Art. 21.
Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224 , per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerino anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523 .
Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, puo' essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'artilo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 .
Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224 , per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerino anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523 .
Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, puo' essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'artilo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 .