02720140003917725000 ; n. 02720140004795864001 ; n. 02720150002067513000 ; n.
02720150003495766000 ; n. 02720160000515406000 ; n. 02720160002703734000 ; n.
02720160004486203000, con conseguente illegittimità del pignoramento dei crediti presso terzi;
f) illegittimità del provvedimento impugnato, stante l'ordinanza di sospensione degli avvisi di accertamenti emessa dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, menzionati nell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi.
2. Si è costituita l' , eccependo il parziale difetto di Controparte_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente in ordine alle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria, chiedendo altresì al
Tribunale di disporre la chiamata in causa dell'Ente impositore
[...]
) non evocato in giudizio dall'attore, così procedendo Controparte_5 all'integrazione del contraddittorio. Nel merito, ha contestato ogni motivo di opposizione, chiedendone l'integrale rigetto.
3. Sospesa la procedura esecutiva dal G.E. con riferimento al solo avviso di accertamento n.
TR601T401590/2019, l'opposizione è stata tempestivamente introdotta e, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, stante la natura documentale, è stata rinviata per la decisione;
con provvedimento presidenziale del 29.4.2025, il presente procedimento è stato pagina 3 di 11 assegnato allo scrivente Magistrato, che, all'udienza del 16.5.2025, assumeva in decisione la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 2 c.p.c., con assegnazione di giorni venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di legge per le repliche.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore di quello tributario, sollevata dall' con riguardo ai crediti tributari di CP_6 cui alle cartelle n. 02720020007848310000, n. 02720020012765275000, n.
02720110001366445000, n. 02720110004004817000, n. 02720110006468711000, n.
02720110006842832001, n. 02720120004807529000, n. 02720130003986276001, n.
02720130004262549000, n. 02720140000555367000, n. 02720140003639028000, n.
02720140004795864001, n. 02720150002067513000, n. 02720150003495766000, n.
02720160000515406000, n. 02720160004486203000, n. 02720170004020269000, n.
02720180003643303000, n. 02720190004832769000, n. 02720190004832870000 e agli avvisi di accertamento esecutivi n. TR601T401594/2019, n. TR601T401595/2019, n.
TR601T401615/2019, n. TR601T401619/2019, n. TR601T401637/2019, n.
TR601T401590/2019.
Sul punto, giova premettere che l'opponente, con il primo motivo di doglianza, ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi riportati nell'atto di pignoramento, assumendo che “Il Sig. prima d'ora, non ha MAI ricevuto da Parte_1 parte dell' né tampoco da altri enti la notifica delle cartelle di Controparte_7 pagamento e avvisi di accertamento /intimazione indicati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi oggetto di gravame” (pag. 6 atto di opposizione).
4.1. A mente delle deduzioni difensive che precedono, l'eccezione di difetto di giurisdizione
è fondata.
Invero, in una fattispecie come quella in esame, le Sezioni unite, risolvendo un contrasto che era insorto, hanno statuito che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 13913 del 05-06-2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11-05- pagina 4 di 11 2018 e Sez.U, Ordinanza n. 17126 del 28-06-2018; da ultimo v. anche Cass. civile sez. trib.,
13/08/2024, n. 22754).
In particolare, si era posto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. Al riguardo, si erano profilati due orientamenti: in base al primo (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011;
Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n.
15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una "opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento" emessa per un credito tributario), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 - estensivamente interpretato - del D.Lgs.
n. 546 del 1992); in base al secondo orientamento (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sezioni Unite, n.
21690 del 2016 e n. 8618 del 2015; Cass., Sezione terza, n. 24235 e n. 9246 del 2015),
l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, era ammissibile e andava proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n.
602 del 1973 e degli artt. 617 e 9 cod. proc. civ., perché la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario avrebbe dovuto verificare solo se ricorresse il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle menzionate Sezioni Unite dando prevalenza e continuità al primo orientamento, preferito per ragioni letterali e sistematiche. pagina 5 di 11 Sotto l'aspetto letterale, la Corte ha osservato che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del
D.Lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella “notificazione della cartella di pagamento” (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del
2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.). È stato poi osservato, sempre da un punto di vista letterale, che l'orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Né è apparso convincente ripartire la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento. Non solo il petitum sostanziale è unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento) e non solo una simile ricostruzione sarebbe pagina 6 di 11 inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a giudici diversi, ma nella specie sarebbe problematico individuare in concreto l'atto presupposto dal pignoramento ove
(come prospettato dalla parte) l'atto di pignoramento sia l'unico atto portato a conoscenza del contribuente. Del resto, l'invalidità della notificazione della cartella o l'omissione della medesima notificazione non integrano, in sé, un vizio della cartella, ove non si accompagnino alla intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione. Inoltre, come già osservato, ammettere davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento per omessa notifica della cartella appare comunque in contrasto con il menzionato divieto di cui all'art. 57 del
D.P.R. n. 602 del 1973; divieto che, per la sua collocazione sistematica e per la sua sopra ricordata formulazione, deve ritenersi assoluto (cioè diretto non esclusivamente al giudice tributario).
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto con cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
(come interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
Nel solco della impostazione riportata si sono inserite poi Cass., Sez. Unite, Ordinanza n.
21642 del 28 luglio 2021, secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; parimenti, su tale scia, Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020, secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione pagina 7 di 11 ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Facendo applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario in relazione alle seguenti cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria (cfr. estratto ruolo al doc. 3 fasc. convenuta):
02720020012765275 000, 02720020007848310 000, 02720110001366445 000,
02720110006468711 000, 02720110006842832 001, 02720120004807529 000,
02720130004262549 000, 02720130003986276 001, 02720140000555367 000,
02720140003639028 000, 02720140004795864 001, 02720150002067513 000,
02720150003495766 000, 02720160000515406 000, 02720160004486203 000,
02720170004020269 000, 02720180003643303 000, 02720190004832769 000,
02720190004832870 000 nonché gli avvisi di accertamento esecutivi n. TR601T401594/2019,
n. TR601T401595/2019, n. TR601T401615/2019, n. TR601T401619/2019, n.
TR601T401637/2019, n. TR601T401590/2019.
Quanto precede rende superfluo l'esame dell'eccezione di integrazione del contraddittorio, rivolto all'ente impositore tributario, Controparte_5
, nonché ogni altra questione inerente alle suddette cartelle.
[...]
5. Passando all'esame delle residue cartelle, tutte inerenti a sanzioni amministrative,
l'opposizione è infondata e va respinta.
5.1. In primo luogo, in ordine alla mancata notifica delle cartelle presupposte all'atto di pignoramento, deve osservarsi che non solo non risultano contestate dall'opponente le notifiche prodotte in giudizio dall' all'allegato n. 5 del proprio fascicolo, effettuate a CP_6 mezzo pec (02720180001286052 000, 02720160002703734 000) o a mezzo raccomandata
(02720140003917725 000, 02720140003114281 000, 02720110004004817 000, pagina 8 di 11 02720140000759967 000), ma l'istanza di adesione alla definizione agevolata mediante rateizzazione del debito presentata dall'odierno opponente nel 2017, come appresso si dirà, è essa stessa incompatibile con l'eccezione, qui dedotta, di mancata conoscenza delle cartelle stesse (che quindi si presumono conosciute: cfr. Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781).
5.2. Anche la seconda eccezione, concernente la nullità o inesistenza delle notifiche effettuate dall a mezzo di indirizzo pec ( t) CP_6 Email_3 non registrato nei pubblici registri, è infondata.
Invero, secondo l'opponente, l' ha notificato l'atto di Controparte_8 pignoramento dei crediti verso terzi e le cartelle esattoriali tramite l'indirizzo t non presente nei pubblici registri e non Email_4 riconosciuto, giacché l'unico indirizzo dell' presente nei Controparte_8 pubblici registri per effettuare notifiche è: t;
in tesi Email_5 dell'opponente, quindi, da tanto deriverebbe la radicale inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02784202200000069001 e delle cartelle, non sanabile poiché non avvenuta con l'indirizzo t. Email_5
Il motivo è del tutto infondato, aderendo questo Tribunale all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale, nell'esaminare la medesima eccezione qui in esame, ha affermato il seguente principio: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass. 18684 del 2023; principio più volte ribadito e, da ultimo, si veda anche da Cass. civile sez. trib., 04/07/2025, n.18200). A mente di tale condivisibile principio, che vale evidentemente anche per la notifica dell'atto di pignoramento, deve ritenersi che, non avendo la parte lamentato alcuna lesione in concreto subita al proprio diritto di difesa, il motivo di opposizione, nei termini in cui è stato prospettato, deve essere certamente respinto.
5.3. L'eccezione di prescrizione, di durata quinquennale, va respinta.
Premesso che per la cartella n. 02720180001286052 000, notificata nel 2018, la prescrizione non è decorsa, con riferimento alle restanti cartelle, notificate tra il 2011 (02720110004004817
000) e il 2016 (02720160002703734 000, 02720140003917725 000, 02720140003114281 000,
02720110004004817 000, 02720140000759967 000), acquista rilievo la dichiarazione di pagina 9 di 11 adesione alla definizione agevolata sottoscritta dall'odierno opponente in data 18.04.2017.
Difatti, sul punto deve rilevarsi che la richiesta di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (che si sostanzia in un atto con cui si esprime la precisa volontà di definizione agevolata di una serie di cartelle specificamente indicate, a seguito del quale l'agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti con l'elenco dettagliato delle singole cartelle sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente stesso), se è vero che non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672; Cassazione civile sez. VI, 16/06/2022, n.19401).
Pertanto, nel caso in esame, l'istanza in questione si è posta come valido atto interruttivo ai fini di causa per i crediti di cui alle cartelle nn. 02720160002703734 000, 02720140003917725
000, 02720140003114281 000, 02720110004004817 000, 02720140000759967 000 mentre, con riguardo al credito già prescritto, portato dalla cartella 02720110004004817 000, notificata in data 17.8.2011, anche di rinuncia alla prescrizione da parte del debitore, tenuto conto che nell'istanza di rateizzazione il ha espressamente dichiarato di voler procedere al relativo Pt_1 pagamento (cfr. Cass. n. 2758/2020 sul quid pluris necessario ai fini della rinuncia alla prescrizione rispetto alla ricognizione del debito, interruttiva della prescrizione).
Ne consegue allora che l'eccezione di prescrizione è infondata e va respinta.
5.4. Infine, quanto all'eccezione inerente alla mancata indicazione della natura del credito e delle modalità di calcolo degli interessi, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a tal fine basta il riferimento contenuto nella cartella alle dichiarazioni da cui deriva il debito e alla relativa normativa (Cass. n. 6812 del 2019, n. 8508/2019, n.
32939/2019), consentendo ciò al debitore di essere nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione stessa
(Cass. n. 14236/2017).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria, attesa la ripetitività delle questioni affrontate e trattate, tutte ampiamente già esaminate in giurisprudenza, e il carattere documentale della causa.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle nn. 02720020012765275 000, 02720020007848310 000, 02720110001366445
000, 02720110006468711 000, 02720110006842832 001, 02720120004807529 000,
02720130004262549 000, 02720130003986276 001, 02720140000555367 000,
02720140003639028 000, 02720140004795864 001, 02720150002067513 000,
02720150003495766 000, 02720160000515406 000, 02720160004486203 000,
02720170004020269 000, 02720180003643303 000, 02720190004832769 000,
02720190004832870 000 nonché gli avvisi di accertamento esecutivi n.
TR601T401594/2019, n. TR601T401595/2019, n. TR601T401615/2019, n.
TR601T401619/2019, n. TR601T401637/2019, n. TR601T401590/2019, afferenti crediti di natura tributaria;
− assegna il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
− rigetta nel resto l'opposizione;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di , delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in complessivi € 12.294,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11