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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: NE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2606 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 14.4.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, ing. elettivamente do- CP_1 miciliata in Roma, Via di Panico, n. 72, presso lo studio dell'avv. Eutimio
Monaco (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti su foglio separato e da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dei procuratori speciali, e elettivamente domi- CP_3 Controparte_4 ciliata in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Guizzi (cod. fisc.: e dell'avv. prof.ssa Ilaria CodiceFiscale_2
Pagni (cod. fisc.: ), che la rappresentano e difendono CodiceFiscale_3 unitamente all'avv. prof. Gian Michele Roberti (cod. fisc.: C.F._4
) e all'avv. Marco Serpone (cod. fisc.: ) per
[...] CodiceFiscale_5 procura alle liti sottoscritta digitalmente su foglio separato e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa per violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Parte_1 contrariis reiectis:
Nel merito:
A. In riforma dell'appellata sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, Tribunale delle Imprese, Sezione XVIII Civile, 16 novembre 2017, n. 1795/2018, pubblicata il 25 gennaio 2018, resa nell'ambito del giudizio di primo grado r.g. 8887/2014, nel senso ampiamente espresso con il pre- sente atto,
1) accertare e dichiarare che ha avuto la perce- Parte_1 zione dell'illiceità delle condotte di WI AZ S.p.A. CP_5 solo con la pubblicazione del provvedimento finale Controparte_2 dell'AGCM, ovvero dal 3 agosto 2007, e che, per l'effetto, da tale data inizia a decorrere il dies a quo per il computo del termine di prescrizione quin- quennale;
2) rigettare, per l'effetto, l'eccezione di prescrizione di Parte_2
(Oggi ;
[...] Controparte_2
3) accertare e dichiarare che, anche con riferimento al periodo antecedente al 21 febbraio 2007, le condotte tutte ampiamente illustrate nel presente atto, poste in essere da WI AZ S.p.A. (Oggi , Controparte_2 costituiscono abuso di posizione dominante in violazione degli artt. 101 e
102 del T.F.U.E. (già artt. 81 e 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ.;
4) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta, nella misura da liquidarsi, se del caso, previa consulenza tecnica di ufficio e, in ogni caso, in quella che verrà quan- tificata e provata in corso di causa ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione mo- netaria.
2 *
B. In riforma dell'appellata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Tribu- nale delle Imprese, Sezione XVIII Civile, 23 febbraio 2021, n. 4375/2021, pubblicata l'11 marzo 2021 e notificata il 19 marzo 2021, resa a definizione del giudizio di primo grado r.g. 8887/2014, accogliere le conclusioni defi- nitivamente rassegnate, in primo grado, all'udienza del 12 dicembre 2019:
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nell'atto di citazione e nel corso del giudizio, poste in essere da Parte_2
(ora , costituiscono abuso di posizione dominante
[...] Controparte_2 in violazione degli artt. 101 e 102 del T.F.U.E. (già artt. 81 e 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ.; per l'effetto inibire a WI AZ S.p.A. (ora la continuazione e/o ripetizione delle condotte abusive e/o Controparte_2 comunque illegittime meglio descritte nella narrativa del presente atto, ove ancora in essere alla data della pronuncia;
2) in ogni caso condannare WI AZ S.p.A. (ora CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di
[...] tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla con- venuta, pari ad Euro 24.325.454, in subordine pari ad Euro 18.244.091, ovvero in ulteriore subordine pari ad Euro 16.385.553 e in ogni caso nella misura non inferiore ad Euro 12.289.165 come da Relazione Definitiva di
Consulenza Tecnica d'Ufficio del 30.09.2019; oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni ulteriore abuso o discriminazione successivamente posta in essere in violazione della ema- nanda sentenza e formalmente constatata dall'attrice, o per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori che il Giudice adito vorrà adottare;
4) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quo- tidiani “ ” e “Il Corriere Sera” con caratteri doppi, a cura CP_6 CP_7 dell'attrice ed a spese della convenuta;
in via subordinata, disporre il richiamo del CTU affinché lo stesso provveda alla rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla base dei quesiti 3 peritali ammessi dal Tribunale di Roma nel giudizio di primo grado e segna- tamente affinché accerti “se, nel periodo successivo al 21.02.07, la appellata ha praticato all'appellante prezzi dei servizi di terminazione su rete mobile maggiori rispetto a quelli imputati dalla medesima per i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali e da inferirsi dalle offerte dalla medesima ap- pellata effettuata alla propria cliente finale relativamente alla specifica diret- trice di traffico fisso-mobile on net”, eventualmente facendo ricorso ad un diverso scenario controfattuale;
in via ulteriormente gradata, disporre il richiamo del CTU affinché lo stesso provveda alla rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla base dei quesiti peritali ammessi dal Tribunale di Roma nel giudizio di primo grado e segnatamente affinché accerti “se, nel periodo compreso tra il 21.02.07 ed il 1.7.2008, la appellata ha praticato all'appellante prezzi dei servizi di ter- minazione su rete mobile maggiori rispetto a quelli imputati dalla medesima per i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali e da inferirsi dalle offerte dalla medesima appellata effettuata alla propria cliente finale relati- vamente alla specifica direttrice di traffico fisso-mobile on net”, eventual- mente facendo ricorso ad un diverso scenario controfattuale
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio”; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contra- CP_8 ria istanza, eccezione e difesa, in via principale
1. rigettare l'appello proposto da nei confronti Parte_1 delle sentenze rese dal Tribunale di Roma con i nn. n. 1795/2018 e n. 4375/2021, perché inammissibile e infondato, per i motivi esposti in pre- messa, e per l'effetto:
a) in accoglimento dell'eccezione spiegata in atti, dichiarare l'estinzione per prescrizione della pretesa risarcitoria azionata ex adverso;
b) respingere nel merito le domande tutte articolate ex adverso, per le ra- gioni illustrate e le eccezioni fatte valere in atti;
c) con vittoria di spese ed onorari di causa, e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.».
4 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 3.2.2014, la Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Im- presa del Tribunale di Roma la WIND AZ S.p.A. (successiva- mente divenuta per effetto di fusione per incorporazione con Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo CP_9
Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nel pre- sente atto, poste in essere da WI AZ s.p.a., costituiscono abuso di posizione dominante in violazione degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. (già artt. 81 e 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 c.c.; per l'effetto inibire a CP_2 [...] la continuazione e/o ripetizione delle condotte abusive e/o Parte_3 comunque illegittime descritte in narrativa del presente atto, ove ancora in essere alla data della pronuncia;
2) in ogni caso condannare WI AZ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimo- niali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta, pari ad Euro
22.031.039,50, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà quantificata e provata in corso di causa, ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalu- tazione monetaria;
3) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni abuso successiva- mente posto in essere in violazione della emananda sentenza e formalmente contestato dall'attrice, o per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori che il Giudice adito vorrà adottare;
4) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quo- tidiani “ ” e “ Corriere ” con caratteri doppi, a cura CP_10 CP_11 dell'attrice e a spese della convenuta In ogni caso con refusione delle spese e oneri di lite in capo a ». CP_2
La ha rilevato che, all'esito di un procedimento Parte_1 svoltosi innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (contrad- distinto dalla sigla A357), avviato con provvedimento del 23.2.2005 e 5 concluso con provvedimento n. 17131 del 3.8.2007, tale Autorità ha san- zionato WI AZ S.p.A. per comportamenti integranti abuso di posizione dominante nel mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete di telefonia mobile;
e, segnatamente, è stata sanzionata – come si legge nel § 262 del provvedimento finale – per aver «posto in essere condotte volte ad escludere i propri concorrenti sia dai mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione, sia dal connesso mercato al dettaglio dei servizi di fonia per la clientela business», le quali sarebbero «più precisamente consistit[e] nell'applicazione di condizioni economiche per la terminazione
M delle chiamate su numerazioni mobili on net e intercom (…) più favorevoli
[...] alle proprie divisioni commerciali rispetto ai corrispondenti prezzi di termi- nazione praticati ai propri concorrenti». Tale discriminazione si ricavava – sempre secondo il suddetto provvedimento sanzionatorio – dal fatto che la
WI AZ S.p.A. formulava alla clientela business offerte in cui il prezzo per le chiamate sulla direttrice (vale a dire, da rete fissa Parte_5
a rete mobile ) era inferiore al prezzo di terminazione applicato ai terzi. CP_2
Premesso l'accertamento, contenuto nel provvedimento sanzionatorio sopra richiamato e riassunto ed invocata la natura di prova privilegiata dello stesso nel presente giudizio, la ha dunque agito per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tale illecito con- correnziale, qualificato nei termini di “abuso di posizione dominante esclu- dente”.
Si è tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado la
[...]
eccependo, preliminarmente, la prescrizione della pretesa Controparte_13 risarcitoria azionata dalla società attrice, e, nel merito, la manifesta infonda- tezza delle domande svolte con l'atto introduttivo in quanto fondate non solo su un travisamento del provvedimento dell'Autorità Garante richiamato, ma anche perché esse postulerebbero che la condotta, censurata dall'Auto- rità Garante come discriminatoria, sarebbe stata ancora in essere, mentre così non era, avendo la società convenuta adottato misure correttive che l'AGCM ha valutato pienamente idonee a far cessare gli effetti dell'abuso accertato con il suddetto provvedimento sanzionatorio.
Con sentenza n. 1795/2018 del 25.1.2018 – nei confronti della quale en- trambe le parti hanno formulato riserva di appello – il Tribunale di Roma –
6 Sezione Specializzata in Materia di Impresa, «non definitivamente pronun- ciando», ha così provveduto: «rigetta la domanda di parte attrice con riferi- mento al periodo anteriore al 21 febbraio 2007; provvede con separata or- dinanza sulla prosecuzione del procedimento;
riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese».
Con tale decisone il giudice di primo grado, osservato come, nel caso di specie, l'oggettiva percepibilità della condotta lesiva dovesse essere ricono- sciuta – alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati in materia – nella data di pubblicazione sul bollettino AGCM del provvedimento di avvio del procedimento, avvenuta il 23.5.2005, che riportava con precisione gli ele- menti costitutivi dell'illecito e che non poteva non essere noto a un'impresa specializzata nel medesimo settore delle imprese sanzionate dall'AGCM; e considerato che un primo atto di citazione era stato notificato dalla
[...] alla WI AZ S.p.A. il 21.2.2012; ha Parte_1 ritenuto che l'azione risarcitoria proposta dalla società attrice deve ritenersi prescritta per il periodo anteriore al 21.2.2007.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, invece, fosse necessario istruire la domanda per il periodo successivo e, pertanto, con separata ordinanza in pari data, ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare (i) «se nel periodo successivo al 21.02.2007, la convenuta ha praticato all'attrice prezzi per i servizi di terminazione maggiori rispetto a quelli imputati dalla medesima per i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali», e (ii) «in caso positivo quale è la differenza di costi sostenuti dalla attrice rispetto a quelli che avrebbe sostenuto se le fossero stati praticati i medesimi prezzi che la convenuta ha imputato alle proprie divisioni commerciali», nonché (iii) l'eventuale differenza di profitti sul mercato nel caso in cui i prezzi applicati all'attrice fossero stati pari ai costi imputati alle proprie divisioni commerciali.
Espletata la c.t.u. disposta con la suddetta ordinanza, con sentenza n.
4375/2021 dell'11.3.2021 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, «definitivamente pronunciando», ha: «rigetta[to] integral- mente le domande di parte attrice;
condanna[to] parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 61.190,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte attrice le spese di CTU».
7 In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che il quadro delle viola- zioni disegnato dal provvedimento dell'AGCM invocato dalla società attrice (vale a dire, la formulazione da parte della WI AZ S.p.A. di offerte retail rivolte alla clientela business per i sevizi di telefonia fisso-mobile non replicabili da parte di un concorrente ugualmente efficiente sulla base del solo contratto di interconnessione standard reso disponibile dall'espo- nente) definisce anche il perimetro dell'accertamento dell'illecito dedotto con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto la ha Parte_1 proposto un'azione follow on e ha dedotto l'identità tra la condotta sanzio- nata dall'AGCM e quella posta in essere dalla WI AZ S.p.A. anche successivamente all'accertamento effettuato da tale Autorità e fino al periodo di riferimento dell'azione risarcitoria esercitata. E che, pertanto, il metodo applicato dal c.t.u. – il quale ha ritenuto sussistere la condotta illecita e ha quantificato il danno – non fosse corrispondente all'accertamento sulla scorta del quale è stato emesso il provvedimento dell'AGCM, relativo ap- punto a un abuso da “discriminazione interna-esterna” compiuto dalla con- venuta, essendo semmai riconducibile a una fattispecie del tutto diversa, vale a dire quella descritta dalla disciplina regolatoria di settore, nella quale si ha applicazione del principio di orientamento al costo, criterio che viene utiliz- zato per effettuare un confronto tra le condizioni applicate ai concorrenti ed il costo industriale delle terminazioni. Inoltre, il giudice di prime cure ha ri- tenuto rilevante l'ottemperanza da parte della WI AZ S.p.A. alle misure prescritte dall'Autorità stessa e che è stata accertata dalla stessa AGCM, nell'esercizio della sua attività di controllo, con un secondo provve- dimento e che, comunque, risulta provata anche all'esito delle risultanze del giudizio di primo grado.
Avverso le suddette decisioni – parziale e definitiva – di primo grado ha proposto appello la che ha svolto le censure Parte_1 riassunte di seguito e ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni ripor- tate in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_2 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
8 2. La ensura la sentenza parziale n. 1795/2018 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 25.1.2018, e segnatamente l'individuazione da parte del giudice di prime cure della decorrenza della stessa dalla pubblicazione sul bollettino AGCM del provvedimento di avvio del procedimento, avvenuta il 23.5.2005; e, quindi, la ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno con ri- guardo al periodo anteriore al 21.2.2007. In particolare, l'appellante deduce che:
i) gli illeciti oggetto dell'indagine dell'AGCM sono stati obiettivamente per- cepibili per la soltanto dal momento della pub- Parte_1 blicazione del provvedimento sanzionatorio, e quindi dal 3.8.2007: infatti, la società odierna appellante ha potuto conoscere il testo delle Comunica- zione delle Risultanze Istruttorie (CRI) solo successivamente a tale data, non essendo parte del procedimento;
ii) la diversa statuizione del giudice di primo grado non ha tenuto conto dei principi sanciti dalla sentenza C-637/17 C-637/17 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui sono contrarie al diritto europeo della con- correnza le disposizioni di diritto interno che, in tema di prescrizione, ren- dano difficoltoso l'esercizio del diritto al risarcimento, per la loro brevità, o perché, decorrendo da momenti antecedenti alla conoscenza del provvedi- mento finale, sostanzialmente riducono il termine di prescrizione;
iii) in ogni caso, il provvedimento di avvio del procedimento dell'AGCM non è soggetto a un regime di pubblicità legale rispetto ai soggetti che non sono parte dello stesso, e non risulterebbe provato che la Parte_1 abbia avuto conoscenza dello stesso.
[...]
Le censure non meritano accoglimento.
2.1. Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da per il periodo antecedente al 21.2.2007, ritenendo che Controparte_2 il dies a quo per il computo del termine debba essere individuato nella data di pubblicazione sul bollettino AGCM del provvedimento di avvio del proce- dimento, pubblicazione che è avvenuta il 23.5.2005. Tale statuizione è con- forme a quanto statuito dalla Suprema Corte con due decisioni (Cass. civ.,
Sez. I, 20.2.2020, n. 5381 e Cass. civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7677) rese nell'ambito di due giudizi promossi dalla stessa Parte_1
9 sempre “a valle” del procedimento n. A357 della AGCM (lo stesso in cui è stata sanzionata la WI AZ S.p.A.), nei confronti di altri due operatori titolari di rete mobile (la che ha evitato la sanzione CP_14 ricorrendo all'assunzione di impegni, e la sanzionata al pari CP_15 dell'odierna appellata).
Come ha ritenuto il giudice di legittimità, con orientamento dal quale questo giudicante non ravvisa ragioni per discostarsi:
a) l'illecito antitrust è per sua natura lungolatente, sicché è possibile che si verifichi un intervallo temporale tra il momento in cui viene posta in essere la condotta illecita e quello in cui il danneggiato percepisce di avere subito per effetto della stessa un pregiudizio ingiusto;
b) le previsioni del d.lgs. 19.1.2017, n. 3, di attuazione della Direttiva n. 2014/114/UE, non hanno efficacia retroattiva e, quindi, non sono applicabili ai giudizi iniziati prima del 26.12.2014;
c) in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere individuato in quello di percezione del danno, e quindi «nel mo- mento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia, non solo dell'al- trui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto»;
d) nell'ipotesi in cui l'azione risarcitoria da illecito antitrust segua un proce- dimento dell'AGCM e sia proposta da un'impresa concorrente, «può ragione- volmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competi- zione» e, pertanto, «il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, quale momento in cui può ragione- volmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i con- notati che ne determinano l'illiceità. Il tutto anche in un'ottica pro-concorren- ziale, cui in definitiva mira la materia, in quanto non vanno premiati i com- portamenti delle imprese che, nel mercato in cui operano, non si adoperino per impedire il protrarsi degli effetti restrittivi della concorrenza, coltivando
10 la domanda risarcitoria immediatamente dopo la percezione dell'illecito con- correnziale».
Con riguardo ai due casi posti al suo esame, che – si ripete – sono del tutto sovrapponibile a quello di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto che la pubblicità (anche sul sito internet dell'Autorità Garante) dell'avvio, nel feb- braio 2005, dell'istruttoria antitrust di cui al procedimento n. A357 fosse idonea a consentire alla che pure non aveva Parte_1 preso parte al procedimento stesso, di avvedersi della lesività della condotta dell'impresa dominante, «pur senza conoscere ancora la struttura dei costi interni applicati da quest'ultima»; e, quindi, anche qualora in concreto non ne fosse venuta a conoscenza, avrebbe comunque dovuto conoscerla «es- sendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi delle imprese concorrenti».
2.2. Nel censurare la decisione di primo grado, conforme – si ripete – al riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, parte appellante sostiene, in primo luogo, che il Tribunale di Roma non si sarebbe uniformato ai principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-637/17 del
28.3.2019, che – proprio in un'azione risarcitoria follow on all'accertamento di un abuso di posizione dominante – ha affermato che le norme nazionali sulle modalità dell'azione risarcitoria, comprese quelle sulla prescrizione, non devono pregiudicare l'applicazione effettiva dell'art. 102 TFUE.
In particolare, con la pronuncia richiamata la Corte di Giustizia ha ritenuto che, a prescindere dall'inapplicabilità ratione temporis della disciplina intro- dotta con la direttiva del 2014 (sancita dalla Suprema Corte, come si è detto sopra), non possa ritenersi legittima la previsione di un termine di prescri- zione tanto breve da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. La deduce che tale sarebbe anche Parte_1 un termine che, iniziando a decorrere prima della conclusione del procedi- mento antitrust, produrrebbe lo stesso effetto impeditivo dell'azione, e che pertanto la statuizione del giudice di primo grado violerebbe i principi espressi dalla Corte di Giustizia anche nei due giudizi in cassazione sopra richiamati.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non è possibile riconoscere alcuna analogia tra il caso deciso dalla Corte di Giustizia, e richiamato da
11 parte appellante, e quello all'esame di questo giudicante (come anche quelli esaminati dalla Corte di Cassazione con i due precedenti sopra riportati). Le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia con riguardo all'ordinamento portoghese, infatti, non sono riferibili al nostro ordinamento, stante la radi- cale diversità tra gli stessi. In particolare:
a) l'art. 498 del codice civile portoghese prevede un termine di prescrizione triennale, mentre il termine applicabile ai sensi dell'art. 2945 c.c. è quin- quennale;
b) la norma portoghese sancisce espressamente la decorrenza della prescri- zione anche nel caso in cui il danneggiato «non abbia conoscenza dell'iden- tità del danneggiato [più correttamente, dell'autore della violazione] o della consistenza del danno», mentre ai sensi dell'art. 2935 c.c., come pacifica- mente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza è anco- rata alla disponibilità del più volte richiamato «quadro cognitivo» dotato di «un livello di completezza tale da essere ritenuto sufficiente a consentirgli di esercitare il diritto risarcitorio», e dunque richiede la conoscenza, oltre che dell'identità del danneggiante, degli elementi di fatto costitutivi dell'illecito e dell'astratta riconducibilità causale del danno lamentato alla condotta og- getto di censura;
c) infine, il codice civile portoghese prevede come unica tipologia di atto interruttivo della prescrizione «la notificazione di un atto di citazione o la notificazione giudiziale di qualsiasi altro atto che esprima l'intenzione di esercitare, direttamente o indirettamente, un diritto, indipendentemente dalla procedura alla quale l'atto appartiene e anche se la corte è incompe- tente» (art. 323), dunque - in buona sostanza – soltanto tramite un atto ver- sato in un procedimento giurisdizionale e non contempla la possibilità di un'interruzione tramite una semplice messa in mora stragiudiziale, diversa- mente dal nostro codice civile.
Inoltre, neanche sono assimilabili al caso in esame le azioni di private enfor- cement, che sono state promosse dagli assicurati, vale a dire quei casi in cui i soggetti lesi erano consumatori, per i quali il momento in cui il danneggiato dispone di un «quadro cognitivo» dotato di «un livello di completezza tale da essere ritenuto sufficiente a consentirgli di esercitare il diritto risarcitorio» (così Cass. civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2305) finisce per coincidere solo con il
12 provvedimento finale (cfr., già prima delle due pronunce sopra richiamate, quelle in cui è stata parte l'odierna appellante, Cass. civ., Sez. III, 6.12.2011, n. 26188; Cass. civ., Sez. III, 4.6.2013, n. 14027; Cass. civ., Sez. III, 28.11.2013, n. 26685, riguardanti il cartello tra le imprese di assicurazione con riguardo alla r.c.a. e le azioni erano state proposte dai consumatori). Diverso è – con tutta evidenza – il caso in cui a promuovere l'azione risarci- toria sia un soggetto imprenditoriale e, tanto più qualora si tratti di un'im- presa concorrente, con riguardo alla quale – come ha ritenuto la Suprema Corte – «può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad esclu- derla dalla competizione».
2.3. Nel censurare l'accertamento dell'intervenuta prescrizione operato dal giudice di primo grado la evidenzia, in secondo Parte_1 luogo, l'assenza di un regime di pubblicità legale dei provvedimenti dell'AGCM precedenti a quello che definisce il procedimento. Parte appel- lante deduce che la non avrebbe avuto l'onere Parte_1 di consultare il bollettino pubblicato dall'Autorità e, quindi, di avvedersi dell'avvio del procedimento;
e, soprattutto, che la non ha Controparte_2 assolto all'onere di provare che la abbia avuto Parte_1 conoscenza dell'avvio del procedimento n. A357, onere che – secondo l'as- sunto dell'odierna appellante – sarebbe appunto gravato sull'odierna appel- lata.
Diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, la presunzione – rite- nuta dalla Suprema Corte con le due pronunce sopra richiamate (Cass. civ.,
Sez. I, 20.2.2020, n. 5381 e Cass. civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7677) – di cono- scenza delle attività dell'Autorità indipendente che ciascuna impresa ha nel proprio mercato di riferimento, avrebbe dovuto essere contrastata da una prova contraria, che nel caso in esame neanche è stata offerta dall'odierna appellante.
Peraltro, e solo per completezza di motivazione, si deve osservare che - come ha osservato parte appellata - la ha dimostrato Parte_1 il contrario, vale a dire di essere stata a conoscenza degli atti del procedi- mento sanzionatorio: infatti, l'odierna parte appellante ha depositato, in al- legato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al
13 momento della costituzione in giudizio (in data 13.2.2014), persino le CRI del 29.7.2006, ossia . In altri Controparte_16 termini, parte appellante, che pure non ha preso formalmente parte all'atti- vità istruttoria relativa al procedimento n. A357, ha mostrato di avere la disponibilità di un atto addirittura infra procedimentale, costituendo questo un evidente sintomo di una piena informazione delle vicende riguardanti il procedimento sin dal momento del suo avvio.
Non può non osservarsi, poi, come la nelle di- Parte_1 fese scolte in primo grado, non abbia mai negato la conoscenza del provve- dimento di avvio dell'istruttoria, ma abbia semplicemente sostenuto che la non avrebbe dimostrato la “completezza” del contenuto, ai Controparte_2 fini della percezione degli elementi dell'illecito (v. memoria ex art. 183, co 6, n. 1, c.p.c. – pag. 8). E, inoltre, non abbia mai contestato la circostanza che il provvedimento di avvio dell'istruttoria sia stato effettivamente pubblicato sul Bollettino dell'AGCM.
Quanto alla mancanza di una forma legale di pubblicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità, nella ricostruzione operata dal giudice di legittimità, e condivisa da questa Corte, non assume alcuna rilevanza, di- scendendo l'onere ritenuto sussistente in capo all'impresa concorrente non dalla previsione di una forma legale di pubblicità, ma semmai dall'essere – appunto – tale, e quindi di essere operatore di un mercato nell'ambito del quale sono note le forme di pubblicità, e più in generale di conoscenza delle informazioni, anche qualora non espressamente previste dalla legge. E ciò tanto è vero che – come si è detto sopra – la è Parte_1 riuscita ad avere la disponibilità addirittura di atti di un procedimento di cui la stessa non è stata parte, a conforto della bontà della ricostruzione operata dalla Suprema Corte e fatta propria da questo giudicante.
3. Parte appellante censura la sentenza n. 4375/2021 emessa l'11.3.2021 dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con cui è stata integralmente rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla
[...] anche con riguardo al periodo successivo al Parte_1
21.2.2007, deducendo, con i primi cinque motivi di appello avverso tale decisione, la correttezza delle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, e, in particolare, dell'utilizzazione del criterio di orientamento al costo
14 industriale per accertare, su basi di razionalità economica, il costo imputato, e segnatamente come l'illecito ritenuto sussistente dal c.t.u. rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 102 TFUE, vale a dire quella ritenuta sussistente e sanzionata dall' con il provvedimento sanzionatorio n. 17131 del CP_17
3.8.2007.
Le censure non meritano accoglimento.
3.1. Tanto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 9, 21, 23 e 34) quanto con le difese svolte nei termini di preclusione per le allega- zioni (v. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. – pagg. 3 e segg.), la
[...] ha ripetutamente dichiarato di proporre un'azione Parte_1 sostanzialmente di tipo follow on, fondata quindi sull'accertamento dell'ille- cito antitrust compiuto dall'Autorità di concorrenza nel procedimento n.
A357.
Il periodo di riferimento dell'azione risarcitoria che il giudice di primo grado ha ritenuto non prescritto va dal 21.2.2007 al 31.12.2011, quindi succes- sivo al periodo relativo sia all'accertamento effettuato dall'Autorità, che ha riguardato il periodo dal 2002 al 2006, sia al provvedimento sanzionatorio, che è stato emesso il 3.8.2007. Con riguardo a tale periodo gli accertamenti compiuti nel procedimento amministrativo n. A357 non costituiscono prova privilegiata della sussistenza della condotta illecita dedotta.
Ne consegue che, per il periodo “non coperto” dall'accertamento dell'autorità di controllo, la avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 della sussistenza della condotta illecita anticoncorrenziale dedotta. Trovano applicazione, infatti, i principi generali sull'onere della prova, che, stante la natura aquiliana dell'illecito anticoncorrenziale, fanno gravare sull'attore l'onere di allegazione e di prova di tutti gli elementi costitutivi (cfr., seppure con riguardo alle azioni follow on a seguito del provvedimento sanzionatorio n. 55 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 con riguardo a tre clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus predisposto nel 2003, Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n. 30383).
Di contro, nel giudizio di primo grado la società odierna appellante non ha assolto all'onere della prova gravante in capo alla stessa. È quanto ha con- divisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, con la sentenza definitiva, laddove ha statuito che la non ha fornito alcuna Parte_1
15 concreta allegazione né principio di prova dell'illecito anticoncorrenziale de- dotto.
Peraltro, sulla scorta di quanto allegato dall'appellante neanche è possibile ritenere che l'illecito accertato dall'AGCM con il provvedimento sanzionatorio n. 17131 del 3.8.2007 sia durato anche successivamente, e segnatamente nel periodo in relazione a cui ha pronunciato la sentenza n. 4375/2021 emessa l'11.3.2021 dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
3.2. La oprattutto deduce, nel proporre appello, Parte_1 la coincidenza della fattispecie illecita dedotta in giudizio con quella ritenuta sussistente dal c.t.u. nel periodo dal 2006 al 2011. In particolare, la
[...] deduce che il principio di orientamento al costo im- Parte_1 plicherebbe che sia posta in essere la medesima condotta materiale accertata dall'AGCM, e quindi sarebbe irrilevante che tale condotta, rappresentata dal divario tra il costo industriale applicato alle proprie divisioni commerciali e il prezzo praticato ai concorrenti, sia idonea anche ad integrare una diversa fattispecie di illecito antitrust, non considerata nel provvedimento “a monte” dell'Autorità.
L'illecito produttivo di danno risarcibile dedotto dall'appellante nell'intro- durre il giudizio di primo grado, come anche nelle difese svolte nel corso dello stesso nei termini di preclusione per le allegazioni, è stato descritto riportandosi integralmente alla condotta sanzionata dall'AGCM, deducendo in particolare come il giudice di prime cure dovesse fare propri gli accerta- menti istruttori e le conclusioni a cui era pervenuta tale Autorità, ritenendo dunque sussistente l'illecito da questa accertato e condannando la CP_2 al risarcimento del danno dedotto.
[...]
Come si legge nel § 262 del provvedimento finale, l'odierna appellata è stata sanzionata per avere «posto in essere condotte volte ad escludere i propri concorrenti sia dai mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione, sia dal connesso mercato al dettaglio dei servizi di fonia per la clientela busi- ness», le quali sono «più precisamente consistit[e] nell'applicazione di condi- zioni economiche per la terminazione delle chiamate su numerazioni mobili on net e intercom (…) più favorevoli alle proprie divisioni commerciali rispetto ai corrispondenti prezzi di terminazione praticati ai propri
16 concorrenti». In tale provvedimento è stato indicato come tale discrimina- zione si ricavasse dal fatto che WI AZ S.p.A. formulava alla clientela business offerte in cui il prezzo per le chiamate sulla direttrice
[...]
(vale a dire, da rete fissa a rete mobile ) era inferiore al prezzo Pt_5 CP_2 di terminazione applicato ai terzi.
Quello ritenuto sussistente dal c.t.u., con l'elaborato depositato in data 1°.10.2019, invece, è un abuso di dominanza per applicazione di prezzi non equi, e ciò in applicazione del principio di orientamento al costo, criterio che viene utilizzato per effettuare un confronto tra le condizioni applicate ai con- correnti e il costo industriale delle terminazioni. Si tratta, quindi, di una fat- tispecie diversa da quella (abuso per discriminazione) accertata dall'AGCM con il provvedimento sanzionatorio n. 17131 del 3.8.2007 a seguito dell'istruttoria espletata e individuata come procedimento n. A357.
Ne consegue che, nel domandare che questa Corte, in accoglimento della censura in esame, le riconosca un danno a fronte di una condotta illecita diversa da quella allegata nell'introdurre il giudizio di primo grado, la
[...] sostanzialmente introduce nel presente giudizio di Parte_1 appello una domanda nuova, in violazione quindi con quanto previsto dall'art. 345, co. 1, c.p.c. Infatti, la deduzione di una condotta anticoncorren- ziale diversa (e ulteriore) rispetto a quella originariamente allegata, fondata su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio (e da una valutazione delle stesse da parte del consulente diversa rispetto a quella operata dall'AGCM), integra – nel caso in esame – una domanda nuova, poi- ché determina un mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale.
Peraltro, la aveva a disposizione tutte le infor- Parte_1 mazioni valutate dal c.t.u. e, inoltre, la capacità, quale operatore del settore, di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità proprio in quanto tale (come si deve argomentare anche alla luce di Cass. civ., Sez. III, ord. 15.3.2024, n. 7074 nel peculiare ambito della responsabilità professio- nale).
3.3. Secondo la a dimostrazione della legittimità Parte_1 del criterio dell'orientamento al costo industriale, al fine di ritenere sussi- stente la condotta illecita dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, e
17 quindi il danno di cui si domanda il ristoro, discenderebbe dalla Guida pratica sulla “Quantificazione del danno nelle azioni fondate sulla violazione dell'art. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”. Tale affer- mazione muove, però, da un palese equivoco.
E vero che il § 216 della Guida Pratica suddetta, richiamato da parte appel- lante, afferma che un abuso escludente si può realizzare – quando la vittima dell'abuso è anche un cliente dell'autore dell'infrazione, dovendo da questi acquistare un input essenziale al processo produttivo – pure attraverso l'im- posizione all'acquirente di un prezzo eccessivamente elevato, sicché il danno in questo caso può essere rappresentato dalla differenza tra il prezzo corri- sposto a causa della pratica abusiva e quello che avrebbe pagato in assenza dell'abuso. È anche vero, però, che il criterio in questione presuppone che l'infrazione accertata dall'Autorità preposta al public enforcement del diritto della concorrenza sia consistita – appunto – nell'imposizione di un prezzo eccessivamente elevato (ed iniquo).
Questa non è la fattispecie accertata dall'AGCM nel procedimento n. A357 e sanzionata con il provvedimento n. 17131 del 3.8.2007.
L'AGCM non ha accertato che il prezzo di terminazione applicato ai terzi si configurasse come prezzo eccessivamente elevato o come prezzo non equo.
Del resto, questa circostanza non era nemmeno tecnicamente prospettabile, perché i prezzi di terminazione sono prezzi che formano oggetto di regola- mentazione ex ante da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunica- zioni (AGCOM), e che dunque si riconducono alla logica dei prezzi imposti.
L'AGCM ha ravvisato, semmai, l'esistenza di un abuso perché alcune offerte commerciali rivolte dalla WI AZ S.p.A. alla propria clientela business prevedevano una tariffa fortemente scontata per alcune tipologie di chiamate - quelle on-net ed intercom, ossia interne alla propria rete - ren- dendo le relative offerte al dettaglio non replicabili da parte di concorrenti altrettanto efficienti che avessero accesso al solo contratto standard di ter- minazione, da ciò inferendo che la WI AZ S.p.A. imputasse alle proprie divisioni commerciali un prezzo implicito di terminazione ecces- sivamente contenuto.
Nel caso all'esame di questo giudicante il criterio indicato nella Guida Pratica
è dunque inutilizzabile. E lo è proprio perché – come, peraltro, ha chiarito
18 questa Corte con i due precedenti (sentenza n. 3192/2017 del 16.5.2017 e n. 3032/2019 del 9.5.2019) confermati dalla Suprema Corte con le sen- tenze sopra richiamate nel trattare della prescrizione (rispettivamente, Cass. civ., Sez. I, 20.2.2020, n. 5381 e Cass. civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7677) – la situazione che si sarebbe verificata in assenza dell'abuso posto in essere dalla WI AZ S.p.A. ed accertato dall'Autorità non avrebbe comportato che la pagasse per la terminazione Parte_1 meno di quanto ha pagato, e ciò in quanto la stessa avrebbe continuato a pagare il prezzo regolamentato dalla AGCOM. Piuttosto, avrebbe determi- nato un aumento del prezzo (implicito) imputato dalla Parte_2 alla propria divisione commerciale.
[...]
3.4. Neanche è possibile ritenere che sarebbe stato onere della CP_2 provare la cessazione dell'illecito accertato e che, malgrado quanto
[...] ritenuto dalla AGCM con provvedimento del 1°.7.2008, le misure di ottem- peranza all'ordine inibitorio non fossero idonee a determinare quella cessa- zione.
Come si è detto sopra, gravava sulla l'onere di Parte_1 provare che l'illecito accertato dall'Autorità amministrativa non fosse cessato dopo il periodo degli accertamenti risultanti dal provvedimento sanzionato- rio stesso, così come anche di provare l'inidoneità delle misure adottate dalla a determinare la cessazione della condotta. La prova dei fatti Controparte_2 costitutivi della pretesa, infatti, non può che gravare sull'attore, così come grava su questi, a fronte dell'eccezione della convenuta di avere adottato le c.d. misure di ottemperanza, la prova della
contro
-eccezione della loro ini- doneità a far cessare l'illecito.
Come ha ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, l'originaria parte attrice non ha effettuato alcuna concreta allega- zione che riguarda la «prosecuzione da parte della convenuta di condotte di mercato integranti la descritta discriminazione interno-esterno» anche nel periodo oggetto della sentenza definitiva, essendosi «limitata a documentare di aver continuato, dopo il 2007, ad acquistare il servizio della terminazione delle chiamate sulla rete mobile ». E – come ha sempre osservato il CP_2 giudice di primo grado – anche dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado «nulla è emerso in tale senso», e, in particolare, «non si è riscontrata
19 l'esistenza di offerte da parte di alla propria clientela di condizioni CP_2 sulla terminazione fissomobile non replicabili da parte di ».
Del resto, nel giudizio di primo grado la aveva Parte_1 chiesto l'ammissione di un ordine di esibizione e di una prova per testi, pro- prio al fine di provare la continuazione dell'illecito. Tali istanze istruttorie sono state rigettate dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, senza che avverso tale decisione sia stato proposto appello e senza che nel presente grado di giudizio siano state reiterate tali richieste istruttorie.
3.5. Neanche è possibile dedurre – come fa la – Parte_1 che il giudice di primo grado non avrebbe valutato la c.d. «effettiva consi- stenza dell'abuso accertato dall'AGCM», e segnatamente che il giudice di prime cure non avrebbe considerato la «inidoneità delle misure di ottempe- ranza di a far cessare l'abuso». CP_2
Una volta ritenuta la coincidenza tra l'illecito anticoncorrenziale dedotto dalla società odierna appellante nell'introdurre il giudizio e quello accertato dal c.t.u. (quello determinato dal il criterio di valutazione del prezzo basato sul costo industriale), non avrebbe alcuna rilevanza, al fine di escludere la con- dotta illecita dedotta, e quindi il danno lamentato, la valutazione dell'idoneità delle misure di ottemperanza, giacché nel diverso scenario prospettato dal c.t.u. queste ultime non avrebbero mai potuto essere condivise nemmeno in astratto. Secondo l'appellante, una volta ritenuto che il criterio di valutazione del prezzo basato sul costo industriale – che, peraltro, avrebbe prodotto un risultato di maggiore distanziamento, tra il costo praticato dall'esponente alle proprie divisioni commerciali e quello applicato agli acquirenti delle ter- minazioni, rispetto a quello accertato dall'AGCM, e, quindi, «più gravemente anticoncorrenziale» - provi la sussistenza dell'abuso anticoncorrenziale de- dotto, allora le c.d. misure di ottemperanza non avrebbero mai potuto essere considerate idonee a dimostrare la cessazione della condotta illecita. E se- gnatamente: (i) non il contratto intracompany di determinazione dei prezzi applicati alle proprie divisioni commerciali, per la sostanziale inattendibilità di un contratto con sé stesso;
(ii) non i contratti MVNO del tutto irrilevanti nella fattispecie;
(iii) non, infine, l'offerta all'ingrosso Wholebusiness che non sarebbe affatto strumentale a fare cessare la discriminazione accertata
20 dall'Autorità, ma a realizzare la replicabilità delle offerte retail bundle ai con- correnti.
Di contro, non potendosi ritenere la coincidenza tra la fattispecie accertata e sanzionata dall'AGCM e quella accertata dal c.t.u., allora neanche è possibile affermare che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che le misure suddette non fossero idonee a determinare la cessazione dell'illecito in que- stione (quello in relazione a cui la ha proposto Parte_1 domanda risarcitoria). Piuttosto, come si è detto sopra, era onere dell'odierna appellante provare (la continuazione dell'illecito anche dopo il provvedi- mento del 3.8.2007 e) che, diversamente da quanto ritenuto dall'AGCM con provvedimento del 1°.7.2008, le misure in questione non abbiano determi- nato la cessazione della condotta anticoncorrenziale accertata dalla stessa Autorità.
3.6. La deduce, poi, che nessun valore probato- Parte_1 rio potrebbe essere riconosciuto al provvedimento AGCM n. 34227 del
1°.7.2008, nel quale si afferma che le misure adottate da Controparte_2 sono state ritenute dall'Autorità, nell'adunanza del 25.6.2008, in linea con quanto disposto nel provvedimento n. 17131 del 3.8.2007. In particolare, la società appellante deduce che il provvedimento in questione non avrebbe rilevanza giuridica perché non sarebbe stato emesso in conformità delle pre- scrizioni di legge e costituirebbe una «valutazione di un c.d. mero impegno», inidoneo a fondare persino una presunzione.
La stessa normativa richiamata da parte appellante a sostegno della dedotta illegittimità esclude che tale censura sia fondata.
Per la valutazione dell'ottemperanza alla diffida, con la quale l'AGCM ordina la cessazione delle infrazioni (ex art. 15, co. 2, della legge n. 287/1990), non è previsto un procedimento tipizzato. In particolare, non è richiesto che l'Autorità ripeta le attività istruttorie dell'art. 14 della legge n. 287/1990, che non viene richiamato da tale disposizione. E neanche vi è il presupposto per l'onere di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7.8.1990, n. 287, dal momento che l'adozione delle misure di ottem- peranza si inscrive, comunque, nel procedimento di accertamento dell'infra- zione.
21 In altri termini, il provvedimento n. 34227 del 1°.7.2008 è stato emesso dall'AGCM nell'ambito dello stesso accertamento in relazione a cui è stato emesso il provvedimento n. 17131 del 3.8.2007, e quindi costituisce una prosecuzione dello stesso procedimento, iscrivendosi dunque nell'ambito dell'istruttoria già espletata.
Soprattutto, e per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, se il prov- vedimento sanzionatorio sopra richiamato ha valore di prova privilegiata in ordine alla sussistenza della condotta illecita anticoncorrenziale accertata dallo stesso nel giudizio introdotto dalla al fine Parte_1 di conseguire il risarcimento dei danni prodotti alla stessa da tale condotta, allora si deve ritenere che il provvedimento con cui si prende atto del venire meno della condotta illecita in questione, in ragione delle misure adottate dal soggetto sanzionato, costituisce parimenti “prova privilegiata”, vale a dire una prova particolarmente qualificata di tale circostanza in favore – que- sta volta – del soggetto sanzionato.
Ne consegue che, nel presente giudizio, la non era onerata Controparte_2
– diversamente da quanto dedotto da parte appellante – dal fornire la prova della cessazione della condotta illecita accertata con il provvedimento san- zionatorio n. 17131 del 3.8.2007 in ragione dell'adozione delle misure so- pra indicate, avendo provato come in tale senso sia stato l'accertamento da parte dell'Autorità di vigilanza. Di contro, si deve ritenere che era onere della provare che, diversamente da quanto accertato Parte_1 dall'AGCM, la condotta illecita accertata con tale provvedimento fosse conti- nuata.
Al riguardo, parte appellante deduce, invero in via subordinata, che la prova della dedotta continuazione dell'illecito sarebbe fornita dalle fatture di ac- quisto delle terminazioni da operatori terzi, che sono state prodotta nel giu- dizio di primo grado. Tuttavia, quello che la Parte_1 avrebbe dovuto allegare, prima ancora che provare, al fine di superare la c.d.
“prova privilegiata” costituita dall'accertamento operato dall'Autorità con il suddetto provvedimento n. 34227 del 1°.7.2008, è che i costi in questione, anche in tale periodo, erano inferiori a quelli che la società appellata ha im- putato alle proprie divisioni commerciali.
22 In particolare, non è possibile ritenere – come fa sostanzialmente parte ap- pellante – che la conseguenza del venire meno della condotta illecita sanzio- nata avrebbe determinato sic et simpliciter una riduzione del prezzo di ter- minazione applicato ai terzi, «e ciò non solo perché nella specie le misure adottate in sede di ottemperanza da parte di non si basavano sull'ade- CP_2 guamento del prezzo praticato ai concorrenti al costo imputato alle divisioni, ma soprattutto perché il calcolo basato sul sovrapprezzo o c.d. overcharge (…) finisce per essere una semplice previsione fondata su presunzioni, in quanto manca il dato relativo ai costi imputati da alla proprie divisioni CP_2 interne» (come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 3192/2017 del
16.5.2017). E ciò anche perché «le sanzioni non si sono basate su una ipo- tesi di prezzo predatorio, rispetto al quale sarebbe stato coerente il calcolo dell'overcharge» (come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 3032/2019 del 9.5.2019).
E ciò assorbe ogni considerazione su quanto dedotto da parte appellata in ordine all'insussistenza, in ogni caso, in capo alla dell'ele- Controparte_2 mento soggettivo richiesto perché sia integrata la condotta illecita dedotta dall'appellante con riguardo al periodo successivo all'adozione del provve- dimento sanzionatorio in ragione di quanto ritenuto con il provvedimento n. 34227 del 1°.7.2008.
3.7. È appena il caso di rilevare – più che altro per completezza di motiva- zione – come la reiterazione della condotta illecita, a cui fa riferimento parte appellante nel richiamare la disposizione, invero inconferente, dell'art.
8-bis della legge n. 689/1981, presuppone una cessazione della condotta illecita accertata e che sia stata realizzata «un'altra violazione della stessa indole».
È evidente il significato del richiamo operato da parte appellante a tale di- sposizione, qualora si consideri che, al co. 3, dispone che «Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di di- sposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni». La intende affermare, an- Parte_1 che con tale richiamo, la rilevanza nel presente giudizio della diversa con- dotta illecita accertata dal c.t.u., in quanto presenterebbe appunto «una so- stanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni». Ciò nondimeno,
23 anche qualora la stessa fosse stata posta in essere nel periodo oggetto del procedimento n. A357, questa costituirebbe comunque una condotta nuova e diversa rispetto a quella dedotta dall'odierna appellante con l'atto intro- duttivo del presente giudizio e oggetto del provvedimento sanzionatorio n. 17131 adottato dall'AGCM il 3.8.2007.
4. Da ultimo, la censura la sentenza di primo Parte_1 grado in quanto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma non avrebbe considerato che, dal 21.2.2007 (quello non coperto dalla prescrizione) al 3.8.2007 (data di adozione dall'AGCM del provvedi- mento sanzionatorio n. 17311), e invero anche fino al 1°.7.2008 (data di approvazione delle misure di ottemperanza dall'Autorità con provvedimento n. 34227), l'abuso da parte della dedotto nell'introdurre il Controparte_2 giudizio di primo grado sarebbe dimostrato dal carattere di prova privile- giata dell'accertamento effettuato nel procedimento antitrust n. A357. In altri termini, l'appellante deduce come il giudice di prime erroneamente non le avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno per la condotta illecita san- zionata con riguardo al periodo dal 21.2.2007 all'adozione del provvedi- mento sanzionatorio, e invero anche fino all'approvazione delle misure.
In verità, e diversamente da quanto opinato da parte appellante, la natura privilegiata dell'accertamento dell'AGCM – di cui si è detto diffusamente so- pra – ha un'estensione temporale corrispondente esattamente al periodo og- getto dell'attività istruttoria e, quindi, in cui è stata affermata l'abusività della condotta.
Nel caso di specie, l'istruttoria di cui al procedimento n. A357 ha riguardato gli anni dal 2002 al 2006. Soltanto in relazione a tale periodo, quindi, co- stituisce prova privilegiata della condotta illecita accertata. Con riguardo al periodo tra la chiusura dell'istruttoria, e quindi dell'accertamento effettuato dall'AGCM, e l'emissione del provvedimento sanzionatorio (che nel caso di specie è intervenuto a distanza di molti mesi dalla chiusura dell'istruttoria) non vi è dunque alcuna “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale dedotta dalla nell'introdurre il giudizio, e ciò Parte_1 semplicemente perché in relazione a tale periodo non è mai stata accertata dall'Autorità, e tanto meno con il provvedimento sanzionatorio invocato.
24 Come si è detto sopra, con riguardo al periodo successivo a quello oggetto dell'istruttoria, anche solo fino all'adozione del provvedimento sanzionatorio, la non ha allegato alcun elemento sulla scorta Parte_1 del quale si possa ritenere protratta la condotta illecita, ritenendo sostan- zialmente che, anche in relazione a questo, la prova sarebbe costituita dall'accertamento effettuato dall'AGCM e sulla scorta del quale è stata adot- tato il provvedimento sanzionatorio.
5. La chiede a questa Corte di «condannare Controparte_2 [...] al risarcimento dei danni a favore di per avere pro- CP_18 CP_2 posto il gravame, pur nella conoscenza degli orientamenti della Corte di Cas- sazione e della Corte di Appello di Roma contrari al suo accoglimento».
La domanda non può trovare accoglimento.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n.
27383).
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in con- seguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risul- tino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza.
Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e
25 quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Parte_1 verso la sentenza parziale n. 1795/2018 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 25.1.2018 e la sentenza defi- nitiva n. 4375/2021 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'11.3.2021 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, considerando quale valore del pre- sente giudizio quello del danno quantificato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado (come ha già fatto il giudice di primo grado, con statuizione sulle spese non censurata nel proporre appello dalla Parte_1
e in relazione a cui l'appellante ha chiesto la condanna dell'appellata,
[...]
e quindi pari a € 16.385.553,02. Del resto, con l'atto introduttivo del giu- dizio di appello la ha chiesto a questo di giudi- Parte_1 cante, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare la CP_2 al risarcimento dei danni «come da Relazione Definitiva di Consulenza
[...]
Tecnica d'Ufficio del 30.09.2019; oltre interessi e rivalutazione monetaria».
E' opportuno evidenziare, infine, che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora consista nel rigetto della domanda attorea, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda
26 di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima. Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza parziale n. 1795/2018 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 25.1.2018 e la sentenza definitiva n. 4375/2021 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'11.3.2021; condanna la rimborsare alla Parte_1 Controparte_2 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 50.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181021.
Roma, 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary 27
così composta: NE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2606 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 14.4.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, ing. elettivamente do- CP_1 miciliata in Roma, Via di Panico, n. 72, presso lo studio dell'avv. Eutimio
Monaco (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti su foglio separato e da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dei procuratori speciali, e elettivamente domi- CP_3 Controparte_4 ciliata in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Guizzi (cod. fisc.: e dell'avv. prof.ssa Ilaria CodiceFiscale_2
Pagni (cod. fisc.: ), che la rappresentano e difendono CodiceFiscale_3 unitamente all'avv. prof. Gian Michele Roberti (cod. fisc.: C.F._4
) e all'avv. Marco Serpone (cod. fisc.: ) per
[...] CodiceFiscale_5 procura alle liti sottoscritta digitalmente su foglio separato e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa per violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Parte_1 contrariis reiectis:
Nel merito:
A. In riforma dell'appellata sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, Tribunale delle Imprese, Sezione XVIII Civile, 16 novembre 2017, n. 1795/2018, pubblicata il 25 gennaio 2018, resa nell'ambito del giudizio di primo grado r.g. 8887/2014, nel senso ampiamente espresso con il pre- sente atto,
1) accertare e dichiarare che ha avuto la perce- Parte_1 zione dell'illiceità delle condotte di WI AZ S.p.A. CP_5 solo con la pubblicazione del provvedimento finale Controparte_2 dell'AGCM, ovvero dal 3 agosto 2007, e che, per l'effetto, da tale data inizia a decorrere il dies a quo per il computo del termine di prescrizione quin- quennale;
2) rigettare, per l'effetto, l'eccezione di prescrizione di Parte_2
(Oggi ;
[...] Controparte_2
3) accertare e dichiarare che, anche con riferimento al periodo antecedente al 21 febbraio 2007, le condotte tutte ampiamente illustrate nel presente atto, poste in essere da WI AZ S.p.A. (Oggi , Controparte_2 costituiscono abuso di posizione dominante in violazione degli artt. 101 e
102 del T.F.U.E. (già artt. 81 e 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ.;
4) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta, nella misura da liquidarsi, se del caso, previa consulenza tecnica di ufficio e, in ogni caso, in quella che verrà quan- tificata e provata in corso di causa ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione mo- netaria.
2 *
B. In riforma dell'appellata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Tribu- nale delle Imprese, Sezione XVIII Civile, 23 febbraio 2021, n. 4375/2021, pubblicata l'11 marzo 2021 e notificata il 19 marzo 2021, resa a definizione del giudizio di primo grado r.g. 8887/2014, accogliere le conclusioni defi- nitivamente rassegnate, in primo grado, all'udienza del 12 dicembre 2019:
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nell'atto di citazione e nel corso del giudizio, poste in essere da Parte_2
(ora , costituiscono abuso di posizione dominante
[...] Controparte_2 in violazione degli artt. 101 e 102 del T.F.U.E. (già artt. 81 e 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ.; per l'effetto inibire a WI AZ S.p.A. (ora la continuazione e/o ripetizione delle condotte abusive e/o Controparte_2 comunque illegittime meglio descritte nella narrativa del presente atto, ove ancora in essere alla data della pronuncia;
2) in ogni caso condannare WI AZ S.p.A. (ora CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di
[...] tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla con- venuta, pari ad Euro 24.325.454, in subordine pari ad Euro 18.244.091, ovvero in ulteriore subordine pari ad Euro 16.385.553 e in ogni caso nella misura non inferiore ad Euro 12.289.165 come da Relazione Definitiva di
Consulenza Tecnica d'Ufficio del 30.09.2019; oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni ulteriore abuso o discriminazione successivamente posta in essere in violazione della ema- nanda sentenza e formalmente constatata dall'attrice, o per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori che il Giudice adito vorrà adottare;
4) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quo- tidiani “ ” e “Il Corriere Sera” con caratteri doppi, a cura CP_6 CP_7 dell'attrice ed a spese della convenuta;
in via subordinata, disporre il richiamo del CTU affinché lo stesso provveda alla rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla base dei quesiti 3 peritali ammessi dal Tribunale di Roma nel giudizio di primo grado e segna- tamente affinché accerti “se, nel periodo successivo al 21.02.07, la appellata ha praticato all'appellante prezzi dei servizi di terminazione su rete mobile maggiori rispetto a quelli imputati dalla medesima per i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali e da inferirsi dalle offerte dalla medesima ap- pellata effettuata alla propria cliente finale relativamente alla specifica diret- trice di traffico fisso-mobile on net”, eventualmente facendo ricorso ad un diverso scenario controfattuale;
in via ulteriormente gradata, disporre il richiamo del CTU affinché lo stesso provveda alla rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla base dei quesiti peritali ammessi dal Tribunale di Roma nel giudizio di primo grado e segnatamente affinché accerti “se, nel periodo compreso tra il 21.02.07 ed il 1.7.2008, la appellata ha praticato all'appellante prezzi dei servizi di ter- minazione su rete mobile maggiori rispetto a quelli imputati dalla medesima per i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali e da inferirsi dalle offerte dalla medesima appellata effettuata alla propria cliente finale relati- vamente alla specifica direttrice di traffico fisso-mobile on net”, eventual- mente facendo ricorso ad un diverso scenario controfattuale
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio”; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contra- CP_8 ria istanza, eccezione e difesa, in via principale
1. rigettare l'appello proposto da nei confronti Parte_1 delle sentenze rese dal Tribunale di Roma con i nn. n. 1795/2018 e n. 4375/2021, perché inammissibile e infondato, per i motivi esposti in pre- messa, e per l'effetto:
a) in accoglimento dell'eccezione spiegata in atti, dichiarare l'estinzione per prescrizione della pretesa risarcitoria azionata ex adverso;
b) respingere nel merito le domande tutte articolate ex adverso, per le ra- gioni illustrate e le eccezioni fatte valere in atti;
c) con vittoria di spese ed onorari di causa, e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.».
4 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 3.2.2014, la Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Im- presa del Tribunale di Roma la WIND AZ S.p.A. (successiva- mente divenuta per effetto di fusione per incorporazione con Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo CP_9
Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nel pre- sente atto, poste in essere da WI AZ s.p.a., costituiscono abuso di posizione dominante in violazione degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. (già artt. 81 e 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 c.c.; per l'effetto inibire a CP_2 [...] la continuazione e/o ripetizione delle condotte abusive e/o Parte_3 comunque illegittime descritte in narrativa del presente atto, ove ancora in essere alla data della pronuncia;
2) in ogni caso condannare WI AZ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimo- niali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta, pari ad Euro
22.031.039,50, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà quantificata e provata in corso di causa, ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalu- tazione monetaria;
3) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni abuso successiva- mente posto in essere in violazione della emananda sentenza e formalmente contestato dall'attrice, o per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori che il Giudice adito vorrà adottare;
4) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quo- tidiani “ ” e “ Corriere ” con caratteri doppi, a cura CP_10 CP_11 dell'attrice e a spese della convenuta In ogni caso con refusione delle spese e oneri di lite in capo a ». CP_2
La ha rilevato che, all'esito di un procedimento Parte_1 svoltosi innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (contrad- distinto dalla sigla A357), avviato con provvedimento del 23.2.2005 e 5 concluso con provvedimento n. 17131 del 3.8.2007, tale Autorità ha san- zionato WI AZ S.p.A. per comportamenti integranti abuso di posizione dominante nel mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete di telefonia mobile;
e, segnatamente, è stata sanzionata – come si legge nel § 262 del provvedimento finale – per aver «posto in essere condotte volte ad escludere i propri concorrenti sia dai mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione, sia dal connesso mercato al dettaglio dei servizi di fonia per la clientela business», le quali sarebbero «più precisamente consistit[e] nell'applicazione di condizioni economiche per la terminazione
M delle chiamate su numerazioni mobili on net e intercom (…) più favorevoli
[...] alle proprie divisioni commerciali rispetto ai corrispondenti prezzi di termi- nazione praticati ai propri concorrenti». Tale discriminazione si ricavava – sempre secondo il suddetto provvedimento sanzionatorio – dal fatto che la
WI AZ S.p.A. formulava alla clientela business offerte in cui il prezzo per le chiamate sulla direttrice (vale a dire, da rete fissa Parte_5
a rete mobile ) era inferiore al prezzo di terminazione applicato ai terzi. CP_2
Premesso l'accertamento, contenuto nel provvedimento sanzionatorio sopra richiamato e riassunto ed invocata la natura di prova privilegiata dello stesso nel presente giudizio, la ha dunque agito per Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tale illecito con- correnziale, qualificato nei termini di “abuso di posizione dominante esclu- dente”.
Si è tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado la
[...]
eccependo, preliminarmente, la prescrizione della pretesa Controparte_13 risarcitoria azionata dalla società attrice, e, nel merito, la manifesta infonda- tezza delle domande svolte con l'atto introduttivo in quanto fondate non solo su un travisamento del provvedimento dell'Autorità Garante richiamato, ma anche perché esse postulerebbero che la condotta, censurata dall'Auto- rità Garante come discriminatoria, sarebbe stata ancora in essere, mentre così non era, avendo la società convenuta adottato misure correttive che l'AGCM ha valutato pienamente idonee a far cessare gli effetti dell'abuso accertato con il suddetto provvedimento sanzionatorio.
Con sentenza n. 1795/2018 del 25.1.2018 – nei confronti della quale en- trambe le parti hanno formulato riserva di appello – il Tribunale di Roma –
6 Sezione Specializzata in Materia di Impresa, «non definitivamente pronun- ciando», ha così provveduto: «rigetta la domanda di parte attrice con riferi- mento al periodo anteriore al 21 febbraio 2007; provvede con separata or- dinanza sulla prosecuzione del procedimento;
riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese».
Con tale decisone il giudice di primo grado, osservato come, nel caso di specie, l'oggettiva percepibilità della condotta lesiva dovesse essere ricono- sciuta – alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati in materia – nella data di pubblicazione sul bollettino AGCM del provvedimento di avvio del procedimento, avvenuta il 23.5.2005, che riportava con precisione gli ele- menti costitutivi dell'illecito e che non poteva non essere noto a un'impresa specializzata nel medesimo settore delle imprese sanzionate dall'AGCM; e considerato che un primo atto di citazione era stato notificato dalla
[...] alla WI AZ S.p.A. il 21.2.2012; ha Parte_1 ritenuto che l'azione risarcitoria proposta dalla società attrice deve ritenersi prescritta per il periodo anteriore al 21.2.2007.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, invece, fosse necessario istruire la domanda per il periodo successivo e, pertanto, con separata ordinanza in pari data, ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare (i) «se nel periodo successivo al 21.02.2007, la convenuta ha praticato all'attrice prezzi per i servizi di terminazione maggiori rispetto a quelli imputati dalla medesima per i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali», e (ii) «in caso positivo quale è la differenza di costi sostenuti dalla attrice rispetto a quelli che avrebbe sostenuto se le fossero stati praticati i medesimi prezzi che la convenuta ha imputato alle proprie divisioni commerciali», nonché (iii) l'eventuale differenza di profitti sul mercato nel caso in cui i prezzi applicati all'attrice fossero stati pari ai costi imputati alle proprie divisioni commerciali.
Espletata la c.t.u. disposta con la suddetta ordinanza, con sentenza n.
4375/2021 dell'11.3.2021 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, «definitivamente pronunciando», ha: «rigetta[to] integral- mente le domande di parte attrice;
condanna[to] parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 61.190,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte attrice le spese di CTU».
7 In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che il quadro delle viola- zioni disegnato dal provvedimento dell'AGCM invocato dalla società attrice (vale a dire, la formulazione da parte della WI AZ S.p.A. di offerte retail rivolte alla clientela business per i sevizi di telefonia fisso-mobile non replicabili da parte di un concorrente ugualmente efficiente sulla base del solo contratto di interconnessione standard reso disponibile dall'espo- nente) definisce anche il perimetro dell'accertamento dell'illecito dedotto con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto la ha Parte_1 proposto un'azione follow on e ha dedotto l'identità tra la condotta sanzio- nata dall'AGCM e quella posta in essere dalla WI AZ S.p.A. anche successivamente all'accertamento effettuato da tale Autorità e fino al periodo di riferimento dell'azione risarcitoria esercitata. E che, pertanto, il metodo applicato dal c.t.u. – il quale ha ritenuto sussistere la condotta illecita e ha quantificato il danno – non fosse corrispondente all'accertamento sulla scorta del quale è stato emesso il provvedimento dell'AGCM, relativo ap- punto a un abuso da “discriminazione interna-esterna” compiuto dalla con- venuta, essendo semmai riconducibile a una fattispecie del tutto diversa, vale a dire quella descritta dalla disciplina regolatoria di settore, nella quale si ha applicazione del principio di orientamento al costo, criterio che viene utiliz- zato per effettuare un confronto tra le condizioni applicate ai concorrenti ed il costo industriale delle terminazioni. Inoltre, il giudice di prime cure ha ri- tenuto rilevante l'ottemperanza da parte della WI AZ S.p.A. alle misure prescritte dall'Autorità stessa e che è stata accertata dalla stessa AGCM, nell'esercizio della sua attività di controllo, con un secondo provve- dimento e che, comunque, risulta provata anche all'esito delle risultanze del giudizio di primo grado.
Avverso le suddette decisioni – parziale e definitiva – di primo grado ha proposto appello la che ha svolto le censure Parte_1 riassunte di seguito e ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni ripor- tate in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_2 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
8 2. La ensura la sentenza parziale n. 1795/2018 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 25.1.2018, e segnatamente l'individuazione da parte del giudice di prime cure della decorrenza della stessa dalla pubblicazione sul bollettino AGCM del provvedimento di avvio del procedimento, avvenuta il 23.5.2005; e, quindi, la ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno con ri- guardo al periodo anteriore al 21.2.2007. In particolare, l'appellante deduce che:
i) gli illeciti oggetto dell'indagine dell'AGCM sono stati obiettivamente per- cepibili per la soltanto dal momento della pub- Parte_1 blicazione del provvedimento sanzionatorio, e quindi dal 3.8.2007: infatti, la società odierna appellante ha potuto conoscere il testo delle Comunica- zione delle Risultanze Istruttorie (CRI) solo successivamente a tale data, non essendo parte del procedimento;
ii) la diversa statuizione del giudice di primo grado non ha tenuto conto dei principi sanciti dalla sentenza C-637/17 C-637/17 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui sono contrarie al diritto europeo della con- correnza le disposizioni di diritto interno che, in tema di prescrizione, ren- dano difficoltoso l'esercizio del diritto al risarcimento, per la loro brevità, o perché, decorrendo da momenti antecedenti alla conoscenza del provvedi- mento finale, sostanzialmente riducono il termine di prescrizione;
iii) in ogni caso, il provvedimento di avvio del procedimento dell'AGCM non è soggetto a un regime di pubblicità legale rispetto ai soggetti che non sono parte dello stesso, e non risulterebbe provato che la Parte_1 abbia avuto conoscenza dello stesso.
[...]
Le censure non meritano accoglimento.
2.1. Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da per il periodo antecedente al 21.2.2007, ritenendo che Controparte_2 il dies a quo per il computo del termine debba essere individuato nella data di pubblicazione sul bollettino AGCM del provvedimento di avvio del proce- dimento, pubblicazione che è avvenuta il 23.5.2005. Tale statuizione è con- forme a quanto statuito dalla Suprema Corte con due decisioni (Cass. civ.,
Sez. I, 20.2.2020, n. 5381 e Cass. civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7677) rese nell'ambito di due giudizi promossi dalla stessa Parte_1
9 sempre “a valle” del procedimento n. A357 della AGCM (lo stesso in cui è stata sanzionata la WI AZ S.p.A.), nei confronti di altri due operatori titolari di rete mobile (la che ha evitato la sanzione CP_14 ricorrendo all'assunzione di impegni, e la sanzionata al pari CP_15 dell'odierna appellata).
Come ha ritenuto il giudice di legittimità, con orientamento dal quale questo giudicante non ravvisa ragioni per discostarsi:
a) l'illecito antitrust è per sua natura lungolatente, sicché è possibile che si verifichi un intervallo temporale tra il momento in cui viene posta in essere la condotta illecita e quello in cui il danneggiato percepisce di avere subito per effetto della stessa un pregiudizio ingiusto;
b) le previsioni del d.lgs. 19.1.2017, n. 3, di attuazione della Direttiva n. 2014/114/UE, non hanno efficacia retroattiva e, quindi, non sono applicabili ai giudizi iniziati prima del 26.12.2014;
c) in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere individuato in quello di percezione del danno, e quindi «nel mo- mento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia, non solo dell'al- trui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto»;
d) nell'ipotesi in cui l'azione risarcitoria da illecito antitrust segua un proce- dimento dell'AGCM e sia proposta da un'impresa concorrente, «può ragione- volmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competi- zione» e, pertanto, «il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, quale momento in cui può ragione- volmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i con- notati che ne determinano l'illiceità. Il tutto anche in un'ottica pro-concorren- ziale, cui in definitiva mira la materia, in quanto non vanno premiati i com- portamenti delle imprese che, nel mercato in cui operano, non si adoperino per impedire il protrarsi degli effetti restrittivi della concorrenza, coltivando
10 la domanda risarcitoria immediatamente dopo la percezione dell'illecito con- correnziale».
Con riguardo ai due casi posti al suo esame, che – si ripete – sono del tutto sovrapponibile a quello di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto che la pubblicità (anche sul sito internet dell'Autorità Garante) dell'avvio, nel feb- braio 2005, dell'istruttoria antitrust di cui al procedimento n. A357 fosse idonea a consentire alla che pure non aveva Parte_1 preso parte al procedimento stesso, di avvedersi della lesività della condotta dell'impresa dominante, «pur senza conoscere ancora la struttura dei costi interni applicati da quest'ultima»; e, quindi, anche qualora in concreto non ne fosse venuta a conoscenza, avrebbe comunque dovuto conoscerla «es- sendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi delle imprese concorrenti».
2.2. Nel censurare la decisione di primo grado, conforme – si ripete – al riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, parte appellante sostiene, in primo luogo, che il Tribunale di Roma non si sarebbe uniformato ai principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-637/17 del
28.3.2019, che – proprio in un'azione risarcitoria follow on all'accertamento di un abuso di posizione dominante – ha affermato che le norme nazionali sulle modalità dell'azione risarcitoria, comprese quelle sulla prescrizione, non devono pregiudicare l'applicazione effettiva dell'art. 102 TFUE.
In particolare, con la pronuncia richiamata la Corte di Giustizia ha ritenuto che, a prescindere dall'inapplicabilità ratione temporis della disciplina intro- dotta con la direttiva del 2014 (sancita dalla Suprema Corte, come si è detto sopra), non possa ritenersi legittima la previsione di un termine di prescri- zione tanto breve da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. La deduce che tale sarebbe anche Parte_1 un termine che, iniziando a decorrere prima della conclusione del procedi- mento antitrust, produrrebbe lo stesso effetto impeditivo dell'azione, e che pertanto la statuizione del giudice di primo grado violerebbe i principi espressi dalla Corte di Giustizia anche nei due giudizi in cassazione sopra richiamati.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non è possibile riconoscere alcuna analogia tra il caso deciso dalla Corte di Giustizia, e richiamato da
11 parte appellante, e quello all'esame di questo giudicante (come anche quelli esaminati dalla Corte di Cassazione con i due precedenti sopra riportati). Le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia con riguardo all'ordinamento portoghese, infatti, non sono riferibili al nostro ordinamento, stante la radi- cale diversità tra gli stessi. In particolare:
a) l'art. 498 del codice civile portoghese prevede un termine di prescrizione triennale, mentre il termine applicabile ai sensi dell'art. 2945 c.c. è quin- quennale;
b) la norma portoghese sancisce espressamente la decorrenza della prescri- zione anche nel caso in cui il danneggiato «non abbia conoscenza dell'iden- tità del danneggiato [più correttamente, dell'autore della violazione] o della consistenza del danno», mentre ai sensi dell'art. 2935 c.c., come pacifica- mente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza è anco- rata alla disponibilità del più volte richiamato «quadro cognitivo» dotato di «un livello di completezza tale da essere ritenuto sufficiente a consentirgli di esercitare il diritto risarcitorio», e dunque richiede la conoscenza, oltre che dell'identità del danneggiante, degli elementi di fatto costitutivi dell'illecito e dell'astratta riconducibilità causale del danno lamentato alla condotta og- getto di censura;
c) infine, il codice civile portoghese prevede come unica tipologia di atto interruttivo della prescrizione «la notificazione di un atto di citazione o la notificazione giudiziale di qualsiasi altro atto che esprima l'intenzione di esercitare, direttamente o indirettamente, un diritto, indipendentemente dalla procedura alla quale l'atto appartiene e anche se la corte è incompe- tente» (art. 323), dunque - in buona sostanza – soltanto tramite un atto ver- sato in un procedimento giurisdizionale e non contempla la possibilità di un'interruzione tramite una semplice messa in mora stragiudiziale, diversa- mente dal nostro codice civile.
Inoltre, neanche sono assimilabili al caso in esame le azioni di private enfor- cement, che sono state promosse dagli assicurati, vale a dire quei casi in cui i soggetti lesi erano consumatori, per i quali il momento in cui il danneggiato dispone di un «quadro cognitivo» dotato di «un livello di completezza tale da essere ritenuto sufficiente a consentirgli di esercitare il diritto risarcitorio» (così Cass. civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2305) finisce per coincidere solo con il
12 provvedimento finale (cfr., già prima delle due pronunce sopra richiamate, quelle in cui è stata parte l'odierna appellante, Cass. civ., Sez. III, 6.12.2011, n. 26188; Cass. civ., Sez. III, 4.6.2013, n. 14027; Cass. civ., Sez. III, 28.11.2013, n. 26685, riguardanti il cartello tra le imprese di assicurazione con riguardo alla r.c.a. e le azioni erano state proposte dai consumatori). Diverso è – con tutta evidenza – il caso in cui a promuovere l'azione risarci- toria sia un soggetto imprenditoriale e, tanto più qualora si tratti di un'im- presa concorrente, con riguardo alla quale – come ha ritenuto la Suprema Corte – «può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad esclu- derla dalla competizione».
2.3. Nel censurare l'accertamento dell'intervenuta prescrizione operato dal giudice di primo grado la evidenzia, in secondo Parte_1 luogo, l'assenza di un regime di pubblicità legale dei provvedimenti dell'AGCM precedenti a quello che definisce il procedimento. Parte appel- lante deduce che la non avrebbe avuto l'onere Parte_1 di consultare il bollettino pubblicato dall'Autorità e, quindi, di avvedersi dell'avvio del procedimento;
e, soprattutto, che la non ha Controparte_2 assolto all'onere di provare che la abbia avuto Parte_1 conoscenza dell'avvio del procedimento n. A357, onere che – secondo l'as- sunto dell'odierna appellante – sarebbe appunto gravato sull'odierna appel- lata.
Diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, la presunzione – rite- nuta dalla Suprema Corte con le due pronunce sopra richiamate (Cass. civ.,
Sez. I, 20.2.2020, n. 5381 e Cass. civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7677) – di cono- scenza delle attività dell'Autorità indipendente che ciascuna impresa ha nel proprio mercato di riferimento, avrebbe dovuto essere contrastata da una prova contraria, che nel caso in esame neanche è stata offerta dall'odierna appellante.
Peraltro, e solo per completezza di motivazione, si deve osservare che - come ha osservato parte appellata - la ha dimostrato Parte_1 il contrario, vale a dire di essere stata a conoscenza degli atti del procedi- mento sanzionatorio: infatti, l'odierna parte appellante ha depositato, in al- legato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al
13 momento della costituzione in giudizio (in data 13.2.2014), persino le CRI del 29.7.2006, ossia . In altri Controparte_16 termini, parte appellante, che pure non ha preso formalmente parte all'atti- vità istruttoria relativa al procedimento n. A357, ha mostrato di avere la disponibilità di un atto addirittura infra procedimentale, costituendo questo un evidente sintomo di una piena informazione delle vicende riguardanti il procedimento sin dal momento del suo avvio.
Non può non osservarsi, poi, come la nelle di- Parte_1 fese scolte in primo grado, non abbia mai negato la conoscenza del provve- dimento di avvio dell'istruttoria, ma abbia semplicemente sostenuto che la non avrebbe dimostrato la “completezza” del contenuto, ai Controparte_2 fini della percezione degli elementi dell'illecito (v. memoria ex art. 183, co 6, n. 1, c.p.c. – pag. 8). E, inoltre, non abbia mai contestato la circostanza che il provvedimento di avvio dell'istruttoria sia stato effettivamente pubblicato sul Bollettino dell'AGCM.
