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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALAIMO Parte_1
VINCENZO
- Appellante - C O N T R O
E_
- Appellato contumace - All'udienza del 20/02/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da atto di appello FATTO Con la sentenza n. 631/2022 del 21.09.2022 il Tribunale di Termini Imerese ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dal E_
(d'ora innanzi al decreto ingiuntivo n. 223/2019 dell'8.07.2019 con
[...] CP_1 cui gli era stato intimato il pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
66.554,97, oltre accessori e spese, di cui € 37.783,25 a titolo di incentivi ex art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di responsabile unico del procedimento e redattore del piano di sicurezza (PSC) relative all'intervento di messa in sicurezza della galleria Tindari ed € 28.771,72 a titolo di incentivi ex art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di responsabile unico del procedimento e redattore del piano di sicurezza (PSC) relative all'intervento di messa in sicurezza della galleria Capo d'Orlando; osservava che l'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 consente il riconoscimento ai compensi incentivanti a favore dei dipendenti ma, con esclusivo riferimento all'attività di progettazione, solo entro il limite del “trattamento economico complessivo annuo lordo”; quanto all'individuazione di tale trattamento precisava che,
1 nonostante il C.A.S. avesse in concreto applicato ai propri dipendenti il CN TO (la cui applicazione anche ai fini in discorso veniva invocata dall'opposto), l'art. 24 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 imponeva all'ente di fare esclusivo riferimento alla contrattazione collettiva applicata ai dipendenti regionali, a motivo della sua natura di ente pubblico economico ed in coerenza con le connesse esigenze di controllo della finanza pubblica;
determinava, pertanto, all'esito di CTU, in € 33.320,14 l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al in relazione all'anno 2013, sino a Pt_1 concorrenza del quale riduceva i maggiori emolumenti rivendicati dal ricorrente a titolo di compensi incentivanti per l'attività di progettazione (€ 41.079,82, importo questo, comprensivo di altri incentivi tecnici erogati allo stesso titolo in periodi precedenti); condannava, dunque il C.A.S. a corrispondere al l'importo Pt_1 complessivo di € 58.795,29 (comprensivo anche degli ulteriori compensi per l'attività di RUP) oltre interessi. Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale, Parte_1 premettendo che nessuna contestazione era insorta quanto ai compensi maturati quale R.U.P. (indicati nel ricorso in monitorio in € 56.594,44), censura e contesta i conteggi elaborati dal CTU, a suo dire acriticamente assunti dal giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata. Il C.A.S., pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. All'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia del C.A.S. ( CP_1 [...]
ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi. E_
Con l'interposto gravame, l'appellante censura i calcoli effettuati dal CTU per la determinazione del “trattamento economico complessivo annuo lordo” da assumere come paramento di riferimento per l'individuazione del limite massimo dei compensi incentivanti liquidabili per l'attività di progettazione da lui svolta nel 2013. In particolare lamenta che non si sarebbe, a tal fine, tenuto conto della documentazione in atti e, segnatamente, del “cedolone” recante il prospetto di tutti gli emolumenti corrispostigli nel 2013, ivi compresi l'indennità di anzianità (in effetti, poi, come ammette, calcolata dal CTU), i compensi per lavoro straordinario (che sarebbero stati conteggiati solo in parte dal CTU), ed inoltre “indennità addizionali, premi, scatti di contingenza, reperibilità, festività non godute, premi di produzione, indennità di zona, superminimo, pagamento baca ore, oltre alle altre voci ivi indicate e che dovevano essere tutte ragguagliate e parametrate al CCRL”; tutte voci che, al netto dei
2 compensi incentivanti richiesti, avevano comportato nel 2013 la corresponsione di un complessivo trattamento economico pari a € 65.435,78; soggiunge che, proprio in virtù della struttura della retribuzione come indicata dall'art. 80 del CCRL, avrebbero dovuto considerarsi parte integrante della stessa tutte le predette indennità accessorie, previste dal CN TO e ragguagliate al CCRL, che prevede indennità aventi simile causale (a titolo esemplificativo, le indennità di trasferta, di pronta reperibilità, il servizio mensa o buoni pasto ecc.). L'appello è infondato. Deve premettersi che è ormai coperta dal giudicato – in quanto non impugnata - la statuizione con cui il Tribunale ha affermato doversi fare riferimento, al fine dell'individuazione del “trattamento economico complessivo annuo lordo”, al CCRL ratione temporis vigente, da applicarsi a tutti i dipendenti regionali ed agli enti economici sottoposti a vigilanza e/o controllo regionale. La norma di riferimento non può che essere, pertanto, l'art. 80 di tale Contratto che, nell'indicare la struttura della retribuzione, ne elenca le singole voci:
“a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale (IIS); c) reddito differenziale di anzianità; d) indennità di amministrazione;
e) progressione economica di categoria, ove spettante;
f) compensi di cui all'art. 88, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge.” A tali, e non ad altre, voci retributive, dunque deve farsi riferimento per individuare la retribuzione complessiva spettante al secondo tale strumento Pt_1 contrattuale e secondo il suo livello di inquadramento, stabilito tenendo conto del quadro di raffronto tra le categorie ed i livelli contrattuali del CN TO, applicato dal C.A.S., rispetto a quelli omologhi secondo il CCRL, ed utilizzando, dunque il livello retributivo previsto per i funzionari direttivi, cat. D (inquadramento, questo, sul quale non è stata sollevata alcuna contestazione). Tale procedimento è stato correttamente seguito dal CTU di primo grado, il quale ha fatto riferimento non solo allo stipendio tabellare secondo il CCRL, ma ha altresì considerato, nel trattamento complessivo spettante al anche gli Pt_1 incrementi mensili e l'indennità di amministrazione, oltre la tredicesima mensilità; a seguito delle osservazioni presentate avverso la CTU, lo stesso ha inoltre provveduto a conteggiare anche l'indennità di anzianità e lo straordinario, calcolandolo – in conformità alle osservazioni sollevate, nel giudizio di primo grado, dal all'elaborato peritale - nella differenza tra le 40 ore settimanali Pt_1 previste come orario normale secondo il CN da lui effettivamente CP_1 lavorate, ed invece le 36 previste dal CCRL.
3 Benché l'appellante lamenti (solo oggi) il mancato riconoscimento dell'ulteriore straordinario che gli sarebbe stato riconosciuto e pagato nel 2013, come da “cedolone” in atti, tuttavia lo stesso omette di allegare l'entità di tale ulteriore attività lavorativa asseritamente svolta (elemento, questo, decisivo per quantificarne l'eventuale compenso spettante secondo il CCRL), che non può desumersi dalla menzionata documentazione, nella quale i compensi per lavoro straordinario (calcolati secondo le disposizioni del CN TO) risultano indicati solo mediante l'importo monetario complessivamente dovuto. Quanto alle ulteriori voci rivendicate in ricorso, trattasi di istituti contrattuali che trovano la loro ragione d'essere e la loro disciplina esclusivamente nel CN di riferimento e che, dunque, non è possibile trasporre, in via analogica, come suggerito dal ad un trattamento retributivo disciplinato da altro strumento Pt_1 contrattuale. Pertanto l'appello va respinto. Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia del E_
.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia del E_
, qui dichiarata, conferma la sentenza n. 631/2022 resa il 21.09.2022 dal
[...]
Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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