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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
Presidente rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice giudice Dott.ssa Valeria Chirico
nella causa civile iscritta al n. 14105/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
[...] E
Parte 2
Per entrambi avv. Geraldine Pagano
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in a.ti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. ciascur. coniuge rimane titolare della responsabilità genitoriale sui figli che vengono, concordemente, affidati esclusivamente alla madre in considerazione della distanza che separa le residenze dei due genitori.
2. il padre verserà, per il mantenimento dei figli l'importo mensile di 1.000.000,00 di pesos colombiani e sarà tenuto ad informare l'altro genitore quando, in funzione del cambiamento della sua situazione professionale, tale importo potrà essere aumentato. Le spese straordinarie dei minori, come determinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale, saranno integralmente a carico della madre.
3. la madre informerà il padre del luogo di residenza dei minori e dei recapiti per contattarli affinché egli possa comunicare con i bambini o rendere loro visita.
4. la frequentazione dei figli si svolgerà prevalentemente a distanza, in maniera virtuale/telematica finché vivranno in un paese diverso da quello del padre e, su iniziativa del padre, si svolgeranno così:
-un'ora a settimana di visita virtuale un sabato ogni 15 giorni;
- Una visita virtuale di 30 minuti durante la settimana
5. Su iniziativa del padre, questi potrà contattare i figli quando lo desidera, con la modalità di sua scelta, mandando prima un messaggio alla madre per assicurarsi della presenza e disponibilità dei figli. I figli potranno comunicare con il padre quando lo desidereranno a condizione che siano in grado di farlo autonomamente.
6. Su richiesta del padre, madre manterrà con lui i contatti mandando foto, video dei figli;
lo informerà o consulterà rispetto a fatti nuovi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo sui loro voti scolastici o altre situazioni importanti della vita dei minori come fatti inerenti alla loro salute o scolarità.
7. il padre (e/o la famiglia allargata del padre) potranno rendere visita ai figli in Europa, o nel paese di residenza dei minori. Le modalità di vista saranno sistematicamente fissate sull'accordo preventivo dei due genitori, dovendo riconoscere il diritto dei minori a passare del tempo con il padre e a permettere una durata di soggiorno ottimale dei figli con il padre.
8. la madre faciliterà la realizzazione di eventuali visite in Colombia e si impegna a mantenere il legame dei figli con detto paese. I genitori cercheranno di organizzare almeno una visita ogni due anni di due settimane, compatibilmente con le loro possibilità economiche e logistiche.
Le modalità di visita saranno di volta in volta fissate in base ad un accordo preventivo dei genitori, riconoscendo il diritto dei figli di passare del tempo con il padre e permettere una durata del soggiorno ottimale dei figli presso il padre. Per le visite dei figli in Colombia, il padre dovrà dare preventivamente una idonea garanzia per l'uscita dei minori dalla Colombia per permettere loro il rientro nel paese della loro residenza, o comunque presso la madre, alla fine del soggiorno.
9. Se, nell'arco di due anni nessuna visita in Colombia dei figli dovesse essere organizzata, il padre potrà accantonare (non versandole alla madre) 3 mensilità del mantenimento nell'arco dei due anni che serviranno per consentire a lui, o ad un suo familiare di sua scelta di fare il viaggio per incontrare i minori;
le modalità di visita saranno di volta in volta fissate sulla base di un preventivo accordo tra i genitori, dovendo riconoscersi il diritto dei figli a trascorrere del tempo con il padre e permettere una durata del soggiorno ottimale dei figli con il padre o con il familiare scelto dal padre.
10. Il padre autorizza sin d'ora la madre a viaggiare e trasferirsi con i figli in Europa e fuori Europa nonché a trasferire e fissare, ove ve ne sia necessità per motivi di lavoro della madre, la loro residenza abituale anche fuori dall'Europa conferendole anche, stante l'affidamento esclusiva ad essa, la scelta della scuola ove iscrivere i figli minori ed autorizzandola sin d'ora ad effettuare autonomamente e senza l'autorizzazione paterna l'iscrizione presso la scuola da lei prescelta così come la madre potrà, sempre autonomamente e senza il consenso paterno, iscrivere i figli ad attività sportive, ludiche ed extrascolastiche nonché autorizzare altresì i viaggi scolastici ed extrascolastici e decidere in maniera generale quant'altro si renda necessario per i minori ivi compresi gli interventi di natura medica.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Parigi in data 18.12.2013
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 28.8.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
Presidente rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice giudice Dott.ssa Valeria Chirico
nella causa civile iscritta al n. 14105/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
[...] E
Parte 2
Per entrambi avv. Geraldine Pagano
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in a.ti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. ciascur. coniuge rimane titolare della responsabilità genitoriale sui figli che vengono, concordemente, affidati esclusivamente alla madre in considerazione della distanza che separa le residenze dei due genitori.
