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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5856/2024 tra le parti:
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Controparte_1
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...], n. 48, esc. B, Bajos 2, Barcellona, Spagna;
P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Stato di Rio de Parte_1
Janeiro, Brasile, privo di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, in proprio e in qualità di genitore e rappresentante legale dei figli minori P.IVA_2
nata il [...] a [...], Stato di Rio de Persona_1
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, e , nato il [...] a [...] P.IVA_3 Parte_2
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, privo di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n. , residenti in 573, Thetsaban 18, muthi 2, Mae Sai, Chiang Rai, P.IVA_4
57130, Thailandia, entrambi rappresentati anche dalla madre Persona_2 che interviene nel presente giudizio esclusivamente in qualità di genitore e rappresentante legale dei figli minori;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Controparte_2
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...], n. 42, apto. 203, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._1
Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...], Stato di Rio de Janeiro, Parte_3
Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n. , C.F._2 residente in [...], n. 42, apto. 203, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Parte_4 priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n. , C.F._3 residente in [...], n. 42, apto. 203, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Parte_5
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...]da Torre, n. 192, apto. 103, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._4
Janeiro, Brasile;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio Parte_6 de Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...], n. 370, apto. 304, Rio de Janeiro, Stato di Rio de P.IVA_5
Janeiro, Brasile;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Parte_7
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...]da Cunha, n. 46, apto. 501, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._5
Janeiro, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO BOSCHETTI (C.F. ), C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Roma, Via dei Gracchi n. 151
ATTORI
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_6
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale dichiarazione di contumacia del , Voglia: • Accertare e dichiarare che i Controparte_3 ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio
1948; • ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti della cittadina italiana nata nel 1888 a Villa Basilica, in Persona_3 provincia di Lucca, figlia di e in seguito emigrata in Persona_4 Persona_5
Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che:
- dal matrimonio tra e nel 1908 è nato in Persona_3 Parte_1 Persona_6
Brasile nel 1920, il quale a sua volta ha sposato nel 1947, unione da cui Persona_7 sono nate nel 1948 poi sposatasi nel 1972 con Parte_5 Persona_8 da cui ha divorziato nel 1999, nel 1951 sposatasi nel 1975 con
[...] Persona_9
e nel 1956 sposatasi nel 1982 con Persona_10 Controparte_2 Persona_11
[...]
- da queste ultime provengono, rispettivamente, le seguenti tre linee di discendenza:
1. dal matrimonio tra e è nata nel 1980 Parte_5 Persona_8 la ricorrente la quale a sua volta ha sposato nel 2017 Parte_6 Persona_12
, passando a chiamarsi;
[...] Parte_6
2.1. dal matrimonio tra e sono nati i ricorrenti Parte_7 Persona_10
nato in [...] nel 1977 poi sposatosi nel 2004 con Parte_1 Persona_2 [...]
e nata in [...] nel 1979 poi sposatasi nel 2019 Controparte_4 Controparte_1 con;
Persona_13
2.2. dal matrimonio tra e sono nati i Parte_1 Controparte_5 ricorrenti nel 2006 e nel 2011; Persona_1 Parte_2
3. dal matrimonio tra e sono nati i ricorrenti Controparte_2 Persona_11
nel 1984 e nel 1986; Parte_3 Parte_4
- sussiste interesse ad agire per gli attori discendenti da cittadina italiana sposatasi con stranierio in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912 in quanto, in questi casi, il riconoscimento della cittadinanza non può avvenire in via amministrativa (come confermato dal convenuto con circolare n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: “Ne consegue che pure i CP_3 discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”) ma esclusivamente in via giudiziale, al fine di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009;
Con decreto del 24.09.2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 28.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 157 del 29.10.2025 la presente causa è stata assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 16.11.2025 ha rinviato l'udienza al 02.12.2025.
Con provvedimento del 28.11.2025 il Giudice, rilevata la mancata costituzione di
[...] in qualità di genitore dei minori ricorrenti Persona_2 [...]
e ha assegnato Persona_1 Parte_2 termine perentorio sino al 01.12.2025 per la costituzione del genitore dei minori sopra indicati in loro rappresentanza come risulta dalla procura prodotta agli atti e per la sanatoria del difetto rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., alla quale si è provveduto con atto di costituzione del
01.12.2025.
All'esito dell'udienza del 02.12.2025 viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla contumacia del convenuto. CP_3
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non Controparte_3 costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 11/09/2025 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
2. Sulla domanda attorea.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte. Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale, in quanto discendenti da cittadina italiana sposatasi con straniero in epoca precostituzionale.
Detto riconoscimento, infatti, può avvenire sia per linea paterna sia per linea materna, anche laddove nella discendenza vi siano cittadine italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912, al fine – in quest'ultimo caso – di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del
1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009.
