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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1045/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1045/2024 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento dei figli minori”, riservata per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VICOLO DEI FUFIDI 11 03033 ARPINO, presso lo studio dell'Avv. ROVARDI
ANNA MARIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12/2/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/4/2024, , premesso che il Parte_1
Tribunale di Cassino con decreto del 23.6.2021 omologava l'accordo tra le parti con il quale si stabiliva il collocamento dei tre figli presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé nonché il versamento a carico del padre della somma di euro 150,00 a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, che la figlia minore si era trasferita presso il padre, chiedeva disporsi il Per_1
collocamento di presso il padre con regolamentazione del diritto di visita Per_1
materno e il versamento di un mantenimento pari ad euro 200,00 per gli altri due figli collocati presso la madre, oltre spese straordinarie.
Non si costituiva . CP_1
All'udienza del 23.10.2024 la ricorrente dava atto che la figlia era Per_1
tornata a vivere presso la madre, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione al collocamento della stessa.
All'udienza del 12 febbraio 2025 veniva ascoltata la ricorrente, la quale chiedeva porsi a carico del convenuto un assegno di mantenimento per tutti e tre i figli di euro 200,00 ciascuno, la percezione dell'assegno unico al 100% alla ricorrente, con conferma dell'affido condiviso, del collocamento presso la madre e del calendario di visita già disposti.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa declaratoria di contumacia del convenuto.
Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito considerati.
Come noto, l'art. 337 quinquies c.c. dispone che “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. La giurisprudenza ha precisato sul punto che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio,
2 presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, sono attualmente vigenti le condizioni concordate tra le parti, omologate con decreto del 23.6.2021 del Tribunale di Cassino, le quali prevedono, quanto agli aspetti economici, il versamento a carico del padre della somma mensile complessiva di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento dei tre figli.
La ricorrente ha riferito di percepire il reddito di inclusione di 800 euro circa e
160 euro mensili per il lavoro part time che svolge, e sostiene oneri abitativi pari ad euro 200,00 mensili. Non è noto il reddito del convenuto.
Ciò posto, tenuto conto dell'aumento delle esigenze dei figli, reputa il Tribunale che si congruo porre a carico del convenuto il versamento della somma mensile di euro
300,00 oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della presente decisione, nonché disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, quale genitore prevalentemente collocatario.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero, così provvede: in parziale modifica del decreto del 23.6.2021,
1) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della CP_1
ricorrente, entro il 5 di ogni mese, della somma complessiva di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie;
2) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente Pt_1
;
[...]
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 19/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1045/2024 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento dei figli minori”, riservata per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VICOLO DEI FUFIDI 11 03033 ARPINO, presso lo studio dell'Avv. ROVARDI
ANNA MARIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12/2/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/4/2024, , premesso che il Parte_1
Tribunale di Cassino con decreto del 23.6.2021 omologava l'accordo tra le parti con il quale si stabiliva il collocamento dei tre figli presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé nonché il versamento a carico del padre della somma di euro 150,00 a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, che la figlia minore si era trasferita presso il padre, chiedeva disporsi il Per_1
collocamento di presso il padre con regolamentazione del diritto di visita Per_1
materno e il versamento di un mantenimento pari ad euro 200,00 per gli altri due figli collocati presso la madre, oltre spese straordinarie.
Non si costituiva . CP_1
All'udienza del 23.10.2024 la ricorrente dava atto che la figlia era Per_1
tornata a vivere presso la madre, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione al collocamento della stessa.
All'udienza del 12 febbraio 2025 veniva ascoltata la ricorrente, la quale chiedeva porsi a carico del convenuto un assegno di mantenimento per tutti e tre i figli di euro 200,00 ciascuno, la percezione dell'assegno unico al 100% alla ricorrente, con conferma dell'affido condiviso, del collocamento presso la madre e del calendario di visita già disposti.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa declaratoria di contumacia del convenuto.
Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito considerati.
Come noto, l'art. 337 quinquies c.c. dispone che “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. La giurisprudenza ha precisato sul punto che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio,
2 presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, sono attualmente vigenti le condizioni concordate tra le parti, omologate con decreto del 23.6.2021 del Tribunale di Cassino, le quali prevedono, quanto agli aspetti economici, il versamento a carico del padre della somma mensile complessiva di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento dei tre figli.
La ricorrente ha riferito di percepire il reddito di inclusione di 800 euro circa e
160 euro mensili per il lavoro part time che svolge, e sostiene oneri abitativi pari ad euro 200,00 mensili. Non è noto il reddito del convenuto.
Ciò posto, tenuto conto dell'aumento delle esigenze dei figli, reputa il Tribunale che si congruo porre a carico del convenuto il versamento della somma mensile di euro
300,00 oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della presente decisione, nonché disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, quale genitore prevalentemente collocatario.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero, così provvede: in parziale modifica del decreto del 23.6.2021,
1) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore della CP_1
ricorrente, entro il 5 di ogni mese, della somma complessiva di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie;
2) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente Pt_1
;
[...]
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 19/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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