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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2476/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio del difensore avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 agosto 2022, premesso: Parte_1
- di aver prestato diverse attività lavorative a partire dal 1987, dapprima in qualità di carabiniere ausiliario, in seguito in qualità di bracciante agricolo, di operaio metalmeccanico e infine, dal 25 giungo 1999 al 31 dicembre 2016, in qualità di coltivatore diretto e allevatore di ovini su un fondo rustico di circa 70 ettari;
- di aver contratto delle patologie eziologicamente collegate all'attività lavorativa svolta e caratterizzate da limitazioni funzionali assai significative per il rachide lombare;
nello specifico, di essere affetto da spondilo-artrosi del tratto lombare con plurime protrusioni discali (L3-L4, L4-
L5) ed ernia discale espulsa L2-L3, determinanti compressione sul sacco durale e seoni di sofferenza radicolare arti inferiori;
- di aver inoltrato all' in data 18 aprile 2017, la richiesta per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale della suddetta malattia, respinta dall'Istituto;
- di aver formulato opposizione avverso il provvedimento di diniego in data 23 febbraio 2017 e di aver ottenuto, a seguito di visita collegiale medica, il riconoscimento della malattia professionale derivante da “esiti anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare”, nel grado pagina 1 di 4 dell'8 per cento;
- di essere già beneficiario di rendita nella misura del 18 per cento per il pregresso CP_1 riconoscimento della perdita di funzionalità all'organo visivo (“OSV 2/10 correzione non tollerata” dal 16 febbraio 2003) aumentata al 25 per cento a seguito del riconoscimento della patologia a carico del distretto lombare.
Ritenendo tale ultima valutazione non corretta, la ricorrente ha adito il Tribunale di Cagliari per chiedere, previo accertamento della natura professionale delle patologie lamentate, la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo dovuto nella maggior misura del 12 per cento per CP_1
“ernia discale espulsa in L2-L3, nonché di altre protrusioni discali pur'esse capaci di improntare il sacco durale”, tabellata al n. 213, da conglobarsi con quanto già in godimento per la patologia precedentemente riconosciuta.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. In via preliminare occorre dare atto che non è in contestazione tra le parti lo svolgimento delle mansioni capitolate nel ricorso introduttivo, né la sussistenza del nesso causale tra le medesime e la patologia denunciata, in quanto l' ha provveduto a riconoscerne la sussistenza a CP_1
seguito di visita collegiale, in accoglimento dell'opposizione avverso l'iniziale diniego.
Pertanto, la causa è stata istruita soltanto per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
2.2. Il consulente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 10 maggio 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “lombalgia cronica con accessi sciatalgici”.
Il consulente, premessa la pacifica natura professionale della patologica riscontrata, ha ritenuto opportuno valutare la misura di danno biologico da essa derivata prendendo in considerazione il codice tabellare n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” con percentuale di invalidità fino a 12%) e modularne la percentuale, in considerazione delle ripercussioni cliniche che, nel caso di specie ne sono derivate, nella misura pari al 10 dieci per cento, con decorrenza sin dalla fase amministrativa.
Per quanto attiene al danno biologico complessivo, ottenuto a seguito del conglobamento con la patologia già indennizzata (OSV 2/10 correzione non tollerata, del 16 febbraio 2003) il c.t.u. lo ha quantificato, adoperando il metodo del calcolo riduzionistico, nella percentuale del 26 per cento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Con note depositate in data 12 novembre 2024, l' ha prodotto copia della nuova valutazione CP_1
medica a firma del dott. , il quale, a esito delle richieste di precisazioni pervenute Persona_1
pagina 2 di 4 dalla difesa dell'Istituto in data 31 ottobre 2024, ha quantificato il danno biologico complessivo accertato in capo al ricorrente nella maggior misura del 27 per cento. Parte_1
In conformità al contenuto delle note depositate dall' in data 12 novembre 2024, deve CP_1
ritenersi accertato in capo al ricorrente un danno biologico complessivo in misura pari al 27 per cento (18 per cento per “OSV 2/10 correzione non tollerata, del 16 febbraio 2003” e 10 per cento per “spondilo-discoartrosi lombare con lombalgia cronica e accessi sciatalgici”).
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del CP_1
ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 27 per cento, con decorrenza dal 18 aprile 2017, con pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,01, tenendo conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione, moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo,
c.p.c.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo commisurato al Parte_1
danno biologico stimabile nella misura del 27 per cento, con decorrenza 18 aprile 2017;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 27 per cento, con decorrenza dal 18 aprile 2017, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
pagina 3 di 4 - condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2476/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio del difensore avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 agosto 2022, premesso: Parte_1
- di aver prestato diverse attività lavorative a partire dal 1987, dapprima in qualità di carabiniere ausiliario, in seguito in qualità di bracciante agricolo, di operaio metalmeccanico e infine, dal 25 giungo 1999 al 31 dicembre 2016, in qualità di coltivatore diretto e allevatore di ovini su un fondo rustico di circa 70 ettari;
- di aver contratto delle patologie eziologicamente collegate all'attività lavorativa svolta e caratterizzate da limitazioni funzionali assai significative per il rachide lombare;
nello specifico, di essere affetto da spondilo-artrosi del tratto lombare con plurime protrusioni discali (L3-L4, L4-
L5) ed ernia discale espulsa L2-L3, determinanti compressione sul sacco durale e seoni di sofferenza radicolare arti inferiori;
- di aver inoltrato all' in data 18 aprile 2017, la richiesta per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale della suddetta malattia, respinta dall'Istituto;
- di aver formulato opposizione avverso il provvedimento di diniego in data 23 febbraio 2017 e di aver ottenuto, a seguito di visita collegiale medica, il riconoscimento della malattia professionale derivante da “esiti anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare”, nel grado pagina 1 di 4 dell'8 per cento;
- di essere già beneficiario di rendita nella misura del 18 per cento per il pregresso CP_1 riconoscimento della perdita di funzionalità all'organo visivo (“OSV 2/10 correzione non tollerata” dal 16 febbraio 2003) aumentata al 25 per cento a seguito del riconoscimento della patologia a carico del distretto lombare.
Ritenendo tale ultima valutazione non corretta, la ricorrente ha adito il Tribunale di Cagliari per chiedere, previo accertamento della natura professionale delle patologie lamentate, la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo dovuto nella maggior misura del 12 per cento per CP_1
“ernia discale espulsa in L2-L3, nonché di altre protrusioni discali pur'esse capaci di improntare il sacco durale”, tabellata al n. 213, da conglobarsi con quanto già in godimento per la patologia precedentemente riconosciuta.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. In via preliminare occorre dare atto che non è in contestazione tra le parti lo svolgimento delle mansioni capitolate nel ricorso introduttivo, né la sussistenza del nesso causale tra le medesime e la patologia denunciata, in quanto l' ha provveduto a riconoscerne la sussistenza a CP_1
seguito di visita collegiale, in accoglimento dell'opposizione avverso l'iniziale diniego.
Pertanto, la causa è stata istruita soltanto per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
2.2. Il consulente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 10 maggio 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “lombalgia cronica con accessi sciatalgici”.
Il consulente, premessa la pacifica natura professionale della patologica riscontrata, ha ritenuto opportuno valutare la misura di danno biologico da essa derivata prendendo in considerazione il codice tabellare n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” con percentuale di invalidità fino a 12%) e modularne la percentuale, in considerazione delle ripercussioni cliniche che, nel caso di specie ne sono derivate, nella misura pari al 10 dieci per cento, con decorrenza sin dalla fase amministrativa.
Per quanto attiene al danno biologico complessivo, ottenuto a seguito del conglobamento con la patologia già indennizzata (OSV 2/10 correzione non tollerata, del 16 febbraio 2003) il c.t.u. lo ha quantificato, adoperando il metodo del calcolo riduzionistico, nella percentuale del 26 per cento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Con note depositate in data 12 novembre 2024, l' ha prodotto copia della nuova valutazione CP_1
medica a firma del dott. , il quale, a esito delle richieste di precisazioni pervenute Persona_1
pagina 2 di 4 dalla difesa dell'Istituto in data 31 ottobre 2024, ha quantificato il danno biologico complessivo accertato in capo al ricorrente nella maggior misura del 27 per cento. Parte_1
In conformità al contenuto delle note depositate dall' in data 12 novembre 2024, deve CP_1
ritenersi accertato in capo al ricorrente un danno biologico complessivo in misura pari al 27 per cento (18 per cento per “OSV 2/10 correzione non tollerata, del 16 febbraio 2003” e 10 per cento per “spondilo-discoartrosi lombare con lombalgia cronica e accessi sciatalgici”).
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del CP_1
ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 27 per cento, con decorrenza dal 18 aprile 2017, con pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,01, tenendo conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione, moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo,
c.p.c.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo commisurato al Parte_1
danno biologico stimabile nella misura del 27 per cento, con decorrenza 18 aprile 2017;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 27 per cento, con decorrenza dal 18 aprile 2017, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
pagina 3 di 4 - condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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