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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6397 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Silvana Sica Presidente rel. dott. Stefano Risolo Consigliere dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1722 /2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ROTOLI SABRINA ), studio in VIA GIORDANO BRUNO, C.F._2
169 80122 NAPOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. CORSINI ARMANDO ), studio in VIA SAN C.F._4
FRANCESCO 20 81025 MARCIANISE, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 23 febbraio 2022 ricorse al Tribunale di Napoli per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge . Controparte_1
La ricorrente premise a) che dal matrimonio, celebrato il 31 luglio 2000, erano nati tre figli, e, cioè,
Francesco, il 30 aprile 2003, il 18 settembre 2006, e , il 31 luglio 2012; b) che la causa Per_1 Per_2 determinante dell'affievolimento dell'affectio coniugalis era da rinvenire nella carenza di collaborazione del coniuge, che trascorreva le intere giornate lontano dall'abitazione familiare per motivi lavorativi;
c) che il resistente, dipendente dell'Alfa Romeo, percepiva un reddito mensile di circa € 2.000,00, mentre ella era inoccupata, atteso che si era dedicata, in via esclusiva, alla crescita dei figli.
Concluse, infine, chiedendo la pronuncia della separazione, l'assegnazione a lei della casa familiare sita alla via Pia 66, in Napoli, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita, l'imposizione a carico del di un assegno, per il mantenimento della moglie, pari a € CP_1
500, e della prole, di euro 750, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Si costituì con comparsa il , il quale non si oppose alla pronuncia della separazione, e, quanto CP_1 agli aspetti economici, dedusse che, quale operaio addetto alla catena di montaggio presso la società
, percepiva entrate mensili pari a circa euro 2.000, mentre la moglie, ancora in giovane età e CP_2 con elevata specializzazione, aveva conseguito plurimi diplomi, e, segnatamente, quale onicotecnico e ottico nonché, da ultimo, il 4 marzo 2021, il certificato di abilitazione professionale alla guida, tanto da svolgere l'attività di conducente di taxi.
Il resistente chiese, quindi, che venisse disposto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, previa assegnazione alla moglie della casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita, che fosse posto a suo carico l'assegno mensile di euro 600,00, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, e rigettata la richiesta della di assegno di mantenimento, con vittoria di spese. Pt_1
Ammessa ed espletata prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del
24 gennaio, depositata il 17 febbraio 2025.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) dispose l'affido condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso l'abitazione della cui assegnò la casa coniugale;
Per_2 Pt_1
c) disciplinò il diritto di visita paterno;
d) pose a carico del resistente un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di € 200 e del figlio di € 300, importi da adeguarsi Per_1 Per_2 annualmente secondo indici ISTAT con decorrenza dalla pronuncia, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie occorrenti per la prole nella misura del 50%; e) revocò l'assegno di mantenimento in favore di Francesco, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Nel motivare la sua decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, il Tribunale così rilevò:
1.Doveva essere revocato il contributo al mantenimento del figlio Francesco, a decorrere dal mese di giugno del 2024, il quale era stato assunto dal . Controparte_3
2.Dall'istruttoria svolta, era emerso che il percepiva una retribuzione mensile oscillante tra € CP_1
1.800 e € 2.000, corrispondeva il canone annuo di € 3.000 per la locazione dell'immobile ove dimorava, sito in Villaricca ed era tenuto ad ingenti esborsi per i quotidiani spostamenti alla sede lavorativa, in
TO ER. La ricorrente, dal canto suo, godeva dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi. Sulla base di tali risultanze, considerato che nulla era stato dedotto in ordine alla scelta della figlia, di diciannove anni, in ordine al proseguimento degli studi o, invece, all'inserimento nel mondo del lavoro, doveva porsi a carico del resistente il contributo mensile di € 200 in favore di e di € 300 per , importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 Per_2 considerato che entrambi percepiscono il 50% dell'assegno unico per i figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
3.Dall'espletata prova testimoniale, e, precisamente, dall'esame del teste , era Testimone_1 emerso che la svolgeva l'attività di conducente di taxi, senza licenza. Pertanto, l'iniziale disparità Pt_1 reddituale ipotizzata dal presidente del tribunale all'udienza di comparizione non era più ravvisabile, anche in considerazione della circostanza che la ricorrente era assegnataria dell'abitazione coniugale ed aveva conseguito il diploma di onicotecnica. Ne discendeva che la domanda di contributo al mantenimento formulata dalla doveva essere rigettata. Pt_1
4.Le spese processuali dovevano essere interamente compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 18 aprile 2025 e, per i Parte_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia determinare il contributo al mantenimento dei figli nella maggior somma di euro 800,00, oltre alla corresponsione del 100% delle spese straordinarie, e di € 300 in suo favore, con vittoria di spese.
Si è costituito il con comparsa del 9 ottobre 2025 e ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello; nel merito ha resistito chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, con ordinanza del 26 novembre 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A)Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con il primo motivo di appello la ha impugnato la decisione del Tribunale di rigettare la sua Pt_1 domanda per conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerglielo attribuire nella misura di € 300 mensili.
Premesso che i primi giudici avevano ritenuto che ella fosse inserita nel mondo del lavoro sulla base di un'unica testimonianza, unita alla disponibilità, da parte sua, di un'autovettura, deduceva che si era, invece, dedicata alla famiglia e, in particolare, all'ultimogenito, che frequentava la scuola secondaria di primo grado.
Durante il matrimonio, durato ventidue anni, ella non aveva mai lavorato, né il testimone aveva fornito la dimostrazione dell'attuale asserita occupazione, atteso che aveva pedinato la in circa cinque o Pt_1 sei occasioni nell'arco di tre mesi, senza specificare date e orari dell'appostamento
Il motivo è fondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
30119/2024).
Venendo, dunque, al caso di specie, non può anzitutto disconoscersi valore all'affermazione dell'appellante che, pendente l'unione coniugale, durata ben ventidue anni, ella non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era dedita alla crescita dei tre figli. Tale affermazione, infatti, non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del e deve, anzi, ritenersi pacificamente riconosciuta alla CP_1 stregua delle sue difese. L'appellato, in specie, non ha riferito di alcuna attività svolta dalla moglie, nel corso del matrimonio, limitandosi ad affermare che, allo stato, la è occupata quale conducente di Pt_1 taxi.
Lo svolgimento pregresso di un lavoro precario viene, per vero, indicato dal solo testimone , S_ il quale ha riferito di avere visto la donna, in circa cinque o sei occasioni, prelevare due o tre clienti, a suo dire stabili, e, cioè, una anziana signora a via Zara ed accompagnarla in un ambulatorio veterinario, due giovani a via Omodeo per condurli a via del Marzano, nonché altre differenti persone.
Orbene, anche a voler ritenere accertato che l'appellante abbia di recente rinvenuto un'occupazione, non vi è dubbio che si tratti di lavori e, quindi, di guadagni in sé precari, essendo la stessa, come dedotto dallo stesso marito, priva dell'autorizzazione comunale che permette di svolgere il servizio di trasporto persone.
L'appellato, a sua volta, è titolare di un reddito mensile di circa € 1.800, sebbene l'ultima dichiarazione fiscale risalga all'anno di imposta 2021.
Le suindicate circostanze consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in presenza di uno squilibrio, svolgendo la moglie attività comunque precaria, che comporta per lei un significativo svantaggio. Ai fini della determinazione del relativo importo occorre, tuttavia, considerare pure che la beneficia Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale, per cui appare equo porre a carico del la somma CP_1 mensile di euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
B)Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Con il primo motivo di appello la contesta la pronuncia del Tribunale, da un lato, nella parte in Pt_1 cui ha diminuito l'importo per il mantenimento della figlia, dall'altro, perché non lo aveva adeguatamente quantificato in relazione alla prole.
In particolare:
a)Non era giustificabile la riduzione dell'assegno per considerato che la ragazza, maggiorenne, Per_1 frequentava ancora l'ultimo anno dell'istituto superiore di secondo grado. Né il padre aveva adombrato che la figlia stesse per inserirsi nel mondo del lavoro;
b)I tempi di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna erano assolutamente esigui, limitati a due fine settimana mensili;
c)la casa familiare comportava plurimi costi, quali € 80 mensili per oneri condominiali e i costi delle utenze.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Orbene, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza presso il genitore medesimo. (ex plurimis, Cass. 5242/2024).
Osserva, quindi, la Corte che l'importo come determinato dal tribunale non appare adeguato e proporzionato alla figlia ormai diciannovenne, che frequenta l'ultimo anno della scuola Per_1 secondaria di secondo grado e le cui esigenze non sono certo inferiori a quelle del germano . Ne Per_2 discende che il contributo in suo favore deve essere aumentato a € 300, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Va, invece, rilevato che tenuto conto della condizione patrimoniale del , dello svolgimento di CP_1 un'attività, seppur non stabile, da parte della madre, del godimento della casa familiare, l'assegno non appare, ad avviso della Corte suscettibile di ulteriore incremento per entrambi i figli.
