Sentenza breve 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 11/03/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2026, proposto da
Fujifilm Healthcare Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Gobbato e Anna Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AR – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, non costituita in giudizio;
nei confronti
IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AG Healthcare Italy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Belli n. 39 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ai sensi dell’art. 116 c.p.a., e dell’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023
del provvedimento denominato “ Presa d’atto dell’istruttoria svolta ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 ” – trasmesso con comunicazione ex art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 a mezzo della piattaforma Portale eAppaltiFVG in data 20 gennaio 2026 qui parimenti gravata ove occorrer possa – con cui la SA ha negato l'accesso integrale alla documentazione tecnica presentata in gara da IT (il “Diniego”), nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale anche non noto, e conseguentemente per l'accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente a tutti i documenti componenti di detta offerta e, dunque, per la condanna della SA all’esibizione ed estrazione di copia dei documenti oggetto del parziale diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IT S.r.l. e di AG Healthcare Italy Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa CL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’operatore economico Fuji è risultato aggiudicatario della “ gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione del sistema PACS regionale” bandito dall’Azienda intimata, la controinteressata IT si è collocata al terzo posto in graduatoria, AG al secondo.
La determinazione di aggiudicazione n. 15 del 14.1.2026 è stata impugnata dalla seconda e terza classificata e risultano attualmente pendenti avanti a questo Tar i ricorsi RG 86/2026 e RG 92/2026.
2. Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 30.1.2026, Fuji impugna il provvedimento denominato “Presa d’atto dell’istruttoria svolta ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 36/2023” comunicato il 20.1.2026, con cui AR si è pronunciata sulla richiesta presentata in gara da IT di oscuramento di parte dell’offerta tecnica, chiedendo l’ostensione integrale dell’offerta stessa.
2.1 Ha formulato il seguente motivo di diritto:
“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 101 del D.Lgs n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, art. 41 della Carta di Nizza, nonché dei principi di imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, di motivazione, della violazione del principio di proporzionalità e dell’irragionevolezza”, deducendo l’erroneità della decisione con cui AR ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di oscuramento dell’offerta tecnica con riferimento alle parti contenenti informazioni concernenti tecnologie coperte da brevetto, in quanto la titolarità di un brevetto:
- non implica che le informazioni relative a dette tecnologie debbano essere automaticamente sottratte all’accesso (richiamando sul punto la sentenza Tar Lombardia, n. 3006/2025);
- comporta unicamente che eventuali concorrenti non possano fruire della tecnologia brevettata ed a tal fine la tutela del diritto di privativa è assicurata nell’ambito del codice della proprietà industriale;
- anche qualora fosse stata effettivamente dimostrata la segretezza di talune informazioni contenute nella documentazione tecnica di IT, la stazione appaltante avrebbe dovuto, in un’ottica di proporzionalità, limitare l’oscuramento alle sole parti recanti effettivamente elementi riservati, anziché stralciare interi paragrafi.
Inoltre, nel bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto alla difesa in giudizio, ai fini dell’esercizio di quest’ultimo nel giudizio preannunciato da IT avverso l’aggiudicazione a favore della ricorrente, deve essere garantito l’accesso alla documentazione oggetto di secretazione, in applicazione dell’art. 35 comma 5 d.lgs 36/2023.
3. IT ed AG si sono costituite in resistenza con atto formale.
4. AR non si è costituita in giudizio.
5. Il 6.3.2026 IT ha prodotto una memoria in cui ha controdedotto in merito all’insussistenza dei presupposti per disporre la richiesta ostensione senza gli oscuramenti, depositando la relazione tecnica con una riduzione dei paragrafi oscurati.
Ha evidenziato in particolare che non potrebbe riconoscersi nella specie la prevalenza del diritto di difesa rispetto alla tutela del segreto industriale, non avendo la ricorrente idoneamente comprovato le ragioni per cui risulti necessaria ai fini difensivi la conoscenza dell’offerta tecnica nella sua versione integrale.