In particolare, in riferimento alla discendenza per linea materna, gli attori hanno dedotto che detto diritto non può essere riconosciuto in via amministrativa, essendo notorio il fatto che Comuni e
Consolati italiani non accettano la presentazione dell'istanza, quando verificano che nella linea genealogica vi è un passaggio della cittadinanza per via femminile anteriore al 1948 (come confermato dalla circolare ministeriale n. K 28.1 dell'8 aprile 1991).
Ebbene, sotto questo profilo occorre precisare che il diritto al riconoscimento spetta anche ai discendenti di cittadina italiana che abbia contratto matrimonio con straniero prima del 1948, per effetto delle citate pronunce giurisprudenziali.
In particolare, vengono in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge – e la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero.
Secondo la Corte, invero, quest'ultima norma si poneva in netto contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione in quanto, per un verso, generava una disuguaglianza morale, giuridica e politica tra i coniugi sulla base del sesso, relegando la donna ad uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano e, per altro verso, era contraria all'unità familiare, potendo indurre le donne a rinunciare al matrimonio pur di non perdere le proprie prerogative di cittadinanza italiana.
Successivamente, a dirimere definitivamente la questione sorta in ordine al riconoscimento del diritto di cittadinanza alle donne italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale e ai loro figli, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. sez. un. n. 4466/2009).
Pertanto, alla luce di detti principi, gli effetti prodotti dalle disposizioni della Legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali in quanto ingiuste e discriminanti nei rapporti di filiazione e coniugio sotto il profilo della cittadinanza non possono che venire meno dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente riacquisita anche per le donne sposatesi con stranieri in epoca anteriore, nonché per i loro discendenti.
Si richiama, inoltre, la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo
l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue. La capostipite – nata nel 1888 a Villa Basilica, in provincia di Lucca Persona_3 come si evince dal doc. n. 1 e successivamente trasferitasi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione come risulta dal doc. n. 3 – si è sposata con nel 1908 (doc. n. 2), Parte_1 unione da cui è nato nel 1920 (doc. n. 4), il quale a sua volta ha sposato nel 1947 Persona_6
(doc. n. 5 da cui risulta che quest'ultima dopo il matrimonio ha adottato il Persona_7 nome di , unione questa da cui sono nate nel 1948 Persona_14 Parte_5
(doc. n. 6), nel 1951 (doc. n. 8) e nel 1956
[...] Persona_9 Controparte_2
(doc. n. 10), dalle quali derivano, rispettivamente, le seguenti tre linee di discendenza.
[...]
1. dal matrimonio tra e (doc. n. 7 da cui Parte_5 Persona_8 si evince che dopo il matrimonio la prima ha adottato il nome di ) è Persona_15 nata nel 1980 la ricorrente (doc. n. 12), la quale a sua volta ha sposato nel Parte_6
2017 , passando a chiamarsi (doc. n. 13); Persona_12 Parte_6
2.1. dal matrimonio tra e (doc. n. 9 da cui risulta che Persona_9 Persona_10 la prima dopo il matrimonio ha iniziato ad usare il nome di ) sono nati i Parte_7 ricorrenti nato in [...] nel 1977 (doc. n. 14) – poi sposatosi nel 2004 Parte_1 con (doc. n. 15 da cui risulta che dopo il matrimonio Controparte_5 quest'ultima ha usato il nome di – e , Persona_2 Controparte_1 nata in [...] nel 1979 (doc. n. 16);
2.2. dal matrimonio tra e sono nati i Parte_1 Controparte_5 ricorrenti nel 2006 (doc. n. 20) e Persona_1 Parte_2 nel 2011 (doc. n. 21);
3. dal matrimonio tra e (doc. n. 11) sono nati i Controparte_2 Persona_11 ricorrenti nel 1984 (doc. n. 18) e nel 1986 (doc. n. 19). Parte_3 Parte_4
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori: Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti della capostipite italiana – che non si è mai Persona_3 naturalizzata brasiliana come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. n. 3) – in virtù dei principi stabiliti dalle sentenze della
Corte cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Corte Cass. sez. un. n. 4466/2009.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda la capostipite italiana e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. n.
743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). Deve, pertanto, trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta in tal senso onerata e rimasta contumace.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , considerato anche CP_3 che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia).
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.), con distrazione a favore del difensore degli attori dichiaratosi antistatario.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
3) ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) CONDANNA il a rifondere agli attori le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in €
1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, disponendone la distrazione a favore del difensore degli attori dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 3.12.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5856/2024 tra le parti:
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Controparte_1
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...], n. 48, esc. B, Bajos 2, Barcellona, Spagna;
P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Stato di Rio de Parte_1
Janeiro, Brasile, privo di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, in proprio e in qualità di genitore e rappresentante legale dei figli minori P.IVA_2
nata il [...] a [...], Stato di Rio de Persona_1
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, e , nato il [...] a [...] P.IVA_3 Parte_2
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, privo di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n. , residenti in 573, Thetsaban 18, muthi 2, Mae Sai, Chiang Rai, P.IVA_4
57130, Thailandia, entrambi rappresentati anche dalla madre Persona_2 che interviene nel presente giudizio esclusivamente in qualità di genitore e rappresentante legale dei figli minori;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Controparte_2
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...], n. 42, apto. 203, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._1
Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...], Stato di Rio de Janeiro, Parte_3
Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n. , C.F._2 residente in [...], n. 42, apto. 203, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Parte_4 priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n. , C.F._3 residente in [...], n. 42, apto. 203, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Parte_5
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...]da Torre, n. 192, apto. 103, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._4
Janeiro, Brasile;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio Parte_6 de Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...], n. 370, apto. 304, Rio de Janeiro, Stato di Rio de P.IVA_5
Janeiro, Brasile;
, nata il [...], a [...], Stato di Rio de Parte_7
Janeiro, Brasile, priva di codice fiscale italiano, titolare di codice fiscale brasiliano CPF n.
, residente in [...]da Cunha, n. 46, apto. 501, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._5
Janeiro, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO BOSCHETTI (C.F. ), C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Roma, Via dei Gracchi n. 151
ATTORI
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_6
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale dichiarazione di contumacia del , Voglia: • Accertare e dichiarare che i Controparte_3 ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio
1948; • ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti della cittadina italiana nata nel 1888 a Villa Basilica, in Persona_3 provincia di Lucca, figlia di e in seguito emigrata in Persona_4 Persona_5
Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che:
- dal matrimonio tra e nel 1908 è nato in Persona_3 Parte_1 Persona_6
Brasile nel 1920, il quale a sua volta ha sposato nel 1947, unione da cui Persona_7 sono nate nel 1948 poi sposatasi nel 1972 con Parte_5 Persona_8 da cui ha divorziato nel 1999, nel 1951 sposatasi nel 1975 con
[...] Persona_9
e nel 1956 sposatasi nel 1982 con Persona_10 Controparte_2 Persona_11
[...]
- da queste ultime provengono, rispettivamente, le seguenti tre linee di discendenza:
1. dal matrimonio tra e è nata nel 1980 Parte_5 Persona_8 la ricorrente la quale a sua volta ha sposato nel 2017 Parte_6 Persona_12
, passando a chiamarsi;
[...] Parte_6
2.1. dal matrimonio tra e sono nati i ricorrenti Parte_7 Persona_10
nato in [...] nel 1977 poi sposatosi nel 2004 con Parte_1 Persona_2 [...]
e nata in [...] nel 1979 poi sposatasi nel 2019 Controparte_4 Controparte_1 con;
Persona_13
2.2. dal matrimonio tra e sono nati i Parte_1 Controparte_5 ricorrenti nel 2006 e nel 2011; Persona_1 Parte_2
3. dal matrimonio tra e sono nati i ricorrenti Controparte_2 Persona_11
nel 1984 e nel 1986; Parte_3 Parte_4
- sussiste interesse ad agire per gli attori discendenti da cittadina italiana sposatasi con stranierio in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912 in quanto, in questi casi, il riconoscimento della cittadinanza non può avvenire in via amministrativa (come confermato dal convenuto con circolare n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: “Ne consegue che pure i CP_3 discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”) ma esclusivamente in via giudiziale, al fine di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009;
Con decreto del 24.09.2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 28.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 157 del 29.10.2025 la presente causa è stata assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 16.11.2025 ha rinviato l'udienza al 02.12.2025.
Con provvedimento del 28.11.2025 il Giudice, rilevata la mancata costituzione di
[...] in qualità di genitore dei minori ricorrenti Persona_2 [...]
e ha assegnato Persona_1 Parte_2 termine perentorio sino al 01.12.2025 per la costituzione del genitore dei minori sopra indicati in loro rappresentanza come risulta dalla procura prodotta agli atti e per la sanatoria del difetto rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., alla quale si è provveduto con atto di costituzione del
01.12.2025.
All'esito dell'udienza del 02.12.2025 viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla contumacia del convenuto. CP_3
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non Controparte_3 costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 11/09/2025 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
2. Sulla domanda attorea.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte. Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale, in quanto discendenti da cittadina italiana sposatasi con straniero in epoca precostituzionale.
Detto riconoscimento, infatti, può avvenire sia per linea paterna sia per linea materna, anche laddove nella discendenza vi siano cittadine italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912, al fine – in quest'ultimo caso – di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del
1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009.
In particolare, in riferimento alla discendenza per linea materna, gli attori hanno dedotto che detto diritto non può essere riconosciuto in via amministrativa, essendo notorio il fatto che Comuni e
Consolati italiani non accettano la presentazione dell'istanza, quando verificano che nella linea genealogica vi è un passaggio della cittadinanza per via femminile anteriore al 1948 (come confermato dalla circolare ministeriale n. K 28.1 dell'8 aprile 1991).
Ebbene, sotto questo profilo occorre precisare che il diritto al riconoscimento spetta anche ai discendenti di cittadina italiana che abbia contratto matrimonio con straniero prima del 1948, per effetto delle citate pronunce giurisprudenziali.
In particolare, vengono in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge – e la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero.
Secondo la Corte, invero, quest'ultima norma si poneva in netto contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione in quanto, per un verso, generava una disuguaglianza morale, giuridica e politica tra i coniugi sulla base del sesso, relegando la donna ad uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano e, per altro verso, era contraria all'unità familiare, potendo indurre le donne a rinunciare al matrimonio pur di non perdere le proprie prerogative di cittadinanza italiana.
Successivamente, a dirimere definitivamente la questione sorta in ordine al riconoscimento del diritto di cittadinanza alle donne italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale e ai loro figli, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. sez. un. n. 4466/2009).
Pertanto, alla luce di detti principi, gli effetti prodotti dalle disposizioni della Legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali in quanto ingiuste e discriminanti nei rapporti di filiazione e coniugio sotto il profilo della cittadinanza non possono che venire meno dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente riacquisita anche per le donne sposatesi con stranieri in epoca anteriore, nonché per i loro discendenti.
Si richiama, inoltre, la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo
l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue. La capostipite – nata nel 1888 a Villa Basilica, in provincia di Lucca Persona_3 come si evince dal doc. n. 1 e successivamente trasferitasi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione come risulta dal doc. n. 3 – si è sposata con nel 1908 (doc. n. 2), Parte_1 unione da cui è nato nel 1920 (doc. n. 4), il quale a sua volta ha sposato nel 1947 Persona_6
(doc. n. 5 da cui risulta che quest'ultima dopo il matrimonio ha adottato il Persona_7 nome di , unione questa da cui sono nate nel 1948 Persona_14 Parte_5
(doc. n. 6), nel 1951 (doc. n. 8) e nel 1956
[...] Persona_9 Controparte_2
(doc. n. 10), dalle quali derivano, rispettivamente, le seguenti tre linee di discendenza.
[...]
1. dal matrimonio tra e (doc. n. 7 da cui Parte_5 Persona_8 si evince che dopo il matrimonio la prima ha adottato il nome di ) è Persona_15 nata nel 1980 la ricorrente (doc. n. 12), la quale a sua volta ha sposato nel Parte_6
2017 , passando a chiamarsi (doc. n. 13); Persona_12 Parte_6
2.1. dal matrimonio tra e (doc. n. 9 da cui risulta che Persona_9 Persona_10 la prima dopo il matrimonio ha iniziato ad usare il nome di ) sono nati i Parte_7 ricorrenti nato in [...] nel 1977 (doc. n. 14) – poi sposatosi nel 2004 Parte_1 con (doc. n. 15 da cui risulta che dopo il matrimonio Controparte_5 quest'ultima ha usato il nome di – e , Persona_2 Controparte_1 nata in [...] nel 1979 (doc. n. 16);
2.2. dal matrimonio tra e sono nati i Parte_1 Controparte_5 ricorrenti nel 2006 (doc. n. 20) e Persona_1 Parte_2 nel 2011 (doc. n. 21);
3. dal matrimonio tra e (doc. n. 11) sono nati i Controparte_2 Persona_11 ricorrenti nel 1984 (doc. n. 18) e nel 1986 (doc. n. 19). Parte_3 Parte_4
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori: Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti della capostipite italiana – che non si è mai Persona_3 naturalizzata brasiliana come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. n. 3) – in virtù dei principi stabiliti dalle sentenze della
Corte cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Corte Cass. sez. un. n. 4466/2009.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda la capostipite italiana e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. n.
743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). Deve, pertanto, trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta in tal senso onerata e rimasta contumace.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , considerato anche CP_3 che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia).
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.), con distrazione a favore del difensore degli attori dichiaratosi antistatario.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
3) ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) CONDANNA il a rifondere agli attori le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in €
1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, disponendone la distrazione a favore del difensore degli attori dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 3.12.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani