Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/07/2025, n. 13202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13202 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07986/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Modena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale Previdenza e Leva (Previmil) del Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della DETERMINA NEGATIVA N. 942 DI EV
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il sig -OMISSIS-, già Caporal Maggiore Capo della Marina ed ora in servizio nel ruolo dei dipendenti civili del Ministero della Difesa, ha gravato la determinazione n. 942 del 28 febbraio 2023 con cui la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa (di seguito anche EV) ha respinto la sua domanda di riconoscimento di causa di servizio e relativo equo indennizzo per infermità maturate durante il servizio in ambito militare.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
1.1 Emerge in atti, per quanto utile, che:
A) con verbale della C.M.O. del 7 dicembre 2016 il ricorrente era stato valutato "NON idoneo permanentemente a S.M.I. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. Sì reimpiegabile nelle competenti aree funzionali del personale anche dell'A.D. Controindicato l'impiego in incarichi particolarmente stressanti", con conseguente congedo dall'Esercito e transito nel ruolo dei dipendenti civili del Ministero della Difesa con contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 3 maggio 2017, successivamente al quale, in data 21 aprile 2022, ha presentato istanza per causa di servizio ed equo indennizzo in ordine alle patologie che avevano determinato il suo congedo dall’Esercito 5 anni prima.
B) la determinazione impugnata n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza con duplice autonoma motivazione:
--per carenza del requisito giuridico soggettivo affermando che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011), gli istituti della causa di servizio e dell’equo indennizzo sono stati abrogati per i dipendenti pubblici “civili” come attualmente il AP, che non rientrerebbe più tra i beneficiari;
--per tardività dell’istanza, in quanto presentata oltre il termine perentorio di 6 mesi dalla data di conoscenza dell’infermità (7 dicembre 2016), come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 461/2001;
C) è insorto contro la decisione il AP con ricorso affidato ad unico complesso motivo rubricato “Vizio di eccesso di potere per incompetenza del vice direttore generale di Previmil a firmare provvedimenti decisori su istanza di militare congedato in materia di riconoscimento di causa di servizio o quantomeno in assenza di delega scritta nel provvedimento da parte dell'autorita' competente. violazione e falsa applicazione del d.l. n. 201/2011 convertito in l. 214/2011 (art. 6 comma 1 in particolare), del d.p.r. n. 461/01 (artt. 2, 5, 6, 7 e 14 in particolare) per come attuato e specificato con la circolare n. 1020 del 2016 a firma del capo di stato maggiore esercito — eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorieta', incoerenza, illogicita' ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti” nel quale, con tecnica discutibile, sono state accorpate plurime censure così riassumibili:
--Incompetenza del Vice Direttore Generale di EV alla firma del provvedimento perchè privo di competenza diretta, in violazione dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero della Difesa del 1° aprile 2006, senza evidenza di delega scritta.
--Errata applicazione del D.L. 201/2011 perché l’infermità è insorta durante il servizio militare, quando AP era ancora inquadrato nel comparto difesa, quindi l’abrogazione degli istituti non si applica al suo caso. L’istanza si riferisce a un periodo in cui AP aveva il requisito soggettivo per richiedere il riconoscimento.
--Tempestività dell’istanza perché il termine di 6 mesi per l’equo indennizzo non si applicherebbe in forza della Circolare n. 1020/2016 del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito che stabilisce un termine di 5 anni per i militari congedati, rendendo l’istanza tempestiva (presentata entro il 21 aprile 2022, rispetto al congedo del 2 maggio 2017), inoltre, per la pensione privilegiata non vi è limite temporale.
--Violazione del D.P.R. 461/2001 perchè EV non ha completato il procedimento amministrativo, omettendo di trasmettere il verbale della C.M.O. al Comitato per la Verifica della Causa di Servizio, come previsto dagli artt. 7 e 14, impedendo una pronuncia definitiva sulla dipendenza da causa di servizio.
--Eccesso di potere e difetto di motivazione poiché non si considera che l’infermità è stata contratta durante il servizio militare e non nel ruolo civile.
D) Si è costituita l’Amministrazione della difesa con foglio dell’Avvocatura.
2 Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1 Va preliminarmente valutata e respinta l’eccezione di incompetenza del vice Direttore generale all’emissione del provvedimento.
Il Decreto del Ministero della Difesa del 1° aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006, recante "Ordinamento della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", definisce l'organizzazione e le competenze della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (EV), disponendo tra l’altro all’art.2 comma 1 “ Compiti del Vice Direttore Generale ” che “ Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. ” è quindi prevista una strutturale ed automatica sostituzione vicariale -secondo consolidati principi dell’organizzazione amministrativa- da parte del vice in caso di impedimento o assenza del titolare senza necessità di alcuna delega scritta, piuttosto l’assunzione del provvedimento da parte del sostituto fa presumere l’esistenza della condizioni legittimanti la sostituzione, salvo elementi a prova della loro mancanza che qui non sono stati indicati.
2.2 Il ricorso è poi certamente infondato nella parte in cui afferma la tempestività dell’istanza.
L’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461/2001 stabilisce espressamente che “Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.
La Sezione ha avuto già modo di affermare (v.si da ultimo TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7835/2025, nonchè n. 10401/24 e n. 7035/23) che detta disposizione normativa fa riferimento ad un'unica istanza mediante la quale l’interessato può chiedere di far accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui soffre e specifica che, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero dalla successiva data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento; non sussiste, pertanto, alcuna procedura bifasica, essendo, al contrario, prevista una sola istanza con cui l’interessato deve chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dei benefici economici, ad eccezione del trattamento pensionistico di privilegio; né in senso opposto può essere ritenuto decisivo l’inciso contenuto nell’anzidetta disposizione secondo il quale la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi “ ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti” ; tale sintagma non può infatti essere interpretato atomisticamente, ma deve essere interpretato unitamente alla prima parte della disposizione, la quale, come detto, fa riferimento ad un’unica istanza che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità deve presentare (entro sei mesi) per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, emergendo evidente la ratio della norma, che è quella di limitare temporalmente le istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento dei benefici economici, prescrivendo che le stesse debbano essere presentate entro sei mesi dalla data di verificazione dell’evento dannoso.
Il termine semestrale di cui all’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461/2001 riguarda proprio l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui soffre l’interessato e la data decorrenza del termine semestrale coincide con la data di conoscibilità dell’infermità.
Non è dubbio nel caso di specie che il AP abbia presentato l’istanza ben oltre il termine di sei mesi dalla conoscenza delle sue condizioni fisiche invalidanti e che quindi sotto detto punto di vista il diniego resista ai rilievi prospettati dal ricorrente.
Va comunque ricordato che l’indagine e le decisioni sulle condizioni legittimanti la richiesta di pensione privilegiata spetteranno alla giurisdizione della corte dei conti.
3 L’infondatezza dei motivi di censura contro un segmento autonomo della motivazione -di per sé solo già sufficiente a giustificare il diniego- in caso di provvedimento plurimotivato come quello per cui è causa è sufficiente alla reiezione del ricorso, senza necessità di esaminare le ulteriori censure rivolte contro gli altri segmenti motivazionali del provvedimento. Il ricorso va pertanto respinto in ogni sua domanda e istanza.
3.1 Le spese di lite, considerate le peculiari ragioni del ricorrente e l’apporto processuale della controparte, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda e istanza, con conferma degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.