C)Sulle spese processuali
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 24 gennaio, depositata il 17 Controparte_1 febbraio 2025, così provvede:
A)in parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico del il contributo mensile di € CP_1
300, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia Per_1
B)pone a carico del il versamento dell'assegno mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, per il mantenimento della Pt_1
C)rigetta nel resto l'appello;
D)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 26 novembre 2025
Il presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Silvana Sica Presidente rel. dott. Stefano Risolo Consigliere dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1722 /2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ROTOLI SABRINA ), studio in VIA GIORDANO BRUNO, C.F._2
169 80122 NAPOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. CORSINI ARMANDO ), studio in VIA SAN C.F._4
FRANCESCO 20 81025 MARCIANISE, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 23 febbraio 2022 ricorse al Tribunale di Napoli per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge . Controparte_1
La ricorrente premise a) che dal matrimonio, celebrato il 31 luglio 2000, erano nati tre figli, e, cioè,
Francesco, il 30 aprile 2003, il 18 settembre 2006, e , il 31 luglio 2012; b) che la causa Per_1 Per_2 determinante dell'affievolimento dell'affectio coniugalis era da rinvenire nella carenza di collaborazione del coniuge, che trascorreva le intere giornate lontano dall'abitazione familiare per motivi lavorativi;
c) che il resistente, dipendente dell'Alfa Romeo, percepiva un reddito mensile di circa € 2.000,00, mentre ella era inoccupata, atteso che si era dedicata, in via esclusiva, alla crescita dei figli.
Concluse, infine, chiedendo la pronuncia della separazione, l'assegnazione a lei della casa familiare sita alla via Pia 66, in Napoli, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita, l'imposizione a carico del di un assegno, per il mantenimento della moglie, pari a € CP_1
500, e della prole, di euro 750, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Si costituì con comparsa il , il quale non si oppose alla pronuncia della separazione, e, quanto CP_1 agli aspetti economici, dedusse che, quale operaio addetto alla catena di montaggio presso la società
, percepiva entrate mensili pari a circa euro 2.000, mentre la moglie, ancora in giovane età e CP_2 con elevata specializzazione, aveva conseguito plurimi diplomi, e, segnatamente, quale onicotecnico e ottico nonché, da ultimo, il 4 marzo 2021, il certificato di abilitazione professionale alla guida, tanto da svolgere l'attività di conducente di taxi.
Il resistente chiese, quindi, che venisse disposto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, previa assegnazione alla moglie della casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita, che fosse posto a suo carico l'assegno mensile di euro 600,00, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, e rigettata la richiesta della di assegno di mantenimento, con vittoria di spese. Pt_1
Ammessa ed espletata prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del
24 gennaio, depositata il 17 febbraio 2025.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) dispose l'affido condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso l'abitazione della cui assegnò la casa coniugale;
Per_2 Pt_1
c) disciplinò il diritto di visita paterno;
d) pose a carico del resistente un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di € 200 e del figlio di € 300, importi da adeguarsi Per_1 Per_2 annualmente secondo indici ISTAT con decorrenza dalla pronuncia, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie occorrenti per la prole nella misura del 50%; e) revocò l'assegno di mantenimento in favore di Francesco, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Nel motivare la sua decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, il Tribunale così rilevò:
1.Doveva essere revocato il contributo al mantenimento del figlio Francesco, a decorrere dal mese di giugno del 2024, il quale era stato assunto dal . Controparte_3
2.Dall'istruttoria svolta, era emerso che il percepiva una retribuzione mensile oscillante tra € CP_1
1.800 e € 2.000, corrispondeva il canone annuo di € 3.000 per la locazione dell'immobile ove dimorava, sito in Villaricca ed era tenuto ad ingenti esborsi per i quotidiani spostamenti alla sede lavorativa, in
TO ER. La ricorrente, dal canto suo, godeva dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi. Sulla base di tali risultanze, considerato che nulla era stato dedotto in ordine alla scelta della figlia, di diciannove anni, in ordine al proseguimento degli studi o, invece, all'inserimento nel mondo del lavoro, doveva porsi a carico del resistente il contributo mensile di € 200 in favore di e di € 300 per , importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 Per_2 considerato che entrambi percepiscono il 50% dell'assegno unico per i figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
3.Dall'espletata prova testimoniale, e, precisamente, dall'esame del teste , era Testimone_1 emerso che la svolgeva l'attività di conducente di taxi, senza licenza. Pertanto, l'iniziale disparità Pt_1 reddituale ipotizzata dal presidente del tribunale all'udienza di comparizione non era più ravvisabile, anche in considerazione della circostanza che la ricorrente era assegnataria dell'abitazione coniugale ed aveva conseguito il diploma di onicotecnica. Ne discendeva che la domanda di contributo al mantenimento formulata dalla doveva essere rigettata. Pt_1
4.Le spese processuali dovevano essere interamente compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 18 aprile 2025 e, per i Parte_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia determinare il contributo al mantenimento dei figli nella maggior somma di euro 800,00, oltre alla corresponsione del 100% delle spese straordinarie, e di € 300 in suo favore, con vittoria di spese.