6. In pari data anche Fuji ha prodotto memoria difensiva, in cui ha precisato, in merito all’interesse ostensivo, che IT ha proposto ricorso notificato il 13.2.2026 e motivi aggiunti notificati il 16.2.2026 per l’annullamento della determinazione di aggiudicazione della gara a favore dell’odierna ricorrente, con la conseguenza che l’ostensione dell’offerta integrale della controinteressata risulta indispensabile al fine dell’articolazione della propria difesa processuale, che potrebbe risultare comprensiva anche della proposizione di un ricorso incidentale.
7. All’udienza camerale del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. E’ contestato il provvedimento emesso da AR ai sensi del terzo comma dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici (da leggersi unitamente al terzo comma dell’art. 90), il quale prevede che la stazione appaltante o l’ente concedente, nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90, “ dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 ”, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
Con tale atto, l’Azienda ha affermato che “ l’istanza di oscuramento di parti dell’offerta tecnica presentata EBIT S.R.L. risulta attendibile per sussistenza di brevetto sulla componete softweristica. Infatti, ad esplicita richiesta dell’Amministrazione, l’operatore economico forniva prova che tale brevetto sia stato poi registrato anche nei modi previsti dall’European Patent Convention e che, pertanto, risulta valido anche in Italia. Tuttavia, la sussistenza di tutela brevettuale e la conseguente necessità di riservatezza non attiene a tutta la documentazione tecnica dimessa dalla ditta, in quanto è fisiologico che ogni operatore economico abbia una specifica organizzazione aziendale, pertanto, tale argomentazione non risulta sufficiente a costituire “motivata e comprovata” dichiarazione in quanto generica e stereotipata, oltre che applicabile alla totalità degli operatori economici presenti sul mercato. Inoltre, il Curriculum Vitae allegato in sede di gara già epurato dai dati personali non contiene alcun elemento idoneo a compromettere la riservatezza del dipendente. Pertanto, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, la documentazione tecnica prodotta da EBIT S.R.L. non verrà messa a disposizione sul portale eAppaltiFVG per i 10 giorni successivi alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. L’offerta economica verrà invece resa disponibile in chiaro in quanto non sottoposta a secretazione. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione senza che la decisione presa dall’Amministrazione sia stata impugnata, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, ARCS provvederà a mettere a disposizione dei concorrenti in graduatoria attraverso il portale eAppaltiFVG la documentazione tecnica così come oscurata da EBIT S.R.L.”.
9. Il ricorso è fondato.
9.1 Come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente, con considerazioni che il Collegio ex art. 36 comma 7 d.lgs 36/2023 intende accogliere e fare proprie, l’opposizione all’ostensione integrale dell’offerta tecnica della controinteressata non può legittimamente fondarsi sul fatto dell’esistenza di un brevetto, e ciò in quanto la sua finalità è quella di impedire l’utilizzo della tecnologia da parte di chi non è l’inventore.
Esso pertanto, lungi dal comportare la segretezza del contenuto (salvo che per i primi 18 mesi dal deposito della domanda, ai sensi dell’art. 53 comma 3 d.lgs 30/2005), descrive dettagliatamente a tutti gli esperti del settore ciò che non può essere oggetto di contraffazione per tutto il periodo della sua durata.
9.2 Le deduzioni di IT concernenti l’omessa specificazione da parte della ricorrente delle ragioni per le quali l’accesso alle parti oscurate dell’offerta sarebbe necessario al fine di tutelare i propri interessi, non risultano accoglibili in quanto volte a prospettare una inammissibile inversione dell’onere della prova.
Si deve infatti rilevare che l’opposizione alla ostensione si pone in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, da cui discende che grava sull’opponente l’onere di comprovare i presupposti giustificativi dell’oscuramento.
Dovendosi altresì soggiungere che la ricorrente, non essendo stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto delle informazioni che sono state secretate, non può nemmeno provare l’interesse alla conoscenza delle stesse a fini difensivi.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di ostensione dell’offerta tecnica di IT s.r.l. senza oscuramenti entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina ad AR - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute l’ostensione integrale dell’offerta tecnica di IT s.r.l., entro il termine di giorni cinque dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO