CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 08/05/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Fabiola FURNARI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi pervenuti dal difensore di MI NI, Avv. Massimo Trigari, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4198 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 10/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da NI MI di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 22 settembre 2010 al 24 ottobre 2011, per complessivi 398 giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 6473/2010 R.G.N.R. 2. NI MI era stato arrestato il 22 settembre 2010 e sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in esecuzione di ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per i delitti di peculato (per essersi appropriato dello stupefacente e del denaro rinvenuto ma non sequestrato), di falso in atto pubblico (per non avere fedelmente riportato nel verbale di sequestro tutti i beni rinvenuti e sequestrati), di falso in atto pubblico per omissione, di induzione in falso (per avere con tali condotte indotto l'autorità giudiziaria a ritenere che fossero stati sequestrati meno beni di quelli effettivamente in possesso degli indagati) e di spaccio di sostanze stupefacenti (dal momento che parte dello stupefacente era stato consegnato ad informatori degli agenti di polizia quale retribuzione per le informazioni fornite, che si erano rivelate fondate). La misura cautelare era stata confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli. In data 24 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli aveva poi sostituito la custodia cautelare in carcere con una misura non custodiale. NI MI era stato, poi, rinviato a giudizio e con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 28 ottobre 2015, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 12 marzo 2021 (irrevocabile il 26.06.2021), era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste. 3. La Corte di appello con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che NI MI aveva tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopica imprudenza. In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto causa ostativa all’accoglimento della domanda la conversazione telefonica n. 1016 del 11.03.2010 nella quale NI MI interloquiva con il collega LE LA e, comprendendo immediatamente che LA voleva evitare che il suo nome risultasse tra quelli pronunziati dai trafficanti di stupefacenti nel corso delle conversazioni intercettate, lo rassicurava, senza alcuna esitazione, 3 dicendogli che, laddove compariva il suo nome nella trascrizione di polizia delle conversazioni intercettate, avrebbe messo «nome incomprensibile». La Corte territoriale ha osservato che con detta conversazione, non esclusa dal giudicato assolutorio, NI MI aveva posto in essere una condotta gravemente colposa che aveva sinergicamente concorso a determinare l'applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti, in quanto aveva indotto il giudice della cautela a ritenere ragionevolmente, seppure erroneamente, che fosse consapevole e complice dei delitti di peculato e falso commessi dai colleghi della squadra di polizia giudiziaria. 4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NI MI, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., sotto due profili. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura l’ordinanza della Corte di appello per avere valutato come colpa grave, ostativa all’accoglimento dell’istanza di riparazione, l’unica conversazione intercettata sull’utenza del ricorrente e precisamente la n. 1016 del 11.03.2010, intercorsa tra NI MI ed il suo collega LE LA. Lamenta che la suddetta conversazione tra MI e LA si riferisce ad altra indagine, relativa a ON, distinta e diversa da quella per cui vi era stato il procedimento a carico di NI MI, tanto che in quest’ultimo procedimento LE LA non era mai stato indagato. Riporta, a tale scopo, ampi stralci della motivazione della Corte di appello di Napoli, che contrasta con elementi tratti dalla indagine a carico di ON, sostenendo che la Corte di appello aveva attribuito rilievo a condotte che non avevano nulla a che fare con il procedimento a carico di NI MI. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva rivalutato autonomamente i fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, dando agli stessi una valenza dimostrativa già esclusa dai giudici di merito. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Fabiola FURNARI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4 7. Il difensore di MI NI, Avv. Massimo Trigari, ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali ha insistito nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, LL e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01). 3. Ciò posto, il motivo di ricorso è inammissibile. 4. Sotto il primo profilo, relativo al lamentato travisamento della prova, che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di impugnazione, osserva la Corte che, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va allegato al ricorso per cassazione l'atto che contiene la prova travisata o omessa. 5 Orbene, nel caso in esame, il travisamento della prova lamentato dal ricorrente – ossia che la citata conversazione n. 1016 del 11.03.2010 tra MI e LA si riferiva ad altra indagine, relativa a ON, distinta e diversa da quella per cui vi era stato il procedimento a carico di NI MI – non è stato supportato da alcuna specifica indicazione contenuta nel ricorso e solo con i motivi aggiunti è stata allegata l’informativa relativa al procedimento n. 705/2010 R.G.N.R. a carico degli indagati ON, che secondo la difesa sarebbe stata erroneamente inserita nel procedimento principale a carico del ricorrente. La produzione dell’informativa, non essendo stata allegata al ricorso, deve ritenersi tardiva e quindi non valutabile dal giudice di legittimità. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti già acquisiti nel corso del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una volta decorsi detti termini (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di, Rv. 277600 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 02; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). Ne consegue che il motivo del ricorso per cassazione non è autosufficiente ed è, quindi, inammissibile. 5. Sotto il secondo profilo, relativo alla lamentata autonoma rivalutazione di fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, il ricorrente non ha dimostrato l’asserita affermazione, da parte della Corte territoriale, di fatti negati o la negazione di fatti, affermati dal giudice dell’assoluzione La Corte di appello ha, invero, riportato la conversazione n. 1016 del 11.03.2010, nella quale NI MI interloquisce con il collega LE LA. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, elementi fattuali che il giudice della cognizione abbia ritenuto irrilevanti, neutralizzati o addirittura contraddetti dal giudizio assolutorio, ma ha osservato che il giudicato assolutorio non aveva escluso in fatto che detta conversazione si fosse svolta in tal modo, né aveva specificamente affrontato l'episodio o la spiegazione offertane da NI MI in sede di interrogatorio di garanzia. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 6 favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 10/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CA ZE OR OV
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Fabiola FURNARI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi pervenuti dal difensore di MI NI, Avv. Massimo Trigari, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4198 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 10/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da NI MI di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 22 settembre 2010 al 24 ottobre 2011, per complessivi 398 giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 6473/2010 R.G.N.R. 2. NI MI era stato arrestato il 22 settembre 2010 e sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in esecuzione di ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per i delitti di peculato (per essersi appropriato dello stupefacente e del denaro rinvenuto ma non sequestrato), di falso in atto pubblico (per non avere fedelmente riportato nel verbale di sequestro tutti i beni rinvenuti e sequestrati), di falso in atto pubblico per omissione, di induzione in falso (per avere con tali condotte indotto l'autorità giudiziaria a ritenere che fossero stati sequestrati meno beni di quelli effettivamente in possesso degli indagati) e di spaccio di sostanze stupefacenti (dal momento che parte dello stupefacente era stato consegnato ad informatori degli agenti di polizia quale retribuzione per le informazioni fornite, che si erano rivelate fondate). La misura cautelare era stata confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli. In data 24 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli aveva poi sostituito la custodia cautelare in carcere con una misura non custodiale. NI MI era stato, poi, rinviato a giudizio e con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 28 ottobre 2015, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 12 marzo 2021 (irrevocabile il 26.06.2021), era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste. 3. La Corte di appello con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che NI MI aveva tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopica imprudenza. In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto causa ostativa all’accoglimento della domanda la conversazione telefonica n. 1016 del 11.03.2010 nella quale NI MI interloquiva con il collega LE LA e, comprendendo immediatamente che LA voleva evitare che il suo nome risultasse tra quelli pronunziati dai trafficanti di stupefacenti nel corso delle conversazioni intercettate, lo rassicurava, senza alcuna esitazione, 3 dicendogli che, laddove compariva il suo nome nella trascrizione di polizia delle conversazioni intercettate, avrebbe messo «nome incomprensibile». La Corte territoriale ha osservato che con detta conversazione, non esclusa dal giudicato assolutorio, NI MI aveva posto in essere una condotta gravemente colposa che aveva sinergicamente concorso a determinare l'applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti, in quanto aveva indotto il giudice della cautela a ritenere ragionevolmente, seppure erroneamente, che fosse consapevole e complice dei delitti di peculato e falso commessi dai colleghi della squadra di polizia giudiziaria. 4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NI MI, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., sotto due profili. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura l’ordinanza della Corte di appello per avere valutato come colpa grave, ostativa all’accoglimento dell’istanza di riparazione, l’unica conversazione intercettata sull’utenza del ricorrente e precisamente la n. 1016 del 11.03.2010, intercorsa tra NI MI ed il suo collega LE LA. Lamenta che la suddetta conversazione tra MI e LA si riferisce ad altra indagine, relativa a ON, distinta e diversa da quella per cui vi era stato il procedimento a carico di NI MI, tanto che in quest’ultimo procedimento LE LA non era mai stato indagato. Riporta, a tale scopo, ampi stralci della motivazione della Corte di appello di Napoli, che contrasta con elementi tratti dalla indagine a carico di ON, sostenendo che la Corte di appello aveva attribuito rilievo a condotte che non avevano nulla a che fare con il procedimento a carico di NI MI. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva rivalutato autonomamente i fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, dando agli stessi una valenza dimostrativa già esclusa dai giudici di merito. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Fabiola FURNARI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4 7. Il difensore di MI NI, Avv. Massimo Trigari, ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali ha insistito nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, LL e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01). 3. Ciò posto, il motivo di ricorso è inammissibile. 4. Sotto il primo profilo, relativo al lamentato travisamento della prova, che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di impugnazione, osserva la Corte che, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va allegato al ricorso per cassazione l'atto che contiene la prova travisata o omessa. 5 Orbene, nel caso in esame, il travisamento della prova lamentato dal ricorrente – ossia che la citata conversazione n. 1016 del 11.03.2010 tra MI e LA si riferiva ad altra indagine, relativa a ON, distinta e diversa da quella per cui vi era stato il procedimento a carico di NI MI – non è stato supportato da alcuna specifica indicazione contenuta nel ricorso e solo con i motivi aggiunti è stata allegata l’informativa relativa al procedimento n. 705/2010 R.G.N.R. a carico degli indagati ON, che secondo la difesa sarebbe stata erroneamente inserita nel procedimento principale a carico del ricorrente. La produzione dell’informativa, non essendo stata allegata al ricorso, deve ritenersi tardiva e quindi non valutabile dal giudice di legittimità. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti già acquisiti nel corso del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una volta decorsi detti termini (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di, Rv. 277600 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 02; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). Ne consegue che il motivo del ricorso per cassazione non è autosufficiente ed è, quindi, inammissibile. 5. Sotto il secondo profilo, relativo alla lamentata autonoma rivalutazione di fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, il ricorrente non ha dimostrato l’asserita affermazione, da parte della Corte territoriale, di fatti negati o la negazione di fatti, affermati dal giudice dell’assoluzione La Corte di appello ha, invero, riportato la conversazione n. 1016 del 11.03.2010, nella quale NI MI interloquisce con il collega LE LA. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, elementi fattuali che il giudice della cognizione abbia ritenuto irrilevanti, neutralizzati o addirittura contraddetti dal giudizio assolutorio, ma ha osservato che il giudicato assolutorio non aveva escluso in fatto che detta conversazione si fosse svolta in tal modo, né aveva specificamente affrontato l'episodio o la spiegazione offertane da NI MI in sede di interrogatorio di garanzia. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 6 favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 10/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CA ZE OR OV