Quanto alla mancanza di una forma legale di pubblicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità, nella ricostruzione operata dal giudice di legittimità, e condivisa da questa Corte, non assume alcuna rilevanza, di- scendendo l'onere ritenuto sussistente in capo all'impresa concorrente non dalla previsione di una forma legale di pubblicità, ma semmai dall'essere – appunto – tale, e quindi di essere operatore di un mercato nell'ambito del quale sono note le forme di pubblicità, e più in generale di conoscenza delle informazioni, anche qualora non espressamente previste dalla legge. E ciò tanto è vero che – come si è detto sopra – la è Parte_1 riuscita ad avere la disponibilità addirittura di atti di un procedimento di cui la stessa non è stata parte, a conforto della bontà della ricostruzione operata dalla Suprema Corte e fatta propria da questo giudicante.
3. Parte appellante censura la sentenza n. 4375/2021 emessa l'11.3.2021 dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con cui è stata integralmente rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla
[...] anche con riguardo al periodo successivo al Parte_1
21.2.2007, deducendo, con i primi cinque motivi di appello avverso tale decisione, la correttezza delle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, e, in particolare, dell'utilizzazione del criterio di orientamento al costo
14 industriale per accertare, su basi di razionalità economica, il costo imputato, e segnatamente come l'illecito ritenuto sussistente dal c.t.u. rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 102 TFUE, vale a dire quella ritenuta sussistente e sanzionata dall' con il provvedimento sanzionatorio n. 17131 del CP_17
3.8.2007.
Le censure non meritano accoglimento.
3.1. Tanto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 9, 21, 23 e 34) quanto con le difese svolte nei termini di preclusione per le allega- zioni (v. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. – pagg. 3 e segg.), la
[...] ha ripetutamente dichiarato di proporre un'azione Parte_1 sostanzialmente di tipo follow on, fondata quindi sull'accertamento dell'ille- cito antitrust compiuto dall'Autorità di concorrenza nel procedimento n.
A357.
Il periodo di riferimento dell'azione risarcitoria che il giudice di primo grado ha ritenuto non prescritto va dal 21.2.2007 al 31.12.2011, quindi succes- sivo al periodo relativo sia all'accertamento effettuato dall'Autorità, che ha riguardato il periodo dal 2002 al 2006, sia al provvedimento sanzionatorio, che è stato emesso il 3.8.2007. Con riguardo a tale periodo gli accertamenti compiuti nel procedimento amministrativo n. A357 non costituiscono prova privilegiata della sussistenza della condotta illecita dedotta.
Ne consegue che, per il periodo “non coperto” dall'accertamento dell'autorità di controllo, la avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 della sussistenza della condotta illecita anticoncorrenziale dedotta. Trovano applicazione, infatti, i principi generali sull'onere della prova, che, stante la natura aquiliana dell'illecito anticoncorrenziale, fanno gravare sull'attore l'onere di allegazione e di prova di tutti gli elementi costitutivi (cfr., seppure con riguardo alle azioni follow on a seguito del provvedimento sanzionatorio n. 55 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 con riguardo a tre clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus predisposto nel 2003, Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n. 30383).
Di contro, nel giudizio di primo grado la società odierna appellante non ha assolto all'onere della prova gravante in capo alla stessa. È quanto ha con- divisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, con la sentenza definitiva, laddove ha statuito che la non ha fornito alcuna Parte_1
15 concreta allegazione né principio di prova dell'illecito anticoncorrenziale de- dotto.
Peraltro, sulla scorta di quanto allegato dall'appellante neanche è possibile ritenere che l'illecito accertato dall'AGCM con il provvedimento sanzionatorio n. 17131 del 3.8.2007 sia durato anche successivamente, e segnatamente nel periodo in relazione a cui ha pronunciato la sentenza n. 4375/2021 emessa l'11.3.2021 dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
3.2. La oprattutto deduce, nel proporre appello, Parte_1 la coincidenza della fattispecie illecita dedotta in giudizio con quella ritenuta sussistente dal c.t.u. nel periodo dal 2006 al 2011. In particolare, la
[...] deduce che il principio di orientamento al costo im- Parte_1 plicherebbe che sia posta in essere la medesima condotta materiale accertata dall'AGCM, e quindi sarebbe irrilevante che tale condotta, rappresentata dal divario tra il costo industriale applicato alle proprie divisioni commerciali e il prezzo praticato ai concorrenti, sia idonea anche ad integrare una diversa fattispecie di illecito antitrust, non considerata nel provvedimento “a monte” dell'Autorità.
L'illecito produttivo di danno risarcibile dedotto dall'appellante nell'intro- durre il giudizio di primo grado, come anche nelle difese svolte nel corso dello stesso nei termini di preclusione per le allegazioni, è stato descritto riportandosi integralmente alla condotta sanzionata dall'AGCM, deducendo in particolare come il giudice di prime cure dovesse fare propri gli accerta- menti istruttori e le conclusioni a cui era pervenuta tale Autorità, ritenendo dunque sussistente l'illecito da questa accertato e condannando la CP_2 al risarcimento del danno dedotto.
[...]
Come si legge nel § 262 del provvedimento finale, l'odierna appellata è stata sanzionata per avere «posto in essere condotte volte ad escludere i propri concorrenti sia dai mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione, sia dal connesso mercato al dettaglio dei servizi di fonia per la clientela busi- ness», le quali sono «più precisamente consistit[e] nell'applicazione di condi- zioni economiche per la terminazione delle chiamate su numerazioni mobili on net e intercom (…) più favorevoli alle proprie divisioni commerciali rispetto ai corrispondenti prezzi di terminazione praticati ai propri
16 concorrenti». In tale provvedimento è stato indicato come tale discrimina- zione si ricavasse dal fatto che WI AZ S.p.A. formulava alla clientela business offerte in cui il prezzo per le chiamate sulla direttrice
[...]
(vale a dire, da rete fissa a rete mobile ) era inferiore al prezzo Pt_5 CP_2 di terminazione applicato ai terzi.
Quello ritenuto sussistente dal c.t.u., con l'elaborato depositato in data 1°.10.2019, invece, è un abuso di dominanza per applicazione di prezzi non equi, e ciò in applicazione del principio di orientamento al costo, criterio che viene utilizzato per effettuare un confronto tra le condizioni applicate ai con- correnti e il costo industriale delle terminazioni. Si tratta, quindi, di una fat- tispecie diversa da quella (abuso per discriminazione) accertata dall'AGCM con il provvedimento sanzionatorio n. 17131 del 3.8.2007 a seguito dell'istruttoria espletata e individuata come procedimento n. A357.
Ne consegue che, nel domandare che questa Corte, in accoglimento della censura in esame, le riconosca un danno a fronte di una condotta illecita diversa da quella allegata nell'introdurre il giudizio di primo grado, la
[...] sostanzialmente introduce nel presente giudizio di Parte_1 appello una domanda nuova, in violazione quindi con quanto previsto dall'art. 345, co. 1, c.p.c. Infatti, la deduzione di una condotta anticoncorren- ziale diversa (e ulteriore) rispetto a quella originariamente allegata, fondata su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio (e da una valutazione delle stesse da parte del consulente diversa rispetto a quella operata dall'AGCM), integra – nel caso in esame – una domanda nuova, poi- ché determina un mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale.
Peraltro, la aveva a disposizione tutte le infor- Parte_1 mazioni valutate dal c.t.u. e, inoltre, la capacità, quale operatore del settore, di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità proprio in quanto tale (come si deve argomentare anche alla luce di Cass. civ., Sez. III, ord. 15.3.2024, n. 7074 nel peculiare ambito della responsabilità professio- nale).
3.3. Secondo la a dimostrazione della legittimità Parte_1 del criterio dell'orientamento al costo industriale, al fine di ritenere sussi- stente la condotta illecita dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, e
17 quindi il danno di cui si domanda il ristoro, discenderebbe dalla Guida pratica sulla “Quantificazione del danno nelle azioni fondate sulla violazione dell'art. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”. Tale affer- mazione muove, però, da un palese equivoco.
E vero che il § 216 della Guida Pratica suddetta, richiamato da parte appel- lante, afferma che un abuso escludente si può realizzare – quando la vittima dell'abuso è anche un cliente dell'autore dell'infrazione, dovendo da questi acquistare un input essenziale al processo produttivo – pure attraverso l'im- posizione all'acquirente di un prezzo eccessivamente elevato, sicché il danno in questo caso può essere rappresentato dalla differenza tra il prezzo corri- sposto a causa della pratica abusiva e quello che avrebbe pagato in assenza dell'abuso. È anche vero, però, che il criterio in questione presuppone che l'infrazione accertata dall'Autorità preposta al public enforcement del diritto della concorrenza sia consistita – appunto – nell'imposizione di un prezzo eccessivamente elevato (ed iniquo).
Questa non è la fattispecie accertata dall'AGCM nel procedimento n. A357 e sanzionata con il provvedimento n. 17131 del 3.8.2007.
L'AGCM non ha accertato che il prezzo di terminazione applicato ai terzi si configurasse come prezzo eccessivamente elevato o come prezzo non equo.
Del resto, questa circostanza non era nemmeno tecnicamente prospettabile, perché i prezzi di terminazione sono prezzi che formano oggetto di regola- mentazione ex ante da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunica- zioni (AGCOM), e che dunque si riconducono alla logica dei prezzi imposti.
L'AGCM ha ravvisato, semmai, l'esistenza di un abuso perché alcune offerte commerciali rivolte dalla WI AZ S.p.A. alla propria clientela business prevedevano una tariffa fortemente scontata per alcune tipologie di chiamate - quelle on-net ed intercom, ossia interne alla propria rete - ren- dendo le relative offerte al dettaglio non replicabili da parte di concorrenti altrettanto efficienti che avessero accesso al solo contratto standard di ter- minazione, da ciò inferendo che la WI AZ S.p.A. imputasse alle proprie divisioni commerciali un prezzo implicito di terminazione ecces- sivamente contenuto.
Nel caso all'esame di questo giudicante il criterio indicato nella Guida Pratica
è dunque inutilizzabile. E lo è proprio perché – come, peraltro, ha chiarito
18 questa Corte con i due precedenti (sentenza n. 3192/2017 del 16.5.2017 e n. 3032/2019 del 9.5.2019) confermati dalla Suprema Corte con le sen- tenze sopra richiamate nel trattare della prescrizione (rispettivamente, Cass. civ., Sez. I, 20.2.2020, n. 5381 e Cass. civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7677) – la situazione che si sarebbe verificata in assenza dell'abuso posto in essere dalla WI AZ S.p.A. ed accertato dall'Autorità non avrebbe comportato che la pagasse per la terminazione Parte_1 meno di quanto ha pagato, e ciò in quanto la stessa avrebbe continuato a pagare il prezzo regolamentato dalla AGCOM. Piuttosto, avrebbe determi- nato un aumento del prezzo (implicito) imputato dalla Parte_2 alla propria divisione commerciale.
[...]
3.4. Neanche è possibile ritenere che sarebbe stato onere della CP_2 provare la cessazione dell'illecito accertato e che, malgrado quanto
[...] ritenuto dalla AGCM con provvedimento del 1°.7.2008, le misure di ottem- peranza all'ordine inibitorio non fossero idonee a determinare quella cessa- zione.
Come si è detto sopra, gravava sulla l'onere di Parte_1 provare che l'illecito accertato dall'Autorità amministrativa non fosse cessato dopo il periodo degli accertamenti risultanti dal provvedimento sanzionato- rio stesso, così come anche di provare l'inidoneità delle misure adottate dalla a determinare la cessazione della condotta. La prova dei fatti Controparte_2 costitutivi della pretesa, infatti, non può che gravare sull'attore, così come grava su questi, a fronte dell'eccezione della convenuta di avere adottato le c.d. misure di ottemperanza, la prova della
contro
-eccezione della loro ini- doneità a far cessare l'illecito.
Come ha ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, l'originaria parte attrice non ha effettuato alcuna concreta allega- zione che riguarda la «prosecuzione da parte della convenuta di condotte di mercato integranti la descritta discriminazione interno-esterno» anche nel periodo oggetto della sentenza definitiva, essendosi «limitata a documentare di aver continuato, dopo il 2007, ad acquistare il servizio della terminazione delle chiamate sulla rete mobile ». E – come ha sempre osservato il CP_2 giudice di primo grado – anche dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado «nulla è emerso in tale senso», e, in particolare, «non si è riscontrata
19 l'esistenza di offerte da parte di alla propria clientela di condizioni CP_2 sulla terminazione fissomobile non replicabili da parte di ».
Del resto, nel giudizio di primo grado la aveva Parte_1 chiesto l'ammissione di un ordine di esibizione e di una prova per testi, pro- prio al fine di provare la continuazione dell'illecito. Tali istanze istruttorie sono state rigettate dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, senza che avverso tale decisione sia stato proposto appello e senza che nel presente grado di giudizio siano state reiterate tali richieste istruttorie.
3.5. Neanche è possibile dedurre – come fa la – Parte_1 che il giudice di primo grado non avrebbe valutato la c.d. «effettiva consi- stenza dell'abuso accertato dall'AGCM», e segnatamente che il giudice di prime cure non avrebbe considerato la «inidoneità delle misure di ottempe- ranza di a far cessare l'abuso». CP_2
Una volta ritenuta la coincidenza tra l'illecito anticoncorrenziale dedotto dalla società odierna appellante nell'introdurre il giudizio e quello accertato dal c.t.u. (quello determinato dal il criterio di valutazione del prezzo basato sul costo industriale), non avrebbe alcuna rilevanza, al fine di escludere la con- dotta illecita dedotta, e quindi il danno lamentato, la valutazione dell'idoneità delle misure di ottemperanza, giacché nel diverso scenario prospettato dal c.t.u. queste ultime non avrebbero mai potuto essere condivise nemmeno in astratto. Secondo l'appellante, una volta ritenuto che il criterio di valutazione del prezzo basato sul costo industriale – che, peraltro, avrebbe prodotto un risultato di maggiore distanziamento, tra il costo praticato dall'esponente alle proprie divisioni commerciali e quello applicato agli acquirenti delle ter- minazioni, rispetto a quello accertato dall'AGCM, e, quindi, «più gravemente anticoncorrenziale» - provi la sussistenza dell'abuso anticoncorrenziale de- dotto, allora le c.d. misure di ottemperanza non avrebbero mai potuto essere considerate idonee a dimostrare la cessazione della condotta illecita. E se- gnatamente: (i) non il contratto intracompany di determinazione dei prezzi applicati alle proprie divisioni commerciali, per la sostanziale inattendibilità di un contratto con sé stesso;
(ii) non i contratti MVNO del tutto irrilevanti nella fattispecie;
(iii) non, infine, l'offerta all'ingrosso Wholebusiness che non sarebbe affatto strumentale a fare cessare la discriminazione accertata
20 dall'Autorità, ma a realizzare la replicabilità delle offerte retail bundle ai con- correnti.
Di contro, non potendosi ritenere la coincidenza tra la fattispecie accertata e sanzionata dall'AGCM e quella accertata dal c.t.u., allora neanche è possibile affermare che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che le misure suddette non fossero idonee a determinare la cessazione dell'illecito in que- stione (quello in relazione a cui la ha proposto Parte_1 domanda risarcitoria). Piuttosto, come si è detto sopra, era onere dell'odierna appellante provare (la continuazione dell'illecito anche dopo il provvedi- mento del 3.8.2007 e) che, diversamente da quanto ritenuto dall'AGCM con provvedimento del 1°.7.2008, le misure in questione non abbiano determi- nato la cessazione della condotta anticoncorrenziale accertata dalla stessa Autorità.
3.6. La deduce, poi, che nessun valore probato- Parte_1 rio potrebbe essere riconosciuto al provvedimento AGCM n. 34227 del
1°.7.2008, nel quale si afferma che le misure adottate da Controparte_2 sono state ritenute dall'Autorità, nell'adunanza del 25.6.2008, in linea con quanto disposto nel provvedimento n. 17131 del 3.8.2007. In particolare, la società appellante deduce che il provvedimento in questione non avrebbe rilevanza giuridica perché non sarebbe stato emesso in conformità delle pre- scrizioni di legge e costituirebbe una «valutazione di un c.d. mero impegno», inidoneo a fondare persino una presunzione.
La stessa normativa richiamata da parte appellante a sostegno della dedotta illegittimità esclude che tale censura sia fondata.
Per la valutazione dell'ottemperanza alla diffida, con la quale l'AGCM ordina la cessazione delle infrazioni (ex art. 15, co. 2, della legge n. 287/1990), non è previsto un procedimento tipizzato. In particolare, non è richiesto che l'Autorità ripeta le attività istruttorie dell'art. 14 della legge n. 287/1990, che non viene richiamato da tale disposizione. E neanche vi è il presupposto per l'onere di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7.8.1990, n. 287, dal momento che l'adozione delle misure di ottem- peranza si inscrive, comunque, nel procedimento di accertamento dell'infra- zione.
21 In altri termini, il provvedimento n. 34227 del 1°.7.2008 è stato emesso dall'AGCM nell'ambito dello stesso accertamento in relazione a cui è stato emesso il provvedimento n. 17131 del 3.8.2007, e quindi costituisce una prosecuzione dello stesso procedimento, iscrivendosi dunque nell'ambito dell'istruttoria già espletata.
Soprattutto, e per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, se il prov- vedimento sanzionatorio sopra richiamato ha valore di prova privilegiata in ordine alla sussistenza della condotta illecita anticoncorrenziale accertata dallo stesso nel giudizio introdotto dalla al fine Parte_1 di conseguire il risarcimento dei danni prodotti alla stessa da tale condotta, allora si deve ritenere che il provvedimento con cui si prende atto del venire meno della condotta illecita in questione, in ragione delle misure adottate dal soggetto sanzionato, costituisce parimenti “prova privilegiata”, vale a dire una prova particolarmente qualificata di tale circostanza in favore – que- sta volta – del soggetto sanzionato.
Ne consegue che, nel presente giudizio, la non era onerata Controparte_2
– diversamente da quanto dedotto da parte appellante – dal fornire la prova della cessazione della condotta illecita accertata con il provvedimento san- zionatorio n. 17131 del 3.8.2007 in ragione dell'adozione delle misure so- pra indicate, avendo provato come in tale senso sia stato l'accertamento da parte dell'Autorità di vigilanza. Di contro, si deve ritenere che era onere della provare che, diversamente da quanto accertato Parte_1 dall'AGCM, la condotta illecita accertata con tale provvedimento fosse conti- nuata.
Al riguardo, parte appellante deduce, invero in via subordinata, che la prova della dedotta continuazione dell'illecito sarebbe fornita dalle fatture di ac- quisto delle terminazioni da operatori terzi, che sono state prodotta nel giu- dizio di primo grado. Tuttavia, quello che la Parte_1 avrebbe dovuto allegare, prima ancora che provare, al fine di superare la c.d.
“prova privilegiata” costituita dall'accertamento operato dall'Autorità con il suddetto provvedimento n. 34227 del 1°.7.2008, è che i costi in questione, anche in tale periodo, erano inferiori a quelli che la società appellata ha im- putato alle proprie divisioni commerciali.
22 In particolare, non è possibile ritenere – come fa sostanzialmente parte ap- pellante – che la conseguenza del venire meno della condotta illecita sanzio- nata avrebbe determinato sic et simpliciter una riduzione del prezzo di ter- minazione applicato ai terzi, «e ciò non solo perché nella specie le misure adottate in sede di ottemperanza da parte di non si basavano sull'ade- CP_2 guamento del prezzo praticato ai concorrenti al costo imputato alle divisioni, ma soprattutto perché il calcolo basato sul sovrapprezzo o c.d. overcharge (…) finisce per essere una semplice previsione fondata su presunzioni, in quanto manca il dato relativo ai costi imputati da alla proprie divisioni CP_2 interne» (come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 3192/2017 del
16.5.2017). E ciò anche perché «le sanzioni non si sono basate su una ipo- tesi di prezzo predatorio, rispetto al quale sarebbe stato coerente il calcolo dell'overcharge» (come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 3032/2019 del 9.5.2019).
E ciò assorbe ogni considerazione su quanto dedotto da parte appellata in ordine all'insussistenza, in ogni caso, in capo alla dell'ele- Controparte_2 mento soggettivo richiesto perché sia integrata la condotta illecita dedotta dall'appellante con riguardo al periodo successivo all'adozione del provve- dimento sanzionatorio in ragione di quanto ritenuto con il provvedimento n. 34227 del 1°.7.2008.
3.7. È appena il caso di rilevare – più che altro per completezza di motiva- zione – come la reiterazione della condotta illecita, a cui fa riferimento parte appellante nel richiamare la disposizione, invero inconferente, dell'art.
8-bis della legge n. 689/1981, presuppone una cessazione della condotta illecita accertata e che sia stata realizzata «un'altra violazione della stessa indole».
È evidente il significato del richiamo operato da parte appellante a tale di- sposizione, qualora si consideri che, al co. 3, dispone che «Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di di- sposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni». La intende affermare, an- Parte_1 che con tale richiamo, la rilevanza nel presente giudizio della diversa con- dotta illecita accertata dal c.t.u., in quanto presenterebbe appunto «una so- stanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni». Ciò nondimeno,
23 anche qualora la stessa fosse stata posta in essere nel periodo oggetto del procedimento n. A357, questa costituirebbe comunque una condotta nuova e diversa rispetto a quella dedotta dall'odierna appellante con l'atto intro- duttivo del presente giudizio e oggetto del provvedimento sanzionatorio n. 17131 adottato dall'AGCM il 3.8.2007.
4. Da ultimo, la censura la sentenza di primo Parte_1 grado in quanto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma non avrebbe considerato che, dal 21.2.2007 (quello non coperto dalla prescrizione) al 3.8.2007 (data di adozione dall'AGCM del provvedi- mento sanzionatorio n. 17311), e invero anche fino al 1°.7.2008 (data di approvazione delle misure di ottemperanza dall'Autorità con provvedimento n. 34227), l'abuso da parte della dedotto nell'introdurre il Controparte_2 giudizio di primo grado sarebbe dimostrato dal carattere di prova privile- giata dell'accertamento effettuato nel procedimento antitrust n. A357. In altri termini, l'appellante deduce come il giudice di prime erroneamente non le avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno per la condotta illecita san- zionata con riguardo al periodo dal 21.2.2007 all'adozione del provvedi- mento sanzionatorio, e invero anche fino all'approvazione delle misure.
In verità, e diversamente da quanto opinato da parte appellante, la natura privilegiata dell'accertamento dell'AGCM – di cui si è detto diffusamente so- pra – ha un'estensione temporale corrispondente esattamente al periodo og- getto dell'attività istruttoria e, quindi, in cui è stata affermata l'abusività della condotta.
Nel caso di specie, l'istruttoria di cui al procedimento n. A357 ha riguardato gli anni dal 2002 al 2006. Soltanto in relazione a tale periodo, quindi, co- stituisce prova privilegiata della condotta illecita accertata. Con riguardo al periodo tra la chiusura dell'istruttoria, e quindi dell'accertamento effettuato dall'AGCM, e l'emissione del provvedimento sanzionatorio (che nel caso di specie è intervenuto a distanza di molti mesi dalla chiusura dell'istruttoria) non vi è dunque alcuna “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale dedotta dalla nell'introdurre il giudizio, e ciò Parte_1 semplicemente perché in relazione a tale periodo non è mai stata accertata dall'Autorità, e tanto meno con il provvedimento sanzionatorio invocato.
24 Come si è detto sopra, con riguardo al periodo successivo a quello oggetto dell'istruttoria, anche solo fino all'adozione del provvedimento sanzionatorio, la non ha allegato alcun elemento sulla scorta Parte_1 del quale si possa ritenere protratta la condotta illecita, ritenendo sostan- zialmente che, anche in relazione a questo, la prova sarebbe costituita dall'accertamento effettuato dall'AGCM e sulla scorta del quale è stata adot- tato il provvedimento sanzionatorio.
5. La chiede a questa Corte di «condannare Controparte_2 [...] al risarcimento dei danni a favore di per avere pro- CP_18 CP_2 posto il gravame, pur nella conoscenza degli orientamenti della Corte di Cas- sazione e della Corte di Appello di Roma contrari al suo accoglimento».
La domanda non può trovare accoglimento.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n.
27383).
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in con- seguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risul- tino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza.
Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e
25 quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Parte_1 verso la sentenza parziale n. 1795/2018 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 25.1.2018 e la sentenza defi- nitiva n. 4375/2021 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'11.3.2021 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, considerando quale valore del pre- sente giudizio quello del danno quantificato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado (come ha già fatto il giudice di primo grado, con statuizione sulle spese non censurata nel proporre appello dalla Parte_1
e in relazione a cui l'appellante ha chiesto la condanna dell'appellata,
[...]
e quindi pari a € 16.385.553,02. Del resto, con l'atto introduttivo del giu- dizio di appello la ha chiesto a questo di giudi- Parte_1 cante, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare la CP_2 al risarcimento dei danni «come da Relazione Definitiva di Consulenza
[...]
Tecnica d'Ufficio del 30.09.2019; oltre interessi e rivalutazione monetaria».
E' opportuno evidenziare, infine, che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora consista nel rigetto della domanda attorea, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda
26 di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima. Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza parziale n. 1795/2018 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 25.1.2018 e la sentenza definitiva n. 4375/2021 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'11.3.2021; condanna la rimborsare alla Parte_1 Controparte_2 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 50.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181021.
Roma, 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary 27