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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8089/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]-Mat (Albania) il 25 marzo 1989 Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) e nato a [...]-Mat (Albania) il 6 luglio 1981, CodiceFiscale_2 Parte_2
(cod. fisc. ) entrambi residenti in [...] ed ivi CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in corso A.Podestà 11/8 presso lo studio dell'avv. BONAVERA ENRICO
ERASMO , che li rappresenta e difende unitamente all'avv.to Francesco Ghigliotti come da mandato in atti
ATTORI contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in VIA LARGO ARCHIMEDE 1/21 SC.
B GENOVA , presso lo studio dell'avv. DERACO TERESA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- in via principale, annullare e/o dichiarare nulla la delibera assunta dal Controparte_2
all'assemblea del 3 luglio 2023 in quanto è stato indicato tra i presenti il Signor
[...]
defunto in data 14 febbraio 2021. Persona_1
- in via subordinata, annullare e/o dichiarare nulla la delibera assunta dal condominio di
[...]
all'assemblea del 3 luglio 2023 limitatamente ai punti 4 (discussione ed CP_1
pagina 1 di 6 approvazione consuntivo lavori straordinari facciata), 5 (discussione ed approvazione consuntivo spese legali vertenza di I grado) e 7 (approvazione preventivo spese legali causa
II grado) in quanto errata ed ingiusta;
- in ogni caso, sospendere l'esecuzione della delibera assunta dal condominio di
[...]
all'assemblea del 3 luglio 2023 limitatamente ai punti 4 (discussione ed CP_1
approvazione consuntivo lavori straordinari facciata) e 5 (discussione ed approvazione consuntivo spese legali vertenza di I grado) e 7 (approvazione preventivo spese legali causa
II grado);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata dall'attrice nei confronti dell'esponente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs.
28/2010 così come riformato dal D.lgs. n. 149/22 (c.d. Legge Cartabia).
2) in via principale: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del in quanto CP_2
infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
3) in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dai ricorrenti, condannare questi ultimi a corrispondere la somma di € 8.694,00 o somma maggior e/o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU contabile.
4) in via istruttoria: se ritenuto necessario si insta per l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare l'ammontare dell'importo dovuto dai ricorrenti al . CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5\09\2023 e ritualmente notificato gli attori ed Parte_1 [...]
, esponendo di essere comproprietari dell'immobile contrassegnato dall'interno 3, convenivano Pt_2 in giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di Controparte_2
sentire dichiarare, in via principale, nulla e\o annullabile la delibera assunta in data 3\07\2023 dall'assemblea del condominio, sul rilievo che il verbale della seduta era privo delle firme del presidente e del segretario e che era stato indicato tra i presenti che, al contrario, Persona_1
risultava deceduto nel 2001.
pagina 2 di 6 In via subordinata, gli attori chiedevano che la delibera impugnata fosse dichiarata nulla e\o annullabile in relazione ai punti 4 e 5 e 7 dell'odg, deducendo l'erronea imputazione agli stessi di parte dei relativi oneri condominiali approvati.
Si costituiva il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, eccependo CP_2
preliminarmente il mancato esperimento della procedura di mediazione, contestando nel merito la domanda di parte attrice della quale chiedeva la reiezione.
La difesa del condominio proponeva inoltre, in via subordinata, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di condanna degli attori alla corresponsione dell'importo di € 8.694,00 o altra somma da accertarsi in corso di causa, in caso di accoglimento della domanda di annullamento e\o declaratoria di nullità della deliberazione impugnata dagli stessi formulata.
Successivamente, con provvedimento in data 7\12\2023, il Giudice assegnava alle parti termine onde provvedere all'avvio della procedura di mediazione e stante l'esito negativo della stessa, la causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi con combinato disposto degli artt 281 sexies e terdecies cpc.
All'udienza del 22\5\2025 i difensori delle parti procedevano alla discussione orale della causa, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente, deve rilevarsi che gli attori lamentano innanzitutto che le delibere assunte in data
3\07\2023 dall'assemblea del condominio siano viziate, in quanto il relativo verbale risulta privo sia della firma del presidente che di quella del segretario.
Il rilievo non può essere condiviso.
In proposito deve, infatti, osservarsi che la scrivente ritiene di aderire all'orientamento di merito che ha evidenziato che la mancanza della firma di presidente e/o segretario integrando una mera irregolarità, non risulta idonea ad incidere sulla validità del verbale di assemblea condominiale (in tal senso tra le altre sentenza n. 17028/2020 del Tribunale di Roma).
Gli attori lamentano inoltre che tra i condomini indicati come presenti sia stato indicato
[...]
, in qualità di comproprietario dell'interno 10, che, al contrario, come si evince dalla visura Per_1
prodotta sub doc 2 da parte attrice, risulta deceduto.
Nella specie deve rilevarsi che sebbene corra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1130 n 6) c.c.
l'obbligo per l'amministratore del condominio di aggiornare l'anagrafe condominiale, nella specie ad avviso della scrivente, come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta, si tratta un mero errore materiale della stesura del verbale non idoneo ad incidere sulla validità delle deliberazioni pagina 3 di 6 assunte, atteso che dal doc n 2 prodotto da parte convenuta e non oggetto di contestazione da parte attrice, risulta regolare delega scritta in data 2\7\2023 da parte della comproprietaria dell'immobile in questione , a favore di . Controparte_3 Controparte_4
Va inoltre osservato, a prescindere dal rilievo che precede, che si appalesa già di per se dirimente ai fini del decidere, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "la partecipazione ad un'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione" (Cass. civ., ord. N 28763\2017)
Alla luce delle considerazioni che precedono la suddetta censura non si appalesa idonea ad inficiare la validità delle deliberazioni impugnate.
Venendo agli ulteriori profili di invalidità dedotti dal ricorrente devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
In ordine al punto 4 dell'odg avente ad oggetto “Discussione ed approvazione consuntivo lavori straordinari facciata” gli attori lamentano l'illegittimità della suddetta deliberazione, sul rilievo che avrebbe illegittimamente posto a carico degli stessi i relativi oneri pro quota, mentre nulla risulterebbe dovuto dagli stessi.
Più specificamente, secondo l'assunto della difesa attorea per quanto concerne la somma indicata in detto consuntivo come dovuta alla ditta Petani, gli attori, già in data 20 aprile 2022, avrebbero corrisposto €. 2.975,76 (di cui €.2.965,11 pari alla quota millesimale di 81,42 ad essi complessivamente spettante calcolata sull'importo di €. 36.417,47).
Il rilievo è fondato, alla luce della quietanza in data 20 aprile 2022, prodotta sub doc 6 da parte attrice e tale da comportare l'invalidità della deliberazione in parte qua.
Anche per quanto concerne le spese indicate nel consuntivo gestione straordinaria facciata ed addebitate ai condomini per €. 83.070,00 a titolo di preventivo della ditta EDIL FATI i ricorrenti lamentano che nella sentenza N° 767/2022 resa dal Tribunale di Genova in data 28marzo 2022 prodotta sub doc 5 di parte attrice, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dallo stesso
, dalla somma dovuta dal condominio alla già Controparte_5 Parte_3 stata detratta la quota millesimale del socio-condomino pari ad €. 4.721,71 (per81,42 Parte_2
millesimi).
Su detto rilievo i ricorrenti assumono che nulla sarebbe dovuto a tale titolo e che la deliberazione sia invalida in parte qua.
pagina 4 di 6 In proposito la difesa di parte ricorrente ha altresì evidenziato che la citata sentenza è stata impugnata nanti la Corte di Appello di Genova ( doc 7 di parte attrice), ma che la statuizione relativa allo scomputo di quanto dovuto dal non è stata oggetto di impugnativa. Pt_1
Le suddette censure, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, si appalesano fondate;
ne consegue che la deliberazione deve essere annullata in parte qua e che le restanti doglianze in ordine al punto 4 dell'odg risultano assorbite.
In ordine al quinto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Discussione ed approvazione consuntivo spese legali vertenza I grado” deve osservarsi che parte attrice lamenta che nel “
[...]
” vengono indicate e ricomprese le spese legali spettanti Controparte_6 CP_7 all'Avv. per il primo grado del giudizio ammontanti a complessivi €. 9.469,72. Per_1
Secondo l'assunto di parte attrice le suddette spese non potrebbero essere addebitate agli attori per una duplice circostanza ovvero da un lato in quanto è socio amministratore della Società Parte_2
controparte del procedimento, e dall'altro in quanto i ricorrenti avrebbero manifestato il loro dissenso dal procedimento di primo grado con atto notificato in data 27 novembre 2021.
Il rilievo in ordine al dissenso manifestato si appalesa fondato, alla luce della produzione sub 8 di parte attrice e tale da inficiare la deliberazione impugnata che deve pertanto essere annullata anche in relazione al punto 5 dell'odg.
Infine in relazione settimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione preventivo spese legali causa II grado” devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
Gli attori lamentano che, in relazione a detta delibera sia stato deliberato il versamento di €. 900,00 ad unità immobiliare e che anche quest'onere non possa essere addebitato ai ricorrenti sia in quanto
è socio amministratore della Società controparte del procedimento, sia in quanto i Parte_2
ricorrenti hanno manifestato il loro dissenso dalla delibera di adire al procedimento di secondo grado con atto notificato in data 19 maggio 2022.
Alla luce del dissenso manifestato e risultante dall'atto notificato in data 19\5\2022 ( doc 9 di parte ricorrente) la censura si appalesa fondata e tale da inficiare la deliberazione impugnata che deve pertanto essere annullata anche in relazione al punto 7 dell'odg
Infine per quanto concerne la domanda riconvenzionale di parte resistente che ha chiesto che i ricorrenti, in caso di annullamento della deliberazioni impugnate, vengano dichiarati tenuti e condannati a corrispondere la somma di € 8.694,00 o somma maggior e/o minore che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU contabile, deve osservarsi che la stessa non può trovare accoglimento in quanto, come correttamente osservato dalla difesa di parte attrice in sede di discussione orale, l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo nonché dello stato di riparto pagina 5 di 6 con specifica indicazione degli oneri condominiali dovuti pro quota da ciascun condomino, rientra tra le attribuzioni dell'assemblea del ed il Giudice non può ad essa sostituirsi nella CP_2
determinazione del quantum dovuto da ciascuno a titolo di oneri condominiali, CP_2
quantificazione che dovrà essere oggetto di una nuova deliberazione di approvazione del bilancio esente da vizi che ne inficino la validità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55\14 come modificato con DM 147\22 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione annulla le deliberazioni assunte in data 3\07\2023 dall'assemblea del condominio di via 23 CP_1 in relazione ai punti 4), 5) e 7) dell'ODG;
respinge la domanda riconvenzionale del condominio;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_2 dell'amministratore a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in € 5810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 16 giugno 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8089/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]-Mat (Albania) il 25 marzo 1989 Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) e nato a [...]-Mat (Albania) il 6 luglio 1981, CodiceFiscale_2 Parte_2
(cod. fisc. ) entrambi residenti in [...] ed ivi CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in corso A.Podestà 11/8 presso lo studio dell'avv. BONAVERA ENRICO
ERASMO , che li rappresenta e difende unitamente all'avv.to Francesco Ghigliotti come da mandato in atti
ATTORI contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in VIA LARGO ARCHIMEDE 1/21 SC.
B GENOVA , presso lo studio dell'avv. DERACO TERESA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- in via principale, annullare e/o dichiarare nulla la delibera assunta dal Controparte_2
all'assemblea del 3 luglio 2023 in quanto è stato indicato tra i presenti il Signor
[...]
defunto in data 14 febbraio 2021. Persona_1
- in via subordinata, annullare e/o dichiarare nulla la delibera assunta dal condominio di
[...]
all'assemblea del 3 luglio 2023 limitatamente ai punti 4 (discussione ed CP_1
pagina 1 di 6 approvazione consuntivo lavori straordinari facciata), 5 (discussione ed approvazione consuntivo spese legali vertenza di I grado) e 7 (approvazione preventivo spese legali causa
II grado) in quanto errata ed ingiusta;
- in ogni caso, sospendere l'esecuzione della delibera assunta dal condominio di
[...]
all'assemblea del 3 luglio 2023 limitatamente ai punti 4 (discussione ed CP_1
approvazione consuntivo lavori straordinari facciata) e 5 (discussione ed approvazione consuntivo spese legali vertenza di I grado) e 7 (approvazione preventivo spese legali causa
II grado);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata dall'attrice nei confronti dell'esponente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs.
28/2010 così come riformato dal D.lgs. n. 149/22 (c.d. Legge Cartabia).
2) in via principale: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del in quanto CP_2
infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
3) in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dai ricorrenti, condannare questi ultimi a corrispondere la somma di € 8.694,00 o somma maggior e/o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU contabile.
4) in via istruttoria: se ritenuto necessario si insta per l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare l'ammontare dell'importo dovuto dai ricorrenti al . CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5\09\2023 e ritualmente notificato gli attori ed Parte_1 [...]
, esponendo di essere comproprietari dell'immobile contrassegnato dall'interno 3, convenivano Pt_2 in giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di Controparte_2
sentire dichiarare, in via principale, nulla e\o annullabile la delibera assunta in data 3\07\2023 dall'assemblea del condominio, sul rilievo che il verbale della seduta era privo delle firme del presidente e del segretario e che era stato indicato tra i presenti che, al contrario, Persona_1
risultava deceduto nel 2001.
pagina 2 di 6 In via subordinata, gli attori chiedevano che la delibera impugnata fosse dichiarata nulla e\o annullabile in relazione ai punti 4 e 5 e 7 dell'odg, deducendo l'erronea imputazione agli stessi di parte dei relativi oneri condominiali approvati.
Si costituiva il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, eccependo CP_2
preliminarmente il mancato esperimento della procedura di mediazione, contestando nel merito la domanda di parte attrice della quale chiedeva la reiezione.
La difesa del condominio proponeva inoltre, in via subordinata, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di condanna degli attori alla corresponsione dell'importo di € 8.694,00 o altra somma da accertarsi in corso di causa, in caso di accoglimento della domanda di annullamento e\o declaratoria di nullità della deliberazione impugnata dagli stessi formulata.
Successivamente, con provvedimento in data 7\12\2023, il Giudice assegnava alle parti termine onde provvedere all'avvio della procedura di mediazione e stante l'esito negativo della stessa, la causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi con combinato disposto degli artt 281 sexies e terdecies cpc.
All'udienza del 22\5\2025 i difensori delle parti procedevano alla discussione orale della causa, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente, deve rilevarsi che gli attori lamentano innanzitutto che le delibere assunte in data
3\07\2023 dall'assemblea del condominio siano viziate, in quanto il relativo verbale risulta privo sia della firma del presidente che di quella del segretario.
Il rilievo non può essere condiviso.
In proposito deve, infatti, osservarsi che la scrivente ritiene di aderire all'orientamento di merito che ha evidenziato che la mancanza della firma di presidente e/o segretario integrando una mera irregolarità, non risulta idonea ad incidere sulla validità del verbale di assemblea condominiale (in tal senso tra le altre sentenza n. 17028/2020 del Tribunale di Roma).
Gli attori lamentano inoltre che tra i condomini indicati come presenti sia stato indicato
[...]
, in qualità di comproprietario dell'interno 10, che, al contrario, come si evince dalla visura Per_1
prodotta sub doc 2 da parte attrice, risulta deceduto.
Nella specie deve rilevarsi che sebbene corra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1130 n 6) c.c.
l'obbligo per l'amministratore del condominio di aggiornare l'anagrafe condominiale, nella specie ad avviso della scrivente, come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta, si tratta un mero errore materiale della stesura del verbale non idoneo ad incidere sulla validità delle deliberazioni pagina 3 di 6 assunte, atteso che dal doc n 2 prodotto da parte convenuta e non oggetto di contestazione da parte attrice, risulta regolare delega scritta in data 2\7\2023 da parte della comproprietaria dell'immobile in questione , a favore di . Controparte_3 Controparte_4
Va inoltre osservato, a prescindere dal rilievo che precede, che si appalesa già di per se dirimente ai fini del decidere, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "la partecipazione ad un'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione" (Cass. civ., ord. N 28763\2017)
Alla luce delle considerazioni che precedono la suddetta censura non si appalesa idonea ad inficiare la validità delle deliberazioni impugnate.
Venendo agli ulteriori profili di invalidità dedotti dal ricorrente devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
In ordine al punto 4 dell'odg avente ad oggetto “Discussione ed approvazione consuntivo lavori straordinari facciata” gli attori lamentano l'illegittimità della suddetta deliberazione, sul rilievo che avrebbe illegittimamente posto a carico degli stessi i relativi oneri pro quota, mentre nulla risulterebbe dovuto dagli stessi.
Più specificamente, secondo l'assunto della difesa attorea per quanto concerne la somma indicata in detto consuntivo come dovuta alla ditta Petani, gli attori, già in data 20 aprile 2022, avrebbero corrisposto €. 2.975,76 (di cui €.2.965,11 pari alla quota millesimale di 81,42 ad essi complessivamente spettante calcolata sull'importo di €. 36.417,47).
Il rilievo è fondato, alla luce della quietanza in data 20 aprile 2022, prodotta sub doc 6 da parte attrice e tale da comportare l'invalidità della deliberazione in parte qua.
Anche per quanto concerne le spese indicate nel consuntivo gestione straordinaria facciata ed addebitate ai condomini per €. 83.070,00 a titolo di preventivo della ditta EDIL FATI i ricorrenti lamentano che nella sentenza N° 767/2022 resa dal Tribunale di Genova in data 28marzo 2022 prodotta sub doc 5 di parte attrice, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dallo stesso
, dalla somma dovuta dal condominio alla già Controparte_5 Parte_3 stata detratta la quota millesimale del socio-condomino pari ad €. 4.721,71 (per81,42 Parte_2
millesimi).
Su detto rilievo i ricorrenti assumono che nulla sarebbe dovuto a tale titolo e che la deliberazione sia invalida in parte qua.
pagina 4 di 6 In proposito la difesa di parte ricorrente ha altresì evidenziato che la citata sentenza è stata impugnata nanti la Corte di Appello di Genova ( doc 7 di parte attrice), ma che la statuizione relativa allo scomputo di quanto dovuto dal non è stata oggetto di impugnativa. Pt_1
Le suddette censure, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, si appalesano fondate;
ne consegue che la deliberazione deve essere annullata in parte qua e che le restanti doglianze in ordine al punto 4 dell'odg risultano assorbite.
In ordine al quinto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Discussione ed approvazione consuntivo spese legali vertenza I grado” deve osservarsi che parte attrice lamenta che nel “
[...]
” vengono indicate e ricomprese le spese legali spettanti Controparte_6 CP_7 all'Avv. per il primo grado del giudizio ammontanti a complessivi €. 9.469,72. Per_1
Secondo l'assunto di parte attrice le suddette spese non potrebbero essere addebitate agli attori per una duplice circostanza ovvero da un lato in quanto è socio amministratore della Società Parte_2
controparte del procedimento, e dall'altro in quanto i ricorrenti avrebbero manifestato il loro dissenso dal procedimento di primo grado con atto notificato in data 27 novembre 2021.
Il rilievo in ordine al dissenso manifestato si appalesa fondato, alla luce della produzione sub 8 di parte attrice e tale da inficiare la deliberazione impugnata che deve pertanto essere annullata anche in relazione al punto 5 dell'odg.
Infine in relazione settimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione preventivo spese legali causa II grado” devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
Gli attori lamentano che, in relazione a detta delibera sia stato deliberato il versamento di €. 900,00 ad unità immobiliare e che anche quest'onere non possa essere addebitato ai ricorrenti sia in quanto
è socio amministratore della Società controparte del procedimento, sia in quanto i Parte_2
ricorrenti hanno manifestato il loro dissenso dalla delibera di adire al procedimento di secondo grado con atto notificato in data 19 maggio 2022.
Alla luce del dissenso manifestato e risultante dall'atto notificato in data 19\5\2022 ( doc 9 di parte ricorrente) la censura si appalesa fondata e tale da inficiare la deliberazione impugnata che deve pertanto essere annullata anche in relazione al punto 7 dell'odg
Infine per quanto concerne la domanda riconvenzionale di parte resistente che ha chiesto che i ricorrenti, in caso di annullamento della deliberazioni impugnate, vengano dichiarati tenuti e condannati a corrispondere la somma di € 8.694,00 o somma maggior e/o minore che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU contabile, deve osservarsi che la stessa non può trovare accoglimento in quanto, come correttamente osservato dalla difesa di parte attrice in sede di discussione orale, l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo nonché dello stato di riparto pagina 5 di 6 con specifica indicazione degli oneri condominiali dovuti pro quota da ciascun condomino, rientra tra le attribuzioni dell'assemblea del ed il Giudice non può ad essa sostituirsi nella CP_2
determinazione del quantum dovuto da ciascuno a titolo di oneri condominiali, CP_2
quantificazione che dovrà essere oggetto di una nuova deliberazione di approvazione del bilancio esente da vizi che ne inficino la validità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55\14 come modificato con DM 147\22 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione annulla le deliberazioni assunte in data 3\07\2023 dall'assemblea del condominio di via 23 CP_1 in relazione ai punti 4), 5) e 7) dell'ODG;
respinge la domanda riconvenzionale del condominio;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_2 dell'amministratore a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in € 5810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 16 giugno 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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