Articolo 6 della Legge 12 novembre 1968, n. 1201
Articolo 5Articolo 7
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21 dicembre 1968
Art. 6.
Rimane ferma la norma dell' articolo 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106 , modificato dall' articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, n. 26 , concernente il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto, nei casi previsti, per l'esercizio dei raccordi.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1968