2. il padre verserà, per il mantenimento dei figli l'importo mensile di 1.000.000,00 di pesos colombiani e sarà tenuto ad informare l'altro genitore quando, in funzione del cambiamento della sua situazione professionale, tale importo potrà essere aumentato. Le spese straordinarie dei minori, come determinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale, saranno integralmente a carico della madre.
3. la madre informerà il padre del luogo di residenza dei minori e dei recapiti per contattarli affinché egli possa comunicare con i bambini o rendere loro visita.
4. la frequentazione dei figli si svolgerà prevalentemente a distanza, in maniera virtuale/telematica finché vivranno in un paese diverso da quello del padre e, su iniziativa del padre, si svolgeranno così:
-un'ora a settimana di visita virtuale un sabato ogni 15 giorni;
- Una visita virtuale di 30 minuti durante la settimana
5. Su iniziativa del padre, questi potrà contattare i figli quando lo desidera, con la modalità di sua scelta, mandando prima un messaggio alla madre per assicurarsi della presenza e disponibilità dei figli. I figli potranno comunicare con il padre quando lo desidereranno a condizione che siano in grado di farlo autonomamente.
6. Su richiesta del padre, madre manterrà con lui i contatti mandando foto, video dei figli;
lo informerà o consulterà rispetto a fatti nuovi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo sui loro voti scolastici o altre situazioni importanti della vita dei minori come fatti inerenti alla loro salute o scolarità.
7. il padre (e/o la famiglia allargata del padre) potranno rendere visita ai figli in Europa, o nel paese di residenza dei minori. Le modalità di vista saranno sistematicamente fissate sull'accordo preventivo dei due genitori, dovendo riconoscere il diritto dei minori a passare del tempo con il padre e a permettere una durata di soggiorno ottimale dei figli con il padre.
8. la madre faciliterà la realizzazione di eventuali visite in Colombia e si impegna a mantenere il legame dei figli con detto paese. I genitori cercheranno di organizzare almeno una visita ogni due anni di due settimane, compatibilmente con le loro possibilità economiche e logistiche.
Le modalità di visita saranno di volta in volta fissate in base ad un accordo preventivo dei genitori, riconoscendo il diritto dei figli di passare del tempo con il padre e permettere una durata del soggiorno ottimale dei figli presso il padre. Per le visite dei figli in Colombia, il padre dovrà dare preventivamente una idonea garanzia per l'uscita dei minori dalla Colombia per permettere loro il rientro nel paese della loro residenza, o comunque presso la madre, alla fine del soggiorno.
9. Se, nell'arco di due anni nessuna visita in Colombia dei figli dovesse essere organizzata, il padre potrà accantonare (non versandole alla madre) 3 mensilità del mantenimento nell'arco dei due anni che serviranno per consentire a lui, o ad un suo familiare di sua scelta di fare il viaggio per incontrare i minori;
le modalità di visita saranno di volta in volta fissate sulla base di un preventivo accordo tra i genitori, dovendo riconoscersi il diritto dei figli a trascorrere del tempo con il padre e permettere una durata del soggiorno ottimale dei figli con il padre o con il familiare scelto dal padre.
10. Il padre autorizza sin d'ora la madre a viaggiare e trasferirsi con i figli in Europa e fuori Europa nonché a trasferire e fissare, ove ve ne sia necessità per motivi di lavoro della madre, la loro residenza abituale anche fuori dall'Europa conferendole anche, stante l'affidamento esclusiva ad essa, la scelta della scuola ove iscrivere i figli minori ed autorizzandola sin d'ora ad effettuare autonomamente e senza l'autorizzazione paterna l'iscrizione presso la scuola da lei prescelta così come la madre potrà, sempre autonomamente e senza il consenso paterno, iscrivere i figli ad attività sportive, ludiche ed extrascolastiche nonché autorizzare altresì i viaggi scolastici ed extrascolastici e decidere in maniera generale quant'altro si renda necessario per i minori ivi compresi gli interventi di natura medica.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Parigi in data 18.12.2013
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 28.8.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino