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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 810/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239003762654000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio PA
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920120001657528000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio PA
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920160023072625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180013709814000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200001759575000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210004333335000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, RGR n. 810/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920239003762654000, notificata il 15.04.24 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, afferente il credito vantato con le seguenti cartelle:
- n. 29920120001657528000 (Ruolo 4218/2011) di € 234,08, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio oltre interessi e sanzioni anno 2009, ente impositore Camera di Commercio di PA;
- n. 29920160023072625000 (Ruolo1593/2016) di € 170,95, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio oltre interessi e sanzioni anno 2012, ente impositore Camera di Commercio di PA;
- n. 29920180013709814000 (Ruolo 3086/2018) di € 122,04, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2015, ente impositore Camera di
Commercio di PA;
- n. 29920200001759575000 (Ruolo 3721/2019) di € 94,78, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2016, ente impositore Camera di
Commercio di PA;
n. 29920210004333335000 (Ruolo 3153/2020) di € 82,33, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2017, ente impositore Camera di
Commercio di PA;
sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 13.08.2024, confutava le argomentazioni di parte ricorrente e depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione n. 29920229000943155000, avvenuta a mani dello stesso ricorrente in data 31.03.2022.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Non si costituiva la Camera di Commercio.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La controversia verte sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) ai crediti relativi al diritto annuale camerale e sull'efficacia interruttiva degli atti intermedi posti in essere dall'Agente della Riscossione.
Relativamente al primo aspetto la Suprema Corte, con sentenza n.34890/2023, ha chiarito che il diritto camerale rientra tra le prestazioni periodiche o, comunque, tra i tributi locali/erariali che devono essere pagati annualmente o in termini più brevi.
Di conseguenza il termine di prescrizione applicabile non è quello dei 10 anni (ex art. 2946 c.c.), ma quello breve di 5 anni previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Quanto all'efficacia interruttiva degli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla documentazione prodotta, non contestata dalla ricorrente, si rileva quanto segue:
- la cartella n. 29920120001657528000 dell'importo di € 234,08, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2009, è stata notificata in data 21.3.2012;
- la cartella di pagamento n. 29920160023072625000 dell'importo di €170,95, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2012, è stata notificata in data 27.7.2016;
- la cartella n. 29920180013709814000 di € 122,04, emessa per mancato pagamento del diritto annuale
Camera di Commercio anno 2015, è stata notificata in data 9.2.2019;
- la cartella n. 29920200001759575000 di € 94,78, emessa per mancato pagamento del diritto annuale
Camera di Commercio anno 2016, è stata notificata in data 11.11.2021;
- la cartella n. 29920210004333335000 di € 82,33, emessa per mancato pagamento del diritto annuale
Camera di Commercio anno 2017, è stata notificata 23.8.2022.
Si rileva, altresì, che in data 31.03.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29920229000943155000, contenente le cartelle n. 29920120001657528000 e n. 29920160023072625000.
Da detta documentazione emerge che:
- la cartella n. 29920120001657528000, relativa al diritto camerale per l'anno 2009, notificata il 21.03.2012, oggetto di intimazione notificata il 31.03.2022, essendo trascorsi 10 anni tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo, è prescritta;
- la cartella n. 29920160023072625000, relativa al diritto camerale per l'anno 2012, notificata in data
27.7.2016, oggetto di intimazione notificata il 31.03.2022, pur se sono trascorsi 5 anni e 8 mesi circa tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo, non è prescritta in forza della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (periodo 08.03.2020 - 31.08.2021);
- la cartella n. 29920180013709814000, relativa al diritto camerale per l'anno 2015, è stata notificata in data
9.2.2019 e, in forza della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (periodo 08.03.2020 -
31.08.2021), non risulta prescritta;
Quanto alle restanti due cartelle relative ai diritti camerali per gli anni 2016, 2017, tutte le notifiche originarie sono avvenute tra il 2021 e il 2022.
Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione del 15.04.2024, il termine di prescrizione non era ancora decorso per nessuna delle due.
Stante la parziale soccombenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di PA, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso.
Annulla la cartella n. 2992012000165752800. Conferma per il resto l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in PA, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 810/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239003762654000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio PA
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920120001657528000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio PA
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920160023072625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180013709814000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200001759575000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210004333335000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, RGR n. 810/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920239003762654000, notificata il 15.04.24 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, afferente il credito vantato con le seguenti cartelle:
- n. 29920120001657528000 (Ruolo 4218/2011) di € 234,08, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio oltre interessi e sanzioni anno 2009, ente impositore Camera di Commercio di PA;
- n. 29920160023072625000 (Ruolo1593/2016) di € 170,95, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio oltre interessi e sanzioni anno 2012, ente impositore Camera di Commercio di PA;
- n. 29920180013709814000 (Ruolo 3086/2018) di € 122,04, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2015, ente impositore Camera di
Commercio di PA;
- n. 29920200001759575000 (Ruolo 3721/2019) di € 94,78, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2016, ente impositore Camera di
Commercio di PA;
n. 29920210004333335000 (Ruolo 3153/2020) di € 82,33, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio, oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2017, ente impositore Camera di
Commercio di PA;
sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 13.08.2024, confutava le argomentazioni di parte ricorrente e depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione n. 29920229000943155000, avvenuta a mani dello stesso ricorrente in data 31.03.2022.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Non si costituiva la Camera di Commercio.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La controversia verte sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) ai crediti relativi al diritto annuale camerale e sull'efficacia interruttiva degli atti intermedi posti in essere dall'Agente della Riscossione.
Relativamente al primo aspetto la Suprema Corte, con sentenza n.34890/2023, ha chiarito che il diritto camerale rientra tra le prestazioni periodiche o, comunque, tra i tributi locali/erariali che devono essere pagati annualmente o in termini più brevi.
Di conseguenza il termine di prescrizione applicabile non è quello dei 10 anni (ex art. 2946 c.c.), ma quello breve di 5 anni previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Quanto all'efficacia interruttiva degli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla documentazione prodotta, non contestata dalla ricorrente, si rileva quanto segue:
- la cartella n. 29920120001657528000 dell'importo di € 234,08, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2009, è stata notificata in data 21.3.2012;
- la cartella di pagamento n. 29920160023072625000 dell'importo di €170,95, emessa per mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2012, è stata notificata in data 27.7.2016;
- la cartella n. 29920180013709814000 di € 122,04, emessa per mancato pagamento del diritto annuale
Camera di Commercio anno 2015, è stata notificata in data 9.2.2019;
- la cartella n. 29920200001759575000 di € 94,78, emessa per mancato pagamento del diritto annuale
Camera di Commercio anno 2016, è stata notificata in data 11.11.2021;
- la cartella n. 29920210004333335000 di € 82,33, emessa per mancato pagamento del diritto annuale
Camera di Commercio anno 2017, è stata notificata 23.8.2022.
Si rileva, altresì, che in data 31.03.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29920229000943155000, contenente le cartelle n. 29920120001657528000 e n. 29920160023072625000.
Da detta documentazione emerge che:
- la cartella n. 29920120001657528000, relativa al diritto camerale per l'anno 2009, notificata il 21.03.2012, oggetto di intimazione notificata il 31.03.2022, essendo trascorsi 10 anni tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo, è prescritta;
- la cartella n. 29920160023072625000, relativa al diritto camerale per l'anno 2012, notificata in data
27.7.2016, oggetto di intimazione notificata il 31.03.2022, pur se sono trascorsi 5 anni e 8 mesi circa tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo, non è prescritta in forza della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (periodo 08.03.2020 - 31.08.2021);
- la cartella n. 29920180013709814000, relativa al diritto camerale per l'anno 2015, è stata notificata in data
9.2.2019 e, in forza della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (periodo 08.03.2020 -
31.08.2021), non risulta prescritta;
Quanto alle restanti due cartelle relative ai diritti camerali per gli anni 2016, 2017, tutte le notifiche originarie sono avvenute tra il 2021 e il 2022.
Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione del 15.04.2024, il termine di prescrizione non era ancora decorso per nessuna delle due.
Stante la parziale soccombenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di PA, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso.
Annulla la cartella n. 2992012000165752800. Conferma per il resto l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in PA, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico