TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria AN Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2169/2023 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 18.7.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Francesca Casolino e Daniele Cantarutti, come da procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e inserita nella busta telematica contente il ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , NT CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. dom. Camilla Beltramini giusta separata procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a
Villabassa (BZ) il 9 settembre 2000, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge 898/1970 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Villabassa nell'anno 2000 al numero 1, parte I.
Confermare l'affidamento in via condivisa del figlio minorenne Per_1
a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la
[...] responsabilità genitoriale, con collocazione dello stesso presso l'abitazione materna.
Disporre che il ricorrente possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1 ogni qual volta lo vorrà in accordo con il figlio stesso ormai diciassettenne.
Rigettate le richieste economiche della resistente, confermare i provvedimenti provvisori sul punto e, conseguentemente, quantificare l'assegno di contributo al mantenimento del figlio in € 350,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie così come elencate e previste dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del 28.8.2018.
L'importo, sia del mantenimento ordinario che delle spese straordinarie, verrà versato sul conto corrente indicato dalla resistente.
I genitori concorderanno insieme, prima di assumere l'impegno, ogni tipo di spesa straordinaria che comporti un esborso superiore a € 150,00.
Revocare l'obbligo del sig. a contribuire al mantenimento Parte_1 della ex moglie tramite la corresponsione di un assegno divorzile per mancanza dei presupposti di legge, condannando la sig.ra NT
alla restituzione delle somme indebitamente versato in più dal
[...] sig. dal giorno della domanda alla pubblicazione della Parte_1 sentenza. Revocare l'obbligo del sig. a contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne e autosufficiente, Persona_2 tramite la corresponsione di un assegno mensile da corrispondere alla madre, con la quale non convive nemmeno più dal 2021, per mancanza dei presupposti di legge e per mancanza di legittimazione della resistente alla formulazione della relativa domanda.
Con vittoria di spese e onorari. pagina 2 di 9 CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Villabassa (BZ) il giorno 9.09.2000 tra i signori e Parte_1 [...]
, iscritto nei registri di quel comune al n. 1, parte I, NT anno 2000, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villabassa (BZ) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune.
2) Confermare l'affidamento in via condivisa del figlio minorenne Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
3) Confermare il contributo al mantenimento posto a carico del signor ed in favore del figlio di euro 350,00 oltre all'80% delle Pt_1 Per_1 spese straordinarie come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia – sezione Udine;
4) Confermare il contributo al mantenimento posto a carico del signor ed in favore della signora di euro 450,00, Pt_1 NT contributo che dovrà qualificarsi come assegno divorzile stante la non adeguatezza dei mezzi per condurre una vita dignitosa e l'oggettiva impossibilità della resistente di procurarseli.
Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al riferito maturare delle condizioni di legge, il ricorrente Parte_1 ha evocato in giudizio , con la quale si
[...] NT era unito in matrimonio a VILLABASSA (BZ) il 9.9.2000 secondo il rito civile e da cui si era separato per effetto della sentenza n. 148/2020 resa il
4.2.2020 dal Tribunale in intestazione su conclusioni congiunte, per sentir ora pronunciare, nell'ordine: 1) lo scioglimento del vincolo coniugale, con le prescritte annotazioni;
2) la conferma dell'affido condiviso del figlio
(7.8.2006), studente minorenne all'epoca dell'odierno ricorso ed Per_1 ancora convivente con la madre, ma con riduzione ad € 250,00 del contributo al suo mantenimento rispetto ai 350,00 euro fissati in separazione e comunque con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, non essendo più giustificata neppure l'iniziale attribuzione a sé dell'80% pagina 3 di 9 del relativo carico;
3) la revoca del contributo di € 100,00 per il mantenimento della figlia (16.5.2000), maggiorenne ed ormai Per_2 economicamente indipendente;
4) l'ulteriore soppressione dell'assegno di
€ 450,00 fissato per il mantenimento della moglie, essendo venuti meno i presupposti -invero considerati nell'originario accordo di separazione- di sostanziale disoccupazione di quest'ultima e di solo saltuario impegno lavorativo della medesima con una cooperativa di assistenza gli anziani, verso l'allora contenuto compenso mensile di soli € 300,00.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente NT
, nell'aderire alla domanda di divorzio e nulla eccependo in
[...] ordine al regime di affidamento e collocamento del figlio si è Per_1 invece opposta alla modifica delle condizioni economiche definite con la separazione, sostanzialmente eccependo: a) che il predetto al Per_1 contrario di quanto stabilito nella sentenza di separazione, era rimasto integralmente a suo carico, essendosi il padre disinteressato di ogni questione riguardante il minore;
b) che permaneva l'esigenza di un contributo al mantenimento per sé, da qualificarsi come assegno divorzile, non costituendo mezzi adeguati per vivere le sue entrate medie di
€ 1.500,00 con i quali provvedere al sostentamento suo e del figlio.
Su questi presupposti, istruita solo documentalmente, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, dopo che, peraltro, in via temporanea ed urgente: 1) era stato confermato il regime di affidamento condiviso e il collocamento prevalente del figlio presso la madre;
Per_1
2) era stato disposto che le visite paterne al figlio potevano avere liberamente luogo previo accordo con quest'ultimo; 3) era stato confermato il contributo paterno per il mantenimento del predetto nella misura di in € 350,00 mensili, con nuova ripartizione al Per_1
50% tra i genitori delle spese straordinarie;
4) era stato sospeso il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
5) era stato Per_2 rideterminato in € 200,00 il contributo mensile al mantenimento della resistente (v., in questo senso, l'ordinanza del 14.2.2024).
Nell'ordine, vale allora sin da subito osservare, quanto alla domanda di divorzio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge pagina 4 di 9 n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “(sia) stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero (sia) stata omologata la separazione consensuale ovvero
(sia) intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”.
Orbene, nel caso in esame, non è in contestazione che, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 148/2020, emessa il 30.1.2020 e pubblicata il 4.2.2020 dal Tribunale di UDINE su conclusioni congiunte, i coniugi non abbiano più ripreso alcuna convivenza, tanto da vivere comunque in residenze diverse, dovendosi conseguentemente escludere, anche per questo, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i medesimi. L'irreversibile frattura dell'originario progetto di vita in comune giustifica, pertanto,
l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio e la conseguenziale necessità di impartire all'Ufficiale di Stato Civile competente l'ordine di procedere all'annotazione dell'odierna sentenza nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VILLABASSA nell'anno
2000 al numero 1, parte I, ove il vincolo era stato trascritto.
Va parimenti dato atto che -a fronte della sopravvenuta maggiore età di oggi ormai diciannovenne- non vi è più titolo per Persona_1 provvedere in ordine regime di affidamento e collocamento di quest'ultimo, potendo il ragazzo -all'evidenza- liberamente determinarsi in ordine ai modi ed ai tempi di frequentazione dei suoi genitori. pagina 5 di 9 Residuano, dunque, le sole questioni di natura patrimoniale, in relazione alle quali occorre osservare quanto segue.
Non può ragionevolmente porsi in discussione -malgrado la resistente prospetti, nella sola narrativa della sua comparsa di costituzione, una non compiuta indipendenza economica della figlia , Per_2 oggi venticinquenne e residente a MILANO (v. pag. 4, ibidem, nonché i docc. 17 e 18 depositati dalla medesima resistente in data 7.5.2025)- il fatto che nulla dovrà essere più corrisposto per il mantenimento della predetta , mancando, oltretutto, a fronte della domanda attorea di Per_2 modifica delle condizioni disposte sul punto in sede di separazione, lo stesso interesse della sig.ra a coltivare una NT contraria pretesa, atteso che la ragazza, proprio perché a MILANO, neppure risulta più a carico della madre, oltre ad essere, per inciso, in ogni caso occupata nel settore commercio con un reddito dichiaratamente pari ad “€ 1.462,00 per 14 mensilità” (v., in questo senso, il Modulo di prestito finalizzato per il supporto allo studio sub doc. 18, cit.).
Va dato significativamente atto, anche per quanto si dirà nell'immediato prosieguo, che -a detta del patrocinio del ricorrente- “… il contributo paterno a continua comunque ad essere mensilmente Per_2 erogato alla figlia.” (v., così, il verbale di udienza del 14.5.2024), malgrado si fosse stabilito -con l'ordinanza del 14.2.2024 resa ex art. 473.bis.22 cod. proc. civ.- la sospensione dell'erogazione in parola. Vista, pertanto, la succitata libera disponibilità paterna nel continuare a sovvenzionare una figlia ormai maggiorenne ed inserita -con le fisiologiche relative difficoltà- nel mondo del lavoro, anche quando tali sovvenzioni non risultano imposte da ordini giudiziari, non vi è allora ragione alcuna, sempre restando alla posizione dei figli, per ridurre ad € 250,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio la non autosufficienza Per_1 economica del quale, invece, è pacificamente ammessa ed i cui i costi di sostentamento, semmai, sono oggi certamente maggiori rispetto a quelli di quattro anni fa. Posto che il ragazzo grava in via pressoché esclusiva sulla resistente, è ben vero che, da allora, la resistente medesima -se ne darà conto a breve- ha migliorato la propria posizione reddituale, ma ciò, a pagina 6 di 9 ben vedere, pare poter giustificare unicamente una diversa suddivisione del carico delle spese straordinarie, ora da ripartirsi più convenientemente in egual misura tra i genitori.
Da ultimo, avuto appunto riguardo alla questione del richiesto assegno divorzile, difettano, nel caso di specie, i presupposti per un suo riconoscimento, non ravvisandosi più l'esistenza di un significativo squilibrio economico tra gli ex coniugi. Vale considerare, invero, che la resistente, dall'1.4.2023 (v. doc. 9 nel fascicolo di parte), ha comunque trovato un lavoro stagionale a tempo determinato con uno stipendio dichiaratamente pari a circa € 1.400,00 lordi (v. così, a pag. 2 della comparsa conclusionale, poi meglio indicati come importo netto a pag. 2 della memoria di replica), dovendosi piuttosto rilevare, semmai, che dal solo modello 730/2024 versato in atti, nel 2023 risultano invece percepiti dalla sig.ra redditi lordi per NT
€ 36.591,00 e cioè pari -detratta l'imposta netta (€ 8.391,00) e le addizionali (€ 450,00 + € 183,00)- a netti € 2.297,25 al mese
(€ 27.567,00 ÷ 12), pur se comprensivi gli assegni di mantenimento percepiti in complessivi € 5.400,00 annui sempre nel 2023 (v. per il calcolo, a pag. 5 della memoria conclusionale del ricorrente). Fermo questo, ed avuto riguardo al reddito netto mensile del ricorrente, pari ad
€ 1.785,00 nel medesimo periodo (redditi lordi per € 25.765,00, detratte l'imposta netta di € 3.900,00 e le addizionali di € 317,00 e di € 129,00), dovrà convenirsi sul fatto che, a ben vedere, le due posizioni retributive
-una volta depurata dell'assegno di mantenimento quella della resistente- finiscono sostanzialmente per equipararsi, così da rendere impredicabile anche una eventuale funzione assistenziale alla contribuzione di cui trattasi (v., così, anche Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 16800 del 2009).
Alcun rilievo, in senso contrario, è destinato ad assumere, evidentemente, il fatto che il sig. per aver intrecciato una Pt_1 relazione affettiva con una nuova compagna assai benestante, possa ora permettersi un tenore di vita non comparabile a quella riservata ad un semplice operaio, occupando egli una “… villa unifamiliare dotata di ogni confort, dispone(ndo in via esclusiva) della vettura Susuki IGNIS che la pagina 7 di 9 (predetta) compagna ha per lui acquistato nel 2022, … del motoscafo cabinato -sempre acquistato dalla compagna nel 2022- che utilizza nella stagione estiva, (a fronte del recente conseguimento della) patente nautica.” (v., così, a pag. 6 della comparsa di costituzione della resistente). Ed è documentalmente smentita, del pari, la circostanza, dedotta dalla sig.ra , che il ricorrente abbia NT ereditato, a seguito del decesso del padre, un immobile in SAN GIORGIO
DI NOGARO e una discreta somma di denaro (v., sub doc. 2, in allegato alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1 cod. proc. civ., la copia testamento pubblico del 18.2.2018 a firma di da cui risulta Persona_3 che erede universale è stata istituita la sorella del predetto ricorrente).
Ciò posto, non può avere seguito, infine, la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della resistente a restituire le somme da quest'ultima percepite a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dal deposito del ricorso. Trattasi, invero, di domanda da un lato tardiva, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale, e comunque infondata nel merito, ove si consideri che può ragionevolmente presumersi, in ragione dell'ammontare complessivamente modesto delle somme di cui trattasi, già ridotte ad € 200,00 con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 14.2.2024- che queste siano state destinate al consumo dalla coniuge.
Resta inteso, con ogni evidenza, che -dal deposito della presente decisione- nulla sarà più dovuto alla sig.ra , senza NT necessità di attendere il passaggio in giudicato della statuizione sul divorzio.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica tra le stesse la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a VILLABASSA (BZ) il 9 settembre 2000; NT
pagina 8 di 9 ▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLABASSA (BZ) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n.
1-I 2000 del relativo Registro degli Atti di Matrimonio,
▪ DICHIARA il non luogo a provvedere in ordine al regime di affidamento e di collocamento del figlio essendo quest'ultimo Persona_1 divenuto maggiorenne in corso di causa;
▪ DISPONE l'obbligo per di corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del NT predetto la somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie come individuate sulla base dei criteri di cui al
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.8.2015 Prot.
n. 3477/15 in vigore al Tribunale di UDINE;
▪ REVOCA il contributo al mantenimento della figlia Persona_2
▪ RIGETTA la domanda della resistente per il NT riconoscimento dell'assegno divorzile;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.7.2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria AN IL GIUDICE rel.
dr. Fabio LUONGO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria AN Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2169/2023 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 18.7.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Francesca Casolino e Daniele Cantarutti, come da procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e inserita nella busta telematica contente il ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , NT CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. dom. Camilla Beltramini giusta separata procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a
Villabassa (BZ) il 9 settembre 2000, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge 898/1970 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Villabassa nell'anno 2000 al numero 1, parte I.
Confermare l'affidamento in via condivisa del figlio minorenne Per_1
a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la
[...] responsabilità genitoriale, con collocazione dello stesso presso l'abitazione materna.
Disporre che il ricorrente possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1 ogni qual volta lo vorrà in accordo con il figlio stesso ormai diciassettenne.
Rigettate le richieste economiche della resistente, confermare i provvedimenti provvisori sul punto e, conseguentemente, quantificare l'assegno di contributo al mantenimento del figlio in € 350,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie così come elencate e previste dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del 28.8.2018.
L'importo, sia del mantenimento ordinario che delle spese straordinarie, verrà versato sul conto corrente indicato dalla resistente.
I genitori concorderanno insieme, prima di assumere l'impegno, ogni tipo di spesa straordinaria che comporti un esborso superiore a € 150,00.
Revocare l'obbligo del sig. a contribuire al mantenimento Parte_1 della ex moglie tramite la corresponsione di un assegno divorzile per mancanza dei presupposti di legge, condannando la sig.ra NT
alla restituzione delle somme indebitamente versato in più dal
[...] sig. dal giorno della domanda alla pubblicazione della Parte_1 sentenza. Revocare l'obbligo del sig. a contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne e autosufficiente, Persona_2 tramite la corresponsione di un assegno mensile da corrispondere alla madre, con la quale non convive nemmeno più dal 2021, per mancanza dei presupposti di legge e per mancanza di legittimazione della resistente alla formulazione della relativa domanda.
Con vittoria di spese e onorari. pagina 2 di 9 CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Villabassa (BZ) il giorno 9.09.2000 tra i signori e Parte_1 [...]
, iscritto nei registri di quel comune al n. 1, parte I, NT anno 2000, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villabassa (BZ) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune.
2) Confermare l'affidamento in via condivisa del figlio minorenne Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
3) Confermare il contributo al mantenimento posto a carico del signor ed in favore del figlio di euro 350,00 oltre all'80% delle Pt_1 Per_1 spese straordinarie come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia – sezione Udine;
4) Confermare il contributo al mantenimento posto a carico del signor ed in favore della signora di euro 450,00, Pt_1 NT contributo che dovrà qualificarsi come assegno divorzile stante la non adeguatezza dei mezzi per condurre una vita dignitosa e l'oggettiva impossibilità della resistente di procurarseli.
Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al riferito maturare delle condizioni di legge, il ricorrente Parte_1 ha evocato in giudizio , con la quale si
[...] NT era unito in matrimonio a VILLABASSA (BZ) il 9.9.2000 secondo il rito civile e da cui si era separato per effetto della sentenza n. 148/2020 resa il
4.2.2020 dal Tribunale in intestazione su conclusioni congiunte, per sentir ora pronunciare, nell'ordine: 1) lo scioglimento del vincolo coniugale, con le prescritte annotazioni;
2) la conferma dell'affido condiviso del figlio
(7.8.2006), studente minorenne all'epoca dell'odierno ricorso ed Per_1 ancora convivente con la madre, ma con riduzione ad € 250,00 del contributo al suo mantenimento rispetto ai 350,00 euro fissati in separazione e comunque con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, non essendo più giustificata neppure l'iniziale attribuzione a sé dell'80% pagina 3 di 9 del relativo carico;
3) la revoca del contributo di € 100,00 per il mantenimento della figlia (16.5.2000), maggiorenne ed ormai Per_2 economicamente indipendente;
4) l'ulteriore soppressione dell'assegno di
€ 450,00 fissato per il mantenimento della moglie, essendo venuti meno i presupposti -invero considerati nell'originario accordo di separazione- di sostanziale disoccupazione di quest'ultima e di solo saltuario impegno lavorativo della medesima con una cooperativa di assistenza gli anziani, verso l'allora contenuto compenso mensile di soli € 300,00.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente NT
, nell'aderire alla domanda di divorzio e nulla eccependo in
[...] ordine al regime di affidamento e collocamento del figlio si è Per_1 invece opposta alla modifica delle condizioni economiche definite con la separazione, sostanzialmente eccependo: a) che il predetto al Per_1 contrario di quanto stabilito nella sentenza di separazione, era rimasto integralmente a suo carico, essendosi il padre disinteressato di ogni questione riguardante il minore;
b) che permaneva l'esigenza di un contributo al mantenimento per sé, da qualificarsi come assegno divorzile, non costituendo mezzi adeguati per vivere le sue entrate medie di
€ 1.500,00 con i quali provvedere al sostentamento suo e del figlio.
Su questi presupposti, istruita solo documentalmente, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, dopo che, peraltro, in via temporanea ed urgente: 1) era stato confermato il regime di affidamento condiviso e il collocamento prevalente del figlio presso la madre;
Per_1
2) era stato disposto che le visite paterne al figlio potevano avere liberamente luogo previo accordo con quest'ultimo; 3) era stato confermato il contributo paterno per il mantenimento del predetto nella misura di in € 350,00 mensili, con nuova ripartizione al Per_1
50% tra i genitori delle spese straordinarie;
4) era stato sospeso il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
5) era stato Per_2 rideterminato in € 200,00 il contributo mensile al mantenimento della resistente (v., in questo senso, l'ordinanza del 14.2.2024).
Nell'ordine, vale allora sin da subito osservare, quanto alla domanda di divorzio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge pagina 4 di 9 n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “(sia) stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero (sia) stata omologata la separazione consensuale ovvero
(sia) intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”.
Orbene, nel caso in esame, non è in contestazione che, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 148/2020, emessa il 30.1.2020 e pubblicata il 4.2.2020 dal Tribunale di UDINE su conclusioni congiunte, i coniugi non abbiano più ripreso alcuna convivenza, tanto da vivere comunque in residenze diverse, dovendosi conseguentemente escludere, anche per questo, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i medesimi. L'irreversibile frattura dell'originario progetto di vita in comune giustifica, pertanto,
l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio e la conseguenziale necessità di impartire all'Ufficiale di Stato Civile competente l'ordine di procedere all'annotazione dell'odierna sentenza nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VILLABASSA nell'anno
2000 al numero 1, parte I, ove il vincolo era stato trascritto.
Va parimenti dato atto che -a fronte della sopravvenuta maggiore età di oggi ormai diciannovenne- non vi è più titolo per Persona_1 provvedere in ordine regime di affidamento e collocamento di quest'ultimo, potendo il ragazzo -all'evidenza- liberamente determinarsi in ordine ai modi ed ai tempi di frequentazione dei suoi genitori. pagina 5 di 9 Residuano, dunque, le sole questioni di natura patrimoniale, in relazione alle quali occorre osservare quanto segue.
Non può ragionevolmente porsi in discussione -malgrado la resistente prospetti, nella sola narrativa della sua comparsa di costituzione, una non compiuta indipendenza economica della figlia , Per_2 oggi venticinquenne e residente a MILANO (v. pag. 4, ibidem, nonché i docc. 17 e 18 depositati dalla medesima resistente in data 7.5.2025)- il fatto che nulla dovrà essere più corrisposto per il mantenimento della predetta , mancando, oltretutto, a fronte della domanda attorea di Per_2 modifica delle condizioni disposte sul punto in sede di separazione, lo stesso interesse della sig.ra a coltivare una NT contraria pretesa, atteso che la ragazza, proprio perché a MILANO, neppure risulta più a carico della madre, oltre ad essere, per inciso, in ogni caso occupata nel settore commercio con un reddito dichiaratamente pari ad “€ 1.462,00 per 14 mensilità” (v., in questo senso, il Modulo di prestito finalizzato per il supporto allo studio sub doc. 18, cit.).
Va dato significativamente atto, anche per quanto si dirà nell'immediato prosieguo, che -a detta del patrocinio del ricorrente- “… il contributo paterno a continua comunque ad essere mensilmente Per_2 erogato alla figlia.” (v., così, il verbale di udienza del 14.5.2024), malgrado si fosse stabilito -con l'ordinanza del 14.2.2024 resa ex art. 473.bis.22 cod. proc. civ.- la sospensione dell'erogazione in parola. Vista, pertanto, la succitata libera disponibilità paterna nel continuare a sovvenzionare una figlia ormai maggiorenne ed inserita -con le fisiologiche relative difficoltà- nel mondo del lavoro, anche quando tali sovvenzioni non risultano imposte da ordini giudiziari, non vi è allora ragione alcuna, sempre restando alla posizione dei figli, per ridurre ad € 250,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio la non autosufficienza Per_1 economica del quale, invece, è pacificamente ammessa ed i cui i costi di sostentamento, semmai, sono oggi certamente maggiori rispetto a quelli di quattro anni fa. Posto che il ragazzo grava in via pressoché esclusiva sulla resistente, è ben vero che, da allora, la resistente medesima -se ne darà conto a breve- ha migliorato la propria posizione reddituale, ma ciò, a pagina 6 di 9 ben vedere, pare poter giustificare unicamente una diversa suddivisione del carico delle spese straordinarie, ora da ripartirsi più convenientemente in egual misura tra i genitori.
Da ultimo, avuto appunto riguardo alla questione del richiesto assegno divorzile, difettano, nel caso di specie, i presupposti per un suo riconoscimento, non ravvisandosi più l'esistenza di un significativo squilibrio economico tra gli ex coniugi. Vale considerare, invero, che la resistente, dall'1.4.2023 (v. doc. 9 nel fascicolo di parte), ha comunque trovato un lavoro stagionale a tempo determinato con uno stipendio dichiaratamente pari a circa € 1.400,00 lordi (v. così, a pag. 2 della comparsa conclusionale, poi meglio indicati come importo netto a pag. 2 della memoria di replica), dovendosi piuttosto rilevare, semmai, che dal solo modello 730/2024 versato in atti, nel 2023 risultano invece percepiti dalla sig.ra redditi lordi per NT
€ 36.591,00 e cioè pari -detratta l'imposta netta (€ 8.391,00) e le addizionali (€ 450,00 + € 183,00)- a netti € 2.297,25 al mese
(€ 27.567,00 ÷ 12), pur se comprensivi gli assegni di mantenimento percepiti in complessivi € 5.400,00 annui sempre nel 2023 (v. per il calcolo, a pag. 5 della memoria conclusionale del ricorrente). Fermo questo, ed avuto riguardo al reddito netto mensile del ricorrente, pari ad
€ 1.785,00 nel medesimo periodo (redditi lordi per € 25.765,00, detratte l'imposta netta di € 3.900,00 e le addizionali di € 317,00 e di € 129,00), dovrà convenirsi sul fatto che, a ben vedere, le due posizioni retributive
-una volta depurata dell'assegno di mantenimento quella della resistente- finiscono sostanzialmente per equipararsi, così da rendere impredicabile anche una eventuale funzione assistenziale alla contribuzione di cui trattasi (v., così, anche Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 16800 del 2009).
Alcun rilievo, in senso contrario, è destinato ad assumere, evidentemente, il fatto che il sig. per aver intrecciato una Pt_1 relazione affettiva con una nuova compagna assai benestante, possa ora permettersi un tenore di vita non comparabile a quella riservata ad un semplice operaio, occupando egli una “… villa unifamiliare dotata di ogni confort, dispone(ndo in via esclusiva) della vettura Susuki IGNIS che la pagina 7 di 9 (predetta) compagna ha per lui acquistato nel 2022, … del motoscafo cabinato -sempre acquistato dalla compagna nel 2022- che utilizza nella stagione estiva, (a fronte del recente conseguimento della) patente nautica.” (v., così, a pag. 6 della comparsa di costituzione della resistente). Ed è documentalmente smentita, del pari, la circostanza, dedotta dalla sig.ra , che il ricorrente abbia NT ereditato, a seguito del decesso del padre, un immobile in SAN GIORGIO
DI NOGARO e una discreta somma di denaro (v., sub doc. 2, in allegato alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1 cod. proc. civ., la copia testamento pubblico del 18.2.2018 a firma di da cui risulta Persona_3 che erede universale è stata istituita la sorella del predetto ricorrente).
Ciò posto, non può avere seguito, infine, la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della resistente a restituire le somme da quest'ultima percepite a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dal deposito del ricorso. Trattasi, invero, di domanda da un lato tardiva, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale, e comunque infondata nel merito, ove si consideri che può ragionevolmente presumersi, in ragione dell'ammontare complessivamente modesto delle somme di cui trattasi, già ridotte ad € 200,00 con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 14.2.2024- che queste siano state destinate al consumo dalla coniuge.
Resta inteso, con ogni evidenza, che -dal deposito della presente decisione- nulla sarà più dovuto alla sig.ra , senza NT necessità di attendere il passaggio in giudicato della statuizione sul divorzio.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica tra le stesse la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a VILLABASSA (BZ) il 9 settembre 2000; NT
pagina 8 di 9 ▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLABASSA (BZ) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n.
1-I 2000 del relativo Registro degli Atti di Matrimonio,
▪ DICHIARA il non luogo a provvedere in ordine al regime di affidamento e di collocamento del figlio essendo quest'ultimo Persona_1 divenuto maggiorenne in corso di causa;
▪ DISPONE l'obbligo per di corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del NT predetto la somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie come individuate sulla base dei criteri di cui al
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.8.2015 Prot.
n. 3477/15 in vigore al Tribunale di UDINE;
▪ REVOCA il contributo al mantenimento della figlia Persona_2
▪ RIGETTA la domanda della resistente per il NT riconoscimento dell'assegno divorzile;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.7.2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria AN IL GIUDICE rel.
dr. Fabio LUONGO
pagina 9 di 9