Si è costituito il con comparsa del 9 ottobre 2025 e ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello; nel merito ha resistito chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, con ordinanza del 26 novembre 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A)Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Con il primo motivo di appello la ha impugnato la decisione del Tribunale di rigettare la sua Pt_1 domanda per conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerglielo attribuire nella misura di € 300 mensili.
Premesso che i primi giudici avevano ritenuto che ella fosse inserita nel mondo del lavoro sulla base di un'unica testimonianza, unita alla disponibilità, da parte sua, di un'autovettura, deduceva che si era, invece, dedicata alla famiglia e, in particolare, all'ultimogenito, che frequentava la scuola secondaria di primo grado.
Durante il matrimonio, durato ventidue anni, ella non aveva mai lavorato, né il testimone aveva fornito la dimostrazione dell'attuale asserita occupazione, atteso che aveva pedinato la in circa cinque o Pt_1 sei occasioni nell'arco di tre mesi, senza specificare date e orari dell'appostamento
Il motivo è fondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
30119/2024).
Venendo, dunque, al caso di specie, non può anzitutto disconoscersi valore all'affermazione dell'appellante che, pendente l'unione coniugale, durata ben ventidue anni, ella non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era dedita alla crescita dei tre figli. Tale affermazione, infatti, non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del e deve, anzi, ritenersi pacificamente riconosciuta alla CP_1 stregua delle sue difese. L'appellato, in specie, non ha riferito di alcuna attività svolta dalla moglie, nel corso del matrimonio, limitandosi ad affermare che, allo stato, la è occupata quale conducente di Pt_1 taxi.
Lo svolgimento pregresso di un lavoro precario viene, per vero, indicato dal solo testimone , S_ il quale ha riferito di avere visto la donna, in circa cinque o sei occasioni, prelevare due o tre clienti, a suo dire stabili, e, cioè, una anziana signora a via Zara ed accompagnarla in un ambulatorio veterinario, due giovani a via Omodeo per condurli a via del Marzano, nonché altre differenti persone.
Orbene, anche a voler ritenere accertato che l'appellante abbia di recente rinvenuto un'occupazione, non vi è dubbio che si tratti di lavori e, quindi, di guadagni in sé precari, essendo la stessa, come dedotto dallo stesso marito, priva dell'autorizzazione comunale che permette di svolgere il servizio di trasporto persone.
L'appellato, a sua volta, è titolare di un reddito mensile di circa € 1.800, sebbene l'ultima dichiarazione fiscale risalga all'anno di imposta 2021.
Le suindicate circostanze consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in presenza di uno squilibrio, svolgendo la moglie attività comunque precaria, che comporta per lei un significativo svantaggio. Ai fini della determinazione del relativo importo occorre, tuttavia, considerare pure che la beneficia Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale, per cui appare equo porre a carico del la somma CP_1 mensile di euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
B)Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Con il primo motivo di appello la contesta la pronuncia del Tribunale, da un lato, nella parte in Pt_1 cui ha diminuito l'importo per il mantenimento della figlia, dall'altro, perché non lo aveva adeguatamente quantificato in relazione alla prole.
In particolare:
a)Non era giustificabile la riduzione dell'assegno per considerato che la ragazza, maggiorenne, Per_1 frequentava ancora l'ultimo anno dell'istituto superiore di secondo grado. Né il padre aveva adombrato che la figlia stesse per inserirsi nel mondo del lavoro;
b)I tempi di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna erano assolutamente esigui, limitati a due fine settimana mensili;
c)la casa familiare comportava plurimi costi, quali € 80 mensili per oneri condominiali e i costi delle utenze.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Orbene, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza presso il genitore medesimo. (ex plurimis, Cass. 5242/2024).
Osserva, quindi, la Corte che l'importo come determinato dal tribunale non appare adeguato e proporzionato alla figlia ormai diciannovenne, che frequenta l'ultimo anno della scuola Per_1 secondaria di secondo grado e le cui esigenze non sono certo inferiori a quelle del germano . Ne Per_2 discende che il contributo in suo favore deve essere aumentato a € 300, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Va, invece, rilevato che tenuto conto della condizione patrimoniale del , dello svolgimento di CP_1 un'attività, seppur non stabile, da parte della madre, del godimento della casa familiare, l'assegno non appare, ad avviso della Corte suscettibile di ulteriore incremento per entrambi i figli.
C)Sulle spese processuali
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 24 gennaio, depositata il 17 Controparte_1 febbraio 2025, così provvede:
A)in parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico del il contributo mensile di € CP_1
300, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia Per_1
B)pone a carico del il versamento dell'assegno mensile di € 200, da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, per il mantenimento della Pt_1
C)rigetta nel resto l'appello;
D)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 26 novembre 2025
Il presidente est.