Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8182/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente relatore
Dott.ssa Olivia Condino Giudice
Dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 8182/2021
R.G.A.C., promosso da nato il [...] in [...]- CUI AB00858 - rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, alla via della Giuliana n. 32, è elettivamente domiciliato
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
di Milano Controparte_2
-resistente - con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
1
FATTO
1) Svolgimento del procedimento
La di Milano, con provvedimento emesso il 5 ottobre 2018 e notificato il Controparte_2
3 dicembre 2018, rigettava la richiesta di protezione internazionale formulata da Parte_2 poiché riteneva non credibile quanto narrato dal ricorrente, negando allo stesso il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/08 il Sig. impugnava il provvedimento della Commissione Pt_2
Territoriale di Milano.
Con decreto n° 6543/19, il Tribunale di Milano respingeva le censure del ricorrente e rigettava il ricorso per ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori e, quanto alla protezione umanitaria, ritenendo che il ricorrente avesse svolto attività solo ed esclusivamente presso il centro di accoglienza, non indicativa di un effettivo radicamento in Italia.
Avverso tale decreto il Sig. proponeva ricorso in Cassazione chiedendo in via principale la Pt_2 protezione umanitaria ovvero altre forme di protezione internazionale.
Con ordinanza cron. n. 21928 del 30.06.2020 depositata il 09.10.2020, la Suprema Corte di
Cassazione, accoglieva il quarto motivo di ricorso proposto dal Sig. , iscritto al Parte_1
n. 28863/20 R.G., cassando con rinvio il decreto impugnato n° 6543/19 emesso il 03.06.2018 dal Tribunale di Milano;
− “relativamente all'accoglimento del quarto motivo del ricorso, la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto “è pacifico che le situazioni che il ricorrente indica a sostegno della sua integrazione in Italia sono effettive: conoscenza della lingua, frequenza dei corsi, lavoro stabile. Non si tratta dunque di mettere in discussione l'accertamento in fatto operato dal tribunale;
piuttosto, si tratta di sindacare la valutazione circa la rilevanza di quei fatti, ossia il valore indicativo di una integrazione sociale che essi offrono. La corte nega che la conoscenza della lingua italiana, la frequenza di corsi, ed un lavoro retribuito e formalizzato possano essere indici di integrazione. per altro verso il giudizio, della protezione umanitaria rileva che lo straniero abbia acquisito una situazione personale (riconducibile al concetto di vita privata di cui all'articolo 8
CEDU) che il rimpatrio può pregiudicare. Anche un livello minimo di integrazione ossia sia indice dell'inserimento dello straniero nella società attraverso ruoli significativi come il lavoro e la conoscenza della lingua italiana è rilevante ai fini del giudizio sulla protezione umanitaria.”.
La riassunzione è tempestiva: tra il 16/12/2020, data di pubblicazione della ordinanza della Corte di
Cassazione ed il 15/02/2021, data di deposito del ricorso, sono decorsi meno dei tre mesi stabiliti dall'art. 392 c.p.c.
Il non si è costituito nel procedimento. Controparte_1
Con decreto del 03/10/2024, il giudice nel rispetto del principio stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17717/2018, ha fissato udienza al 12/11/2024 e ha autorizzato le parti all'eventuale produzione di ulteriori documenti da depositare almeno due giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 12/11/2024 innanzi al Giudice delegato nessuno compariva.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
2) I fatti di causa
2 Quanto al profilo personale, il ricorrente ha dichiarato in audizione innanzi alla Commissione territoriale:
- di essere nato in data [...], a Gueckcdou, in [...];
- di essere di etnia di essere di religione musulmana;
Per_1
-di aver frequentato la scuola in patria per cinque anni;
- di avere una famiglia d'origine composta solo da una sorella che vive in Costa d'Avorio, i genitori e un fratello sono deceduti;
- di non essere sposato e di non avere figli;
-di aver lasciato la Guinea nel 2015;
-di aver fatto ingresso in Italia il 24 giugno 2016;
Quanto ai motivi che lo hanno indotto a espatriare, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a seguito degli scontri etnici tra Pular e e di temere per la propria vita, in caso di rientro Per_1 in patria.
In particolare, riferiva che essendo il padre e la madre Pular, il ricorrente non veniva Per_1 riconosciuto come appartenente ad alcuna delle due etnie, pur sentendosi appartenente all'etnia pular e proprio per questo, era oggetto di violenze da parte dei soprattutto durante lo svolgimento Per_1 delle elezioni politiche.
Quanto al timore in caso di ritorno in Guinea teme di essere aggredito e infatti riferisce: “non posso tornare in Guinea perché la situazione non si è ancora calmata e continua a peggiorare l'etnia Pular deve manifestare e quindi ogni manifestazione è un problema di aggressione e non posso tornare".
3) Del primo grado di giudizio e della decisione del Tribunale.
Il Tribunale non ha ritenuto credibile il narrato e ha concluso per il rigetto del ricorso ritendo non ci fossero i presupposti per le protezioni maggiori. La domanda è stata rigettata anche per l'insussistenza dei motivi di inclusione.
4) Del giudizio e della decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso relativamente al quarto motivo di gravame ed ha cassato il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità: “…il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 5 D.lvo n. 286 del 1998. Ritiene il ricorrente che la corte di merito ha violato il criterio di comparazione cui fare ricorso per valutare il diritto alla protezione umanitaria, ossia considerando da un alto il livello di integrazione raggiunto e dall'altro il pericolo che data la situazione del paese di origine tale livello venga perduto. La Suprema Corte nel ritenere fondato il su evidenziato motivo ha chiarito che “è pacifico che le situazioni che il ricorrente indica a sostegno della sua integrazione in Italia sono effettive: conoscenza della lingua, frequenza dei corsi, lavoro stabile. Non si tratta dunque di mettere in discussione l'accertamento in fatto operato dal tribunale;
piuttosto, si tratta di sindacare la valutazione circa la rilevanza di quei fatti, ossia il valore indicativo di una integrazione sociale che essi offrono. La corte nega che la conoscenza della lingua italiana, la frequenza di corsi, ed un lavoro retribuito e formalizzato possano essere indici di integrazione. per altro verso il giudizio, della protezione umanitaria rileva che lo straniero abbia acquisito una situazione personale (riconducibile al concetto di vita privata di cui all'articolo 8 CEDU) che il rimpatrio può pregiudicare. Anche un livello minimo di integrazione ossia sia indice dell'inserimento dello straniero nella società attraverso ruoli significativi come il lavoro e la conoscenza della lingua italiana è rilevante ai fini del giudizio sulla protezione umanitaria.”.
5) Il ricorso in riassunzione
3 Con ricorso in riassunzione, il ricorrente ha ripercorso pedissequamente i motivi di ricorso in
Cassazione, ha riassunto la decisione della Suprema Corte che ha accolto il quarto motivo ed ha chiesto al Tribunale in via preliminare di accertare e dunque dichiarare il diritto del Sig.
[...] nato in [...] il [...], alla protezione umanitaria, anche in ossequio a Pt_2 quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione ovvero accertare e conseguentemente dichiarare il diritto dell'appellante ad altre forme di protezione internazionale, in considerazione delle aggravate condizioni socio-politiche della Guinea Conakry paese di provenienza del ricorrente. In via istruttoria chiedeva l'audizione personale dell'appellante con l'ausilio di un interprete di lingua malinke ai fine di specificare meglio le condizioni sociopolitiche del paese di provenienza in relazione alla storia personale dello stesso.
6) L'udienza innanzi al Tribunale All'udienza del 12/11/2024 innanzi al Giudice delegato nessuno è comparso. Il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso il fascicolo al Giudice designato per le valutazioni di competenza.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Il Tribunale, tenuto conto della motivazione dell'ordinanza della Suprema Corte che ha accolto il quarto motivo, ha fissato udienza di comparizione delle parti per il 12/11/2024, onde consentire al ricorrente di riferire in ordine alle proprie condizioni di vita in Italia e in ossequio al dovere di cooperazione. All'udienza nessuno si presentava, né il difensore né il ricorrente, manifestando in tal senso, in maniera concludente, di non ritenere necessaria ogni ulteriore e diversa esplorazione soprattutto in merito all'integrazione nel paese ospitante.
a. Sulla protezione sussidiaria
La difesa nel ricorso in riassunzione ha richiesto di accertare e conseguentemente dichiarare il diritto dell'appellante ad altre forme di protezione internazionale, in considerazione delle aggravate condizioni sociopolitiche della Guinea Conakry paese di provenienza del ricorrente. Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, non sussistano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D.Lgs. 251/2007. Quanto a questa forma di protezione, affinché venga riconosciuta, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lettera a); la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lettera b); di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera c).
- Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che, nell'individuare l'ambito di protezione Per_2 offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato” - i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno ricollegabile alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata
(si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). È quindi necessario che dal
4 complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione generalizzata.
Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso, il ricorrente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 decreto qualifiche, tenuto conto della assenza di credibilità del narrato.
Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di
“conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – )1. Per_3
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata). Dunque, ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
La Guinea Conakry (Repubblica di Guinea), zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno o internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
La storia recente della Guinea, che dal 2020 ad oggi ha visto almeno un colpo di stato in ciascun anno, è segnata da due eventi chiave: il massacro dello stadio di Conakry del 28 settembre 2009 (che ha visto le forze di sicurezza del Paese reprimere brutalmente una manifestazione pacifica nello stadio di Conakry, causando la morte di oltre 150 persone e la violenza brutale contro decine di donne)2 e gli scontri tra e i ( avvenuti nel 2013, nella zona di Parte_3 Per_4 Persona_5 NZ (eventi che sono il risultato di un'ondata di violenze interetniche, che ebbero inizio già nel 2010 tra sostenitori e oppositori del Presidente in carica)3. Ulteriori scontri si sono poi registrati in occasione delle elezioni presidenziali dell'11 ottobre 2015 vinte dall'allora presidente in carica Alpha 1 secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. 2 HRW, Guinea: Landmark trial for 2009 massacre, 22 settembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/09/22/guinea- landmark-trial-2009-massacre(accesso 20.11.2024)
5 Condé, in occasione del referendum costituzionale del 1 Marzo 2020 e delle elezioni legislative del 22 marzo 20204.
La violenza politica in Guinea, almeno prima dell'ultimo colpo di stato del settembre 2021, è stata caratterizzata da profonde divisioni etniche: da una parte, l'Unione Democratiche CP_3 CP_4
(Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG) di , la cui stragrande
[...] Persona_7 maggioranza dei membri è di etnia dall'altra il Raggruppamento del Popolo della Guinea Per_8 (Rassemblement du peuple de Guinée, RPG), al potere sotto Condé, dominato dall'etnia Malinke5.
In seguito alla rielezione di Condé, il 5 settembre 2021, gli ufficiali dell'esercito guineano dell'autoproclamato Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo (Comité national du rassemblement et du développement, CNRD) hanno rovesciato il governo con un colpo di stato. La giunta ha annunciato lo scioglimento della Costituzione, la chiusura delle frontiere e ha imposto un coprifuoco notturno6. Alla notizia del golpe, centinaia di persone si sono riversate nelle strade della capitale applaudendo i soldati7.
Il colpo di stato del settembre 2021 ha portato alla fine del governo Condé e all'inizio del governo militare che ha stabilito un forte monopolio sull'uso della forza. Non ci sono gruppi ribelli o insorti conosciuti, lo stato ha vietato le manifestazioni, e la maggior parte dell'opposizione politica è o imprigionata o fuori dal Paese 8. Per quanto riguarda l'opposizione, analista politico CP_5
e direttore dell'Associazione guineana di Scienze Politiche, ha fornito durante un'intervista una panoramica delle attuali forze di opposizione del Paese, post colpo di stato di settembre 2021.
Le Forces Vives de Guinée sono state fondate nel marzo 2023 e includono sia attori sociali che politici, chiedendo una maggiore inclusione. Sfidano il quadro per il dialogo che era stato precedentemente istituito dal CNRD, ossia la giunta militare. Le sono Controparte_6 composte da partiti politici e coalizioni della società civile, tra cui l'
[...]
( ), il Controparte_7 Controparte_8
Popolo della Guinea Arcobaleno, il e il CP_9 Controparte_10 [...]
). Il FNDC include anche l'Unione Controparte_11 CP_12 e l'Unione (UFDG) 9. Il FNDC, dal 2019 in
[...] Controparte_13 poi, è stato al centro della maggior parte delle manifestazioni per denunciare le violazioni dei diritti umani nel Paese10.
Il 19 febbraio 2024 la giunta militare al potere (CNRD), guidata dal Presidente ad interim Mamadi
Doumbouya, promosso nel frattempo a Generale, ha sciolto con decreto con effetto immediato il governo provvisorio del Primo Ministro Bernard Goumou. Sono scoppiate rivolte in risposta 4 Human Rights Watch- HRW, Guinea: Fear of Further Crackdown as Constitutional Poll Nears, 19 February 2020, https://www.hrw.org/news/2020/02/19/guinea-fear-further-crackdown-constitutional-poll-nears (accesso 20.11.2024)
5 Human Rights Watch–Guinea: Security Force Excesses, Crimes Before Elections, Improve Oversight, Accountability,
Training Dakar, 30 luglio 2015; Guinea: Security Force Excesses, Crimes | Human Rights Watch (hrw.org) , https://www.hrw.org/news/2015/07/30/guinea-security-force-excesses-crimes (accesso 20.11.2024) 6 ACLED, Regional Overview: Africa, 4-10 September 2021, https://acleddata.com/2021/09/15/regional-overview- africa4-10-september-2021/ (accesso 20.11.2024)
7 France24, Guinean army arrests President Condé, dissolves constitution and imposes curfew, 5 settembre 2019; Guinean army arrests President Condé, dissolves constitution and imposes curfew (france24.com) (accesso 20.11.2024) 8 BTI, Guinea Country Report 2024, https://bti-project.org/en/reports/country-report/GIN (accesso 20.11.2024) 9 TV5 Monde: Qui sont les Forces Vives de Guinée, qui s'opposent à la junte militaire ?, 16 May 2023 https://information.tv5monde.com/afrique/qui-sont-les-forces-vives-de-guinee-quisopposent-la-junte-militaire-2568781
(accesso 20.11.2024)
6 all'annuncio dello scioglimento del governo11. AM OU BA è stato nominato nuovo Primo
Ministro il 27 febbraio 202412.
La Guinea è considerata un cuscinetto in una regione in cui tre dei suoi vicini, Liberia, Costa d'Avorio
e Sierra Leone, stanno riprendendosi dai conflitti civili. Non ci sono prove di gruppi terroristici che operano in Guinea. Il colpo di stato di settembre 2021, che ha destituito lascia il paese in una Pt_1 situazione politica instabile 13. Non ci sono gruppi ribelli o insorti conosciuti .
Anche il 2024 è caratterizzato da una certa instabilità e violenza politica. Non sono segnalati invece eventi violenti diversi. La comunità internazionale ha tuttavia espresso preoccupazione per le tattiche repressive del governo. La giunta militare ha sciolto il governo e limitato il movimento dei ministri licenziati. Nel frattempo, uno sciopero nazionale ha causato tumulto e ha visto disordini violenti. I sindacati, tra cui la Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Guinea, il 26 febbraio hanno iniziato uno sciopero generale nazionale a tempo indeterminato, chiudendo scuole, banche e attività commerciali e riducendo i servizi ospedalieri, paralizzando il paese;
gli scioperanti hanno chiesto il rilascio di Segretario Generale dell'Unione dei Professionisti della Stampa Persona_9 della Guinea, arrestato nel gennaio scorso con l'accusa di "partecipazione a proteste non autorizzate", la revoca delle restrizioni in corso su internet e la riduzione del costo dei beni di prima necessità.
Nella capitale Conakry, i disordini hanno visto manifestazioni e barricati eretti sulla principale autostrada della città, mentre la polizia avrebbe ucciso due manifestanti durante gli scontri nel primo giorno di sciopero. Decine di donne nel quartiere di Coronthie a Conakry il 1° febbraio hanno bloccato le strade e protestato per il fallimento del governo nel fornire aiuti dopo l'esplosione di un deposito di gas a metà dicembre che ha causato almeno 23 morti;
altri manifestanti si sono uniti, citando l'aumento del costo della vita, la repressione politica e le restrizioni su internet. La resistenza popolare è continuata a causa della mancanza di servizi e della repressione;
la polizia avrebbe ucciso due giovani durante le proteste legate ai tagli di corrente nella città di Kindia il 12 marzo e un altro nella capitale Conakry il 14 marzo15.
A luglio 2024 le autorità militari hanno intensificato la repressione degli oppositori della società civile, mentre la tensione è aumentata per la morte di un ex alleato della giunta, evidenziando le spaccature nel potere.
Le autorità avrebbero arrestato diversi attivisti, creando disordini diffusi. In un incidente che ha evidenziato le crescenti tensioni tra il governo militare e la società civile, uno dei principali gruppi della società civile, il (FNDC), ha accusato le forze Controparte_11 di sicurezza di aver “rapito” tre dei suoi attivisti la notte del 9 luglio - Persona_10 [...]
e che è stato rilasciato il giorno successivo;
l' ha condannato Per_11 Persona_12 CP_11 l'arresto e ha detto che è stato effettuato “con violenza”, mentre gli avvocati degli attivisti hanno affermato che chi li ha presi non aveva un mandato. In risposta, il 13 luglio la coalizione di partiti di opposizione e i gruppi della società civile hanno invitato alla Parte_4 11 Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes (KW09/2024), 26 February CP_15
2024 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw09-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (accesso 20.11.2024) 12 Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes (KW10/2024), 4 March 2024 CP_15 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw10-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (accesso 20.11.2024) 13 Crisis24, Guinea Country Report, ultimo update Settembre 2022, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/guinea(accesso 20.11.2024) 14 BTI, Guinea Country Report 2024, sezione “Stateness”, https://bti-project.org/en/reports/country-report/GIN (accesso
20.11.2024)
7 mobilitazione per la liberazione degli attivisti, il ripristino dell'ordine costituzionale e delle libertà fondamentali;
il 16 luglio il sindacato degli avvocati ha iniziato uno sciopero di due settimane per protestare contro gli arresti arbitrari. Il 17 luglio, il procuratore generale ha negato il coinvolgimento della giunta nelle sparizioni e ha chiesto l'apertura di un'inchiesta; il giorno successivo, gli avvocati degli attivisti hanno presentato un appello “urgente” alla Corte. Il governo ha presentato il 29 luglio una bozza di costituzione da sottoporre a referendum entro la fine del 202416.
Ad agosto i dibattiti sulla transizione al governo civile sono proseguiti dopo la presentazione della bozza di costituzione;
i leader della società civile sono rimasti assenti17.
A settembre la mobilitazione dell'opposizione è in gran parte fallita, ma le tensioni politiche sono rimaste. Il principale collettivo di opposizione ha indetto per il 5 Parte_5 settembre manifestazioni nella capitale Conakry e nelle zone limitrofe per celebrare il terzo anniversario della presa del potere da parte dei militari;
le proteste mirano a esprimere l'insoddisfazione nei confronti del governo e a chiedere il ritorno al governo civile e il rilascio dei leader della società civile e dispersi da inizio luglio. Le Persona_10 Persona_11 manifestazioni, tuttavia, sono state scarsamente partecipate a causa del divieto ufficiale di protestare dal 2022 e delle restrizioni del governo;
secondo alcuni rapporti, la polizia avrebbe ucciso un manifestante. La mancanza di presenza in strada per le manifestazioni dell'opposizione è stata contrastata dalla folla che il 13 settembre ha accolto il Presidente di ritorno dal Persona_13 viaggio in Cina, in un altro segno della stretta presa del regime sulle strade di Conakry;
le tensioni sociali e politiche, tuttavia, sono rimaste alte. Il 26 settembre sono stati segnalati spari nell'area di
Kaloum, nel centro di Conakry, dove si trovano il palazzo presidenziale e diversi ministeri, mentre le forze speciali si stavano dispiegando nell'area; sebbene molti dettagli siano rimasti poco chiari, l'incidente potrebbe essere legato a tensioni interne all'esercito18.
A ottobre è cresciuto il clamore per la scomparsa dei leader della società civile. Il PM BA, il 4 ottobre, ha dichiarato che il governo sta indagando sulla scomparsa di e Persona_10 Per_11
, membri del gruppo della società civile ,
[...] Controparte_11 scomparsi dal 9 luglio. Il gruppo di lavoro congiunto ONU-UA del 10 ottobre ha espresso “crescente preoccupazione” per la situazione dei due attivisti, mentre l'UE del 17 ottobre ha invitato le autorità a trovare gli uomini. Anche ex alto funzionario del ministero delle Miniere, è stato Persona_14 rapito il 17 ottobre da un hotel della capitale Conakry19.
Tanto premesso e secondo le fonti COI citate, non è possibile argomentare che in Guinea Conakry seppur sussista una instabilità politica, possa sussistere un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche né che sussista un rischio specifico per il ricorrente in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Per tali ragioni, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria. 16International Crisis Group, Guinea, ultimo aggiornamento luglio 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23&created= (accesso 20.11.2024) 17 International Crisis Group, Guinea, ultimo aggiornamento agosto 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=23&created=(accesso 20.11.2024) 18 International Crisis Group, Guinea, ultimo aggiornamento settembre 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=23&created=(accesso 20.11.2024)
8 b. Sulla protezione complementare
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1]. La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 D.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co. 1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
9 Tanto premesso, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione in atti, non si può dunque affermare che il ricorrente abbia compiuto significativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano. Difatti, dal 2016 anno di ingresso in Italia, non vi è prova di alcuna attività svolta se non risalente – e già ampiamente valutata dal Tribunale in prima istanza - in merito allo svolgimento di alcuni corsi svolti presso il centro di accoglienza al suo arrivo, attività che sono comuni a tutti gli ospiti dei centri e la partecipazione ai quali, quindi, non può ritenersi sufficiente a qualificare positivamente gli sforzi di integrazione del ricorrente.
Non emerge neppure l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza, né un percorso evolutivo – sotto il profilo occupazionale – di affrancamento dal progetto di accoglienza.
Il Collegio ritiene, dunque, anche alla luce della mancanza di qualsivoglia aggiornamento, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Dalle informazioni sul Paese di origine consultate20 emerge, infatti, che, benché vi siano in Guinea delle violazioni dei diritti umani mirate principalmente alla repressione del dissenso politico, nonché rivolte a giornalisti ed a particolari gruppi sociali (es. persone LGBTQI, donne, ecc.), esse non assumono per intensità e peculiarità un rilievo tale da esporre personalmente il ricorrente, in caso di rientro, a tali violazioni.
c. Sulle spese di lite.
La Corte di Cassazione ha demandato al giudice del rinvio di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità. Il Collegio evidenzia che la mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- rigetta il ricorso presentato da nato il [...] in [...]- Parte_1
CUI AB00858-
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Comodi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Africarivista, 17/07/13 – Guinea – si aggravano violenze tra comunità rivali, 18 luglio 2013, Per_6 https://www.africarivista.it/170713-guinea-nzerekore-si-aggravano-violenze-tra-comunita-rivali/4783/, (accesso
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Guinea 2020, 7 April 2021, https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea/report- guinea/; USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Guinea, 30 March 2021, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/guinea/; Freedom House: Freedom in the
World 2021 - Guinea, 3 March 2021, https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2021.