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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5548 del 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5548 del 2018 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Michela Di Parte_1 C.F._1
Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Africa, n. 40, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Fabio Sarra Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Panfilo Castaldi, n. 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c.: “Entrambe le parti chiedono di poter aggiornare la situazione reddituale depositando con la comparsa conclusionale le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ove non già in atti”, implicitamente riportandosi alle conclusioni già rassegnate. conclusioni di parte ricorrente rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
25.07.2008 tra i sig.ri e;
/ 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio anno 2008, atto 00362,
1 PE parte 2, serie A02, l'emananda sentenza;
/ 3) le due figlie minori della coppia e sono R_ affidate congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
/ 4) le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo con le seguenti modalità: / a) almeno un pomeriggio
a settimana dall'uscita di scuola sino all'ora di cena esclusa, fine settimana alternati;
/ b) nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni consecutivi, da dividersi anche in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
/ c) per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e
Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
/ d) per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze scolastiche pasquali;
/ e) per il compleanno della prole ad anni alterni;
/ 5) il signor corrisponderà alla sig.ra CP_1
PE quale contributo al mantenimento delle due figlie minori e con la stessa Pt_1 R_ convivente, un assegno mensile non inferiore all'attuale importo di € 460,00 (pari e € 230,00 per ciascuna figlia), confermando l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro già disposto con ordinanza presidenziale del 21.1.2020. / 6) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del
50% ciascuno, al pagamento e/o rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per le PE due figlie e così come individuate e regolamentate nel protocollo di intesa del R_
20.6.2019 in materia applicato dal Tribunale di Latina. / 7) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.”; conclusioni di parte resistente rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.:
“"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, / - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 25/07/2008 in Roma;
/ - Disporre PE l'affidamento condiviso delle figlie minori e entrambi i genitori con collocamento Per_3 prioritario presso la madre qualora avesse intenzione di rimanere in Italia o presso il padre qualora la madre preferisca trasferirsi all'estero. Il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie tre giorni a settimana con le seguenti modalità: la domenica entro le ore 18 comunicherà alla madre il giorno di riposo attribuitogli e gli altri due giorni in cui lavorando di mattina potrà prendere le bambine all'uscita di scuola, alle ore 16 fino alle 19 prima di cena, dopo la quale le riaccompagnerà dalla madre. Potrà tenerle a dormire con se la sera in cui il giorno di riposo
2 coinciderà con il turno diurno del giorno precedente. Inoltre il padre d'accordo con la madre avrà facoltà di incontrare le figlie anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e lavorativi della madre;
/ - Per quanto concerne le vacanze natalizie le figlie resteranno con il padre per sette giorni alternando il 25 con il 31 dicembre anche presso la famiglia paterna. Le minori trascorreranno le vacanze pasquali tre giorni con il padre incluso il giorno di Pasqua. In estate, il padre indicativamente entro il 31/05 comunicherà le due settimane di ferie assegnategli nelle quali potrà tenere le bambine con sé anche con settimane non consecutive escluso il mese di settembre per il mese dell'anno scolastico. / - Il padre non corrisponderà nulla alla moglie a titolo di assegno divorzile in quanto i coniugi sono autonomi economicamente. Il sig. corrisponderà per il mantenimento delle due figlie la Controparte_1 somma complessiva di €250,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese fino a quando non varierà la situazione reddituale del sig. . / - Le spese straordinarie al 50% tra i Controparte_1 genitori così ripartite: / SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NON NECESSITANO DEL PREVENTIVO
ACCORDO / Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. / SPESE EXTRA ASSEGNO CHE
NECESSITANO DEL PREVENTIVO ACCORDO / Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. / Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
3 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che , nella pendenza del presente giudizio, ha depositato un ricorso Controparte_1 per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie e dando origine al sub-procedimento n. r.g. 5548 del 2018 sub 1, definito dal G.I. con provvedimento di rigetto del 7 giugno 2021 del seguente tenore: “Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, essendo inammissibili, generici e valutativi, i capitoli prodotti, e incompatibili con la natura del procedimento in oggetto;
/ Ritenuto che il ricorso depositato dal ricorrente, pur ammissibile in quanto è stato formulato ai sensi dell'art. 4 comma 8 della l. 898 del 1970, come richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali non sia meritevole di accoglimento;
/ Rilevato che, difatti, il ricorrente ha depositato il ricorso di modifica in data
26.10.2020, e dalle stesse busta paga che il ricorrente ha prodotto, emerge che lo stesso, a giugno aveva percepito € 1169,00 netti (al netto anche della trattenuta corrispondente all'assegno versato alla resistente a titolo di mantenimento delle figlie), a luglio € 821,00 netti, una quattordicesima mensilità di € 389 netti, e infine a settembre una retribuzione netta di € 910,00 sempre al netto anche della trattenuta di € 460,61 per il mantenimento delle figlie;
alla luce della situazione economico reddituale del ricorrente al momento del deposito del ricorso, si ritiene che lo stesso non abbia dimostrato un'alterazione dell'equilibrio delle condizioni economiche delle parti che possa indurre ad una riduzione dell'assegno di mantenimento delle minori, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle madre;
/ Ritenuto che per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare, questo G.I. non è competente ad emettere alcun provvedimento, dovendosi applicare la normativa in vigore;
/ Rilevato che nell'ambito del giudizio principale è stata disposta indagine tributaria che farà luce anche sui conti e su eventuali operazioni extraconto effettuati dalle parti;
/
P.Q.M.
/ Rigetta il ricorso. / Rileva l'inammissibilità della richiesta di parte resistente. / Spese al definitivo. / Latina, 7 giugno 2021”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui
4 risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma, in data 25 luglio 2008, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 362, parte II, serie
A02, anno 2008 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 31248/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 6 dicembre 2016, provvedimento che risulta regolarmente annotato in calce all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 11 ottobre 2018 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE
FIGLIE MINORENNI.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Dal matrimonio delle parti sono nate due figlie: , nata il [...] a [...] Parte_2 ed , nata il [...] a [...], come da documentazione anagrafica agli atti. PEona_4
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologata in punto di affido, collocamento e diritto di visita.
La causa è stata istruita tramite monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Roma sul nucleo familiare e monitoraggio del TSMREE sul benessere psicofisico delle minori.
All'esito della valutazione delle competenze genitoriali delle parti effettuata dal Servizio Sociale del
Comune di Roma (v. relazione depositata il 29 aprile 2020, in cui sono emerse lacune in entrambi, con necessità di supporto sia per quanto riguarda la conflittualità tra le parti, che la loro capacità di cogliere a pieno le esigenze delle minori), il Servizio Sociale suindicato e il Servizio Sanitario
Territoriale sono stati incaricati di fornire tutti i percorsi di supporto necessario ai genitori e alle minori.
5 Dalle relazioni in atti si riscontra un progressivo miglioramento del benessere psicologico della figlia , per la quale erano emerse problematiche in ambito scolastico, anche a seguito della R_ decisione presa di comune accordo tra i genitori di farle cambiare scuola, e, con riferimento ad entrambe le minori, nella relazione depositata il 7 dicembre 2021, si dà atto che “è emerso un buon adattamento di entrambe alla situazione familiare. Non sembrano esserci problematiche relativamente alla frequentazione con il padre. / I genitori sono riusciti a creare un clima familiare idoneo alla crescita psico-emotiva delle bambine, tenendo conto dei bisogni delle stesse sia rispetto alla frequentazione con il padre che rispetto alla gestione del tempo libero delle minori e dei loro impegni in ambito scolastico.” (v. relazione del TSMREE allegata alla relazione del Servizio
Sociale depositata il 7 dicembre 2021.).
Si riscontra, altresì, un miglioramento del clima familiare, e, nella relazione depositata agli atti il 7 novembre 2021, si osserva che “Entrambi i genitori si mostrano attenti al benessere delle proprie figlie e certamente hanno delle risorse per occuparsi adeguatamente di loro” concludendo che “la situazione del nucleo familiare non appare pregiudizievole per il benessere delle minori, nonostante siano ancora presenti alcune divergenze tra i genitori.”. (v. pag. 2 della relazione del
Servizio Sociale del Comune di Roma suindicata, depositata il 7 dicembre 2021.).
Va rilevato, infine, che entrambe le figlie minori delle parti sono state sentite dal G.I., ai sensi dell'art. 336 bis c.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, all'udienza del 9 gennaio 2025, su istanza della ricorrente;
dall'audizione non sono emersi elementi di pregiudizio né
a carico della figura materna, con cui le minori hanno dichiarato di avere un buon rapporto, né a PE carico della figura paterna, con cui, da un lato, la minore condivide diversi interessi e ha espresso il desiderio di passare più tempo, anche se senza pernotto infrasettimanale considerata la distanza tra l'abitazione del padre e la scuola, e dall'altro, anche la minore , seppure con R_ maggiore ambivalenza, come si specificherà nel prosieguo, ha espresso il desiderio di passare più tempo palesando, altresì, il desiderio di una maggiore sintonia con il padre con cui le farebbe PE piacere condividere anche interessi diversi da quelli che quest'ultimo coltiva con (in particolare relativi ai manga e alle anime giapponesi); , inoltre, è apparsa un po' rammaricata del fatto R_ di non avere lo stesso affiatamento della sorella con il padre, percependo i momenti in cui anche lei PE va dal padre meno interessanti rispetto a quelli in cui va a casa del padre solo la sorella (v. verbale di udienza del 9 gennaio 2025: in cui la ragazza ha dichiarato: “Mi dà fastidio quando non vado da PA ma ci va solo mia sorella, perché vedo che fanno cose più interessanti, ad esempio cucinano insieme o escono, mentre quando vado anche io restiamo a casa”, salvo poi aggiungere PE che c'è un mercatino giapponese, ove talvolta vanno tutti insieme, altre volte solo il padre ed
6 Ad ogni modo dall'audizione è emerso chiaramente che entrambe le minori sono legate ad entrambi i genitori, anche al PA e non solo alla mamma con cui vivono prevalentemente.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata e di quanto complessivamente in atti, non è emerso alcun elemento per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso, salvo prevedere, considerata l'attenuazione della conflittualità tra le parti, ma la permanenza di talune divergenze,
l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, le quali verranno assunte in autonomia dal genitore presso cui sono, di volta in volta, collocate le minori.
Dall'audizione delle minori è emerso che non viene attualmente seguito il regime di diritto di visita previsto nella separazione consensuale e confermato in sede di emissione di provvedimenti temporanei e urgenti: in particolare dall'audizione della primogenita, si arguisce che il padre vede le minori quasi tutti i fine settimana, dal sabato verso le 15,00 alla domenica alle ore 11,00/12,00, mentre pare che le minori non vedano il padre nei giorni infrasettimanali, circostanza confermata PE anche dalla sorella minore;
ha dichiarato con decisione che le piacerebbe trascorrere più tempo con il padre, lo stesso tempo che trascorre con la madre, mentre si è contraddetta avendo R_ dapprima palesato di ritenere sufficiente il tempo che trascorre con il padre e successivamente riferito che le piacerebbe che il padre si trasferisse a Roma per “viverlo” di più e poter anche studiare da lui.
Si ritiene, dunque di confermare il collocamento prevalente delle minori presso la madre e di prevedere che il padre possa vedere le figlie secondo quanto concordato tra i genitori, tenendo conto delle esigenze delle figlie minori, anche in relazione alla distanza tra le abitazioni, e dei turni lavorativi del padre nonché anche delle esigenze lavorative della madre;
in difetto di accordo, tenendo conto del desiderio espresso dalle minori di condividere più momenti insieme al resistente rispetto a quanto fanno tuttora, il padre avrà il diritto e il dovere di vedere le minori per due fine settimana consecutivi, dal sabato mattina alle ore 09,30 (o dall'uscita di scuola, ove le minori vadano a scuola) sino alle ore 16,00 della domenica pomeriggio;
mentre il terzo fine settimana le minori staranno con la madre;
successivamente il padre vedrà nuovamente le minori per due fine settimana successivi consecutivi, negli stessi orari indicati sopra, poi toccherà nuovamente alla madre per un fine settimana e così via nella proporzione di due fine settimana dal padre e uno dalla madre, considerate le distanze tra i domicili;
nella settimana in cui le minori non stanno dal padre nel fine settimana, inoltre, il padre avrà il diritto e il dovere di vederle un pomeriggio infrasettimanale, salvo diverso accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola o in pari orario, nei periodi di mancata frequentazione della scuola, sino alle 21,00, quando, dopo cena, le minori dovranno essere riaccompagnate dalla madre. Le minori trascorreranno, sempre salvo diverso
7 accordo, nell'alternanza dei genitori negli anni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le minori trascorreranno nella settimana di Pasqua il periodo che va dal Giovedì Santo al Sabato Santo con il genitore con cui hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, durante il periodo estivo avrà diritto a tenere con sé le figlie minori per due settimane anche consecutive, con pernotto, da concordare entro il 31 maggio precedente. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con le minori la prima e la seconda settimana di agosto e il padre la terza e la quarta settimana di agosto.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORENNI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata salvo prevedere, “considerato che dalla documentazione depositata dallo stesso resistente, si evince un incompleto versamento dell'assegno come concordato in sede di separazione” che l'assegno di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione annuale Istat, per il mantenimento delle due figlie minori, fosse versata direttamente a entro il giorno 5 di ogni mese dal datore di lavoro di Parte_1
. Controparte_1
Riguardo alle condizioni economiche delle parti, parte ricorrente, all'epoca del deposito del ricorso, ha allegato di non svolgere stabile attività lavorativa e di percepire minime entrate mensili (v. anche dichiarazioni rese in udienza presidenziale dell'8 maggio 2019 in cui dichiarava introiti per 500,00 euro al mese); dal Modello PEone Fisiche 2018 risulta, infatti, che la ricorrente, per il periodo di imposta 2017, ha conseguito un reddito negativo (perdita) di – 496,00, con imposta a credito di €
8 803,00; mentre dal Modello PEone Fisiche 2017 risulta che nel periodo d'imposta 2016 ha dichiarato un reddito imponibile pari a € 44,00 (v. allegato alla nota di deposito del 7 maggio 2019).
A seguito del superamento di un concorso pubblico, dal 2022 la ricorrente è assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time presso il Museo di Villa Giulia a Roma (v. pag.
2 della memoria depositata il 22 gennaio 2024).
Parte ricorrente, poi, ha prodotto copia dell'atto notarile di compravendita immobiliare del 10 ottobre 2017 a rogito del notaio da cui risulta che ha acquistato un immobile per PEona_5
€ 55.000,00 corrisposti, quanto ad € 5.000,00, con un assegno bancario non trasferibile e, quanto ad
€ 50.000,00, con sette assegni circolari non trasferibili, di cui ha prodotto le matrici (v. note di deposito del 9 ottobre 2019).
Dall'esame degli estratti conto di parte ricorrente e alla luce delle allegazioni del resistente sulla divisione nella misura del 50% ciascuno del saldo del conto corrente precedentemente cointestato ai coniugi, è da presumere che la liquidità impiegata dalla ricorrente per il suddetto acquisto derivi dalla divisione del saldo del suddetto conto corrente oltreché dal contratto di finanziamento in virtù del quale la somma di € 28.710,00 è stata erogata alla ricorrente il 15 settembre 2017 (v. pag. 7 della memoria di costituzione per la fase presidenziale di parte resistente e gli estratti conto allegati al ricorso introduttivo).
Parte resistente, invece, ha allegato di lavorare come banchista in un bar e di percepire uno stipendio di circa € 1.350,00 per 13 mensilità, di vivere in locazione con un canone mensile a carico di € 600,00, di aver acquistato nel 2016 una Ford con anticipo di € 8.000,00 e un importo finanziato di € 12.500,00 da restituire in 48 rate mensili di € 253,00 con scadenza nel mese di settembre 2020
(v. pagg. 5 e 6 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione, per quel che più rileva, la certificazione unica
2018 da cui risulta che nel 2017 ha percepito € 20.356,40 dalla per redditi da Controparte_2 lavoro dipendente a tempo indeterminato, con imposta netta di € 2.799,42; certificazione unica 2019 da cui risulta che nel 2018 ha percepito € 20.735,08 dalla medesima società e per lo stesso titolo;
copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti da cui risulta il canone di locazione di €
600,00, senza che tuttavia, risulti l'avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle
Entrate; copia del contratto del 13 settembre 2016 inerente all'acquisto di una automobile Ford
Ecosport 1500 Tocy 950V con finanziamento dell'importo di € 10.250,00 da restituire con quarantotto rate di € 253,00; la lista dei movimenti del c/c di corrispondenza intestato al resistente e acceso presso dal 15 marzo 2016 al 18 ottobre 2019, con saldo finale di € 1.035,39. Controparte_3
9 Nel corso del giudizio il resistente ha rappresentato di essere stato posto in cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (v. nota scritta per la trattazione dell'udienza del 22 settembre 2020 depositate il 16 settembre 2020).
Anche la ricorrente, dal canto suo, ha evidenziato le difficoltà economiche affrontate a causa della pandemia (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. pag. 2).
Alla luce delle reciproche contestazioni avanzate dalle parti sulle rispettive condizioni economiche dell'altro coniuge, al fine di avere adeguata contezza delle stesse, è stata svolta indagine tributaria su ambedue le parti.
Va rilevato che è stato necessario più volte sollecitare la a depositare la documentazione Pt_3 richiesta, circostanza che ha portato al dilatamento dei tempi processuali.
Va rilevato che ad un riesame della relazione della G.d.F. risultano alcune incongruenze tra i dati indicati nella relazione depositata il 10 gennaio 2024 e quelli indicati nella relazione depositata il 23 febbraio 2024: infatti nella prima è stato riportato che la ricorrente risulta aver prodotto nel 2017 un reddito negativo (perdita) di € 496,00, un reddito complessivo di € 3.133,00 nel 2019 da modello
730, di aver percepito redditi per € 886,88 nel 2020; per € 143,21 nel 2021 e per € 11.934,00 nel
2022. In tale relazione è riportato che la ha percepito reddito di cittadinanza negli anni Pt_1 nella seguente misura: 5.203,31 per il 2019, € 7.233,33 per il 2020, € 5.815,98 per il 2021 ed €
4461,03 per il 2022.
10 Nella relazione depositata il 23 febbraio 2024, viene riportata la perdita di € 496,00 per il 2017, un reddito pari a 0 nel 2018, e per quanto attiene al reddito di cittadinanza, viene indicato l'importo di
€ 5.203,31 per il 2019, 7.243,00 per il 2020, € 6.912,00 per il 2021 e 4.617,00 per il 2022. Tale seconda relazione appare più accurata, riporta anche che la nel 2019 ha percepito anche € Pt_1
2.293,00 da reddito di lavoro dipendente conseguito da Ristorazione Service S.r.l., € 183,00 da
TFR, € 839,00 da reddito di lavoro dipendente da parte della Innovative Works Soc. Coop. ed €
54,00 da TFR. In questa seconda relazione è stato anche riportato che la ricorrente ha percepito nel
2020 € 99,00 da redditi esenti ed € 2.499,00 da Pagine s.r.l per reddito autonomo;
nel 2021 ha percepito anche € 143,00 per reddito autonomo da Pagine s.r.l. e € 1680,00 da reddito di emergenza;
è riportato anche che i redditi esenti percepiti nel 2022 risultano di € 6.691,00 e che nel
2022 ha percepito da reddito di lavoro dipendente € 11.934,00. La seconda relazione riporta analiticamente le fonti di acquisizione dei dati, che tuttavia non sono state allegate, così come non sono state allegate alla relazione depositata il 10 gennaio 2024. Si rinviene solo in allegato a una precedente (incompleta) relazione della G.d.F. depositata il 13 luglio 2023, la certificazione unica
2023 rilasciata dall'INPS alla ricorrente da cui risultano, in conformità con quanto indicato nella relazione depositata il 23 febbraio 2024 i redditi esenti (tra cui vanno compresi quelli da reddito di cittadinanza) per un importo complessivo di € 6.691,48 e ulteriore certificazione unica 2023 rilasciata dal DAG – DSII da cui risulta un reddito percepito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di € 11.934,17, con imposta netta di € 1.848,64.
Considerata l'analitica indicazione delle fonti di acquisizione e quanto sopra rilevato sulla certificazione unica 2023, appare verosimile che i dati della seconda relazione siano quelli esatti, considerato anche che entrambe le parti nulla hanno rilevato in proposito.
In ogni caso, le incongruenze dei dati che si evincono dalle due relazioni, non appare significativa, atteso che in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (v. tra le molte Cass. ord. 20764 del 2022). Considerato complessivamente quanto in atti, si ritiene che la situazione complessiva reddituale e patrimoniale della ricorrente risulta delineata in maniera sufficientemente attendibile.
11 Dalla relazione della G.d.F. depositata il 23 febbraio 2024 risulta che la ricorrente è intestataria di un veicolo Nissan Micra, di cui è intestataria dal 14 luglio 2019; risulta aver stipulato in qualità di avente causa in data 10 ottobre 2017 un atto di compravendita di costruzione commerciale con valore dichiarato € 55.000,00 (si tratta dell'atto di compravendita di cui si è dato già atto sopra e di cui la ricorrente ha prodotto il rogito e anche la visura catastale, da cui risulta proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Eurialo, n. 72, Piano S1, di 2,5 vani, v. allegato alla memoria depositata il 22 gennaio 2024).
Nella relazione depositata il 10 gennaio 2024 è stato riportato che dalla Banca Dati “Anagrafe
Tributaria – Ramo Vita” risulta che la ricorrente ha stipulato un contratto assicurativo ramo vita con con premio versato di € 1.719,00. La ricorrente risulta, poi, aver acceso diverse polizze di CP_3 pegno (v. pag. 3 della relazione della G.d.F. depositata il 18 dicembre 2024).
Dalla documentazione pervenuta da (v. allegati alla relazione depositata il 10 gennaio CP_3
2024) risulta, per quel che più rileva, che la ricorrente è titolare del conto corrente n. 104216395 su cui è delegata a operare di cui è stata allegata la lista movimenti dal 1° gennaio Controparte_4
2017 al 19 dicembre 2023 da cui risulta un saldo finale di € 40.371,37 e dal cui esame trovano riscontro l'accredito del finanziamento e l'emissione di assegni circolari di cui si è dato sopra atto, gli accrediti del mantenimento per le figlie da parte del resistente e, poi, l'accredito diretto da parte del datore di lavoro del resistente, un accredito di € 2.662,91 in data valuta 3 ottobre 2018 causale
“accrediti vari polizza cpi danni prestiti no dynamic lavoratori autonomi”, accrediti di stipendio da parte di diversi datori di lavoro, a riprova dello svolgimento di attività lavorative non stabili fino a quando, con decorrenza dal 21 ottobre 2022, risultano accrediti per stipendio da parte del Ministero
Economia e Finanze (la ricorrente, infatti, come sopra rilevato, ha allegato di essere stata assunta a seguito di concorso pubblico presso il Ministero della Cultura, Museo di Villa Giulia), accrediti dell'assegno unico per le figlie, nonché addebiti mensili di € 384,61 per le rate di restituzione del finanziamento sopra indicato;
è cointestataria con del prestito personale n. Controparte_4
18020778 erogato il 15 settembre 2017, ossia il prestito già menzionato.
Dalla documentazione proveniente da Poste Italiane s.p.a., (v. allegati alla relazione depositata il 10 gennaio 2024), risulta, per quel che più rileva, che la ricorrente è titolare di sei carte attive dalle cui liste dei movimenti non emerge nulla di significativo, se non uscite varie rese possibili da operazioni di ricarica e gli accrediti del reddito di cittadinanza.
Inoltre, la ricorrente è legale rappresentante legittimato a operare sul DR n. 51393596 intestato alla figlia con firma disgiunta ed è delegata a operare sul DR n. 20195959 intestato a Parte_2 con firma disgiunta (v sempre allegati alla relazione depositata il 10 gennaio Controparte_4
2024).
12 Con riguardo al resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.f. è emerso, per quel che più rileva, che lo stesso nel periodo di indagine, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha sempre percepito redditi da lavoro dipendente da contratto a tempo indeterminato, in particolare € 20.356,40 con imposta netta di € 2.799,42 nel 2017; € 20.735,08 con imposta netta di € 2.922,03 nel 2018; €
21.458,36 con imposta netta di € 3.156,15 nel 2019, € 14.953,38 con imposta netta di € 1.052,11 oltre a € 2.856,20 erogati dall'INPS con imposta netta di € 656,91 nel 2020; € 20.162,72 con imposta netta di € 2.573,32 oltre € 852,44 erogati dall'INPS con imposta netta di € 196,06 nel 2021
(v. certificazioni uniche 2018, 2019, 2020, le due certificazioni uniche relative al 2021, le due certificazione uniche 2022 depositate in allegato alla nota della Guardia di Finanza del 16 giugno
2022); € 23.184,50 con imposta netta di € 2.994,09 nel 2022 (v. Certificazione Unica 2023 depositata in allegato alla relazione prodotta il 13 luglio 2023); non risulta proprietario di beni immobili;
risulta intestatario dal 23 settembre 2016 di un veicolo Ford (v. relazione della G.d.f. depositata il 23 febbraio 2024).
È stato, altresì, gravato da un finanziamento acceso per l'acquisto di una vettura, come documentato anche dallo stesso, e di cui si è già detto sopra, che risulta estinto nel 2020.
Dalla relazione della G.d.f. non risultano registrazioni di atti a nome del resistente (v. relazione depositata il 23 febbraio 2024), sicché è da presumere che il contratto di locazione, di cui è stata depositata copia dal resistente, non è stato registrato.
Infine, va osservato che, su richiesta delle parti e considerati i poteri ufficiosi del Tribunale, il G.I. ha demandato alle parti di produrre in allegato alla comparsa conclusionale la situazione reddituale degli ultimi tre anni, ove non già in atti: la ricorrente ha prodotto, per quel che più rileva, la
Certificazione Unica 2024 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2023, ha percepito € 29.977,60 di redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato con imposta netta di € 5.589,06; il resistente, invece, ha prodotto Certificazione Unica 2024 da cui risulta che, per l'anno di imposta
2023, ha percepito € 25.162,36 di redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato con imposta netta di € 3.755,93.
Tanto premesso, considerate le condizioni economiche delle parti e, in particolare, il miglioramento di quelle di parte ricorrente, considerato il collocamento prevalente delle minori presso la madre e avuto riguardo all'età attuale delle minori, con accresciute esigenze delle stesse, il Collegio reputa congruo confermare a carico del resistente l'assegno di € 225,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia (€ 450,00 complessivi), disponendo che l'assegno sia versato direttamente a entro il giorno 5 di ogni mese dal datore di lavoro di parte resistente, Parte_1 CP_2
al quale viene pertanto ordinato di distrarre dallo stipendio dovuto a
[...] Controparte_1
l'importo suindicato per versarlo alla entro il 5 di ogni mese a titolo di Parte_1
13 mantenimento per le due minori (come era stato già disposto dal G.I. in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 156 c.c. comma 6 applicabile ratione temporis al presente procedimento), oltre al
50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Latina e dal Presidente del COA di Latina, il quale prevede che debbano essere intese:
“A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e CP_5 visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese
14 straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medicosanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva
o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo
l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”
4. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la soccombenza reciproca, tenendo conto complessivamente dell'esito del presente giudizio e della mancata autorizzazione al trasferimento con le minori in
Germania, che era stato richiesto originariamente della ricorrente e non concesso dal G.I. con ordinanza del 23 agosto 2019, con diniego poi confermato in sede di emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, nonché dell'esito del subprocedimento, si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5548 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 25 luglio 2008, matrimonio trascritto al Registro Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 362, parte II, serie A02, anno 2008.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte in autonomia dal genitore presso cui sono, di volta in volta, collocate le minori e con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
4. Pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento delle due figlie la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), soggetta a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, con conferma dell'ordine a CP_2
in qualità di datore di lavoro di , di versare a ogni mese la
[...] Controparte_1 Parte_1 somma di € 450,00 decurtandola da quanto dovuto a parte resistente a titolo di stipendio.
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5548 del 2018 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Michela Di Parte_1 C.F._1
Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Africa, n. 40, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Fabio Sarra Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Panfilo Castaldi, n. 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c.: “Entrambe le parti chiedono di poter aggiornare la situazione reddituale depositando con la comparsa conclusionale le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ove non già in atti”, implicitamente riportandosi alle conclusioni già rassegnate. conclusioni di parte ricorrente rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
25.07.2008 tra i sig.ri e;
/ 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio anno 2008, atto 00362,
1 PE parte 2, serie A02, l'emananda sentenza;
/ 3) le due figlie minori della coppia e sono R_ affidate congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
/ 4) le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo con le seguenti modalità: / a) almeno un pomeriggio
a settimana dall'uscita di scuola sino all'ora di cena esclusa, fine settimana alternati;
/ b) nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni consecutivi, da dividersi anche in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
/ c) per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e
Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
/ d) per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze scolastiche pasquali;
/ e) per il compleanno della prole ad anni alterni;
/ 5) il signor corrisponderà alla sig.ra CP_1
PE quale contributo al mantenimento delle due figlie minori e con la stessa Pt_1 R_ convivente, un assegno mensile non inferiore all'attuale importo di € 460,00 (pari e € 230,00 per ciascuna figlia), confermando l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro già disposto con ordinanza presidenziale del 21.1.2020. / 6) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del
50% ciascuno, al pagamento e/o rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per le PE due figlie e così come individuate e regolamentate nel protocollo di intesa del R_
20.6.2019 in materia applicato dal Tribunale di Latina. / 7) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.”; conclusioni di parte resistente rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.:
“"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, / - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 25/07/2008 in Roma;
/ - Disporre PE l'affidamento condiviso delle figlie minori e entrambi i genitori con collocamento Per_3 prioritario presso la madre qualora avesse intenzione di rimanere in Italia o presso il padre qualora la madre preferisca trasferirsi all'estero. Il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie tre giorni a settimana con le seguenti modalità: la domenica entro le ore 18 comunicherà alla madre il giorno di riposo attribuitogli e gli altri due giorni in cui lavorando di mattina potrà prendere le bambine all'uscita di scuola, alle ore 16 fino alle 19 prima di cena, dopo la quale le riaccompagnerà dalla madre. Potrà tenerle a dormire con se la sera in cui il giorno di riposo
2 coinciderà con il turno diurno del giorno precedente. Inoltre il padre d'accordo con la madre avrà facoltà di incontrare le figlie anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e lavorativi della madre;
/ - Per quanto concerne le vacanze natalizie le figlie resteranno con il padre per sette giorni alternando il 25 con il 31 dicembre anche presso la famiglia paterna. Le minori trascorreranno le vacanze pasquali tre giorni con il padre incluso il giorno di Pasqua. In estate, il padre indicativamente entro il 31/05 comunicherà le due settimane di ferie assegnategli nelle quali potrà tenere le bambine con sé anche con settimane non consecutive escluso il mese di settembre per il mese dell'anno scolastico. / - Il padre non corrisponderà nulla alla moglie a titolo di assegno divorzile in quanto i coniugi sono autonomi economicamente. Il sig. corrisponderà per il mantenimento delle due figlie la Controparte_1 somma complessiva di €250,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese fino a quando non varierà la situazione reddituale del sig. . / - Le spese straordinarie al 50% tra i Controparte_1 genitori così ripartite: / SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NON NECESSITANO DEL PREVENTIVO
ACCORDO / Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. / SPESE EXTRA ASSEGNO CHE
NECESSITANO DEL PREVENTIVO ACCORDO / Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. / Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
3 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che , nella pendenza del presente giudizio, ha depositato un ricorso Controparte_1 per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie e dando origine al sub-procedimento n. r.g. 5548 del 2018 sub 1, definito dal G.I. con provvedimento di rigetto del 7 giugno 2021 del seguente tenore: “Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, essendo inammissibili, generici e valutativi, i capitoli prodotti, e incompatibili con la natura del procedimento in oggetto;
/ Ritenuto che il ricorso depositato dal ricorrente, pur ammissibile in quanto è stato formulato ai sensi dell'art. 4 comma 8 della l. 898 del 1970, come richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali non sia meritevole di accoglimento;
/ Rilevato che, difatti, il ricorrente ha depositato il ricorso di modifica in data
26.10.2020, e dalle stesse busta paga che il ricorrente ha prodotto, emerge che lo stesso, a giugno aveva percepito € 1169,00 netti (al netto anche della trattenuta corrispondente all'assegno versato alla resistente a titolo di mantenimento delle figlie), a luglio € 821,00 netti, una quattordicesima mensilità di € 389 netti, e infine a settembre una retribuzione netta di € 910,00 sempre al netto anche della trattenuta di € 460,61 per il mantenimento delle figlie;
alla luce della situazione economico reddituale del ricorrente al momento del deposito del ricorso, si ritiene che lo stesso non abbia dimostrato un'alterazione dell'equilibrio delle condizioni economiche delle parti che possa indurre ad una riduzione dell'assegno di mantenimento delle minori, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle madre;
/ Ritenuto che per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare, questo G.I. non è competente ad emettere alcun provvedimento, dovendosi applicare la normativa in vigore;
/ Rilevato che nell'ambito del giudizio principale è stata disposta indagine tributaria che farà luce anche sui conti e su eventuali operazioni extraconto effettuati dalle parti;
/
P.Q.M.
/ Rigetta il ricorso. / Rileva l'inammissibilità della richiesta di parte resistente. / Spese al definitivo. / Latina, 7 giugno 2021”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui
4 risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma, in data 25 luglio 2008, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 362, parte II, serie
A02, anno 2008 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 31248/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 6 dicembre 2016, provvedimento che risulta regolarmente annotato in calce all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 11 ottobre 2018 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE
FIGLIE MINORENNI.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Dal matrimonio delle parti sono nate due figlie: , nata il [...] a [...] Parte_2 ed , nata il [...] a [...], come da documentazione anagrafica agli atti. PEona_4
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologata in punto di affido, collocamento e diritto di visita.
La causa è stata istruita tramite monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Roma sul nucleo familiare e monitoraggio del TSMREE sul benessere psicofisico delle minori.
All'esito della valutazione delle competenze genitoriali delle parti effettuata dal Servizio Sociale del
Comune di Roma (v. relazione depositata il 29 aprile 2020, in cui sono emerse lacune in entrambi, con necessità di supporto sia per quanto riguarda la conflittualità tra le parti, che la loro capacità di cogliere a pieno le esigenze delle minori), il Servizio Sociale suindicato e il Servizio Sanitario
Territoriale sono stati incaricati di fornire tutti i percorsi di supporto necessario ai genitori e alle minori.
5 Dalle relazioni in atti si riscontra un progressivo miglioramento del benessere psicologico della figlia , per la quale erano emerse problematiche in ambito scolastico, anche a seguito della R_ decisione presa di comune accordo tra i genitori di farle cambiare scuola, e, con riferimento ad entrambe le minori, nella relazione depositata il 7 dicembre 2021, si dà atto che “è emerso un buon adattamento di entrambe alla situazione familiare. Non sembrano esserci problematiche relativamente alla frequentazione con il padre. / I genitori sono riusciti a creare un clima familiare idoneo alla crescita psico-emotiva delle bambine, tenendo conto dei bisogni delle stesse sia rispetto alla frequentazione con il padre che rispetto alla gestione del tempo libero delle minori e dei loro impegni in ambito scolastico.” (v. relazione del TSMREE allegata alla relazione del Servizio
Sociale depositata il 7 dicembre 2021.).
Si riscontra, altresì, un miglioramento del clima familiare, e, nella relazione depositata agli atti il 7 novembre 2021, si osserva che “Entrambi i genitori si mostrano attenti al benessere delle proprie figlie e certamente hanno delle risorse per occuparsi adeguatamente di loro” concludendo che “la situazione del nucleo familiare non appare pregiudizievole per il benessere delle minori, nonostante siano ancora presenti alcune divergenze tra i genitori.”. (v. pag. 2 della relazione del
Servizio Sociale del Comune di Roma suindicata, depositata il 7 dicembre 2021.).
Va rilevato, infine, che entrambe le figlie minori delle parti sono state sentite dal G.I., ai sensi dell'art. 336 bis c.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, all'udienza del 9 gennaio 2025, su istanza della ricorrente;
dall'audizione non sono emersi elementi di pregiudizio né
a carico della figura materna, con cui le minori hanno dichiarato di avere un buon rapporto, né a PE carico della figura paterna, con cui, da un lato, la minore condivide diversi interessi e ha espresso il desiderio di passare più tempo, anche se senza pernotto infrasettimanale considerata la distanza tra l'abitazione del padre e la scuola, e dall'altro, anche la minore , seppure con R_ maggiore ambivalenza, come si specificherà nel prosieguo, ha espresso il desiderio di passare più tempo palesando, altresì, il desiderio di una maggiore sintonia con il padre con cui le farebbe PE piacere condividere anche interessi diversi da quelli che quest'ultimo coltiva con (in particolare relativi ai manga e alle anime giapponesi); , inoltre, è apparsa un po' rammaricata del fatto R_ di non avere lo stesso affiatamento della sorella con il padre, percependo i momenti in cui anche lei PE va dal padre meno interessanti rispetto a quelli in cui va a casa del padre solo la sorella (v. verbale di udienza del 9 gennaio 2025: in cui la ragazza ha dichiarato: “Mi dà fastidio quando non vado da PA ma ci va solo mia sorella, perché vedo che fanno cose più interessanti, ad esempio cucinano insieme o escono, mentre quando vado anche io restiamo a casa”, salvo poi aggiungere PE che c'è un mercatino giapponese, ove talvolta vanno tutti insieme, altre volte solo il padre ed
6 Ad ogni modo dall'audizione è emerso chiaramente che entrambe le minori sono legate ad entrambi i genitori, anche al PA e non solo alla mamma con cui vivono prevalentemente.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata e di quanto complessivamente in atti, non è emerso alcun elemento per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso, salvo prevedere, considerata l'attenuazione della conflittualità tra le parti, ma la permanenza di talune divergenze,
l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, le quali verranno assunte in autonomia dal genitore presso cui sono, di volta in volta, collocate le minori.
Dall'audizione delle minori è emerso che non viene attualmente seguito il regime di diritto di visita previsto nella separazione consensuale e confermato in sede di emissione di provvedimenti temporanei e urgenti: in particolare dall'audizione della primogenita, si arguisce che il padre vede le minori quasi tutti i fine settimana, dal sabato verso le 15,00 alla domenica alle ore 11,00/12,00, mentre pare che le minori non vedano il padre nei giorni infrasettimanali, circostanza confermata PE anche dalla sorella minore;
ha dichiarato con decisione che le piacerebbe trascorrere più tempo con il padre, lo stesso tempo che trascorre con la madre, mentre si è contraddetta avendo R_ dapprima palesato di ritenere sufficiente il tempo che trascorre con il padre e successivamente riferito che le piacerebbe che il padre si trasferisse a Roma per “viverlo” di più e poter anche studiare da lui.
Si ritiene, dunque di confermare il collocamento prevalente delle minori presso la madre e di prevedere che il padre possa vedere le figlie secondo quanto concordato tra i genitori, tenendo conto delle esigenze delle figlie minori, anche in relazione alla distanza tra le abitazioni, e dei turni lavorativi del padre nonché anche delle esigenze lavorative della madre;
in difetto di accordo, tenendo conto del desiderio espresso dalle minori di condividere più momenti insieme al resistente rispetto a quanto fanno tuttora, il padre avrà il diritto e il dovere di vedere le minori per due fine settimana consecutivi, dal sabato mattina alle ore 09,30 (o dall'uscita di scuola, ove le minori vadano a scuola) sino alle ore 16,00 della domenica pomeriggio;
mentre il terzo fine settimana le minori staranno con la madre;
successivamente il padre vedrà nuovamente le minori per due fine settimana successivi consecutivi, negli stessi orari indicati sopra, poi toccherà nuovamente alla madre per un fine settimana e così via nella proporzione di due fine settimana dal padre e uno dalla madre, considerate le distanze tra i domicili;
nella settimana in cui le minori non stanno dal padre nel fine settimana, inoltre, il padre avrà il diritto e il dovere di vederle un pomeriggio infrasettimanale, salvo diverso accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola o in pari orario, nei periodi di mancata frequentazione della scuola, sino alle 21,00, quando, dopo cena, le minori dovranno essere riaccompagnate dalla madre. Le minori trascorreranno, sempre salvo diverso
7 accordo, nell'alternanza dei genitori negli anni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le minori trascorreranno nella settimana di Pasqua il periodo che va dal Giovedì Santo al Sabato Santo con il genitore con cui hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, durante il periodo estivo avrà diritto a tenere con sé le figlie minori per due settimane anche consecutive, con pernotto, da concordare entro il 31 maggio precedente. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con le minori la prima e la seconda settimana di agosto e il padre la terza e la quarta settimana di agosto.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORENNI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata salvo prevedere, “considerato che dalla documentazione depositata dallo stesso resistente, si evince un incompleto versamento dell'assegno come concordato in sede di separazione” che l'assegno di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione annuale Istat, per il mantenimento delle due figlie minori, fosse versata direttamente a entro il giorno 5 di ogni mese dal datore di lavoro di Parte_1
. Controparte_1
Riguardo alle condizioni economiche delle parti, parte ricorrente, all'epoca del deposito del ricorso, ha allegato di non svolgere stabile attività lavorativa e di percepire minime entrate mensili (v. anche dichiarazioni rese in udienza presidenziale dell'8 maggio 2019 in cui dichiarava introiti per 500,00 euro al mese); dal Modello PEone Fisiche 2018 risulta, infatti, che la ricorrente, per il periodo di imposta 2017, ha conseguito un reddito negativo (perdita) di – 496,00, con imposta a credito di €
8 803,00; mentre dal Modello PEone Fisiche 2017 risulta che nel periodo d'imposta 2016 ha dichiarato un reddito imponibile pari a € 44,00 (v. allegato alla nota di deposito del 7 maggio 2019).
A seguito del superamento di un concorso pubblico, dal 2022 la ricorrente è assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time presso il Museo di Villa Giulia a Roma (v. pag.
2 della memoria depositata il 22 gennaio 2024).
Parte ricorrente, poi, ha prodotto copia dell'atto notarile di compravendita immobiliare del 10 ottobre 2017 a rogito del notaio da cui risulta che ha acquistato un immobile per PEona_5
€ 55.000,00 corrisposti, quanto ad € 5.000,00, con un assegno bancario non trasferibile e, quanto ad
€ 50.000,00, con sette assegni circolari non trasferibili, di cui ha prodotto le matrici (v. note di deposito del 9 ottobre 2019).
Dall'esame degli estratti conto di parte ricorrente e alla luce delle allegazioni del resistente sulla divisione nella misura del 50% ciascuno del saldo del conto corrente precedentemente cointestato ai coniugi, è da presumere che la liquidità impiegata dalla ricorrente per il suddetto acquisto derivi dalla divisione del saldo del suddetto conto corrente oltreché dal contratto di finanziamento in virtù del quale la somma di € 28.710,00 è stata erogata alla ricorrente il 15 settembre 2017 (v. pag. 7 della memoria di costituzione per la fase presidenziale di parte resistente e gli estratti conto allegati al ricorso introduttivo).
Parte resistente, invece, ha allegato di lavorare come banchista in un bar e di percepire uno stipendio di circa € 1.350,00 per 13 mensilità, di vivere in locazione con un canone mensile a carico di € 600,00, di aver acquistato nel 2016 una Ford con anticipo di € 8.000,00 e un importo finanziato di € 12.500,00 da restituire in 48 rate mensili di € 253,00 con scadenza nel mese di settembre 2020
(v. pagg. 5 e 6 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione, per quel che più rileva, la certificazione unica
2018 da cui risulta che nel 2017 ha percepito € 20.356,40 dalla per redditi da Controparte_2 lavoro dipendente a tempo indeterminato, con imposta netta di € 2.799,42; certificazione unica 2019 da cui risulta che nel 2018 ha percepito € 20.735,08 dalla medesima società e per lo stesso titolo;
copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti da cui risulta il canone di locazione di €
600,00, senza che tuttavia, risulti l'avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle
Entrate; copia del contratto del 13 settembre 2016 inerente all'acquisto di una automobile Ford
Ecosport 1500 Tocy 950V con finanziamento dell'importo di € 10.250,00 da restituire con quarantotto rate di € 253,00; la lista dei movimenti del c/c di corrispondenza intestato al resistente e acceso presso dal 15 marzo 2016 al 18 ottobre 2019, con saldo finale di € 1.035,39. Controparte_3
9 Nel corso del giudizio il resistente ha rappresentato di essere stato posto in cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (v. nota scritta per la trattazione dell'udienza del 22 settembre 2020 depositate il 16 settembre 2020).
Anche la ricorrente, dal canto suo, ha evidenziato le difficoltà economiche affrontate a causa della pandemia (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. pag. 2).
Alla luce delle reciproche contestazioni avanzate dalle parti sulle rispettive condizioni economiche dell'altro coniuge, al fine di avere adeguata contezza delle stesse, è stata svolta indagine tributaria su ambedue le parti.
Va rilevato che è stato necessario più volte sollecitare la a depositare la documentazione Pt_3 richiesta, circostanza che ha portato al dilatamento dei tempi processuali.
Va rilevato che ad un riesame della relazione della G.d.F. risultano alcune incongruenze tra i dati indicati nella relazione depositata il 10 gennaio 2024 e quelli indicati nella relazione depositata il 23 febbraio 2024: infatti nella prima è stato riportato che la ricorrente risulta aver prodotto nel 2017 un reddito negativo (perdita) di € 496,00, un reddito complessivo di € 3.133,00 nel 2019 da modello
730, di aver percepito redditi per € 886,88 nel 2020; per € 143,21 nel 2021 e per € 11.934,00 nel
2022. In tale relazione è riportato che la ha percepito reddito di cittadinanza negli anni Pt_1 nella seguente misura: 5.203,31 per il 2019, € 7.233,33 per il 2020, € 5.815,98 per il 2021 ed €
4461,03 per il 2022.
10 Nella relazione depositata il 23 febbraio 2024, viene riportata la perdita di € 496,00 per il 2017, un reddito pari a 0 nel 2018, e per quanto attiene al reddito di cittadinanza, viene indicato l'importo di
€ 5.203,31 per il 2019, 7.243,00 per il 2020, € 6.912,00 per il 2021 e 4.617,00 per il 2022. Tale seconda relazione appare più accurata, riporta anche che la nel 2019 ha percepito anche € Pt_1
2.293,00 da reddito di lavoro dipendente conseguito da Ristorazione Service S.r.l., € 183,00 da
TFR, € 839,00 da reddito di lavoro dipendente da parte della Innovative Works Soc. Coop. ed €
54,00 da TFR. In questa seconda relazione è stato anche riportato che la ricorrente ha percepito nel
2020 € 99,00 da redditi esenti ed € 2.499,00 da Pagine s.r.l per reddito autonomo;
nel 2021 ha percepito anche € 143,00 per reddito autonomo da Pagine s.r.l. e € 1680,00 da reddito di emergenza;
è riportato anche che i redditi esenti percepiti nel 2022 risultano di € 6.691,00 e che nel
2022 ha percepito da reddito di lavoro dipendente € 11.934,00. La seconda relazione riporta analiticamente le fonti di acquisizione dei dati, che tuttavia non sono state allegate, così come non sono state allegate alla relazione depositata il 10 gennaio 2024. Si rinviene solo in allegato a una precedente (incompleta) relazione della G.d.F. depositata il 13 luglio 2023, la certificazione unica
2023 rilasciata dall'INPS alla ricorrente da cui risultano, in conformità con quanto indicato nella relazione depositata il 23 febbraio 2024 i redditi esenti (tra cui vanno compresi quelli da reddito di cittadinanza) per un importo complessivo di € 6.691,48 e ulteriore certificazione unica 2023 rilasciata dal DAG – DSII da cui risulta un reddito percepito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di € 11.934,17, con imposta netta di € 1.848,64.
Considerata l'analitica indicazione delle fonti di acquisizione e quanto sopra rilevato sulla certificazione unica 2023, appare verosimile che i dati della seconda relazione siano quelli esatti, considerato anche che entrambe le parti nulla hanno rilevato in proposito.
In ogni caso, le incongruenze dei dati che si evincono dalle due relazioni, non appare significativa, atteso che in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (v. tra le molte Cass. ord. 20764 del 2022). Considerato complessivamente quanto in atti, si ritiene che la situazione complessiva reddituale e patrimoniale della ricorrente risulta delineata in maniera sufficientemente attendibile.
11 Dalla relazione della G.d.F. depositata il 23 febbraio 2024 risulta che la ricorrente è intestataria di un veicolo Nissan Micra, di cui è intestataria dal 14 luglio 2019; risulta aver stipulato in qualità di avente causa in data 10 ottobre 2017 un atto di compravendita di costruzione commerciale con valore dichiarato € 55.000,00 (si tratta dell'atto di compravendita di cui si è dato già atto sopra e di cui la ricorrente ha prodotto il rogito e anche la visura catastale, da cui risulta proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Eurialo, n. 72, Piano S1, di 2,5 vani, v. allegato alla memoria depositata il 22 gennaio 2024).
Nella relazione depositata il 10 gennaio 2024 è stato riportato che dalla Banca Dati “Anagrafe
Tributaria – Ramo Vita” risulta che la ricorrente ha stipulato un contratto assicurativo ramo vita con con premio versato di € 1.719,00. La ricorrente risulta, poi, aver acceso diverse polizze di CP_3 pegno (v. pag. 3 della relazione della G.d.F. depositata il 18 dicembre 2024).
Dalla documentazione pervenuta da (v. allegati alla relazione depositata il 10 gennaio CP_3
2024) risulta, per quel che più rileva, che la ricorrente è titolare del conto corrente n. 104216395 su cui è delegata a operare di cui è stata allegata la lista movimenti dal 1° gennaio Controparte_4
2017 al 19 dicembre 2023 da cui risulta un saldo finale di € 40.371,37 e dal cui esame trovano riscontro l'accredito del finanziamento e l'emissione di assegni circolari di cui si è dato sopra atto, gli accrediti del mantenimento per le figlie da parte del resistente e, poi, l'accredito diretto da parte del datore di lavoro del resistente, un accredito di € 2.662,91 in data valuta 3 ottobre 2018 causale
“accrediti vari polizza cpi danni prestiti no dynamic lavoratori autonomi”, accrediti di stipendio da parte di diversi datori di lavoro, a riprova dello svolgimento di attività lavorative non stabili fino a quando, con decorrenza dal 21 ottobre 2022, risultano accrediti per stipendio da parte del Ministero
Economia e Finanze (la ricorrente, infatti, come sopra rilevato, ha allegato di essere stata assunta a seguito di concorso pubblico presso il Ministero della Cultura, Museo di Villa Giulia), accrediti dell'assegno unico per le figlie, nonché addebiti mensili di € 384,61 per le rate di restituzione del finanziamento sopra indicato;
è cointestataria con del prestito personale n. Controparte_4
18020778 erogato il 15 settembre 2017, ossia il prestito già menzionato.
Dalla documentazione proveniente da Poste Italiane s.p.a., (v. allegati alla relazione depositata il 10 gennaio 2024), risulta, per quel che più rileva, che la ricorrente è titolare di sei carte attive dalle cui liste dei movimenti non emerge nulla di significativo, se non uscite varie rese possibili da operazioni di ricarica e gli accrediti del reddito di cittadinanza.
Inoltre, la ricorrente è legale rappresentante legittimato a operare sul DR n. 51393596 intestato alla figlia con firma disgiunta ed è delegata a operare sul DR n. 20195959 intestato a Parte_2 con firma disgiunta (v sempre allegati alla relazione depositata il 10 gennaio Controparte_4
2024).
12 Con riguardo al resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.f. è emerso, per quel che più rileva, che lo stesso nel periodo di indagine, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha sempre percepito redditi da lavoro dipendente da contratto a tempo indeterminato, in particolare € 20.356,40 con imposta netta di € 2.799,42 nel 2017; € 20.735,08 con imposta netta di € 2.922,03 nel 2018; €
21.458,36 con imposta netta di € 3.156,15 nel 2019, € 14.953,38 con imposta netta di € 1.052,11 oltre a € 2.856,20 erogati dall'INPS con imposta netta di € 656,91 nel 2020; € 20.162,72 con imposta netta di € 2.573,32 oltre € 852,44 erogati dall'INPS con imposta netta di € 196,06 nel 2021
(v. certificazioni uniche 2018, 2019, 2020, le due certificazioni uniche relative al 2021, le due certificazione uniche 2022 depositate in allegato alla nota della Guardia di Finanza del 16 giugno
2022); € 23.184,50 con imposta netta di € 2.994,09 nel 2022 (v. Certificazione Unica 2023 depositata in allegato alla relazione prodotta il 13 luglio 2023); non risulta proprietario di beni immobili;
risulta intestatario dal 23 settembre 2016 di un veicolo Ford (v. relazione della G.d.f. depositata il 23 febbraio 2024).
È stato, altresì, gravato da un finanziamento acceso per l'acquisto di una vettura, come documentato anche dallo stesso, e di cui si è già detto sopra, che risulta estinto nel 2020.
Dalla relazione della G.d.f. non risultano registrazioni di atti a nome del resistente (v. relazione depositata il 23 febbraio 2024), sicché è da presumere che il contratto di locazione, di cui è stata depositata copia dal resistente, non è stato registrato.
Infine, va osservato che, su richiesta delle parti e considerati i poteri ufficiosi del Tribunale, il G.I. ha demandato alle parti di produrre in allegato alla comparsa conclusionale la situazione reddituale degli ultimi tre anni, ove non già in atti: la ricorrente ha prodotto, per quel che più rileva, la
Certificazione Unica 2024 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2023, ha percepito € 29.977,60 di redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato con imposta netta di € 5.589,06; il resistente, invece, ha prodotto Certificazione Unica 2024 da cui risulta che, per l'anno di imposta
2023, ha percepito € 25.162,36 di redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato con imposta netta di € 3.755,93.
Tanto premesso, considerate le condizioni economiche delle parti e, in particolare, il miglioramento di quelle di parte ricorrente, considerato il collocamento prevalente delle minori presso la madre e avuto riguardo all'età attuale delle minori, con accresciute esigenze delle stesse, il Collegio reputa congruo confermare a carico del resistente l'assegno di € 225,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia (€ 450,00 complessivi), disponendo che l'assegno sia versato direttamente a entro il giorno 5 di ogni mese dal datore di lavoro di parte resistente, Parte_1 CP_2
al quale viene pertanto ordinato di distrarre dallo stipendio dovuto a
[...] Controparte_1
l'importo suindicato per versarlo alla entro il 5 di ogni mese a titolo di Parte_1
13 mantenimento per le due minori (come era stato già disposto dal G.I. in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 156 c.c. comma 6 applicabile ratione temporis al presente procedimento), oltre al
50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Latina e dal Presidente del COA di Latina, il quale prevede che debbano essere intese:
“A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e CP_5 visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese
14 straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medicosanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva
o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo
l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”
4. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la soccombenza reciproca, tenendo conto complessivamente dell'esito del presente giudizio e della mancata autorizzazione al trasferimento con le minori in
Germania, che era stato richiesto originariamente della ricorrente e non concesso dal G.I. con ordinanza del 23 agosto 2019, con diniego poi confermato in sede di emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, nonché dell'esito del subprocedimento, si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5548 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 25 luglio 2008, matrimonio trascritto al Registro Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 362, parte II, serie A02, anno 2008.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte in autonomia dal genitore presso cui sono, di volta in volta, collocate le minori e con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
4. Pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento delle due figlie la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), soggetta a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, con conferma dell'ordine a CP_2
in qualità di datore di lavoro di , di versare a ogni mese la
[...] Controparte_1 Parte_1 somma di € 450,00 decurtandola da quanto dovuto a parte resistente a titolo di stipendio.
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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