TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 1634/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado, iscritta al ruolo il 21.2.2018 al N°
1634/2018 R.G. ,
avente ad oggetto: restituzione somme denaro e vertente tra
Parte_1
avv. Domenico Corvino
E
CP_1
Avv. Massimo Mingarelli
1 FATTI di CAUSA e MOTIVI della DECISIONE
ha esposto di aver svolto la attività di gestione di un Parte_1
mini market alimentare alla via Alfani di San Cipriano Picentino,
unitamente al marito ( dal quale si era CP_1
successivamente separata ), cui aveva affidato il compito di gestire le pratiche amministrative e bancarie .
Ha esposto ancora la che il suo ex marito ha prelevato dal Pt_1
conto corrente bancario, aperto presso la filiale di San Cipriano
Picentino della , utili per euro 102.881,94, Controparte_2
utilizzati in parte per l'acquisto di un garage di 45 mq, pagato euro 45.000,00 .
Su queste premesse ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
il Tribunale di Salerno , chiedendo la restituzione CP_1
dell'importo di euro 51.440,97, pari alla metà degli utili percepiti, nonchè di quello di euro 22.500,00, pari alla metà di quanto versato per l'acquisto del garage .
si è ritualmente costituito in giudizio, contestando CP_1
che la attività di gestione del mini market potesse aver generato utili per euro 102.881,94 e lamentando, altresì, che per l'attività
svolta di collaborazione alla gestione della attività commerciale nulla gli fosse stato riconosciuto .
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti, con una prova testimoniale e con l'espletamento di una
2 consulenza contabile affidata al dr. . Persona_1
Precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata dal Giudicante per la decisione, decorsi i termini per il deposito delle compares conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
1) Va anzitutto inquadrata la presente fattispecie alla luce di quanto risulta pacificamnte acquisito in atti e di quanto pacificamente dichiarato dalle parti .
L'attrice fa un esplicito riferimento al secondo Parte_1
comma dell'art. 177 c.c., dove si parla espressamente di azienda appartenente ad un solo coniuge, ma gestita da entrambi, con la conseguenza che la azienda non ricade nella comunione,
ricadendovi solo gli utili generati dalla attività commerciale .
Nella specie – come correttamente osservato dal precedente istruttore nella ordinanza depositata in data 31.12.2018 – non sembra possa a ragione parlarsi di azienda caduta in comunione,
in quanto gestita da entrambi, se è vero che la stessa attrice dichiara di aver affidato al suo ex marito il disbrigo delle sole pratiche amministrative e bancarie.
Un tale convincimento, poi, è confermato dalla sola iscrizione di essa presso la locale Camera di Commercio . Parte_1
Nè si rinvengono elementi per ritenere sussistente una società di
3 fatto, sempre per i limitati poteri di gestione da parte di
[...]
, tali da escludere una gestione paritaria della azienda, CP_1
nulla emergendo dagli accertamenti espletati dal consulente .
Deve essere, pertanto, verificato se il convenuto , CP_1
nella sua veste di mandatario di attività di gestione della azienda, nei limiti predetti, possa aver cagionato danni all'azienda in termini risarcitori, specie per la illegittima sottrazione di utili aziendali o per la distrazione di risorse economiche per scopi non aziendali, alla luce delle contestazioni mosse da . Parte_1
A tal fine non può che farsi riferimento a quanto accertato dal consulente di ufficio, dr. , la cui relazione Persona_1
appare immune da vizi logici o tecnico-giuridici e, come tale,
pienamente utilizzabile .
Anzitutto, il consulente di ufficio ha accertato che il deposito a risparmio acceso presso la ( oggi BCC Controparte_2
Campania Centro ) è stato chiuso dall'intestatario , CP_1
in concomitanza con la cessazione della attività di gestione del mini Market, e che in quel momento il conto presentava un saldo attivo pari ad euro 68.128,53 .
Dal canto suo, non spiega la sorte dell'importo CP_1
incassato, il suo concreto utilizzo ovvero, in particolare, se sia servito a far fronte a situazioni connesse con l'attività commerciale appena dismessa, limitandosi a considerazioni sulla
4 sua persona ed agli aiuti economici ricevuti dai suoi familiari .
Inoltre, il c.t.u. ha accertato che il garage box di via Alfani in S.
Cipriano Picentino è stato acquistato da per euro CP_1
45.000,00 e pagato con assegni circolari, tratti sul conto di deposito a risparmio intestato a . CP_1
Il consulente ha accertato, infine, che non è stato possibile capire da dove sia pervenuta la provvista che ha alimentato il deposito a risparmio, ossia se da incassi della attività commerciale o da rimesse effettuate da , peraltro unico intestatario del CP_1
conto .
Tuttavia, non contesta – e questo in qualche modo CP_1
scaturisce anche dalla relazione redatta dal c.t.u. – che la provvista proviene anche dalla attività di gestione del mini market, per cui a parere del Giudicante, ed in analogia con quanto disposto dagli artt. I298 e 1854 c.c., può ritenersi che Pt_1
e siano creditori in parti eguali di quanto
[...] CP_1
scaturente dal deposito al risparmio.
Ne consegue che spetta alla la metà di quanto residuava sul Pt_1
conto al momento della sua chiusura, ossia l'importo di euro
34.109,26 pari alla metà del residuo di euro 68.218,53 .
Per quel che riguarda, invece, l'acquisto del garage box il discorso sembra essere un pò diverso, perchè qui non si tratta di un residuo di un conto, ma di una specifica operazione di
5 acquisto di un immobile dove la non compare . Pt_1
Inoltre, il consulente di ufficio dà atto che il conto da dove è stato preso il denaro occorrente per effettuare il pagamento, era intestato al solo e che su quel conto confluiva CP_1
anche denaro non proveniente dalla attività commerciale, senza che fosse possibile operare una distinzione .
Qui, pertanto, trattandosi di una operazione specifica, non basta rifarsi ad una presunzione generica di compartecipazione in parti eguali nell'acquisto, ma occorre la prova specifica che l'immobile sia stato acquistato con denaro proveniente da entrambi gli ex coniugi .
In sostanza, la presunzione di pari comproprietà di quanto versato vale solo nell'ambito del rapporto di c/c bancario, ma non vale fuori da tale contesto, dove invece valgono i normali oneri probatori .
Non averli assolti, impedisce l'accoglimento della domanda per tale parte .
La domanda va pertanto accolta solo in parte, ossia per quella relativa alla presunzione di comproprietà di quanto residuato sul conto al moento della sua chiusura, pari ad euro 34.109,26, oltre accessori .
Spese in toto compensate, traducendosi l'accoglimento parziale in una reciproca soccombenza .
6
P. Q. M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in CP_1
favore dell'attrice dell'importo pari ad euro 34.109,26, oltre accessori di legge;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Salerno in data 11 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO ESTENSORE
Dott. Roberto Ricciardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado, iscritta al ruolo il 21.2.2018 al N°
1634/2018 R.G. ,
avente ad oggetto: restituzione somme denaro e vertente tra
Parte_1
avv. Domenico Corvino
E
CP_1
Avv. Massimo Mingarelli
1 FATTI di CAUSA e MOTIVI della DECISIONE
ha esposto di aver svolto la attività di gestione di un Parte_1
mini market alimentare alla via Alfani di San Cipriano Picentino,
unitamente al marito ( dal quale si era CP_1
successivamente separata ), cui aveva affidato il compito di gestire le pratiche amministrative e bancarie .
Ha esposto ancora la che il suo ex marito ha prelevato dal Pt_1
conto corrente bancario, aperto presso la filiale di San Cipriano
Picentino della , utili per euro 102.881,94, Controparte_2
utilizzati in parte per l'acquisto di un garage di 45 mq, pagato euro 45.000,00 .
Su queste premesse ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
il Tribunale di Salerno , chiedendo la restituzione CP_1
dell'importo di euro 51.440,97, pari alla metà degli utili percepiti, nonchè di quello di euro 22.500,00, pari alla metà di quanto versato per l'acquisto del garage .
si è ritualmente costituito in giudizio, contestando CP_1
che la attività di gestione del mini market potesse aver generato utili per euro 102.881,94 e lamentando, altresì, che per l'attività
svolta di collaborazione alla gestione della attività commerciale nulla gli fosse stato riconosciuto .
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti, con una prova testimoniale e con l'espletamento di una
2 consulenza contabile affidata al dr. . Persona_1
Precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata dal Giudicante per la decisione, decorsi i termini per il deposito delle compares conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
1) Va anzitutto inquadrata la presente fattispecie alla luce di quanto risulta pacificamnte acquisito in atti e di quanto pacificamente dichiarato dalle parti .
L'attrice fa un esplicito riferimento al secondo Parte_1
comma dell'art. 177 c.c., dove si parla espressamente di azienda appartenente ad un solo coniuge, ma gestita da entrambi, con la conseguenza che la azienda non ricade nella comunione,
ricadendovi solo gli utili generati dalla attività commerciale .
Nella specie – come correttamente osservato dal precedente istruttore nella ordinanza depositata in data 31.12.2018 – non sembra possa a ragione parlarsi di azienda caduta in comunione,
in quanto gestita da entrambi, se è vero che la stessa attrice dichiara di aver affidato al suo ex marito il disbrigo delle sole pratiche amministrative e bancarie.
Un tale convincimento, poi, è confermato dalla sola iscrizione di essa presso la locale Camera di Commercio . Parte_1
Nè si rinvengono elementi per ritenere sussistente una società di
3 fatto, sempre per i limitati poteri di gestione da parte di
[...]
, tali da escludere una gestione paritaria della azienda, CP_1
nulla emergendo dagli accertamenti espletati dal consulente .
Deve essere, pertanto, verificato se il convenuto , CP_1
nella sua veste di mandatario di attività di gestione della azienda, nei limiti predetti, possa aver cagionato danni all'azienda in termini risarcitori, specie per la illegittima sottrazione di utili aziendali o per la distrazione di risorse economiche per scopi non aziendali, alla luce delle contestazioni mosse da . Parte_1
A tal fine non può che farsi riferimento a quanto accertato dal consulente di ufficio, dr. , la cui relazione Persona_1
appare immune da vizi logici o tecnico-giuridici e, come tale,
pienamente utilizzabile .
Anzitutto, il consulente di ufficio ha accertato che il deposito a risparmio acceso presso la ( oggi BCC Controparte_2
Campania Centro ) è stato chiuso dall'intestatario , CP_1
in concomitanza con la cessazione della attività di gestione del mini Market, e che in quel momento il conto presentava un saldo attivo pari ad euro 68.128,53 .
Dal canto suo, non spiega la sorte dell'importo CP_1
incassato, il suo concreto utilizzo ovvero, in particolare, se sia servito a far fronte a situazioni connesse con l'attività commerciale appena dismessa, limitandosi a considerazioni sulla
4 sua persona ed agli aiuti economici ricevuti dai suoi familiari .
Inoltre, il c.t.u. ha accertato che il garage box di via Alfani in S.
Cipriano Picentino è stato acquistato da per euro CP_1
45.000,00 e pagato con assegni circolari, tratti sul conto di deposito a risparmio intestato a . CP_1
Il consulente ha accertato, infine, che non è stato possibile capire da dove sia pervenuta la provvista che ha alimentato il deposito a risparmio, ossia se da incassi della attività commerciale o da rimesse effettuate da , peraltro unico intestatario del CP_1
conto .
Tuttavia, non contesta – e questo in qualche modo CP_1
scaturisce anche dalla relazione redatta dal c.t.u. – che la provvista proviene anche dalla attività di gestione del mini market, per cui a parere del Giudicante, ed in analogia con quanto disposto dagli artt. I298 e 1854 c.c., può ritenersi che Pt_1
e siano creditori in parti eguali di quanto
[...] CP_1
scaturente dal deposito al risparmio.
Ne consegue che spetta alla la metà di quanto residuava sul Pt_1
conto al momento della sua chiusura, ossia l'importo di euro
34.109,26 pari alla metà del residuo di euro 68.218,53 .
Per quel che riguarda, invece, l'acquisto del garage box il discorso sembra essere un pò diverso, perchè qui non si tratta di un residuo di un conto, ma di una specifica operazione di
5 acquisto di un immobile dove la non compare . Pt_1
Inoltre, il consulente di ufficio dà atto che il conto da dove è stato preso il denaro occorrente per effettuare il pagamento, era intestato al solo e che su quel conto confluiva CP_1
anche denaro non proveniente dalla attività commerciale, senza che fosse possibile operare una distinzione .
Qui, pertanto, trattandosi di una operazione specifica, non basta rifarsi ad una presunzione generica di compartecipazione in parti eguali nell'acquisto, ma occorre la prova specifica che l'immobile sia stato acquistato con denaro proveniente da entrambi gli ex coniugi .
In sostanza, la presunzione di pari comproprietà di quanto versato vale solo nell'ambito del rapporto di c/c bancario, ma non vale fuori da tale contesto, dove invece valgono i normali oneri probatori .
Non averli assolti, impedisce l'accoglimento della domanda per tale parte .
La domanda va pertanto accolta solo in parte, ossia per quella relativa alla presunzione di comproprietà di quanto residuato sul conto al moento della sua chiusura, pari ad euro 34.109,26, oltre accessori .
Spese in toto compensate, traducendosi l'accoglimento parziale in una reciproca soccombenza .
6
P. Q. M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in CP_1
favore dell'attrice dell'importo pari ad euro 34.109,26, oltre accessori di legge;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Salerno in data 11 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO ESTENSORE
Dott. Roberto Ricciardi
7