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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7331 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Edoardo Razzino presso il cui studio elettivamente domicilia in Carinola (CE) alla via Rio Persico n. 72;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Annamaria Delfino dell'Avvocatura Regionale Toscana, con la quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce in Aversa
(CE), via Belvedere n. 117;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l' ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 619/2022 con cui è stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di CP_2
pagamento n. 06220100017175751000, in merito alla tassa automobilistica per l'annualità 2010 per il veicolo targato CD86308, con condanna, in solido tra loro, dell' contumace in primo grado, al Controparte_3
pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, l' ha censurato la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di pace non ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e non ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito per essere funzionalmente competente il Giudice di Pace di Lucca ex art. 27 c.p.c.
Inoltre, l'appellante ha, in ogni caso, chiesto di riformare la sentenza impugnata con dichiarazione di inammissibilità dell'azione promossa in primo grado dalla parte attrice avente ad oggetto l'impugnativa del ruolo esattoriale, alla luce dell'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale contestata, nonché alla luce della avvenuta notifica della intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria afferente alla cartella esattoriale.
Ha, infine, chiesto di condannare l'attore in primo grado alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la contumace in primo grado, aderendo all'eccezione di Controparte_1 difetto di giurisdizione proposta dall' nonché all'eccezione di Parte_1 inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse in conseguenza della non impugnabilità dell'estratto di ruolo in via autonoma.
Inoltre, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha Controparte_1
chiesto, nel merito, rigettarsi la domanda proposta da , perché infondata in CP_2
fatto ed in diritto.
Non si è costituito, sebbene ritualmente citato, e, pertanto, ne va CP_2
confermata la contumacia, già dichiarata all'udienza del 20.2.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 24.03.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Ciò detto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
In particolare, risulta fondato il primo motivo di appello, riguardante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria competente.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. 4227/23; Cass. SS. UU. 21642/21; Cass. SS. UU.
7822/2020).
Inoltre, proprio con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”
(Cass. SS. UU. 16986/22; Cass. 32539/24; Cass. 2098/25).
Nel caso di specie, l'attore in primo grado ha proposto opposizione avverso crediti riportati in estratto di ruolo afferenti alla cartella di pagamento
06220100017175751000, riguardante il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010.
Pertanto, l'attore non ha contestato la forma e la legittimità formale dell'atto esecutivo né ha eccepito l'esistenza di fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla conoscenza della intimazione, ma ha dedotto di non aver mai avuto la notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria per non essere stati validamente notificati la cartella di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione, e, quindi la controversia, in applicazione dei principi sopra espressi, rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria competente.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, atteso che il credito per cui è causa ha natura tributaria.
Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, considerata la natura della decisione e la sussistenza di precedenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione della giurisdizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Maddaloni n. 619 del 2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
2) in accoglimento dell'appello riforma la sentenza di primo grado impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 24.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7331 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Edoardo Razzino presso il cui studio elettivamente domicilia in Carinola (CE) alla via Rio Persico n. 72;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Annamaria Delfino dell'Avvocatura Regionale Toscana, con la quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce in Aversa
(CE), via Belvedere n. 117;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l' ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 619/2022 con cui è stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di CP_2
pagamento n. 06220100017175751000, in merito alla tassa automobilistica per l'annualità 2010 per il veicolo targato CD86308, con condanna, in solido tra loro, dell' contumace in primo grado, al Controparte_3
pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, l' ha censurato la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di pace non ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e non ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito per essere funzionalmente competente il Giudice di Pace di Lucca ex art. 27 c.p.c.
Inoltre, l'appellante ha, in ogni caso, chiesto di riformare la sentenza impugnata con dichiarazione di inammissibilità dell'azione promossa in primo grado dalla parte attrice avente ad oggetto l'impugnativa del ruolo esattoriale, alla luce dell'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale contestata, nonché alla luce della avvenuta notifica della intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria afferente alla cartella esattoriale.
Ha, infine, chiesto di condannare l'attore in primo grado alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la contumace in primo grado, aderendo all'eccezione di Controparte_1 difetto di giurisdizione proposta dall' nonché all'eccezione di Parte_1 inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse in conseguenza della non impugnabilità dell'estratto di ruolo in via autonoma.
Inoltre, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha Controparte_1
chiesto, nel merito, rigettarsi la domanda proposta da , perché infondata in CP_2
fatto ed in diritto.
Non si è costituito, sebbene ritualmente citato, e, pertanto, ne va CP_2
confermata la contumacia, già dichiarata all'udienza del 20.2.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 24.03.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Ciò detto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
In particolare, risulta fondato il primo motivo di appello, riguardante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria competente.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. 4227/23; Cass. SS. UU. 21642/21; Cass. SS. UU.
7822/2020).
Inoltre, proprio con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”
(Cass. SS. UU. 16986/22; Cass. 32539/24; Cass. 2098/25).
Nel caso di specie, l'attore in primo grado ha proposto opposizione avverso crediti riportati in estratto di ruolo afferenti alla cartella di pagamento
06220100017175751000, riguardante il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010.
Pertanto, l'attore non ha contestato la forma e la legittimità formale dell'atto esecutivo né ha eccepito l'esistenza di fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla conoscenza della intimazione, ma ha dedotto di non aver mai avuto la notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria per non essere stati validamente notificati la cartella di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione, e, quindi la controversia, in applicazione dei principi sopra espressi, rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria competente.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, atteso che il credito per cui è causa ha natura tributaria.
Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, considerata la natura della decisione e la sussistenza di precedenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione della giurisdizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Maddaloni n. 619 del 2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
2) in accoglimento dell'appello riforma la sentenza di primo grado impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 24.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco